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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1119/2024 R.G. promossa da:
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio Parte_1 degli avv. T. Sorriento e P. Serra, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ri- corso ex artt. 696 c.p.c.
R I C O R R E N T E
C O N T R O già , corrente Controparte_1 Controparte_2 in Torino, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. M. Curti, che la rappresenta e difende per procura in atti
C O N V E N U T A
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. T. Sorriento e P. Serra per l'attore così concludono:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
voglia il Tribunale;
Previa acquisizione del fascicolo e della relazione depositata dal consulente geom. Per_1 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo intervenuto tra le parti R.G.
[...]
n. 3130/2022;
Accertare e dichiarare, per i titoli e motivi dedotti, il diritto di agli indennizzi e Parte_1 rimborsi richiesti in forza della polizza Abitazione&Famiglia stipulata con Controparte_3
e per l'effetto condannare la società medesima, in persona del legale rappre-
[...] sentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 32.456,74 o altra veriore somma accertanda, oltre rivalutazione ed interessi dal 21.2.2024 (data di deposito del- la domanda di mediazione);
Condannare altresì in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, per i titoli e motivi dedotti, al rimborso/pagamento in favore dell'attore delle spese di CTU come da provvedimento di liquidazione del Tribunale 17.11.2023 nel giudizio R.G.
3130/2022 (pari ad € 5.247,07), delle spese per consulenza tecnica di parte (per € 2.537,60)
1 nonchè degli esposti (per € 286,00);
Con il favore di compensi professionali, rimborso esposti, spese di giudizio e forfettarie, del procedimento per AT (ex D.M. 147/22 pari ad € 3.500,00, comprensivi di spese forfettarie), di quello di mediazione (spese di avvio per € 190,32, compensi ex D.M. 147/22 per € 616,00, comprensivi di spese forfettarie), oltre IVA e CPA come per legge, nonché del presente giudi- zio.”
L'avv. M. Curti per la convenuta così conclude:
“Piaccia al Tribunale, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, disposta opportuna consulenza tecnica munita del crisma dell'ufficialità finalizzata alla quan- tificazione dei danni indennizzabili nell'ambito delle previsioni contrattuali perfezionate inter partes;
liquidare le avversarie pretese nel pieno rispetto delle previsioni negozialmente contemplate dal contratto di assicurazione di cui alla polizza Abitazione & Famiglia n° 104100624995 escludendo ogni maggiore o diversa pretesa, con il favore o, quanto meno, l'integrale com- pensazione, delle spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., depositato in data 17.05.2024, Parte_1 esponeva che, in data 31.07.2021, una violenta grandinata si era abbattuta su Genola, danneg- giando gravemente l'immobile di sua proprietà, sito in detto Comune, via Roma n. 158.
In conseguenza dell'evento, l'immobile aveva subito ingenti danni per complessivi €
39.823,83, come risultava dalla relazione redatta dallo Studio Proto – Professionisti Associati
(v. doc. n. 1 del ricorrente), che accertava, sul tetto di copertura: lo sfondamento e rottura di tegole, il danneggiamento della struttura lignea di sostegno e dei canali e pluviali di gronda;
riguardo ai serramenti esterni: il danneggiamento della tenda esterna parasole, delle zanzariere e avvolgibili;
nei locali interni: danneggiamenti alle pareti e soffitti e lesioni agli intonaci.
L'immobile del ricorrente è assicurato per eventi atmosferici di questo tipo con la Compagnia
in virtù della polizza Abitazione&Famiglia n. 104100624995 Controparte_3
(v. doc. n. 2 del ricorrente).
A seguito dell'apertura del sinistro, dell'invio da parte del di tutta la documentazione ri- Pt_1 chiesta e dello svolgimento delle indagini peritali, la Compagnia assicuratrice formulava in data 24.11.2021 una proposta di definizione quantificando il danno in € 9.240,00 complessivi.
Nel frattempo, il ricorrente si adoperava per non aggravare ulteriormente il danno, incarican- do una ditta specializzata, che provvedeva all'esecuzione di una serie di lavori il cui costo ammontava a complessivi € 4.961,74 (v. doc. n. 10 del ricorrente).
A seguito di ricorso ex artt. 696, 696 bis c.p.c., il Tribunale di Cuneo nominava CTU il geom.
, il quale, compiuta l'indagine affidatagli ed esperito inutilmente il tentativo Persona_1 di conciliazione tra le parti, in data 14.11.2023, provvedeva al deposito dell'elaborato peritale
(doc. n. 14 del ricorrente).
Il ricorrente esperiva inoltre il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità del
2 presente giudizio, rinnovando la richiesta ad , già formulata alla luce Controparte_3 dell'AT, di voler provvedere al risarcimento in suo favore dei danni subiti. Il procedimento di mediazione aveva però esito negativo.
In questa sede, il ricorrente chiedeva quindi la condanna di al Controparte_3 pagamento della somma di € 32.456,74, oltre rivalutazione ed interessi, dovuta in forza della polizza assicurativa, nonché delle spese di CTU liquidate dal Tribunale nel procedimento di
AT, delle spese della consulenza tecnica di parte e del procedimento. Il tutto oltre alle spese del presente giudizio.
Costituendosi in giudizio, contestava genericamente le con- Controparte_3 clusioni della perizia espletata in sede di AT, chiedendo comunque di liquidare il danno su- bito dal ricorrente nel rispetto delle previsioni del contratto di assicurazione, escludendo ogni maggiore o diversa pretesa, con il favore o l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza in data 26.09.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza dell'01.10.2025, espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta a decisione.
Ciò premesso, si osserva che la Compagnia assicuratrice convenuta, senza alcuna plausibile motivazione, ha negato l'indennizzo dovuto a termini di polizza per i danni subiti dal fabbri- cato/immobile di proprietà del ricorrente, in conseguenza dell'evento atmosferico (una violen- ta grandinata) del 31.07.2021.
Tale rifiuto risulta del tutto immotivato, sulla scorta delle condizioni di polizza ed in partico- lare dell'art.
2.2 sub B delle condizioni generali di assicurazione (v. doc. n. 2 del ricorrente, pag. 18), ove è stabilito che: indennizza i Controparte_4 danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie, i terrazzi, i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e le tende rigidamente fissate al fabbricato stesso) da:
- grandine, vento, trombe d'aria e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano carat- terizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, posti nelle vi- cinanze;
- bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente e avvenuto conte- stualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 500 per singolo sinistro….
non indennizza i danni causati da: Controparte_3
- intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scari- co;
…
Assicura inoltre non indennizza i danni subiti da: Controparte_3
- piscine, recinti non in muratura, …
- vetrate, serramenti e lucernari in genere, sono compresi i danni causati da grandine o deri- vanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti”.
3 Non si rinvengono in tale articolo (e nemmeno nell'art.
3.1 delle CGA “Esclusioni”, pag. 20 e segg. doc. 2 citato) elementi che possano limitare la misura dell'indennizzo richiesto e/o escluderlo, né l'Assicurazione convenuta ha del resto eccepito alcunché al riguardo.
Il rifiuto al risarcimento dei danni opposto da risulta ancor più im- Controparte_3 motivato all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dal ricor- rente, che ha accertato, in contraddittorio con l'attuale convenuta, la ricorrenza dei danni la- mentati dal individuandone la causa nell'evento atmosferico del 31.7.2021. Il CTU ha Pt_1 individuato le opere/interventi necessari per la loro eliminazione/riparazione, quantificandone i relativi costi in complessivi € 25.450,00; ha accertato la necessità delle opere realizzate per mettere in sicurezza il fabbricato e non aggravare i danni e la congruità dell'importo della spesa sostenuta dal ricorrente (€ 4.961,74).
In forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti e sulla scorta delle risultanze dell'AT, il ricorrente ha quindi diritto di ottenere da (già Controparte_5 [...]
) l'indennizzo dei costi necessari per l'eliminazione e la riparazione dei Controparte_3 danni subiti in conseguenza del sinistro lamentato ed altresì dei costi necessari per i ripristini, pari a complessivi € 25.450,00, oltre IVA (e così € 27.995,00 dedotta la franchigia di € 500,00
e pertanto € 27.495,00); il rimborso delle spese già sostenute per mettere in sicurezza il fab- bricato, pari ad € 4.961,74; e così in totale € 32.456,74, oltre agli interessi legali dal
21.02.2024 (data di deposito della domanda di mediazione) al saldo.
Il ricorrente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese di CTU liquidate nel procedimento per
AT (pari ad € 5.247,07, v. doc. n. 16 del ricorrente), del consulente di parte (per € 2.537,60,
v. doc. n. 17), degli esposti (€ 286,00) e delle spese legali della fase di AT (ex D.M. 147/22 pari ad € 3.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA), e per la procedura di mediazione (spese di avvio per € 190,32, doc. n. 18, oltre onorari di avvocato ex D.M. 147/22 per € 616,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA), oltre agli interessi legali dal- la data della domanda giudiziale al saldo.
L'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente comporta la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal medesimo nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara tenuta e condanna (già Controparte_6 Controparte_3
al risarcimento dei danni subiti da a seguito dell'evento dannoso oggetto
[...] Parte_1 di causa, danni liquidati in complessivi € 32.456,74, oltre agli interessi legali dal 21.02.2024 al saldo;
2) condanna (già al paga- Controparte_6 Controparte_3
4 mento, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento di A.T.P., pari ad euro
11.570,67, e delle spese della procedura di mediazione, pari ad euro 806,32, oltre agli interes- si legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) condanna (già al paga- Controparte_6 Controparte_3 mento delle spese processuali sostenute da nel presente giudizio, spese che li- Parte_1 quida in complessivi euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 09/10/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo MA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1119/2024 R.G. promossa da:
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio Parte_1 degli avv. T. Sorriento e P. Serra, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ri- corso ex artt. 696 c.p.c.
R I C O R R E N T E
C O N T R O già , corrente Controparte_1 Controparte_2 in Torino, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. M. Curti, che la rappresenta e difende per procura in atti
C O N V E N U T A
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. T. Sorriento e P. Serra per l'attore così concludono:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
voglia il Tribunale;
Previa acquisizione del fascicolo e della relazione depositata dal consulente geom. Per_1 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo intervenuto tra le parti R.G.
[...]
n. 3130/2022;
Accertare e dichiarare, per i titoli e motivi dedotti, il diritto di agli indennizzi e Parte_1 rimborsi richiesti in forza della polizza Abitazione&Famiglia stipulata con Controparte_3
e per l'effetto condannare la società medesima, in persona del legale rappre-
[...] sentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 32.456,74 o altra veriore somma accertanda, oltre rivalutazione ed interessi dal 21.2.2024 (data di deposito del- la domanda di mediazione);
Condannare altresì in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, per i titoli e motivi dedotti, al rimborso/pagamento in favore dell'attore delle spese di CTU come da provvedimento di liquidazione del Tribunale 17.11.2023 nel giudizio R.G.
3130/2022 (pari ad € 5.247,07), delle spese per consulenza tecnica di parte (per € 2.537,60)
1 nonchè degli esposti (per € 286,00);
Con il favore di compensi professionali, rimborso esposti, spese di giudizio e forfettarie, del procedimento per AT (ex D.M. 147/22 pari ad € 3.500,00, comprensivi di spese forfettarie), di quello di mediazione (spese di avvio per € 190,32, compensi ex D.M. 147/22 per € 616,00, comprensivi di spese forfettarie), oltre IVA e CPA come per legge, nonché del presente giudi- zio.”
L'avv. M. Curti per la convenuta così conclude:
“Piaccia al Tribunale, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, disposta opportuna consulenza tecnica munita del crisma dell'ufficialità finalizzata alla quan- tificazione dei danni indennizzabili nell'ambito delle previsioni contrattuali perfezionate inter partes;
liquidare le avversarie pretese nel pieno rispetto delle previsioni negozialmente contemplate dal contratto di assicurazione di cui alla polizza Abitazione & Famiglia n° 104100624995 escludendo ogni maggiore o diversa pretesa, con il favore o, quanto meno, l'integrale com- pensazione, delle spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., depositato in data 17.05.2024, Parte_1 esponeva che, in data 31.07.2021, una violenta grandinata si era abbattuta su Genola, danneg- giando gravemente l'immobile di sua proprietà, sito in detto Comune, via Roma n. 158.
In conseguenza dell'evento, l'immobile aveva subito ingenti danni per complessivi €
39.823,83, come risultava dalla relazione redatta dallo Studio Proto – Professionisti Associati
(v. doc. n. 1 del ricorrente), che accertava, sul tetto di copertura: lo sfondamento e rottura di tegole, il danneggiamento della struttura lignea di sostegno e dei canali e pluviali di gronda;
riguardo ai serramenti esterni: il danneggiamento della tenda esterna parasole, delle zanzariere e avvolgibili;
nei locali interni: danneggiamenti alle pareti e soffitti e lesioni agli intonaci.
L'immobile del ricorrente è assicurato per eventi atmosferici di questo tipo con la Compagnia
in virtù della polizza Abitazione&Famiglia n. 104100624995 Controparte_3
(v. doc. n. 2 del ricorrente).
A seguito dell'apertura del sinistro, dell'invio da parte del di tutta la documentazione ri- Pt_1 chiesta e dello svolgimento delle indagini peritali, la Compagnia assicuratrice formulava in data 24.11.2021 una proposta di definizione quantificando il danno in € 9.240,00 complessivi.
Nel frattempo, il ricorrente si adoperava per non aggravare ulteriormente il danno, incarican- do una ditta specializzata, che provvedeva all'esecuzione di una serie di lavori il cui costo ammontava a complessivi € 4.961,74 (v. doc. n. 10 del ricorrente).
A seguito di ricorso ex artt. 696, 696 bis c.p.c., il Tribunale di Cuneo nominava CTU il geom.
, il quale, compiuta l'indagine affidatagli ed esperito inutilmente il tentativo Persona_1 di conciliazione tra le parti, in data 14.11.2023, provvedeva al deposito dell'elaborato peritale
(doc. n. 14 del ricorrente).
Il ricorrente esperiva inoltre il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità del
2 presente giudizio, rinnovando la richiesta ad , già formulata alla luce Controparte_3 dell'AT, di voler provvedere al risarcimento in suo favore dei danni subiti. Il procedimento di mediazione aveva però esito negativo.
In questa sede, il ricorrente chiedeva quindi la condanna di al Controparte_3 pagamento della somma di € 32.456,74, oltre rivalutazione ed interessi, dovuta in forza della polizza assicurativa, nonché delle spese di CTU liquidate dal Tribunale nel procedimento di
AT, delle spese della consulenza tecnica di parte e del procedimento. Il tutto oltre alle spese del presente giudizio.
Costituendosi in giudizio, contestava genericamente le con- Controparte_3 clusioni della perizia espletata in sede di AT, chiedendo comunque di liquidare il danno su- bito dal ricorrente nel rispetto delle previsioni del contratto di assicurazione, escludendo ogni maggiore o diversa pretesa, con il favore o l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza in data 26.09.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza dell'01.10.2025, espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta a decisione.
Ciò premesso, si osserva che la Compagnia assicuratrice convenuta, senza alcuna plausibile motivazione, ha negato l'indennizzo dovuto a termini di polizza per i danni subiti dal fabbri- cato/immobile di proprietà del ricorrente, in conseguenza dell'evento atmosferico (una violen- ta grandinata) del 31.07.2021.
Tale rifiuto risulta del tutto immotivato, sulla scorta delle condizioni di polizza ed in partico- lare dell'art.
2.2 sub B delle condizioni generali di assicurazione (v. doc. n. 2 del ricorrente, pag. 18), ove è stabilito che: indennizza i Controparte_4 danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie, i terrazzi, i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e le tende rigidamente fissate al fabbricato stesso) da:
- grandine, vento, trombe d'aria e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano carat- terizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, posti nelle vi- cinanze;
- bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente e avvenuto conte- stualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 500 per singolo sinistro….
non indennizza i danni causati da: Controparte_3
- intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scari- co;
…
Assicura inoltre non indennizza i danni subiti da: Controparte_3
- piscine, recinti non in muratura, …
- vetrate, serramenti e lucernari in genere, sono compresi i danni causati da grandine o deri- vanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti”.
3 Non si rinvengono in tale articolo (e nemmeno nell'art.
3.1 delle CGA “Esclusioni”, pag. 20 e segg. doc. 2 citato) elementi che possano limitare la misura dell'indennizzo richiesto e/o escluderlo, né l'Assicurazione convenuta ha del resto eccepito alcunché al riguardo.
Il rifiuto al risarcimento dei danni opposto da risulta ancor più im- Controparte_3 motivato all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dal ricor- rente, che ha accertato, in contraddittorio con l'attuale convenuta, la ricorrenza dei danni la- mentati dal individuandone la causa nell'evento atmosferico del 31.7.2021. Il CTU ha Pt_1 individuato le opere/interventi necessari per la loro eliminazione/riparazione, quantificandone i relativi costi in complessivi € 25.450,00; ha accertato la necessità delle opere realizzate per mettere in sicurezza il fabbricato e non aggravare i danni e la congruità dell'importo della spesa sostenuta dal ricorrente (€ 4.961,74).
In forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti e sulla scorta delle risultanze dell'AT, il ricorrente ha quindi diritto di ottenere da (già Controparte_5 [...]
) l'indennizzo dei costi necessari per l'eliminazione e la riparazione dei Controparte_3 danni subiti in conseguenza del sinistro lamentato ed altresì dei costi necessari per i ripristini, pari a complessivi € 25.450,00, oltre IVA (e così € 27.995,00 dedotta la franchigia di € 500,00
e pertanto € 27.495,00); il rimborso delle spese già sostenute per mettere in sicurezza il fab- bricato, pari ad € 4.961,74; e così in totale € 32.456,74, oltre agli interessi legali dal
21.02.2024 (data di deposito della domanda di mediazione) al saldo.
Il ricorrente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese di CTU liquidate nel procedimento per
AT (pari ad € 5.247,07, v. doc. n. 16 del ricorrente), del consulente di parte (per € 2.537,60,
v. doc. n. 17), degli esposti (€ 286,00) e delle spese legali della fase di AT (ex D.M. 147/22 pari ad € 3.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA), e per la procedura di mediazione (spese di avvio per € 190,32, doc. n. 18, oltre onorari di avvocato ex D.M. 147/22 per € 616,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA), oltre agli interessi legali dal- la data della domanda giudiziale al saldo.
L'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente comporta la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal medesimo nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara tenuta e condanna (già Controparte_6 Controparte_3
al risarcimento dei danni subiti da a seguito dell'evento dannoso oggetto
[...] Parte_1 di causa, danni liquidati in complessivi € 32.456,74, oltre agli interessi legali dal 21.02.2024 al saldo;
2) condanna (già al paga- Controparte_6 Controparte_3
4 mento, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento di A.T.P., pari ad euro
11.570,67, e delle spese della procedura di mediazione, pari ad euro 806,32, oltre agli interes- si legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) condanna (già al paga- Controparte_6 Controparte_3 mento delle spese processuali sostenute da nel presente giudizio, spese che li- Parte_1 quida in complessivi euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 09/10/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo MA
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