Versione
25 gennaio 1955
25 gennaio 1955
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.