Art. 17. (Applicazione della legge) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1994.
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1 marzo 1994
1 marzo 1994
Commentario • 1
- 1. D.L.vo 30.3.2001 n.165 (3)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2001
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2004, n. 14090Provvedimento: […] L. 11 luglio 1992, n. 333; dell'art. 44 legge 23 dicembre 1994, n. 724; dell'art. 17 legge 24 dicembre 1993, n. 537 (D); omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile di ufficio (E). […]Leggi di più...
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