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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 30/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3257/2025 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] [...], C.F. , Parte_1 Pt_1 C.F._1
con l'Avv. Cinzia Caruso;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. CP_2
[...]
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 4.04.2025, , Parte_1
premettendo di essere docente della scuola pubblica, con ultima sede di servizio presso
1 l'I. C. “Gabelli” di IA (CT), ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
-di avere lavorato come docente per gli anni scolastici indicati in ricorso alle dipendenze dell'amministrazione, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
-che è rimasta priva di riscontro la diffida inviata al convenuto, finalizzata a CP_1
richiederne il riconoscimento;
-che ciò ha creato un'ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato;
-che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, deve esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
-che anche la giurisprudenza comunitaria, recentemente pronunciatasi sulla questione, ha riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico in oggetto;
-che, secondo la Corte di Giustizia Europea, la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e da ciò discende l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
-che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto/ dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per
2 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N.
107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025; 2)
Condannare il alla corresponsione a favore della ricorrente dei succitati CP_3
benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”.
1.1. Con memoria difensiva, depositata in data 20/10/2025, si è tempestivamente costituito in giudizio il , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ -Dichiarare inammissibile il ricorso;
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244”.
1.2. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1.3. L'udienza del 30/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
- ter c.p.c., depositate come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§
2. Preliminarmente, va disattesa l'istanza d'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita violazione dell'art. 2909 del cc, formulata dal resistente, poiché CP_1
infondata, atteso che essa viene genericamente prospettata nelle conclusioni della propria memoria difensiva, depositata il 20/10/2025, senza specifica indicazione dei procedimenti in relazione ai quali si invoca.
2.1. Sempre in via preliminare, altresì, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal convenuto nella memoria depositata il 20/10/2025, che appare anch'essa CP_1
3 infondata, stante il fatto che l'amministrazione non specifica i procedimenti in relazione ai quali richiede l'applicazione dell'istituto de quo.
2.2. Sempre in via preliminare, ancora, va disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, formulata dall'amministrazione scolastica nella propria memoria difensiva del 20/10/2025, poiché la stessa appare ictu oculi infondata in relazione agli anni scolastici richiesti in ricorso, che vanno dal 2022/23 al 2024/25.
3. Nel merito, poi, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, invero, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole, anche nella loro chiarezza espositiva, come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n.
3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino; da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n.
8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024, emessa in data 6.3.2024, nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 1411/2024, emessa in data 13.3.2024, nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
<<dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia < i>
CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza
n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1
c. 121-124 della l. n. 107/2015) 1deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di
500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari>>.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...GI …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il CP_
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate CP_ nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
5 di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, Controparte_4
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1,
6 dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporaneadi un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e Controparte_4 giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…».
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è
7 quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 Persona_1
dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, C- Per_2 Controparte_4
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto Persona_3
34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
GI ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione”
(Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in
8 cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897;
3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
2.1.Nella fattispecie in esame, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, la natura del lavoro svolto dalla ricorrente negli anni indicati è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la
Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto - dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali, dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
3.1. Stante quanto sopra, in difetto di ulteriori e più documentate deduzioni contrarie di parte resistente, in definitiva, tale comparabilità risulta pacificamente confermata in concreto dalla documentazione in atti – nella fattispecie avendo essa ricorrente espletato servizio nell'a. s. 2022/23 dal 5/09/2022 al 30/06/2023, presso l'I.
C. “L. Da Vinci” di IA (CT) e presso l'I.C. “Pitagora” di IA (CT); nell'a. s. 2023/24 dall'1/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. “Pitagora” di
IA (CT) e nell'a. s. 2024/25 dal 9/09/2024 al 30/06/2025 presso l'I. C.
“Gabelli” di IA (CT), come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno)
e ciò sulla base di un incarico per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999 - pertanto, va accertato il conseguente diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la
9 formazione del personale docente per il servizio dalla stessa prestato nell'annualità indicata in ricorso e documentata e, dunque, per complessivi € 1.500,00, con la corrispondente condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di CP_1
rendere fruibile alla parte ricorrente – nei predetti termini – la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto (v. contratti di lavoro allegati - fascicolo di parte ricorrente e doc. “3257_2025_StatoMatricolareCompleto_1760950466410.pdf” – fascicolo parte resistente”).
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è, quindi, del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro ed avallo in quanto affermato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023, sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, cio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Va, pertanto, accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per il tramite di carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati – nella specie negli anni scolastici 2022/23,
2023/24 e 2024/25 – e, dunque, per complessivi € 1.500,00, con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica CP_1
10 del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.), già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale, e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M.
n. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25;
-condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, all'attribuzione della carta elettronica in favore della predetta
, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore Parte_1
complessivo di € 1.500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
-condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, altresì, CP_1
al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, ove dovute, e C. U., ove versato, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, in data 31 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Luisa Maria Cutrona
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento CP_ e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
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