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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AU RO
in esito all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 2013/2025 R.G. e al n. 5170/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]degli Angeli n. 40/F, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.
NN LL. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Fiumicino. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 8.4.2025 Parte_1 esponeva che in data 29.4.2024 aveva presentato domanda al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi nn.18/80 e 508/88; sottoposto a visita medica, in data 17.6.2024, presso la competente Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Messina, veniva riconosciuto invalido in misura pari al 100%, con esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento;
pertanto, in data 6.10.2024, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, incoato presso questo Tribunale al n. R.G.
5170/2024, aveva chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio richiesto ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato lo aveva riconosciuto invalido grave in misura pari al 100%; in data 31.3.2025 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente non aveva correttamente valutato che le gravi patologie da cui era affetto, tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta. Rilevava che, come documentato dalla certificazione medica prodotta in atti, le patologie riscontrate incidevano in maniera significativa sulla propria qualità di vita, limitandone l'autonomia personale e determinando un assoluto impedimento nello svolgimento delle attività quotidiane, le quali risultavano possibili soltanto con l'assistenza di terzi. Rilevava, altresì, di presentare turbe cognitive, attualmente consistenti in deficit dell'orientamento, dell'attenzione e delle funzioni esecutive, i quali costituivano espressione della patologia neurologica, verosimilmente destinata, nel tempo, a una progressiva accentuazione della sintomatologia. Rilevava, inoltre, che a tale condizione doveva aggiungersi l'ipoacusia, anch'essa strumentalmente accertata, la quale costituiva un ulteriore ostacolo all'interazione sociale. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che egli
è soggetto totalmente inabile per affezioni psico-fisiche e si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e/o necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio in data 1.7.2025, contestava la fondatezza del ricorso CP_1
e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 16.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è destituita di fondamento.
Ed invero, il c.t.u. nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Esiti di major stroke in sede fronto-parietotemporale insulare e nucleo capsulare destra esitato in emiparesi f.b.c. oggi maggiormente localizzato all'arto superiore sinistro con atteggiamento della mano a pugno, andatura autonoma debolmente falciante a sinistra, cambi posturali autonomi, lievi e saltuarie turbe della memoria per fatti recenti. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso farmacologico. Broncopatia cronica con addensamenti polmonari in fumatore.
Ipoacusia neurosensoriale di lieve grado bilaterale”.
Il c.t.u. ha quindi accertato che allo stato attuale il ricorrente “Non presenta ancora le condizioni per percepire Indennità di Accompagnamento”.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, peraltro rimasto indenne da censure specifiche, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Tali considerazioni impongono dunque il rigetto della domanda attorea.
6.- Per la liquidazione delle spese di lite, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidata con separato decreto, si pone in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 6.10.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 8.4.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 17 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AU RO