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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 739/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 (CN)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LAVERMICOCCA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Bra Parte_1 Parte_2 (CN) il 02/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato una figlia , nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 223/2025 pubblicata il 18/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 02/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, in Bra (CN) il 02/07/2014, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2014, parte
[...] II serie A n. 17 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore di anni 7 resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 fatti salvi diversi e migliori accordi, nell'interesse della minore concordano che la stessa sia collocata paritariamente tra i genitori e, segnatamente la minore:
- avrà residenza presso la madre;
- trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì al mercoledì sera;
- il giovedì a settimane alterne con l'uno o l'altro genitore previ accordi tra di loro e secondo gli impegni lavorativi;
- trascorrerà con il padre i giorni dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 17,00 sino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 21,30;
- trascorrerà con entrambi i genitori, durante le vacanze estive, un periodo preferibilmente continuativo pari a quindici giorni, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e, in mancanza, nel mese di agosto;
- trascorrerà con ciascun genitore nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre, e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 06 gennaio;
con possibilità di cambiamenti su accordi delle parti;
- trascorrerà con ciascun genitore nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14,00 del giovedì santo alle ore 21,00 della domenica di Pasqua, e dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua alle ore 21,00 del mercoledì successivo;
- trascorrerà le altre festività ed il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. I genitori, a seconda dei reciproci impegni di lavoro, e previa comunicazione, potranno modificare le predette previsioni, prevedendo la permanenza della minore presso ciascun genitore a settimane alterne;
I genitori, visti i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, concordano di provvedere direttamente al mantenimento della figlia, rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento;
Le spese straordinarie, come le detrazioni, saranno al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati sulle spese per i figli, che qui si intende integralmente richiamato;
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori.
I coniugi rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale ed economica fra di loro e non avanzano reciproche pretese di natura economica l'un l'altro e dichiarano di aver già diviso ogni bene comune e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro;
I coniugi prestano sin d'ora consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti di identità anche con riferimento alla figlia minore;
Le spese del presente giudizio saranno divise al 50% tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 739/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 (CN)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LAVERMICOCCA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Bra Parte_1 Parte_2 (CN) il 02/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato una figlia , nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 223/2025 pubblicata il 18/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 02/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, in Bra (CN) il 02/07/2014, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2014, parte
[...] II serie A n. 17 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore di anni 7 resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 fatti salvi diversi e migliori accordi, nell'interesse della minore concordano che la stessa sia collocata paritariamente tra i genitori e, segnatamente la minore:
- avrà residenza presso la madre;
- trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì al mercoledì sera;
- il giovedì a settimane alterne con l'uno o l'altro genitore previ accordi tra di loro e secondo gli impegni lavorativi;
- trascorrerà con il padre i giorni dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 17,00 sino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 21,30;
- trascorrerà con entrambi i genitori, durante le vacanze estive, un periodo preferibilmente continuativo pari a quindici giorni, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e, in mancanza, nel mese di agosto;
- trascorrerà con ciascun genitore nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre, e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 06 gennaio;
con possibilità di cambiamenti su accordi delle parti;
- trascorrerà con ciascun genitore nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14,00 del giovedì santo alle ore 21,00 della domenica di Pasqua, e dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua alle ore 21,00 del mercoledì successivo;
- trascorrerà le altre festività ed il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. I genitori, a seconda dei reciproci impegni di lavoro, e previa comunicazione, potranno modificare le predette previsioni, prevedendo la permanenza della minore presso ciascun genitore a settimane alterne;
I genitori, visti i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, concordano di provvedere direttamente al mantenimento della figlia, rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento;
Le spese straordinarie, come le detrazioni, saranno al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati sulle spese per i figli, che qui si intende integralmente richiamato;
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori.
I coniugi rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale ed economica fra di loro e non avanzano reciproche pretese di natura economica l'un l'altro e dichiarano di aver già diviso ogni bene comune e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro;
I coniugi prestano sin d'ora consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti di identità anche con riferimento alla figlia minore;
Le spese del presente giudizio saranno divise al 50% tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente