Articolo 5 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1273
Articolo 4
Versione
25 gennaio 1955
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1955