TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/07/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4600/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4600/2017 tra:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, via Piave n. 46, presso lo studio dell'avv. DANIELE SORCE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
GIÀ Controparte_1 [...]
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante, con sede in viale Europa n. 65, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale CP_2
Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. GIAMPIERO D'AGATA, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA D'ANGELO e dall'avv. GIUSEPPE GABRIELE D'ANGELO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'agosto 2017 premesso di intrattenere il rapporto di conto Parte_1 corrente n. 0700005701 con – in seguito Controparte_2
divenuta per azioni -, ha convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima, chiedendo la rideterminazione del saldo fino alla data del 31.12.2016 e, all'esito, la condanna dell'istituto di credito alla corresponsione della somma di €. 4.000,00 o del diverso importo maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha lamentato l'illecita capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., l'applicazione illegittima di interessi in misura ultralegale ed il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996, l'addebito di commissioni di massimo scoperto non espressamente convenute ed invalide per difetto di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, la modifica unilaterale delle condizioni economiche ad opera della banca in assenza di comunicazione, la annotazione di spese non previste in contratto ed infine l'abusiva postergazione delle valute sugli accrediti e l'abusiva antergazione delle valute sugli addebiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2018 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie. Controparte_2
In dettaglio, l'istituto di credito ha evidenziato la genericità delle doglianze attoree ed ha contestato ogni addebito mosso da controparte alla luce della documentazione contrattuale in atti. per azioni ha altresì eccepito la prescrizione delle rimesse Controparte_2
solutorie.
Espletata con esito negativo la mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
In seguito alla acquisizione di tre relazioni integrative in data 10.6.2021, in data 30.7.2023 ed in data
23.7.2024 il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, si osserva che il conto corrente di corrispondenza n. 0700005701 risultava ancora in essere alla data di notifica della citazione introduttiva del procedimento in epigrafe, non emergendo dall'ultimo estratto conto prodotto – relativo al periodo compreso fino al 31.12.2016 - alcuna disposizione di chiusura del rapporto (v. all. 1 della citazione;
v. anche pag. 1 della citazione in cui si attesta che “l'attrice intrattiene presso la , Agenzia di Controparte_2
Priolo Gargallo, il rapporto di c/c ordinario n. CC07000005701”).
In conformità al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere utilmente proposta alcuna domanda di ripetizione di indebito, poiché solo alla chiusura del rapporto
è possibile individuare la sussistenza di posizioni di debito o di credito (v., ex multis, Cass. Civ. Sez.
Un. 2.12.2010, n. 24418).
Pur nondimeno, si osserva che l'azione di ripetizione di indebito esercitata dal correntista, sebbene sia in primo luogo orientata a determinare la condanna di controparte ad una prestazione di dare, racchiude in sé anche una domanda di accertamento, nella misura in cui esige, previa rimozione degli addebiti illegittimi operati, la rideterminazione del saldo del rapporto contrattuale oggetto di indagine.
Nella vicenda in esame, del resto, la stessa parte attrice, in via preliminare rispetto alla domanda propriamente restitutoria formulata nei confronti della Controparte_2
ha chiesto di “dichiarare che il saldo effettivo del conto corrente n. CC0700005701, a
[...] seguito della sua rielaborazione depurato dai tassi di interessi ultralegali ed usurari, dall'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, dalle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese, con riequilibrio della data di accredito e addebito delle operazioni dare/avere, è il seguente: c/c CC0700005701, saldo di €.
4.000,00 a credito del correntista, anziché €. 17.906,28 a debito del correntista, alla data del
31/12/2016” (v. pag. 13 della citazione).
In proposito, la Corte regolatrice ha precisato che “il correntista […] ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice” (v. Cass.
Civ. Sez. VI 5.9.2018, n. 21646; v., anche, App. Bari Sez. II 23.7.2019, n. 1653).
2.1. Tanto chiarito, sul piano degli oneri di allegazione e prova, va ricordato che, in conformità al consolidato indirizzo del Supremo Collegio, il cliente, ove intenda agire per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, deve di regola farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (così Cass. Civ. Sez. I 2.5.2019, n.
11543; cfr. Cass. Civ. 7.5.2015, n. 9201; Cass. Civ. 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ. 23.10.2017, n.
24948).
Venendo al caso di specie, parte attrice non ha prodotto gli estratti conto a partire dalla data di costituzione del rapporto, avendo documentato con essi – senza soluzione di continuità – solo l'intervallo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016.
La lacuna relativa ai periodi anteriori non osta tuttavia all'accertamento chiesto, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel caso[…] in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca […] sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca
(per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati” (così
Cass. Civ. Sez. I 7.12.2022, n. 35979).
Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che nessuna “neutralizzazione delle partite deve operarsi quando una delle parti riconosca che il saldo del periodo non documentato sia, per lei, meno favorevole rispetto al saldo zero”, aggiungendo che in particolare “nell'ipotesi […] in cui sia […] la banca ad ammettere che alla data del primo estratto conto il proprio cliente risultava creditore […] risulterebbe ingiustificata l'obliterazione della concorde allegazione dei contendenti circa l'esistenza di un saldo a credito del cliente” (Cass. Civ. Sez. I 29.10.2020, n. 23852).
Nel caso di specie, il primo estratto conto relativo al periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il
31.12.2006 riporta saldo di segno positivo per e sulle sue risultanze la Parte_1 [...] per azioni, essendone l'autrice, nulla ha osservato. Controparte_2
Va altresì chiarito che la rideterminazione operata nel presente giudizio in relazione al conto corrente n. 0700005701 deve arrestarsi alla data del 31.12.2016.
Sul punto, non può condividersi la censura articolata dal perito di parte convenuta – ribadita in sede di osservazioni alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 30.7.2023 – per cui “il saldo reale debitorio da cui partire per il conteggio è di euro 19.895,00 al 30/06/2017 anziché quello preso dal CTU al 31/12/2016 pari ad euro 17.906,28” (v. pag. 2 delle osservazioni di parte convenuta alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 30.7.2023).
Deve infatti rilevarsi che non ha proposto Controparte_2
alcuna domanda riconvenzionale.
Tenuto conto di ciò, premesso che la domanda attorea deve reputarsi legittimamente esaminabile nella parte in cui essa ha preteso l'accertamento del corretto saldo limitatamente al periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016, essendo il conto ancora aperto al momento della instaurazione della lite risalente al 2017, la convenuta non può imporne l'estensione ad un intervallo temporale successivo rispetto a quello considerato da Parte_1
Non può poi sottacersi come la banca si sia limitata a produrre due soli ulteriori estratti conto, del tutto inidonei ad assicurare la continuità con l'ultimo della produzione di parte attrice (v. all. 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta, contenenti “copia dell'estratto conto al
30.9.2017” e “copia estratto conto al 15.1.2018”).
Non può poi sostenersi che le modalità operative seguite dall'ausiliario del Tribunale abbiano determinato “una perdita netta per la banca di ben euro 1.988,82 senza alcuna spiegazione” (v. pag.
2 delle osservazioni di parte convenuta alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il
30.7.2023).
Le movimentazioni effettuate sul conto corrente nel periodo successivo a quello oggetto del presente procedimento potranno infatti essere tenute in considerazione ai fini della ricostruzione completa dell'andamento del rapporto, da operarsi in altra sede o in separato giudizio a partire dal saldo qui legittimamente rideterminato – alla luce del principio della domanda e della mancata cessazione del contratto al momento della instaurazione della presente lite – solo fino alla data del 31.12.2016.
2.2. Chiarito quanto sopra, il conto corrente n. 0700005701 è stato inizialmente regolato dal contratto del 21.3.1990, che, munito della sottoscrizione di ha previsto apertura di credito fino Parte_1
a L. 5.000.000, con tasso di interesse del 18,50% e commissione trimestrale dello 0,25% “per trimestre sull'importo massimo del debito”, e, all'art. 14, ha attribuito alla banca la “facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni” (v. all. 4 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Successivamente, con ulteriore testo negoziale del 29.8.1990 – del pari sottoscritto dalla correntista
– il tasso di interessi è stato ridotto al 18,00% e il fido è stato aumentato a L. 35.000.000, mentre è stata mantenuta la clausola che ha conferito all'istituto di credito il potere di variazione unilaterale
(v. all. 5 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
In seguito, ai sensi dell'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 – nella versione via via modificata -,
[...]
azioni ha variato unilateralmente le condizioni del conto Controparte_2
corrente n. 0700005701, provvedendo ad inoltrare a comunicazioni in cui essa ha Parte_1
esposto di aver applicato la predetta norma (v. all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ancora, in data 26.5.2009 l'istituto di credito convenuto ha comunicato alla cliente di essersi uniformato alla disciplina introdotta dal D.L. n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, sostituendo alla commissione di massimo scoperto – soppressa dal 28.6.2009 – il corrispettivo per disponibilità fido accordato, in linea con il nuovo assetto normativo (v. all. 10-11 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Infine, per quanto interessa nel presente giudizio – nel quale, si ripete, la rideterminazione del saldo deve arrestarsi al 31.12.2016, tenuto conto della domanda attorea e del principio di cui all'art. 112
c.p.c. –, azioni ha prodotto il testo negoziale del Controparte_2 16.3.2016 sottoscritto dalla correntista, che ha fissato in €. 18.075,99 il limite dell'apertura di credito, ha rideterminato parzialmente le condizioni economiche del rapporto ed ha, con apposita clausola specificamente sottoscritta dalla cliente, contemplato il ius variandi in favore della banca (v. all. 14 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
2.3. Ebbene, alle pattuizioni del 21.3.1990, del 29.8.1990 e del 16.3.2016 relative ai tassi di interesse deve aversi riguardo ai fini della corretta ricostruzione dell'andamento del rapporto oggetto di causa.
2.4. Analogamente, deve farsi applicazione dei superiori testi negoziali anche in relazione alle commissioni di massimo scoperto.
Ad un più attento esame, infatti, devono reputarsi condivisibili i rilievi articolati da parte convenuta in ordine alla legittimità di tali addebiti (v. pagg.
2-3 della comparsa conclusionale dell'8.1.2024).
Più in dettaglio, occorre evidenziare che il rapporto contrattuale oggetto di causa è sorto anteriormente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009
e che, in assenza di specifiche disposizioni in materia, la validità delle relative pattuizioni va vagliata alla luce delle disposizioni generali in materia contrattuale, avuto riguardo, in particolare, alle norme concernenti la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, mentre nessun dubbio residua in ordine alla loro ammissibilità causale - ai sensi degli artt. 1325, 1322 e 1343 c.c. – in seguito alla espressa positivizzazione di tali provvigioni operata dal richiamato intervento normativo degli anni 2008-2009.
Dallo specifico angolo visuale dell'art. 1346 c.c., in linea con il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento della validità delle clausole applicative di commissioni di massimo scoperto, deve ritenersi necessario che esse specifichino tutti gli elementi che concorrono a definire la commissione, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito (v., in questi termini, di recente, Trib. Pavia Sez. III 19.2.2021, n. 225;
Trib. Vibo Valentia 16.1.2006, n. 23; Trib. Salerno Sez. I 15.3.2013; Trib. Padova 10.6.2011).
Più di recente, il Supremo Collegio ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. Civ. Sez. I 20.6.2022, n. 19825; in senso analogo
Cass. Civ. Sez. I 18.12.2023, n. 35303, in cui testualmente si legge: “come si evince dalla sentenza impugnata, le cui argomentazioni sono sopra riassunte, la Corte non si è limitata a indicare il modello astratto di commissione massimo scoperto, ma ha esaminato in concreto il contenuto delle clausole in questione, affermando che i contratti per cui è causa “ne stabiliscono il tasso e la periodizzazione (trimestrale), elementi essenziali e sufficienti a consentire il calcolo delle commissioni in questione”. Pertanto ha espresso un giudizio di merito specifico sulla sufficiente determinatezza delle suddette clausole che non è censurabile in questa sede, peraltro con un argomento che coglie solo parzialmente la ratio decidendi della sentenza;
oltre a ciò si può rilevare che è la parte stessa a trascrivere il contenuto della clausola, ove si fa riferimento anche al valore sul quale deve essere calcolata tale percentuale (su utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente), sicché la sentenza risulta allineata al principio espresso da Cass. n. 19825 del 20/06/2022, secondo la quale la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto negoziale se ne indica semplicemente la misura percentuale e non contiene alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, in questo caso invece indicato”).
Nel caso di specie, le condizioni economiche approvate dalla cliente hanno previsto commissione trimestrale dello 0,25% “per trimestre sull'importo massimo del debito” (v. all.
4-5 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Analogamente, i documenti che hanno apportato variazioni unilaterali (v. all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta) – nei limiti in cui può ad essi attribuirsi rilievo, come infra si vedrà – hanno contemplato l'applicazione di “comm. Massimo scoperto trimestrale” con percentuali variabili a seconda dell'importo “massimo debitore”.
Deve conseguentemente ritenersi che in tal modo le parti contrattuali abbiano inteso convenire quale base di calcolo la c.d. punta massima di esposizione.
Ciò deve considerarsi sufficiente per assicurare il rispetto dei requisiti di determinabilità richiesti dalla giurisprudenza (v., per la legittimità di tali commissioni di massimo scoperto applicate sulla c.d. punta massima di esposizione sotto il profilo causale e sotto il profilo della determinatezza, in coerenza con i principi sopra illustrati, App. Catania Sez. I 10.6.2020, n. 995, in cui testualmente si legge: “né può dirsi che la detta clausola, pattuita fra le parti, con previsione di una cms percentuale dello 0,625% sia affetta da nullità siccome prevede il calcolo delle commissioni di massimo scoperto sulla punta massima di esposizione dei saldi contabili rilevati con cadenza trimestrale, piuttosto che con riferimento alla durata dello scoperto, non essendo siffatta nullità prevista da alcuna disposizione di legge e trattandosi di corrispettivo affatto autonomo dagli interessi”).
Dal saldo del conto corrente n. 0700005701 non va dunque espunto alcun addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto per l'intervallo temporale compreso tra il 30.9.2006 ed il
28.6.2009.
Tenuto conto poi dell'adeguamento al nuovo assetto normativo in relazione alla fase successiva, vanno del pari mantenute nel saldo del rapporto oggetto di causa le annotazioni correlate al corrispettivo per disponibilità fido accordato (per cui v. ancora all. 10-11 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). In questi termini ha operato il consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 18 della relazione del 23.7.2024, ove si legge che, “in merito alle commissioni di affidamento, si conferma che, come indicato nella perizia provvisoria trasmessa alle parti e ricavabile dal dettaglio di calcolo prodotto, le commissioni sostitutive delle CMS … commissioni di affidamento … sono state mantenute”).
2.5. Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sin dalla citazione introduttiva del giudizio parte attrice ha lamentato la illegittimità radicale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, evidenziando come essa sia illegittima sia in relazione al periodo anteriore al 1999 sia in relazione al periodo successivo governato dalla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (v. pagg.
5-6 della citazione, ove si discorre della “nullità della clausola” e della “illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e ciò anche per i contratti antecedenti l'anno
1999”, e si aggiunge che “il comportamento della banca in merito alla applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è da considerarsi in ogni caso illegittimo anche alla luce della delibera C.I.C.R. del 2000”).
Come si è più volte rilevato, nel caso di specie la ricostruzione del saldo del conto corrente oggetto di causa attiene al solo intervallo temporale compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016.
Conseguentemente, non occorre indugiare sulla legittimità o meno di addebiti operati a titolo di capitalizzazione anteriormente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, in ossequio al già richiamato indirizzo giurisprudenziale per il quale, “in mancanza di taluni estratti di conto corrente”, il correntista “perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati” (così Cass. Civ. Sez. I 7.12.2022, n. 35979 cit.).
Diverse conclusioni valgono invece per l'intervallo temporale successivo alla vigenza della predetta deliberazione e, segnatamente, per quello posteriore al 30.9.2006 in relazione al quale sono stati prodotti gli estratti conto.
Con orientamento consolidatosi dopo l'avvio delle operazioni peritali di cui al presente giudizio, la
Corte di Cassazione ha chiarito che, “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal C.I.C.R. mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I,
19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)” (così Cass. Civ. Sez. I 21.6.2021, n. 17634, alla quale si rinvia).
Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione ha aggiunto che, “per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento” del 9.2.2000 del C.I.C.R., ai fini della “validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi” occorre “un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al C.I.C.R., limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera C.I.C.R.: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica” (v. ancora Cass. Civ. Sez. I
21.6.2021, n. 17634 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che, per i contratti di conto corrente stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, la capitalizzazione degli interessi può reputarsi consentita solo ove sia stata specificamente approvata per iscritto dal cliente la clausola che l'abbia contemplata, non rivelandosi all'uopo sufficienti le comunicazioni postume operate dall'istituto di credito.
In particolare, con altra pronuncia senz'altro rilevante per quanto interessa in questa sede, il Supremo
Collegio ha affermato che, “una volta appurato che la Delib. C.I.C.R. non ha affatto valorizzato la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola anatocistica nulla, occorre verificare se fosse necessario procedere a nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto fosse sufficiente attendere alla pubblicazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale
e alla comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.). Come precisato nell'arresto sopra citato (cfr. sempre Cass. n. 9140/2020, cit. supra), verbatim, il presupposto di questa seconda forma di adeguamento è, come in precedenza accennato, il fatto che le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Il raffronto deve avere naturalmente ad oggetto la sola clausola anatocistica, dal momento che la Delib. C.I.C.R. 9 febbraio 2000, si occupa di tali disposizioni pattizie e solo di tali disposizioni pattizie: è escluso, pertanto, che il peggioramento o meno delle nuove condizioni possa essere apprezzato avendo riguardo clausole del contratto di diverso contenuto. Nel contratto di conto corrente la comparazione deve investire, poi, la clausola nel suo complesso, e quindi la disciplina della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi;
e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la clausola da regolarizzare deve compararsi alla clausola che prevede la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2, della Delib., indirettamente richiamata dall'art. 7, comma 1): sicché è con riguardo a tali condizioni (che riguardano, dunque, entrambe le indicate tipologie di interessi) che deve accertarsi se vi sia stato o meno il peggioramento di cui è parola nell'art. 7, commi 2 e 3. Ciò posto, è da evidenziare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra inattuabile. Invero, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., con la conseguenza che le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. C.I.C.R. – circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi – non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset (cfr. sempre Cass. n.
9140/2020, cit. supra). Ne consegue che l'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione, solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. C.I.C.R. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib. C.I.C.R: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che, nell'uno come nell'altro caso, la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, dunque, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia (cfr. sempre
Cass. 9140/2020, cit. supra). Così è stato precisato nell'arresto da ultimo citato che: rileva, in altre parole, la prossimità, e – in definitiva – la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendono munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi, è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici. In conclusione, una volta affermato che – ai fini della Delib. C.I.C.R. 9 febbraio 200, art. 7 – assume rilievo non già
l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici è necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib. (cfr. sempre Cass. 9140/2020, cit. supra). Ciò posto, risulta evidente che la statuizione della Corte di merito si è posta – quanto a quest'ultimo profilo di legittimità dell'applicazione delle clausole anatocistiche – in evidente e frontale contrasto con i principi affermati da questa Corte per come sopra ricordati e qui riaffermati laddove ha affermato […] che la forma scritta necessaria per la validità delle predette clausole e la pattuizione convenzionale delle stesse tra le parti fosse stata rispettata attraverso il mero richiamo al contratto scritto originario […] contenente le clausole nulle […], senza riscontrare e ritenere necessaria, invece, la nuova rinegoziazione ed approvazione delle clausole in parola, in linea con la Delib. C.I.C.R. attraverso la previsione di uguale capitalizzazione per interessi attivi e passivi, e ritenendo sufficiente, invero, il mero avviso effettuato con la comunicazione dell'estratto conto” (così Cass. Civ. Sez. I 23.12.2020,
n. 29420).
Nel censurare radicalmente la legittimità della capitalizzazione operata e nel dedurre specificamente la “nullità della clausola” (v. ancora pagg.
5-6 della citazione), l'attrice ha all'evidenza lamentato l'assenza di apposita pattuizione approvata per iscritto.
Ciò premesso, quest'ultima, fino al testo contrattuale del 16.3.2016 (v. pagg. 14-15, art. 11, e pag. 19 dell'all. 14 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), non è rinvenibile negli atti di causa.
In essi è infatti dato riscontrare la previsione della capitalizzazione trimestrale solo nelle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni economiche inoltrate dall'istituto di credito
(v. all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), che, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, non equivalgono alla specifica sottoscrizione di una nuova pattuizione.
Conseguentemente, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del 9.2.2000 del
C.I.C.R. ogni addebito operato a tale titolo va eliminato dal conto corrente. Deve precisarsi che nessuna capitalizzazione degli interessi va operata anche per l'intervallo temporale compreso tra l'1.1.2014 e l'ultimo estratto conto reso disponibile dalla parte attrice.
Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 120 del decr. lgs. n. 385/1993 - nel testo vigente tra la data di entrata in vigore della legge del 27.12.2013, n. 147 e la data di entrata in vigore del D.L. del
14.2.2016, n. 18 conv. nella legge dell'8.4.2016, n. 49, seguita dalla delibera del C.I.C.R. del
3.8.2016 – deve considerarsi dotata di immediata portata precettiva e tale da escludere, per il corrispondente arco di tempo, la legittimità di qualsivoglia addebito di carattere anatocistico.
In questo senso si è espressa la più autorevole dottrina formatasi in materia, per la quale non ha costituito ostacolo alla applicabilità di siffatta previsione la circostanza della mancata emanazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, non potendo l'art. 161, comma 5, del decr. lgs. n. 385/1993 determinare lo stravolgimento della gerarchia delle fonti del diritto.
Le conclusioni sopra esposte sono state affermate dalla maggiormente condivisibile giurisprudenza di merito (v., testualmente, Trib. Frosinone Sez. I 16.3.2021, n. 288; v., in senso conforme, già Trib.
Milano 9.7.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015; più di recente v. nel medesimo senso App. Catania Sez. I 25.3.2022, n. 607; v. in senso analogo anche App. Catania Sez. I
18.10.2022, n. 1963).
Quanto al periodo successivo al 3.8.2016, non può attribuirsi rilievo nel presente giudizio alla scrittura del 6.2.2017 (v. all. 12 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), giacché quest'ultima risulta posteriore rispetto al 31.12.2016, data alla quale – come si è sopra precisato – deve arrestarsi la rideterminazione del saldo richiesta da parte attrice nella odierna lite.
Per analoghe ragioni non può considerarsi l'addebito contabilizzato l'1.2.2017 (a cui si riferisce parte convenuta a pag. 3 della prima comparsa conclusionale del 20.1.2023).
Ancora, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione del 23.7.2024, ha replicato alle osservazioni di parte convenuta rilevando che, “in merito alla capitalizzazione, pur riscontrando che il contratto del 16/03/2016 in atti riporta la previsione della pari periodicità di capitalizzazione e la firma specifica ex art. 1341 c.c. della clausola anatocistica, si evidenzia al ctp che la banca stessa non ha capitalizzato gli interessi maturati successivamente al 16/03/2016, tanto è vero che la scrivente ha provveduto ad operarne il separato ricalcolo. Pertanto, applicare il regime trimestrale successivamente al 16/03/2016, oltre ad essere pressoché ininfluente ai fini del risultato finale
(interessando solo gli ultimi 3 trimestri del rapporto sottoposto a ricalcolo) non è applicabile perché si andrebbe ad operare un criterio peggiorativo rispetto a quanto originariamente svolto dalla banca, che, si ripete, non ha operato alcuna capitalizzazione dal II trimestre 2016 in poi” (v. pagg. 17-18 della relazione integrativa del 23.7.2024). 2.6. È integralmente infondata la doglianza di usurarietà degli interessi.
Con specifico riguardo a tale censura, il Supremo Collegio ha chiarito che la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883).
Occorre anzitutto evidenziare, in ossequio all'ormai consolidato arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, che deve ritenersi valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, pur essendo pattuito in modo lecito, superi al momento del pagamento il tasso soglia, dovendosi escludere in tal caso la nullità e l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse
(Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 24675, per la quale, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula).
Va poi ricordato, secondo quanto affermato in proposito dalla Corte di Cassazione, che, in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra-fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (così Cass. Civ. Sez. I
15.9.2017, n. 21470).
Quanto alla verifica di usurarietà delle commissioni di massimo scoperto, va poi evidenziato che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. Sez. Un. Civ.
20.6.2018, n. 16303), “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art.
2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della n concreto praticata, rispetto Pt_2
a quello della ientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, Pt_2 pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
In conformità a tali indicazioni, si osserva che la rilevanza delle commissioni di massimo scoperto nel vaglio di usurarietà relativo alle fattispecie antecedenti – come nella specie - all'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009, nei termini testé precisati, è subordinata alla circostanza che le commissioni in concreto applicate siano superiori alla c.d. commissione di massimo scoperto soglia.
Diversamente, allorché non sia dimostrato che le commissioni praticate dall'istituto di credito secondo le previsioni contrattuali abbiano ecceduto la predetta soglia, nessuna ulteriore verifica di usurarietà deve essere compiuta.
Premesso quanto sopra, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, nel periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016 ed all'esito della rideterminazione operata dal consulente tecnico d'ufficio (v. pagg. 21-78 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 23.7.2024), ha sempre presentato saldo non eccedente il limite della apertura di credito di €. 18.075,99, sicché, non essendosi mai registrata alcuna passività superiore alla misura dell'affidamento e non dovendo dunque applicarsi interessi extra-fido, per essi non può porsi la questione della loro natura usuraria e del loro azzeramento.
Ciò ha conseguentemente reso non necessario indugiare sul tasso soglia di usura valevole per la categoria delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro, a cui vanno ricondotte le fattispecie in cui l'esposizione debitoria si sia collocata oltre il fido concesso.
Tanto chiarito, con l'ordinanza del 27.3.2023 è stato richiesto al consulente tecnico d'ufficio: “1a) per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009” di indicare “espressamente, con riferimento al momento in cui è intervenuta ciascuna modifica unilaterale delle condizioni economiche del rapporto documentata in atti (v. in particolare all. 7A,
7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), il tasso soglia di usura degli interessi corrispettivi per le categorie […] delle “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” euro, nonché il T.E.G. applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa, secondo la formula di Banca d'Italia vigente al tempo di ciascuna modifica delle condizioni e senza includere nel T.E.G. la C.M.S., verificando successivamente se la soglia di usura sia stata superata;
con riferimento al momento in cui è intervenuta ciascuna modifica unilaterale delle condizioni economiche del rapporto documentata in atti (v. in particolare all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta)”, di indicare “la C.M.S. soglia” e di verificare “se la applicata in concreto nel relativo trimestre in cui è intervenuta la modifica Pt_2 abbia superato la C.M.S. soglia e, per il caso di superamento”, di verificare “se l'eccedenza della applicata in concreto rispetto alla soglia superi o meno il margine degli interessi Pt_2 Pt_2
disponibili costituito dalla differenza tra il tasso soglia di usura degli interessi e il tasso di interessi applicato in contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 16303/2018, per cui sussiste usura solo nel caso in cui l'eccedenza della C.M.S. applicata in concreto rispetto alla oglia superi il margine degli Pt_2
interessi disponibili dato dalla differenza tra il tasso soglia di usura degli interessi ed il tasso di interessi applicato in contratto); 1b) per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. n.
185/2008 conv. in legge n. 2/2009”, di indicare “espressamente, con riferimento al momento in cui
è intervenuta ciascuna modifica unilaterale delle condizioni economiche del rapporto documentata in atti (v. in particolare all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), il tasso soglia di usura degli interessi corrispettivi per le categorie […] delle
“aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” euro, nonché il T.E.G. applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa, secondo la formula di Banca d'Italia vigente al tempo di ciascuna modifica delle condizioni e con inclusione nel T.E.G. della verificando successivamente se la Pt_2
soglia di usura sia stata superata”.
Rispondendo al superiore quesito, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso che il tasso degli interessi corrispettivi di volta in volta variato abbia superato la soglia di usura e, per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009, ha altresì escluso che la commissione di massimo scoperto si sia collocata al di sopra della C.M.S. soglia (v. pag. 3 della consulenza tecnica d'ufficio del 30.7.2023, in cui si legge che: “preliminarmente viene richiesto alla sottoscritta di verificare l'eventuale superamento della soglia usura, escludendo ed includendo la
C.M.S. nel calcolo del T.e.g. come da istruzioni mandato riportate superiormente ai punti 1a e 1b.
Dalle verifiche effettuate, i cui calcoli sono sviluppati nell'allegato F si può rilevare che non vi è superamento del tasso usura”; v. altresì all. F a pagg. 84-85 della consulenza tecnica d'ufficio del
30.7.2023, in cui, per ciascun tasso di interessi corrispettivi e per ciascuna commissione di massimo scoperto, si esclude il superamento della soglia di usura).
Non è invece condivisibile quanto riportato nella perizia di parte attrice, nella quale si prospetta la usurarietà in relazione alle condizioni economiche vigenti dal 31.3.2007.
Ed infatti, tale conclusione si fonda sull'erroneo assunto – non in linea con l'orientamento delle
Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 20.6.2018, n. 16303) - per il quale il T.E.G., anche per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 conv. in legge n.
2/2009, includerebbe, oltre agli interessi corrispettivi e agli altri oneri menzionati dalle istruzioni di
Banca d'Italia, le commissioni di massimo scoperto, come si evince chiaramente dalla seguente indicazione metodologica riportata nell'elaborato del perito attoreo: “il T.E.G. viene quindi calcolato per ogni trimestre di osservazione come: (Interessi + C.M.S. + Spese) x 36500/Numeri Debitori. In questa analisi è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le C.M.S. e le spese […] Dalla documentazione fornita, si evince che l'usura contrattuale subentra nel rapporto al variare delle condizioni economiche in data 31/03/2007” (così pag. 15 della perizia di parte attrice di cui all'all. 1 della citazione).
Per completezza, deve rilevarsi che nella nota pronuncia a Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta, la Corte di Cassazione ha testualmente affermato che “la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto” (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 24675 cit.).
In altri termini, il Supremo Collegio ha nel suo massimo consesso precisato, con inequivocabile chiarezza, che il mero fatto del sopraggiunto superamento della soglia di usura in corso di rapporto non rende la pretesa di pagamento degli interessi contraria a buona fede.
Pur nondimeno, in una successiva pronuncia resa da Sezione Semplice, la Corte di Cassazione ha inaspettatamente accolto un motivo di impugnazione con cui, in sede di merito, era stata reputata irrilevante l'usura sopravvenuta, con tali argomentazioni: “vero è che le Sezioni Unite con sentenza n. 7294/17” (erroneamente citata, essendo evidente il riferimento a Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017,
n. 24675) “hanno statuito che: «Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto». Tuttavia, nella stessa richiamata sentenza le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno precisare in motivazione che: «È evidente, infatti, che far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione». Più di recente, le Sezioni Unite, tornando sull'argomento con la sentenza n. 19597 del
2020, […] oltre ad affermare che «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori» e che «nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio» - hanno precisato che: «In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento». Dando seguito al dictum delle Sezioni Unite, occorre qui affermare che: «i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto». Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato le conclusioni degli attori in opposizione, che erano dirette a portare in compensazione gli importi eccedenti la soglia di usura;
invero, è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (individuato dal ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto”
(Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27545).
I risultati raggiunti dal precedente testé citato non possono essere condivisi.
Ed infatti, come appare manifestamente evidente, l'affermazione per la quale “il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata” non può considerarsi un modo per dare “seguito al dictum delle Sezioni Unite” di cui alla sentenza n. 24675 del 9.10.2017, dal momento che quest'ultima, espressamente richiamata, ha escluso categoricamente proprio tale scenario, così concludendo l'enunciazione del principio di diritto: “né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (v. punto 5.3 di Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27545 cit., in cui è testualmente richiamato il principio di diritto espresso da Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 24675 cit.).
L'orientamento seguito dalla menzionata ordinanza della Cassazione n. 27545 del 28.9.2023, pur avendo trovato riscontro in parte della giurisprudenza di merito, è stato poi recisamente superato da altra più recente pronuncia di legittimità.
In quest'ultima, si è con coerenza ripreso il principio affermato dalle Sezioni Unite del 2017 e si è nuovamente puntualizzato che il mero fatto del superamento della soglia di usura nel corso dello svolgimento del rapporto non determina nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (così Cass. Civ. Sez. I 3.7.2024, n. 18227, che ha ritenuto “nel complesso infondato” il motivo con cui parte ricorrente aveva censurato “la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 644, comma 1, c.p., dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 e dell'art. 1 l. n. 108/1996. Viene rilevato che il principio enunciato da Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675 non si estenderebbe ai rapporti di conto corrente, per i quali la verifica del superamento del tasso soglia deve essere compiuta per ogni singolo trimestre”).
A prescindere dalla condivisibilità del precedente costituito dalla ordinanza n. 27545 del 28.9.2023, emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con provvedimento del 26.5.2024 dello scrivente magistrato è stato prudenzialmente chiesto al consulente tecnico d'ufficio di procedere alla verifica del superamento in corso di rapporto della soglia di usura.
Anche all'esito di tale vaglio, l'ausiliario del Tribunale ha categoricamente escluso qualsiasi usurarietà (v. pagg. 13-14 della consulenza tecnica d'ufficio del 23.7.2024, ove testualmente si legge:
“nella relazione integrativa del 30/07/23 si era dato atto dell'assenza di usura pattizia in relazione alle proposte di modifica unilaterale in atti. Si è ora provveduto ad integrare l'analisi svolta con quella dell'usura c.d. “sopravvenuta” rilevata in sede di liquidazione periodica delle competenze.
Come richiesto dal Quesito, l'analisi è stata svolta replicando la metodologia già svolta per la verifica dell'usura originaria, ovvero adottando le Istruzioni della Banca d'Italia con separata comparazione della C.M.S. applicata con la C.M.S. soglia … cfr. Cass. S.U. n. 16303/18 …
L'allegato 1 evidenzia il costante rispetto delle soglie d'usura in sede di liquidazione periodica e quindi l'assenza di rettifiche per l'usura in sede di ricalcolo”; v. anche l'all. 1 alla consulenza, contenuto a pag. 20 di quest'ultima).
2.7. In tema di ius variandi, occorre ricordare che la relativa disciplina ha registrato nel tempo numerose modifiche.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992, il potere di variazione unilaterale delle condizioni spettante alla banca era regolato dalle n.b.u. e, in particolare, dall'art. 16. Quest'ultimo, riferendosi ai conti correnti di corrispondenza, consentiva agli istituti di credito di riservarsi di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni inerenti tali rapporti.
Successivamente, l'art. 4, comma 2, della legge n. 154/1992 aveva stabilito che “l'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente”.
L'art. 6 del medesimo testo normativo aveva invece previsto, nei suoi cinque commi: “1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.
2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Su conforme delibera del C.I.C.R., la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi”.
A partire dalla entrata in vigore della legge n. 154/1992, dunque, la modifica delle condizioni contrattuali, operata dalla banca in senso sfavorevole per il cliente, è stata subordinata alla previa approvazione specifica da parte di quest'ultimo di una apposita clausola contemplante tale potere.
Il successivo art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993, nella sua originaria versione vigente dall'1.1.1994 all'11.8.2006 ha previsto, nei suoi tre commi: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal C.I.C.R.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Come emerge dal primo comma della disposizione esaminata, anch'essa ha imposto, per l'esercizio del ius variandi, la previa approvazione di apposita clausola contemplante tale potere. L'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 è stato poi novellato, sia pur solo in relazione alle modalità di esplicazione della facoltà di modifica delle condizioni, da provvedimento entrato in vigore il
12.8.2006, che ha così riscritto le norme in oggetto: “1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
A far data dall'1.1.2008 e fino al 2.12.2010, il riferimento – contenuto nel quarto comma dell'articolo in esame – alle variazioni dei tassi di interesse è stato circoscritto a quelle “adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria”.
Con il decr. lgs. n. 141/2010, l'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 è stato nuovamente novellato e così riscritto: “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi d'interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal C.I.C.R. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
Il legislatore ha dunque mantenuto la necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola che attribuisce il ius variandi all'istituto di credito.
Infine, con il decr. lgs. n. 70/2011 è stato introdotto nell'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 il comma
2-bis, per il quale: “se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto”.
Tanto premesso, nel caso di specie, il conto corrente n. 0700005701 è stato inizialmente regolato dal contratto del 21.3.1990; l'art. 14 di tale testo contrattuale ha attribuito alla banca la “facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni”, senza che tale disposizione negoziale sia stata specificamente approvata per iscritto dalla cliente (v. all. 4 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ove, a pag. 4, si approvano specificamente solo le clausole così descritte: “Rappresentanza”, “Diritto di pegno e ritenzione”; “Estratti conto”;
“Rappresentanza nelle cointestazioni”; “Trasmissioni di ordini del Cliente”; “Deroga di competenza giudiziaria”; “Inesistenza di interdizione all'emissione di assegni”; “Spese di registrazione”).
Analogamente è a dirsi per il successivo regolamento del 29.8.1990 (v. all. 5 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, con particolare riguardo a pag. 4).
Quanto invece al testo del 16.1.2006, esso contiene la regolamentazione del “servizio B.A.P.R.
Online” ed anche il ius variandi contemplato in tale documento, all'art. 12, si riferisce esclusivamente alle “condizioni economiche applicate al Servizio” (v. all.
8-9 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, con particolare riguardo a pag. 4).
Nonostante quanto sopra rilevato, deve evidenziarsi che l'attrice si è nel caso di specie Parte_1
limitata ad eccepire esclusivamente la mancata preventiva comunicazione delle modifiche unilateralmente apportate dalla banca, mentre nulla ha dedotto in relazione alla validità ed efficacia della clausola contemplante il ius variandi (v. pag. 8 della citazione, ove si legge che “la Banca inoltre …, in violazione dell'art. 118 T.U. Bancario, ha unilateralmente modificato in senso sfavorevole al cliente le condizioni di volta in volta applicate, senza fornire preventiva comunicazione. Non vi è dubbio che tali variazioni contrattuali sono inefficaci”; v. anche pag. 15 della perizia di parte attrice di cui all'all. 1 della citazione, in cui, ad esempio, a conferma di come nessuna censura sia mossa in ordine alla clausola attributiva del ius variandi, si fa menzione del “variare delle condizioni economiche in data 31/03/2007” e del fatto che le “modifiche alle condizioni contrattuali costituiscono una facoltà legittima della banca”).
In punto di diritto, occorre ricordare che già da tempo il Supremo Collegio ha affermato che
“l'inosservanza del requisito della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa può essere fatta valere solo dal contraente aderente e può essere rilevata d'ufficio, ex art. 1421 c.c., soltanto a favore del predetto contraente e non già anche dell'altra parte”, aggiungendo che allorché
“la parte aderente” abbia “chiaramente manifestato […] la volontà di avvalersi della clausola, non può parlarsi di inefficacia della clausola stessa” (Cass. Civ. Sez. II 23.10.1991, n. 11213, che richiama sul punto Cass. Civ. Sez. I 30.5.1960, n. 1396; in senso del tutto analogo v. Cass. Civ. Sez.
I 30.11.2020, n. 27320).
Conseguentemente, nella vicenda in esame, secondo le deduzioni della stessa attrice Parte_1
occorre verificare esclusivamente se siano state rispettate le regole previste per la comunicazione delle variazioni unilaterali operate, non essendo invece necessario accertare se la clausola attributiva del ius variandi sia stata validamente ed efficacemente introdotta nel regolamento contrattuale.
A far data dal 16.3.2016, infine, il potere di modificare unilateralmente le condizioni è stato attribuito alla banca con apposita disposizione negoziale approvata specificamente per iscritto (v. pag. 15, art. 14, e pag. 19 dell'all. 14 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
2.8. Per completezza, si rileva che nessuna prescrizione può considerarsi maturata.
In proposito, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha con orientamento ormai consolidato chiarito che, allorché il rapporto di conto corrente di corrispondenza sia ancora in essere, nessun termine prescrizionale decorre se non in relazione alle rimesse di natura solutoria, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure su di un conto scoperto (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. I 23.12.2020, n. 29411; v. già Cass. Civ. Sez. Un.
2.12.2010, n. 24418).
Per quanto specificamente rileva nel presente giudizio, poi, il Supremo Collegio ha chiarito, con orientamento ripetutamente confermato, che, “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto” (così
Cass. Civ. Sez. I 15.2.2021, n. 3858; già Cass. Civ. Sez. I 19.5.2020, n. 9141).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, nel periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016 ed all'esito della rideterminazione operata dal consulente tecnico d'ufficio (v. pagg. 21-78 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 23.7.2024), ha sempre presentato saldo non eccedente il limite della apertura di credito di €. 18.075,99. Non essendosi mai registrata alcuna passività superiore alla misura dell'affidamento concesso, non sussiste alcun pagamento rispetto al quale possa anche solo ipotizzarsi la prescrizione della correlata pretesa recuperatoria.
2.9. Nel rispetto di tutte le indicazioni fornite ai punti che precedono ha operato l'ausiliario del
Tribunale in seguito alla ordinanza del 26.5.2024, che ha conferito il seguente mandato: “1- ricostruisca il consulente tecnico d'ufficio il saldo del conto corrente di corrispondenza n.
0703305701 in relazione al periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016: - applicando le condizioni economiche risultanti dalle variazioni unilaterali documentate in atti ove queste ultime siano state comunicate al cliente nel rispetto delle regole di comunicazione previste dall'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 nel suo testo via via modificato nel tempo e, nel caso in cui siffatte variazioni non siano state comunicate al cliente nel rispetto delle regole di comunicazione previste dall'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 nel suo testo via via modificato nel tempo, tenendo conto delle condizioni previste dalla precedente variazione legittimamente comunicata ed applicando le condizioni previste dalla variazione illegittimamente comunicata solo se più favorevoli per il cliente (v. in particolare all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta); - applicando le condizioni eventualmente praticate in concreto dall'istituto di credito, ove più favorevoli rispetto a quelle di cui al punto che precede;
- riconducendo comunque sempre gli interessi nei limiti del tasso soglia di usura tempo per tempo vigente (calcolato con le medesime modalità di cui alla consulenza del 30.7.2023), ove gli interessi stessi si collochino nei vari trimestri al di sopra del tasso soglia di usura tempo per tempo vigente (cfr. Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27545); - tenendo conto delle commissioni di massimo scoperto addebitate fino all'1.7.2009; - escludendo la capitalizzazione per tutto il rapporto;
- tenendo conto della disciplina delle valute contrattualmente convenuta;
2- precisi con chiarezza – con l'indicazione di una unica cifra – a quanto ammonti il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 0703305701 all'esito della superiore ricostruzione alla data del 31.12.2016, specificando se la cifra indicata rappresenti debito o credito del cliente”.
Alla luce di tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti, l'ausiliario del Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, quantificando gli interessi ai tassi di volta in volta legittimamente variati e non azzerandoli vista l'assenza di usura (originaria e sopravvenuta), mantenendo le commissioni di massimo scoperto legittimamente addebitate, applicando le corrette valute e gli oneri contrattualmente previsti e non operando alcuna capitalizzazione trimestrale.
Solo in minima parte, dunque, hanno trovato riscontro le conclusioni raggiunte dal perito dell'attrice, ribadite da quest'ultima anche all'esito della integrazione della consulenza tecnica d'ufficio del
23.7.2024 (v. le note depositate da parte attrice ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. l'8.10.2024, ove si legge che il difensore di “contesta la CTU in tutte le parti in cui si discosta dalle Parte_1 conclusioni del CT;
v. l'ultima pagina della perizia di parte attrice di cui all'all. 1 Persona_1 della citazione, in cui si legge esclusivamente che, “dall'analisi effettuata, si contesta che per tutta la durata del rapporto la Banca ha calcolato illegittimamente gli interessi passivi trimestralmente, in violazione dell'art. 1283 c.c., l'illegittimità di ogni spesa connessa con la chiusura trimestrale del conto gravata illegittimamente sul correntista e si contesta altresì il tasso di interesse passivo effettivamente praticato, in quanto ultralegale rispetto a quelli previsti dalla legge 108/96”).
All'esito delle operazioni peritali descritte, deve ritenersi che alla data del 31.12.2016 l'esposizione debitoria gravante su in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 0700005701 Parte_1
sia stata pari ad €. 15.956,45 (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 23.7.2024, ove si legge che “il ricalcolo del saldo svolto secondo le specifiche sopra indicate ha evidenziato, alla data ultima richiesta dal del 31/12/16, un saldo ricalcolato a debito per il correntista di Pt_3
€. 15.956,45, rispetto al saldo debitore indicato negli estratti conto bancari di €. 17.906,28”; v. anche pag. 78 della relazione del 23.7.2024).
Come si è già evidenziato, il superiore valore potrà essere assunto quale dato di partenza per la ricostruzione completa dell'andamento del rapporto, da operarsi in altra sede o in separato giudizio.
3. Quanto alle spese, si osserva che le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno recentemente chiarito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. Civ. Sez. Un. 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso di specie, l'azione di accertamento proposta dall'attrice ha trovato accoglimento per il minimo ammontare di €. 1.949,83, dal momento che il saldo debitore del conto oggetto di causa alla data del 31.12.2016, originariamente indicato dalla banca in €. 17.906,28, è stato rideterminato in €.
15.956,45 a debito della correntista (€. 1.949,83= €. 17.906,28 - €. 15.956,45; v., invece, pagg. 13-
14 della citazione, ove parte attrice puntualizza di aver proposto domanda di valore pari ad €.
22.000,00 avendo chiesto rideterminarsi il saldo a debito di €. 17.906,28 con riconoscimento di credito in proprio favore di €. 4.000,00).
Conseguentemente, sussistono i presupposti per compensare per 4/5 le spese di lite.
Il residuo 1/5 va posto a carico di essendo Controparte_1 quest'ultima soccombente per il sia pur esiguo importo di €. 1.949,83. La liquidazione viene effettuata secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (€. 1.949,83; scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - €.
5.200,00).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già quantificate in atti, vanno poste definitivamente in solido a carico di tutte le parti, tenuto conto del comune interesse di queste ultime all'accertamento espletato.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4600/2017, ogni altra domanda ed azione disattese:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta che alla data del 31.12.2016 il conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, intrattenuto da con Parte_1 [...]
presentava saldo a debito per la correntista di €. 15.956,45 Controparte_1 anziché di €. 17.906,28 a debito per la correntista, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa per 4/5 le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna
[...]
per azioni a pagare in favore di il residuo 1/5, che liquida Controparte_1 Parte_1
– all'esito della compensazione – in €. 510,40, per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
- pone a carico di e in solido Parte_1 Controparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 21.7.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4600/2017 tra:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, via Piave n. 46, presso lo studio dell'avv. DANIELE SORCE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
GIÀ Controparte_1 [...]
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante, con sede in viale Europa n. 65, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale CP_2
Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. GIAMPIERO D'AGATA, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA D'ANGELO e dall'avv. GIUSEPPE GABRIELE D'ANGELO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'agosto 2017 premesso di intrattenere il rapporto di conto Parte_1 corrente n. 0700005701 con – in seguito Controparte_2
divenuta per azioni -, ha convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima, chiedendo la rideterminazione del saldo fino alla data del 31.12.2016 e, all'esito, la condanna dell'istituto di credito alla corresponsione della somma di €. 4.000,00 o del diverso importo maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha lamentato l'illecita capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., l'applicazione illegittima di interessi in misura ultralegale ed il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996, l'addebito di commissioni di massimo scoperto non espressamente convenute ed invalide per difetto di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, la modifica unilaterale delle condizioni economiche ad opera della banca in assenza di comunicazione, la annotazione di spese non previste in contratto ed infine l'abusiva postergazione delle valute sugli accrediti e l'abusiva antergazione delle valute sugli addebiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2018 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie. Controparte_2
In dettaglio, l'istituto di credito ha evidenziato la genericità delle doglianze attoree ed ha contestato ogni addebito mosso da controparte alla luce della documentazione contrattuale in atti. per azioni ha altresì eccepito la prescrizione delle rimesse Controparte_2
solutorie.
Espletata con esito negativo la mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
In seguito alla acquisizione di tre relazioni integrative in data 10.6.2021, in data 30.7.2023 ed in data
23.7.2024 il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, si osserva che il conto corrente di corrispondenza n. 0700005701 risultava ancora in essere alla data di notifica della citazione introduttiva del procedimento in epigrafe, non emergendo dall'ultimo estratto conto prodotto – relativo al periodo compreso fino al 31.12.2016 - alcuna disposizione di chiusura del rapporto (v. all. 1 della citazione;
v. anche pag. 1 della citazione in cui si attesta che “l'attrice intrattiene presso la , Agenzia di Controparte_2
Priolo Gargallo, il rapporto di c/c ordinario n. CC07000005701”).
In conformità al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere utilmente proposta alcuna domanda di ripetizione di indebito, poiché solo alla chiusura del rapporto
è possibile individuare la sussistenza di posizioni di debito o di credito (v., ex multis, Cass. Civ. Sez.
Un. 2.12.2010, n. 24418).
Pur nondimeno, si osserva che l'azione di ripetizione di indebito esercitata dal correntista, sebbene sia in primo luogo orientata a determinare la condanna di controparte ad una prestazione di dare, racchiude in sé anche una domanda di accertamento, nella misura in cui esige, previa rimozione degli addebiti illegittimi operati, la rideterminazione del saldo del rapporto contrattuale oggetto di indagine.
Nella vicenda in esame, del resto, la stessa parte attrice, in via preliminare rispetto alla domanda propriamente restitutoria formulata nei confronti della Controparte_2
ha chiesto di “dichiarare che il saldo effettivo del conto corrente n. CC0700005701, a
[...] seguito della sua rielaborazione depurato dai tassi di interessi ultralegali ed usurari, dall'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, dalle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese, con riequilibrio della data di accredito e addebito delle operazioni dare/avere, è il seguente: c/c CC0700005701, saldo di €.
4.000,00 a credito del correntista, anziché €. 17.906,28 a debito del correntista, alla data del
31/12/2016” (v. pag. 13 della citazione).
In proposito, la Corte regolatrice ha precisato che “il correntista […] ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice” (v. Cass.
Civ. Sez. VI 5.9.2018, n. 21646; v., anche, App. Bari Sez. II 23.7.2019, n. 1653).
2.1. Tanto chiarito, sul piano degli oneri di allegazione e prova, va ricordato che, in conformità al consolidato indirizzo del Supremo Collegio, il cliente, ove intenda agire per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, deve di regola farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (così Cass. Civ. Sez. I 2.5.2019, n.
11543; cfr. Cass. Civ. 7.5.2015, n. 9201; Cass. Civ. 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ. 23.10.2017, n.
24948).
Venendo al caso di specie, parte attrice non ha prodotto gli estratti conto a partire dalla data di costituzione del rapporto, avendo documentato con essi – senza soluzione di continuità – solo l'intervallo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016.
La lacuna relativa ai periodi anteriori non osta tuttavia all'accertamento chiesto, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel caso[…] in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca […] sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca
(per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati” (così
Cass. Civ. Sez. I 7.12.2022, n. 35979).
Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che nessuna “neutralizzazione delle partite deve operarsi quando una delle parti riconosca che il saldo del periodo non documentato sia, per lei, meno favorevole rispetto al saldo zero”, aggiungendo che in particolare “nell'ipotesi […] in cui sia […] la banca ad ammettere che alla data del primo estratto conto il proprio cliente risultava creditore […] risulterebbe ingiustificata l'obliterazione della concorde allegazione dei contendenti circa l'esistenza di un saldo a credito del cliente” (Cass. Civ. Sez. I 29.10.2020, n. 23852).
Nel caso di specie, il primo estratto conto relativo al periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il
31.12.2006 riporta saldo di segno positivo per e sulle sue risultanze la Parte_1 [...] per azioni, essendone l'autrice, nulla ha osservato. Controparte_2
Va altresì chiarito che la rideterminazione operata nel presente giudizio in relazione al conto corrente n. 0700005701 deve arrestarsi alla data del 31.12.2016.
Sul punto, non può condividersi la censura articolata dal perito di parte convenuta – ribadita in sede di osservazioni alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 30.7.2023 – per cui “il saldo reale debitorio da cui partire per il conteggio è di euro 19.895,00 al 30/06/2017 anziché quello preso dal CTU al 31/12/2016 pari ad euro 17.906,28” (v. pag. 2 delle osservazioni di parte convenuta alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 30.7.2023).
Deve infatti rilevarsi che non ha proposto Controparte_2
alcuna domanda riconvenzionale.
Tenuto conto di ciò, premesso che la domanda attorea deve reputarsi legittimamente esaminabile nella parte in cui essa ha preteso l'accertamento del corretto saldo limitatamente al periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016, essendo il conto ancora aperto al momento della instaurazione della lite risalente al 2017, la convenuta non può imporne l'estensione ad un intervallo temporale successivo rispetto a quello considerato da Parte_1
Non può poi sottacersi come la banca si sia limitata a produrre due soli ulteriori estratti conto, del tutto inidonei ad assicurare la continuità con l'ultimo della produzione di parte attrice (v. all. 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta, contenenti “copia dell'estratto conto al
30.9.2017” e “copia estratto conto al 15.1.2018”).
Non può poi sostenersi che le modalità operative seguite dall'ausiliario del Tribunale abbiano determinato “una perdita netta per la banca di ben euro 1.988,82 senza alcuna spiegazione” (v. pag.
2 delle osservazioni di parte convenuta alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il
30.7.2023).
Le movimentazioni effettuate sul conto corrente nel periodo successivo a quello oggetto del presente procedimento potranno infatti essere tenute in considerazione ai fini della ricostruzione completa dell'andamento del rapporto, da operarsi in altra sede o in separato giudizio a partire dal saldo qui legittimamente rideterminato – alla luce del principio della domanda e della mancata cessazione del contratto al momento della instaurazione della presente lite – solo fino alla data del 31.12.2016.
2.2. Chiarito quanto sopra, il conto corrente n. 0700005701 è stato inizialmente regolato dal contratto del 21.3.1990, che, munito della sottoscrizione di ha previsto apertura di credito fino Parte_1
a L. 5.000.000, con tasso di interesse del 18,50% e commissione trimestrale dello 0,25% “per trimestre sull'importo massimo del debito”, e, all'art. 14, ha attribuito alla banca la “facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni” (v. all. 4 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Successivamente, con ulteriore testo negoziale del 29.8.1990 – del pari sottoscritto dalla correntista
– il tasso di interessi è stato ridotto al 18,00% e il fido è stato aumentato a L. 35.000.000, mentre è stata mantenuta la clausola che ha conferito all'istituto di credito il potere di variazione unilaterale
(v. all. 5 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
In seguito, ai sensi dell'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 – nella versione via via modificata -,
[...]
azioni ha variato unilateralmente le condizioni del conto Controparte_2
corrente n. 0700005701, provvedendo ad inoltrare a comunicazioni in cui essa ha Parte_1
esposto di aver applicato la predetta norma (v. all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ancora, in data 26.5.2009 l'istituto di credito convenuto ha comunicato alla cliente di essersi uniformato alla disciplina introdotta dal D.L. n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, sostituendo alla commissione di massimo scoperto – soppressa dal 28.6.2009 – il corrispettivo per disponibilità fido accordato, in linea con il nuovo assetto normativo (v. all. 10-11 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Infine, per quanto interessa nel presente giudizio – nel quale, si ripete, la rideterminazione del saldo deve arrestarsi al 31.12.2016, tenuto conto della domanda attorea e del principio di cui all'art. 112
c.p.c. –, azioni ha prodotto il testo negoziale del Controparte_2 16.3.2016 sottoscritto dalla correntista, che ha fissato in €. 18.075,99 il limite dell'apertura di credito, ha rideterminato parzialmente le condizioni economiche del rapporto ed ha, con apposita clausola specificamente sottoscritta dalla cliente, contemplato il ius variandi in favore della banca (v. all. 14 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
2.3. Ebbene, alle pattuizioni del 21.3.1990, del 29.8.1990 e del 16.3.2016 relative ai tassi di interesse deve aversi riguardo ai fini della corretta ricostruzione dell'andamento del rapporto oggetto di causa.
2.4. Analogamente, deve farsi applicazione dei superiori testi negoziali anche in relazione alle commissioni di massimo scoperto.
Ad un più attento esame, infatti, devono reputarsi condivisibili i rilievi articolati da parte convenuta in ordine alla legittimità di tali addebiti (v. pagg.
2-3 della comparsa conclusionale dell'8.1.2024).
Più in dettaglio, occorre evidenziare che il rapporto contrattuale oggetto di causa è sorto anteriormente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009
e che, in assenza di specifiche disposizioni in materia, la validità delle relative pattuizioni va vagliata alla luce delle disposizioni generali in materia contrattuale, avuto riguardo, in particolare, alle norme concernenti la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, mentre nessun dubbio residua in ordine alla loro ammissibilità causale - ai sensi degli artt. 1325, 1322 e 1343 c.c. – in seguito alla espressa positivizzazione di tali provvigioni operata dal richiamato intervento normativo degli anni 2008-2009.
Dallo specifico angolo visuale dell'art. 1346 c.c., in linea con il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento della validità delle clausole applicative di commissioni di massimo scoperto, deve ritenersi necessario che esse specifichino tutti gli elementi che concorrono a definire la commissione, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito (v., in questi termini, di recente, Trib. Pavia Sez. III 19.2.2021, n. 225;
Trib. Vibo Valentia 16.1.2006, n. 23; Trib. Salerno Sez. I 15.3.2013; Trib. Padova 10.6.2011).
Più di recente, il Supremo Collegio ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. Civ. Sez. I 20.6.2022, n. 19825; in senso analogo
Cass. Civ. Sez. I 18.12.2023, n. 35303, in cui testualmente si legge: “come si evince dalla sentenza impugnata, le cui argomentazioni sono sopra riassunte, la Corte non si è limitata a indicare il modello astratto di commissione massimo scoperto, ma ha esaminato in concreto il contenuto delle clausole in questione, affermando che i contratti per cui è causa “ne stabiliscono il tasso e la periodizzazione (trimestrale), elementi essenziali e sufficienti a consentire il calcolo delle commissioni in questione”. Pertanto ha espresso un giudizio di merito specifico sulla sufficiente determinatezza delle suddette clausole che non è censurabile in questa sede, peraltro con un argomento che coglie solo parzialmente la ratio decidendi della sentenza;
oltre a ciò si può rilevare che è la parte stessa a trascrivere il contenuto della clausola, ove si fa riferimento anche al valore sul quale deve essere calcolata tale percentuale (su utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente), sicché la sentenza risulta allineata al principio espresso da Cass. n. 19825 del 20/06/2022, secondo la quale la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto negoziale se ne indica semplicemente la misura percentuale e non contiene alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, in questo caso invece indicato”).
Nel caso di specie, le condizioni economiche approvate dalla cliente hanno previsto commissione trimestrale dello 0,25% “per trimestre sull'importo massimo del debito” (v. all.
4-5 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Analogamente, i documenti che hanno apportato variazioni unilaterali (v. all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta) – nei limiti in cui può ad essi attribuirsi rilievo, come infra si vedrà – hanno contemplato l'applicazione di “comm. Massimo scoperto trimestrale” con percentuali variabili a seconda dell'importo “massimo debitore”.
Deve conseguentemente ritenersi che in tal modo le parti contrattuali abbiano inteso convenire quale base di calcolo la c.d. punta massima di esposizione.
Ciò deve considerarsi sufficiente per assicurare il rispetto dei requisiti di determinabilità richiesti dalla giurisprudenza (v., per la legittimità di tali commissioni di massimo scoperto applicate sulla c.d. punta massima di esposizione sotto il profilo causale e sotto il profilo della determinatezza, in coerenza con i principi sopra illustrati, App. Catania Sez. I 10.6.2020, n. 995, in cui testualmente si legge: “né può dirsi che la detta clausola, pattuita fra le parti, con previsione di una cms percentuale dello 0,625% sia affetta da nullità siccome prevede il calcolo delle commissioni di massimo scoperto sulla punta massima di esposizione dei saldi contabili rilevati con cadenza trimestrale, piuttosto che con riferimento alla durata dello scoperto, non essendo siffatta nullità prevista da alcuna disposizione di legge e trattandosi di corrispettivo affatto autonomo dagli interessi”).
Dal saldo del conto corrente n. 0700005701 non va dunque espunto alcun addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto per l'intervallo temporale compreso tra il 30.9.2006 ed il
28.6.2009.
Tenuto conto poi dell'adeguamento al nuovo assetto normativo in relazione alla fase successiva, vanno del pari mantenute nel saldo del rapporto oggetto di causa le annotazioni correlate al corrispettivo per disponibilità fido accordato (per cui v. ancora all. 10-11 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). In questi termini ha operato il consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 18 della relazione del 23.7.2024, ove si legge che, “in merito alle commissioni di affidamento, si conferma che, come indicato nella perizia provvisoria trasmessa alle parti e ricavabile dal dettaglio di calcolo prodotto, le commissioni sostitutive delle CMS … commissioni di affidamento … sono state mantenute”).
2.5. Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sin dalla citazione introduttiva del giudizio parte attrice ha lamentato la illegittimità radicale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, evidenziando come essa sia illegittima sia in relazione al periodo anteriore al 1999 sia in relazione al periodo successivo governato dalla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (v. pagg.
5-6 della citazione, ove si discorre della “nullità della clausola” e della “illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e ciò anche per i contratti antecedenti l'anno
1999”, e si aggiunge che “il comportamento della banca in merito alla applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è da considerarsi in ogni caso illegittimo anche alla luce della delibera C.I.C.R. del 2000”).
Come si è più volte rilevato, nel caso di specie la ricostruzione del saldo del conto corrente oggetto di causa attiene al solo intervallo temporale compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016.
Conseguentemente, non occorre indugiare sulla legittimità o meno di addebiti operati a titolo di capitalizzazione anteriormente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, in ossequio al già richiamato indirizzo giurisprudenziale per il quale, “in mancanza di taluni estratti di conto corrente”, il correntista “perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati” (così Cass. Civ. Sez. I 7.12.2022, n. 35979 cit.).
Diverse conclusioni valgono invece per l'intervallo temporale successivo alla vigenza della predetta deliberazione e, segnatamente, per quello posteriore al 30.9.2006 in relazione al quale sono stati prodotti gli estratti conto.
Con orientamento consolidatosi dopo l'avvio delle operazioni peritali di cui al presente giudizio, la
Corte di Cassazione ha chiarito che, “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal C.I.C.R. mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I,
19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)” (così Cass. Civ. Sez. I 21.6.2021, n. 17634, alla quale si rinvia).
Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione ha aggiunto che, “per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento” del 9.2.2000 del C.I.C.R., ai fini della “validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi” occorre “un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al C.I.C.R., limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera C.I.C.R.: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica” (v. ancora Cass. Civ. Sez. I
21.6.2021, n. 17634 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che, per i contratti di conto corrente stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, la capitalizzazione degli interessi può reputarsi consentita solo ove sia stata specificamente approvata per iscritto dal cliente la clausola che l'abbia contemplata, non rivelandosi all'uopo sufficienti le comunicazioni postume operate dall'istituto di credito.
In particolare, con altra pronuncia senz'altro rilevante per quanto interessa in questa sede, il Supremo
Collegio ha affermato che, “una volta appurato che la Delib. C.I.C.R. non ha affatto valorizzato la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola anatocistica nulla, occorre verificare se fosse necessario procedere a nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto fosse sufficiente attendere alla pubblicazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale
e alla comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.). Come precisato nell'arresto sopra citato (cfr. sempre Cass. n. 9140/2020, cit. supra), verbatim, il presupposto di questa seconda forma di adeguamento è, come in precedenza accennato, il fatto che le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Il raffronto deve avere naturalmente ad oggetto la sola clausola anatocistica, dal momento che la Delib. C.I.C.R. 9 febbraio 2000, si occupa di tali disposizioni pattizie e solo di tali disposizioni pattizie: è escluso, pertanto, che il peggioramento o meno delle nuove condizioni possa essere apprezzato avendo riguardo clausole del contratto di diverso contenuto. Nel contratto di conto corrente la comparazione deve investire, poi, la clausola nel suo complesso, e quindi la disciplina della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi;
e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la clausola da regolarizzare deve compararsi alla clausola che prevede la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2, della Delib., indirettamente richiamata dall'art. 7, comma 1): sicché è con riguardo a tali condizioni (che riguardano, dunque, entrambe le indicate tipologie di interessi) che deve accertarsi se vi sia stato o meno il peggioramento di cui è parola nell'art. 7, commi 2 e 3. Ciò posto, è da evidenziare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra inattuabile. Invero, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., con la conseguenza che le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. C.I.C.R. – circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi – non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset (cfr. sempre Cass. n.
9140/2020, cit. supra). Ne consegue che l'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione, solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. C.I.C.R. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib. C.I.C.R: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che, nell'uno come nell'altro caso, la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, dunque, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia (cfr. sempre
Cass. 9140/2020, cit. supra). Così è stato precisato nell'arresto da ultimo citato che: rileva, in altre parole, la prossimità, e – in definitiva – la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendono munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi, è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici. In conclusione, una volta affermato che – ai fini della Delib. C.I.C.R. 9 febbraio 200, art. 7 – assume rilievo non già
l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici è necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib. (cfr. sempre Cass. 9140/2020, cit. supra). Ciò posto, risulta evidente che la statuizione della Corte di merito si è posta – quanto a quest'ultimo profilo di legittimità dell'applicazione delle clausole anatocistiche – in evidente e frontale contrasto con i principi affermati da questa Corte per come sopra ricordati e qui riaffermati laddove ha affermato […] che la forma scritta necessaria per la validità delle predette clausole e la pattuizione convenzionale delle stesse tra le parti fosse stata rispettata attraverso il mero richiamo al contratto scritto originario […] contenente le clausole nulle […], senza riscontrare e ritenere necessaria, invece, la nuova rinegoziazione ed approvazione delle clausole in parola, in linea con la Delib. C.I.C.R. attraverso la previsione di uguale capitalizzazione per interessi attivi e passivi, e ritenendo sufficiente, invero, il mero avviso effettuato con la comunicazione dell'estratto conto” (così Cass. Civ. Sez. I 23.12.2020,
n. 29420).
Nel censurare radicalmente la legittimità della capitalizzazione operata e nel dedurre specificamente la “nullità della clausola” (v. ancora pagg.
5-6 della citazione), l'attrice ha all'evidenza lamentato l'assenza di apposita pattuizione approvata per iscritto.
Ciò premesso, quest'ultima, fino al testo contrattuale del 16.3.2016 (v. pagg. 14-15, art. 11, e pag. 19 dell'all. 14 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), non è rinvenibile negli atti di causa.
In essi è infatti dato riscontrare la previsione della capitalizzazione trimestrale solo nelle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni economiche inoltrate dall'istituto di credito
(v. all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), che, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, non equivalgono alla specifica sottoscrizione di una nuova pattuizione.
Conseguentemente, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del 9.2.2000 del
C.I.C.R. ogni addebito operato a tale titolo va eliminato dal conto corrente. Deve precisarsi che nessuna capitalizzazione degli interessi va operata anche per l'intervallo temporale compreso tra l'1.1.2014 e l'ultimo estratto conto reso disponibile dalla parte attrice.
Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 120 del decr. lgs. n. 385/1993 - nel testo vigente tra la data di entrata in vigore della legge del 27.12.2013, n. 147 e la data di entrata in vigore del D.L. del
14.2.2016, n. 18 conv. nella legge dell'8.4.2016, n. 49, seguita dalla delibera del C.I.C.R. del
3.8.2016 – deve considerarsi dotata di immediata portata precettiva e tale da escludere, per il corrispondente arco di tempo, la legittimità di qualsivoglia addebito di carattere anatocistico.
In questo senso si è espressa la più autorevole dottrina formatasi in materia, per la quale non ha costituito ostacolo alla applicabilità di siffatta previsione la circostanza della mancata emanazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, non potendo l'art. 161, comma 5, del decr. lgs. n. 385/1993 determinare lo stravolgimento della gerarchia delle fonti del diritto.
Le conclusioni sopra esposte sono state affermate dalla maggiormente condivisibile giurisprudenza di merito (v., testualmente, Trib. Frosinone Sez. I 16.3.2021, n. 288; v., in senso conforme, già Trib.
Milano 9.7.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015; più di recente v. nel medesimo senso App. Catania Sez. I 25.3.2022, n. 607; v. in senso analogo anche App. Catania Sez. I
18.10.2022, n. 1963).
Quanto al periodo successivo al 3.8.2016, non può attribuirsi rilievo nel presente giudizio alla scrittura del 6.2.2017 (v. all. 12 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), giacché quest'ultima risulta posteriore rispetto al 31.12.2016, data alla quale – come si è sopra precisato – deve arrestarsi la rideterminazione del saldo richiesta da parte attrice nella odierna lite.
Per analoghe ragioni non può considerarsi l'addebito contabilizzato l'1.2.2017 (a cui si riferisce parte convenuta a pag. 3 della prima comparsa conclusionale del 20.1.2023).
Ancora, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione del 23.7.2024, ha replicato alle osservazioni di parte convenuta rilevando che, “in merito alla capitalizzazione, pur riscontrando che il contratto del 16/03/2016 in atti riporta la previsione della pari periodicità di capitalizzazione e la firma specifica ex art. 1341 c.c. della clausola anatocistica, si evidenzia al ctp che la banca stessa non ha capitalizzato gli interessi maturati successivamente al 16/03/2016, tanto è vero che la scrivente ha provveduto ad operarne il separato ricalcolo. Pertanto, applicare il regime trimestrale successivamente al 16/03/2016, oltre ad essere pressoché ininfluente ai fini del risultato finale
(interessando solo gli ultimi 3 trimestri del rapporto sottoposto a ricalcolo) non è applicabile perché si andrebbe ad operare un criterio peggiorativo rispetto a quanto originariamente svolto dalla banca, che, si ripete, non ha operato alcuna capitalizzazione dal II trimestre 2016 in poi” (v. pagg. 17-18 della relazione integrativa del 23.7.2024). 2.6. È integralmente infondata la doglianza di usurarietà degli interessi.
Con specifico riguardo a tale censura, il Supremo Collegio ha chiarito che la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883).
Occorre anzitutto evidenziare, in ossequio all'ormai consolidato arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, che deve ritenersi valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, pur essendo pattuito in modo lecito, superi al momento del pagamento il tasso soglia, dovendosi escludere in tal caso la nullità e l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse
(Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 24675, per la quale, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula).
Va poi ricordato, secondo quanto affermato in proposito dalla Corte di Cassazione, che, in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra-fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (così Cass. Civ. Sez. I
15.9.2017, n. 21470).
Quanto alla verifica di usurarietà delle commissioni di massimo scoperto, va poi evidenziato che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. Sez. Un. Civ.
20.6.2018, n. 16303), “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art.
2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della n concreto praticata, rispetto Pt_2
a quello della ientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, Pt_2 pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
In conformità a tali indicazioni, si osserva che la rilevanza delle commissioni di massimo scoperto nel vaglio di usurarietà relativo alle fattispecie antecedenti – come nella specie - all'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009, nei termini testé precisati, è subordinata alla circostanza che le commissioni in concreto applicate siano superiori alla c.d. commissione di massimo scoperto soglia.
Diversamente, allorché non sia dimostrato che le commissioni praticate dall'istituto di credito secondo le previsioni contrattuali abbiano ecceduto la predetta soglia, nessuna ulteriore verifica di usurarietà deve essere compiuta.
Premesso quanto sopra, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, nel periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016 ed all'esito della rideterminazione operata dal consulente tecnico d'ufficio (v. pagg. 21-78 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 23.7.2024), ha sempre presentato saldo non eccedente il limite della apertura di credito di €. 18.075,99, sicché, non essendosi mai registrata alcuna passività superiore alla misura dell'affidamento e non dovendo dunque applicarsi interessi extra-fido, per essi non può porsi la questione della loro natura usuraria e del loro azzeramento.
Ciò ha conseguentemente reso non necessario indugiare sul tasso soglia di usura valevole per la categoria delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro, a cui vanno ricondotte le fattispecie in cui l'esposizione debitoria si sia collocata oltre il fido concesso.
Tanto chiarito, con l'ordinanza del 27.3.2023 è stato richiesto al consulente tecnico d'ufficio: “1a) per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009” di indicare “espressamente, con riferimento al momento in cui è intervenuta ciascuna modifica unilaterale delle condizioni economiche del rapporto documentata in atti (v. in particolare all. 7A,
7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), il tasso soglia di usura degli interessi corrispettivi per le categorie […] delle “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” euro, nonché il T.E.G. applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa, secondo la formula di Banca d'Italia vigente al tempo di ciascuna modifica delle condizioni e senza includere nel T.E.G. la C.M.S., verificando successivamente se la soglia di usura sia stata superata;
con riferimento al momento in cui è intervenuta ciascuna modifica unilaterale delle condizioni economiche del rapporto documentata in atti (v. in particolare all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta)”, di indicare “la C.M.S. soglia” e di verificare “se la applicata in concreto nel relativo trimestre in cui è intervenuta la modifica Pt_2 abbia superato la C.M.S. soglia e, per il caso di superamento”, di verificare “se l'eccedenza della applicata in concreto rispetto alla soglia superi o meno il margine degli interessi Pt_2 Pt_2
disponibili costituito dalla differenza tra il tasso soglia di usura degli interessi e il tasso di interessi applicato in contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 16303/2018, per cui sussiste usura solo nel caso in cui l'eccedenza della C.M.S. applicata in concreto rispetto alla oglia superi il margine degli Pt_2
interessi disponibili dato dalla differenza tra il tasso soglia di usura degli interessi ed il tasso di interessi applicato in contratto); 1b) per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. n.
185/2008 conv. in legge n. 2/2009”, di indicare “espressamente, con riferimento al momento in cui
è intervenuta ciascuna modifica unilaterale delle condizioni economiche del rapporto documentata in atti (v. in particolare all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), il tasso soglia di usura degli interessi corrispettivi per le categorie […] delle
“aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” euro, nonché il T.E.G. applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa, secondo la formula di Banca d'Italia vigente al tempo di ciascuna modifica delle condizioni e con inclusione nel T.E.G. della verificando successivamente se la Pt_2
soglia di usura sia stata superata”.
Rispondendo al superiore quesito, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso che il tasso degli interessi corrispettivi di volta in volta variato abbia superato la soglia di usura e, per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009, ha altresì escluso che la commissione di massimo scoperto si sia collocata al di sopra della C.M.S. soglia (v. pag. 3 della consulenza tecnica d'ufficio del 30.7.2023, in cui si legge che: “preliminarmente viene richiesto alla sottoscritta di verificare l'eventuale superamento della soglia usura, escludendo ed includendo la
C.M.S. nel calcolo del T.e.g. come da istruzioni mandato riportate superiormente ai punti 1a e 1b.
Dalle verifiche effettuate, i cui calcoli sono sviluppati nell'allegato F si può rilevare che non vi è superamento del tasso usura”; v. altresì all. F a pagg. 84-85 della consulenza tecnica d'ufficio del
30.7.2023, in cui, per ciascun tasso di interessi corrispettivi e per ciascuna commissione di massimo scoperto, si esclude il superamento della soglia di usura).
Non è invece condivisibile quanto riportato nella perizia di parte attrice, nella quale si prospetta la usurarietà in relazione alle condizioni economiche vigenti dal 31.3.2007.
Ed infatti, tale conclusione si fonda sull'erroneo assunto – non in linea con l'orientamento delle
Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 20.6.2018, n. 16303) - per il quale il T.E.G., anche per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 conv. in legge n.
2/2009, includerebbe, oltre agli interessi corrispettivi e agli altri oneri menzionati dalle istruzioni di
Banca d'Italia, le commissioni di massimo scoperto, come si evince chiaramente dalla seguente indicazione metodologica riportata nell'elaborato del perito attoreo: “il T.E.G. viene quindi calcolato per ogni trimestre di osservazione come: (Interessi + C.M.S. + Spese) x 36500/Numeri Debitori. In questa analisi è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le C.M.S. e le spese […] Dalla documentazione fornita, si evince che l'usura contrattuale subentra nel rapporto al variare delle condizioni economiche in data 31/03/2007” (così pag. 15 della perizia di parte attrice di cui all'all. 1 della citazione).
Per completezza, deve rilevarsi che nella nota pronuncia a Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta, la Corte di Cassazione ha testualmente affermato che “la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto” (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 24675 cit.).
In altri termini, il Supremo Collegio ha nel suo massimo consesso precisato, con inequivocabile chiarezza, che il mero fatto del sopraggiunto superamento della soglia di usura in corso di rapporto non rende la pretesa di pagamento degli interessi contraria a buona fede.
Pur nondimeno, in una successiva pronuncia resa da Sezione Semplice, la Corte di Cassazione ha inaspettatamente accolto un motivo di impugnazione con cui, in sede di merito, era stata reputata irrilevante l'usura sopravvenuta, con tali argomentazioni: “vero è che le Sezioni Unite con sentenza n. 7294/17” (erroneamente citata, essendo evidente il riferimento a Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017,
n. 24675) “hanno statuito che: «Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto». Tuttavia, nella stessa richiamata sentenza le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno precisare in motivazione che: «È evidente, infatti, che far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione». Più di recente, le Sezioni Unite, tornando sull'argomento con la sentenza n. 19597 del
2020, […] oltre ad affermare che «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori» e che «nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio» - hanno precisato che: «In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento». Dando seguito al dictum delle Sezioni Unite, occorre qui affermare che: «i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto». Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato le conclusioni degli attori in opposizione, che erano dirette a portare in compensazione gli importi eccedenti la soglia di usura;
invero, è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (individuato dal ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto”
(Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27545).
I risultati raggiunti dal precedente testé citato non possono essere condivisi.
Ed infatti, come appare manifestamente evidente, l'affermazione per la quale “il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata” non può considerarsi un modo per dare “seguito al dictum delle Sezioni Unite” di cui alla sentenza n. 24675 del 9.10.2017, dal momento che quest'ultima, espressamente richiamata, ha escluso categoricamente proprio tale scenario, così concludendo l'enunciazione del principio di diritto: “né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (v. punto 5.3 di Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27545 cit., in cui è testualmente richiamato il principio di diritto espresso da Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 24675 cit.).
L'orientamento seguito dalla menzionata ordinanza della Cassazione n. 27545 del 28.9.2023, pur avendo trovato riscontro in parte della giurisprudenza di merito, è stato poi recisamente superato da altra più recente pronuncia di legittimità.
In quest'ultima, si è con coerenza ripreso il principio affermato dalle Sezioni Unite del 2017 e si è nuovamente puntualizzato che il mero fatto del superamento della soglia di usura nel corso dello svolgimento del rapporto non determina nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (così Cass. Civ. Sez. I 3.7.2024, n. 18227, che ha ritenuto “nel complesso infondato” il motivo con cui parte ricorrente aveva censurato “la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 644, comma 1, c.p., dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 e dell'art. 1 l. n. 108/1996. Viene rilevato che il principio enunciato da Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675 non si estenderebbe ai rapporti di conto corrente, per i quali la verifica del superamento del tasso soglia deve essere compiuta per ogni singolo trimestre”).
A prescindere dalla condivisibilità del precedente costituito dalla ordinanza n. 27545 del 28.9.2023, emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con provvedimento del 26.5.2024 dello scrivente magistrato è stato prudenzialmente chiesto al consulente tecnico d'ufficio di procedere alla verifica del superamento in corso di rapporto della soglia di usura.
Anche all'esito di tale vaglio, l'ausiliario del Tribunale ha categoricamente escluso qualsiasi usurarietà (v. pagg. 13-14 della consulenza tecnica d'ufficio del 23.7.2024, ove testualmente si legge:
“nella relazione integrativa del 30/07/23 si era dato atto dell'assenza di usura pattizia in relazione alle proposte di modifica unilaterale in atti. Si è ora provveduto ad integrare l'analisi svolta con quella dell'usura c.d. “sopravvenuta” rilevata in sede di liquidazione periodica delle competenze.
Come richiesto dal Quesito, l'analisi è stata svolta replicando la metodologia già svolta per la verifica dell'usura originaria, ovvero adottando le Istruzioni della Banca d'Italia con separata comparazione della C.M.S. applicata con la C.M.S. soglia … cfr. Cass. S.U. n. 16303/18 …
L'allegato 1 evidenzia il costante rispetto delle soglie d'usura in sede di liquidazione periodica e quindi l'assenza di rettifiche per l'usura in sede di ricalcolo”; v. anche l'all. 1 alla consulenza, contenuto a pag. 20 di quest'ultima).
2.7. In tema di ius variandi, occorre ricordare che la relativa disciplina ha registrato nel tempo numerose modifiche.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992, il potere di variazione unilaterale delle condizioni spettante alla banca era regolato dalle n.b.u. e, in particolare, dall'art. 16. Quest'ultimo, riferendosi ai conti correnti di corrispondenza, consentiva agli istituti di credito di riservarsi di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni inerenti tali rapporti.
Successivamente, l'art. 4, comma 2, della legge n. 154/1992 aveva stabilito che “l'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente”.
L'art. 6 del medesimo testo normativo aveva invece previsto, nei suoi cinque commi: “1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.
2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Su conforme delibera del C.I.C.R., la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi”.
A partire dalla entrata in vigore della legge n. 154/1992, dunque, la modifica delle condizioni contrattuali, operata dalla banca in senso sfavorevole per il cliente, è stata subordinata alla previa approvazione specifica da parte di quest'ultimo di una apposita clausola contemplante tale potere.
Il successivo art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993, nella sua originaria versione vigente dall'1.1.1994 all'11.8.2006 ha previsto, nei suoi tre commi: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal C.I.C.R.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Come emerge dal primo comma della disposizione esaminata, anch'essa ha imposto, per l'esercizio del ius variandi, la previa approvazione di apposita clausola contemplante tale potere. L'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 è stato poi novellato, sia pur solo in relazione alle modalità di esplicazione della facoltà di modifica delle condizioni, da provvedimento entrato in vigore il
12.8.2006, che ha così riscritto le norme in oggetto: “1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
A far data dall'1.1.2008 e fino al 2.12.2010, il riferimento – contenuto nel quarto comma dell'articolo in esame – alle variazioni dei tassi di interesse è stato circoscritto a quelle “adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria”.
Con il decr. lgs. n. 141/2010, l'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 è stato nuovamente novellato e così riscritto: “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi d'interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal C.I.C.R. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
Il legislatore ha dunque mantenuto la necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola che attribuisce il ius variandi all'istituto di credito.
Infine, con il decr. lgs. n. 70/2011 è stato introdotto nell'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 il comma
2-bis, per il quale: “se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto”.
Tanto premesso, nel caso di specie, il conto corrente n. 0700005701 è stato inizialmente regolato dal contratto del 21.3.1990; l'art. 14 di tale testo contrattuale ha attribuito alla banca la “facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni”, senza che tale disposizione negoziale sia stata specificamente approvata per iscritto dalla cliente (v. all. 4 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ove, a pag. 4, si approvano specificamente solo le clausole così descritte: “Rappresentanza”, “Diritto di pegno e ritenzione”; “Estratti conto”;
“Rappresentanza nelle cointestazioni”; “Trasmissioni di ordini del Cliente”; “Deroga di competenza giudiziaria”; “Inesistenza di interdizione all'emissione di assegni”; “Spese di registrazione”).
Analogamente è a dirsi per il successivo regolamento del 29.8.1990 (v. all. 5 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, con particolare riguardo a pag. 4).
Quanto invece al testo del 16.1.2006, esso contiene la regolamentazione del “servizio B.A.P.R.
Online” ed anche il ius variandi contemplato in tale documento, all'art. 12, si riferisce esclusivamente alle “condizioni economiche applicate al Servizio” (v. all.
8-9 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, con particolare riguardo a pag. 4).
Nonostante quanto sopra rilevato, deve evidenziarsi che l'attrice si è nel caso di specie Parte_1
limitata ad eccepire esclusivamente la mancata preventiva comunicazione delle modifiche unilateralmente apportate dalla banca, mentre nulla ha dedotto in relazione alla validità ed efficacia della clausola contemplante il ius variandi (v. pag. 8 della citazione, ove si legge che “la Banca inoltre …, in violazione dell'art. 118 T.U. Bancario, ha unilateralmente modificato in senso sfavorevole al cliente le condizioni di volta in volta applicate, senza fornire preventiva comunicazione. Non vi è dubbio che tali variazioni contrattuali sono inefficaci”; v. anche pag. 15 della perizia di parte attrice di cui all'all. 1 della citazione, in cui, ad esempio, a conferma di come nessuna censura sia mossa in ordine alla clausola attributiva del ius variandi, si fa menzione del “variare delle condizioni economiche in data 31/03/2007” e del fatto che le “modifiche alle condizioni contrattuali costituiscono una facoltà legittima della banca”).
In punto di diritto, occorre ricordare che già da tempo il Supremo Collegio ha affermato che
“l'inosservanza del requisito della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa può essere fatta valere solo dal contraente aderente e può essere rilevata d'ufficio, ex art. 1421 c.c., soltanto a favore del predetto contraente e non già anche dell'altra parte”, aggiungendo che allorché
“la parte aderente” abbia “chiaramente manifestato […] la volontà di avvalersi della clausola, non può parlarsi di inefficacia della clausola stessa” (Cass. Civ. Sez. II 23.10.1991, n. 11213, che richiama sul punto Cass. Civ. Sez. I 30.5.1960, n. 1396; in senso del tutto analogo v. Cass. Civ. Sez.
I 30.11.2020, n. 27320).
Conseguentemente, nella vicenda in esame, secondo le deduzioni della stessa attrice Parte_1
occorre verificare esclusivamente se siano state rispettate le regole previste per la comunicazione delle variazioni unilaterali operate, non essendo invece necessario accertare se la clausola attributiva del ius variandi sia stata validamente ed efficacemente introdotta nel regolamento contrattuale.
A far data dal 16.3.2016, infine, il potere di modificare unilateralmente le condizioni è stato attribuito alla banca con apposita disposizione negoziale approvata specificamente per iscritto (v. pag. 15, art. 14, e pag. 19 dell'all. 14 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
2.8. Per completezza, si rileva che nessuna prescrizione può considerarsi maturata.
In proposito, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha con orientamento ormai consolidato chiarito che, allorché il rapporto di conto corrente di corrispondenza sia ancora in essere, nessun termine prescrizionale decorre se non in relazione alle rimesse di natura solutoria, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure su di un conto scoperto (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. I 23.12.2020, n. 29411; v. già Cass. Civ. Sez. Un.
2.12.2010, n. 24418).
Per quanto specificamente rileva nel presente giudizio, poi, il Supremo Collegio ha chiarito, con orientamento ripetutamente confermato, che, “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto” (così
Cass. Civ. Sez. I 15.2.2021, n. 3858; già Cass. Civ. Sez. I 19.5.2020, n. 9141).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, nel periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016 ed all'esito della rideterminazione operata dal consulente tecnico d'ufficio (v. pagg. 21-78 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 23.7.2024), ha sempre presentato saldo non eccedente il limite della apertura di credito di €. 18.075,99. Non essendosi mai registrata alcuna passività superiore alla misura dell'affidamento concesso, non sussiste alcun pagamento rispetto al quale possa anche solo ipotizzarsi la prescrizione della correlata pretesa recuperatoria.
2.9. Nel rispetto di tutte le indicazioni fornite ai punti che precedono ha operato l'ausiliario del
Tribunale in seguito alla ordinanza del 26.5.2024, che ha conferito il seguente mandato: “1- ricostruisca il consulente tecnico d'ufficio il saldo del conto corrente di corrispondenza n.
0703305701 in relazione al periodo compreso tra il 30.9.2006 ed il 31.12.2016: - applicando le condizioni economiche risultanti dalle variazioni unilaterali documentate in atti ove queste ultime siano state comunicate al cliente nel rispetto delle regole di comunicazione previste dall'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 nel suo testo via via modificato nel tempo e, nel caso in cui siffatte variazioni non siano state comunicate al cliente nel rispetto delle regole di comunicazione previste dall'art. 118 del decr. lgs. n. 385/1993 nel suo testo via via modificato nel tempo, tenendo conto delle condizioni previste dalla precedente variazione legittimamente comunicata ed applicando le condizioni previste dalla variazione illegittimamente comunicata solo se più favorevoli per il cliente (v. in particolare all. 7A, 7B, 7C e 7D della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta); - applicando le condizioni eventualmente praticate in concreto dall'istituto di credito, ove più favorevoli rispetto a quelle di cui al punto che precede;
- riconducendo comunque sempre gli interessi nei limiti del tasso soglia di usura tempo per tempo vigente (calcolato con le medesime modalità di cui alla consulenza del 30.7.2023), ove gli interessi stessi si collochino nei vari trimestri al di sopra del tasso soglia di usura tempo per tempo vigente (cfr. Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27545); - tenendo conto delle commissioni di massimo scoperto addebitate fino all'1.7.2009; - escludendo la capitalizzazione per tutto il rapporto;
- tenendo conto della disciplina delle valute contrattualmente convenuta;
2- precisi con chiarezza – con l'indicazione di una unica cifra – a quanto ammonti il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 0703305701 all'esito della superiore ricostruzione alla data del 31.12.2016, specificando se la cifra indicata rappresenti debito o credito del cliente”.
Alla luce di tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti, l'ausiliario del Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, quantificando gli interessi ai tassi di volta in volta legittimamente variati e non azzerandoli vista l'assenza di usura (originaria e sopravvenuta), mantenendo le commissioni di massimo scoperto legittimamente addebitate, applicando le corrette valute e gli oneri contrattualmente previsti e non operando alcuna capitalizzazione trimestrale.
Solo in minima parte, dunque, hanno trovato riscontro le conclusioni raggiunte dal perito dell'attrice, ribadite da quest'ultima anche all'esito della integrazione della consulenza tecnica d'ufficio del
23.7.2024 (v. le note depositate da parte attrice ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. l'8.10.2024, ove si legge che il difensore di “contesta la CTU in tutte le parti in cui si discosta dalle Parte_1 conclusioni del CT;
v. l'ultima pagina della perizia di parte attrice di cui all'all. 1 Persona_1 della citazione, in cui si legge esclusivamente che, “dall'analisi effettuata, si contesta che per tutta la durata del rapporto la Banca ha calcolato illegittimamente gli interessi passivi trimestralmente, in violazione dell'art. 1283 c.c., l'illegittimità di ogni spesa connessa con la chiusura trimestrale del conto gravata illegittimamente sul correntista e si contesta altresì il tasso di interesse passivo effettivamente praticato, in quanto ultralegale rispetto a quelli previsti dalla legge 108/96”).
All'esito delle operazioni peritali descritte, deve ritenersi che alla data del 31.12.2016 l'esposizione debitoria gravante su in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 0700005701 Parte_1
sia stata pari ad €. 15.956,45 (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 23.7.2024, ove si legge che “il ricalcolo del saldo svolto secondo le specifiche sopra indicate ha evidenziato, alla data ultima richiesta dal del 31/12/16, un saldo ricalcolato a debito per il correntista di Pt_3
€. 15.956,45, rispetto al saldo debitore indicato negli estratti conto bancari di €. 17.906,28”; v. anche pag. 78 della relazione del 23.7.2024).
Come si è già evidenziato, il superiore valore potrà essere assunto quale dato di partenza per la ricostruzione completa dell'andamento del rapporto, da operarsi in altra sede o in separato giudizio.
3. Quanto alle spese, si osserva che le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno recentemente chiarito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. Civ. Sez. Un. 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso di specie, l'azione di accertamento proposta dall'attrice ha trovato accoglimento per il minimo ammontare di €. 1.949,83, dal momento che il saldo debitore del conto oggetto di causa alla data del 31.12.2016, originariamente indicato dalla banca in €. 17.906,28, è stato rideterminato in €.
15.956,45 a debito della correntista (€. 1.949,83= €. 17.906,28 - €. 15.956,45; v., invece, pagg. 13-
14 della citazione, ove parte attrice puntualizza di aver proposto domanda di valore pari ad €.
22.000,00 avendo chiesto rideterminarsi il saldo a debito di €. 17.906,28 con riconoscimento di credito in proprio favore di €. 4.000,00).
Conseguentemente, sussistono i presupposti per compensare per 4/5 le spese di lite.
Il residuo 1/5 va posto a carico di essendo Controparte_1 quest'ultima soccombente per il sia pur esiguo importo di €. 1.949,83. La liquidazione viene effettuata secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (€. 1.949,83; scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - €.
5.200,00).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già quantificate in atti, vanno poste definitivamente in solido a carico di tutte le parti, tenuto conto del comune interesse di queste ultime all'accertamento espletato.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4600/2017, ogni altra domanda ed azione disattese:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta che alla data del 31.12.2016 il conto corrente di corrispondenza n. 0700005701, intrattenuto da con Parte_1 [...]
presentava saldo a debito per la correntista di €. 15.956,45 Controparte_1 anziché di €. 17.906,28 a debito per la correntista, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa per 4/5 le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna
[...]
per azioni a pagare in favore di il residuo 1/5, che liquida Controparte_1 Parte_1
– all'esito della compensazione – in €. 510,40, per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
- pone a carico di e in solido Parte_1 Controparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 21.7.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti