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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/12/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 667/2020 RGAC vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1
alle liti che si allega in calce all'atto di appello, dall'Avv. Salvatore Vetere (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Catanzaro Piazza C.F._2
Le Pera n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Peppino Mariano del Foro di Catanzaro;
APPELLANTE
E
(iscritta nel Registro delle Imprese di Milano n. , Controparte_1 P.IVA_1
appartenente al , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, P.IVA Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, Avv. Ettore Parlato Spadafora, giusta P.IVA_2
procura Notaio Dott. Rep. n. 43876 – Raccolta n. 14138 del 4/10/2010, Persona_1
registrazione n. 5237, con sede legale in Basiglio (MI), Palazzo Meucci Milano 3, Via F. Sforza
1 n. 15, (nel prosieguo, per brevità, “ ”), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
VA NO (C.F. ), indirizzo p.e.c. C.F._3
e dall'Avv. NI Nunziata (C.F. Email_1
), indirizzo p.e.c. ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso i predetti indirizzi p.e.c., giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello
APPELLATA
All'udienza del 28.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita – disattesa e respinta ogni diversa e
contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa - statuire:
- in via istruttoria si insiste nell'ammissione della rinnovazione e/o integrazione della C.T.U.
contabile per le motivazioni esposte in atti e per dare risposta all'ulteriore quesito ritualmente e
tempestivamente indicato nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata
02.05.2013, ovvero: “accerti il C.T.U., previa eliminazione di qualsivoglia capitalizzazione, anche
annuale, ed applicazione dei tassi fissati ex lege con conseguente scomputo delle voci non previste
contrattualmente, l'esatto e preciso ammontare della creditoria de qua, previa ricostruzione di tutti i
movimenti contabili, con specificazione degli accessori , degli interessi, delle commissioni e delle
competenze applicate” nonché nella richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c., al fine del corretto
espletamento della C.T.U. tecnico-contabile, dell'estratto conto scalare relativo ai periodi
01.01.2009/31.12.200 e 01.01.2011/ 29.11.2011, per come ritualmente e tempestivamente richiesta
nella memoria ex art 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 02.05.2013;
- nel merito accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata nei punti e
nei capi impugnati rideterminando l'esatto importo del credito effettivamente dovuto alla luce delle
risultanze della integrazione peritale tempestivamente richiesta ed erroneamente non ammessa.
Col favore delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi in favore dell'Erario come
per legge attesa l'ammissione della parte appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.>>.
Per l'appellata: << In via pregiudiziale:
2 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'impugnazione proposta dal Sig. Pt_1
e, per l'effetto, dichiararla inammissibile, per i motivi sopra esposti in narrativa.
[...]
In via preliminare:
respingere l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva – o della
esecuzione se iniziata – della sentenza appellata, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi
esposti in narrativa.
In via istruttoria:
respingere l'istanza avversaria di rinnovazione e/o integrazione della C.T.U. in quanto del tutto
superflua ed esplorativa, per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto privo di ogni fondamento, sia in fatto Parte_1
che in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 82/2020 (R.G. 4380/2012), emessa dal Tribunale di Cosenza, Dott. Misasi e pubblicata in data 14
gennaio 2020.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali al 15% ed accessori di legge del
doppio grado di giudizio. >>.
I FATTI
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1036/2012 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.492,15, quale saldo Controparte_1
di conto corrente n. 878663/1, eccependo l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali ex art. 1284 c.c., e della loro capitalizzazione, ex art. 1283 c.c., nonché l'usurarietà
dei detti interessi, ex l.n. 108/96.
Si costituiva la banca convenuta impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso istruttorio veniva richiesta da parte opponente ed ammessa dal G.I., C.T.U.
contabile, ad esito della quale la causa, all'udienza dell'08.07.2019 fissata, dopo diversi
3 rinvii, per la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
Con sentenza n. 82/2020 in data 14.01.2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Cosenza così provvedeva: “Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente
decidendo, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto per quanto in motivazione e condanna l'opponente al pagamento
in favore dell'opposta della minor somma di euro 4.383,48, oltre interessi legali dalla domanda al
soddisfo.
Compensa le spese legali;
dispone l'accollo paritetico delle spese di c.t.u., di cui al decreto in atti, (in
ragione del 50% ciascuna) quanto alla quota dell'opponente ponendole a carico dell'Erario”.
Con citazione regolarmente notificata via pec in data 27 maggio 2020, il Sig. Pt_1
proponeva appello contestando, con unico motivo di gravame, il mancato
[...]
accoglimento dell'eccepita nullità della disciplina dei tassi di interesse passivi ultralegali,
illegittimamente applicati in violazione dell'art. 1283 c.c.. Concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva la chiedendo che l'appello principale fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o comunque respinto nel merito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado e la richiesta di CTU, all'udienza del 28.10.2025
erano, quindi, precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini ridotti di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla parte appellata.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione
4 della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, ritiene questa Corte infondato l'appello per le ragioni di seguito esposte.
Con unico motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado Parte_1
esclusivamente nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di nullità della disciplina dei tassi di interesse passivi ultralegali, illegittimamente applicati in violazione dell'art. 1283
c.c.. Concludeva come in epigrafe indicato. Ciò sulla base della considerazione per cui
“…l'invocata disciplina normativa di cui all'art. 1283 c.p.c. non risulta applicabile alla fattispecie,
trattandosi di contratto di c/c pacificamente stipulato in epoca successiva alla riforma dell'art. 120
TUB ed all'adozione della delibera CICR del 9.2.2000, che hanno legittimato e regolamentato ex novo
la capitalizzazione degli interessi e che il dedotto adeguamento contrattuale a tali disposizioni trova
riscontro nelle risultanze della documentazione contrattuale agli atti della Banca (laddove evidenzia
la convenzione e specifica approvazione della pari periodicità del sistema di capitalizzazione degli
interessi attivi e passivi); il che priva di rilevanza le doglianze formulate nell'atto di citazione in
opposizione, in quanto ancorate alla disciplina normativa previgente…”.
Il motivo di appello è infondato.
5 Il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda relativa all'applicazione di interessi anatocistici, avendo rilevato che il contratto di conto corrente era stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000,
con la quale era stata stabilita la legittimità della capitalizzazione a condizione che la stessa fosse applicata con eguale periodicità dal lato attivo e dal lato passivo ed avendo considerato che, nel caso di specie, la capitalizzazione era stata pattuita con eguale periodicità come, peraltro, desumibile dalla documentazione in atti dalla quale risulta la convenzione e specifica approvazione della pari periodicità del sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
ha sempre applicato una periodicità annuale di capitalizzazione degli Controparte_1
interessi attivi e passivi maturati nel corso delle operazioni bancarie relative al conto corrente per cui è causa, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CICR del 19
febbraio 2000, nonché in conformità delle vigenti normative di settore relative ai tassi di usura.
Tale circostanza è confermata dal documento di sintesi del 2007 (cfr. doc. 1, memoria ex art. 183, 6° c., c.p.c. di ), come correttamente rilevato dal Giudice di primae Controparte_1
curae, nonché dagli estratti conto trimestrali.
Le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente sono affette da nullità –
rilevabile anche d'ufficio ex art. 1421 c.c. – solo qualora siano inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta Delibera C.I.C.R. (30.06.2000), in quanto in tal caso fondate su un mero uso negoziale inidoneo a derogare al disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.; mentre devono ritenersi legittime qualora afferiscano a contratti conclusi – come quello in esame – successivamente alla suddetta data, purché
rispettose del principio di simmetria e di reciprocità, vale a dire a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi.
In definitiva l'appello non merita accoglimento con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.82/2020 depositata in data CP_3
14.1.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore
IO IO
Il Presidente
RT NI LA
7
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 667/2020 RGAC vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1
alle liti che si allega in calce all'atto di appello, dall'Avv. Salvatore Vetere (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Catanzaro Piazza C.F._2
Le Pera n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Peppino Mariano del Foro di Catanzaro;
APPELLANTE
E
(iscritta nel Registro delle Imprese di Milano n. , Controparte_1 P.IVA_1
appartenente al , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, P.IVA Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, Avv. Ettore Parlato Spadafora, giusta P.IVA_2
procura Notaio Dott. Rep. n. 43876 – Raccolta n. 14138 del 4/10/2010, Persona_1
registrazione n. 5237, con sede legale in Basiglio (MI), Palazzo Meucci Milano 3, Via F. Sforza
1 n. 15, (nel prosieguo, per brevità, “ ”), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
VA NO (C.F. ), indirizzo p.e.c. C.F._3
e dall'Avv. NI Nunziata (C.F. Email_1
), indirizzo p.e.c. ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso i predetti indirizzi p.e.c., giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello
APPELLATA
All'udienza del 28.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita – disattesa e respinta ogni diversa e
contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa - statuire:
- in via istruttoria si insiste nell'ammissione della rinnovazione e/o integrazione della C.T.U.
contabile per le motivazioni esposte in atti e per dare risposta all'ulteriore quesito ritualmente e
tempestivamente indicato nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata
02.05.2013, ovvero: “accerti il C.T.U., previa eliminazione di qualsivoglia capitalizzazione, anche
annuale, ed applicazione dei tassi fissati ex lege con conseguente scomputo delle voci non previste
contrattualmente, l'esatto e preciso ammontare della creditoria de qua, previa ricostruzione di tutti i
movimenti contabili, con specificazione degli accessori , degli interessi, delle commissioni e delle
competenze applicate” nonché nella richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c., al fine del corretto
espletamento della C.T.U. tecnico-contabile, dell'estratto conto scalare relativo ai periodi
01.01.2009/31.12.200 e 01.01.2011/ 29.11.2011, per come ritualmente e tempestivamente richiesta
nella memoria ex art 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 02.05.2013;
- nel merito accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata nei punti e
nei capi impugnati rideterminando l'esatto importo del credito effettivamente dovuto alla luce delle
risultanze della integrazione peritale tempestivamente richiesta ed erroneamente non ammessa.
Col favore delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi in favore dell'Erario come
per legge attesa l'ammissione della parte appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.>>.
Per l'appellata: << In via pregiudiziale:
2 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'impugnazione proposta dal Sig. Pt_1
e, per l'effetto, dichiararla inammissibile, per i motivi sopra esposti in narrativa.
[...]
In via preliminare:
respingere l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva – o della
esecuzione se iniziata – della sentenza appellata, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi
esposti in narrativa.
In via istruttoria:
respingere l'istanza avversaria di rinnovazione e/o integrazione della C.T.U. in quanto del tutto
superflua ed esplorativa, per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto privo di ogni fondamento, sia in fatto Parte_1
che in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 82/2020 (R.G. 4380/2012), emessa dal Tribunale di Cosenza, Dott. Misasi e pubblicata in data 14
gennaio 2020.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali al 15% ed accessori di legge del
doppio grado di giudizio. >>.
I FATTI
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1036/2012 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.492,15, quale saldo Controparte_1
di conto corrente n. 878663/1, eccependo l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali ex art. 1284 c.c., e della loro capitalizzazione, ex art. 1283 c.c., nonché l'usurarietà
dei detti interessi, ex l.n. 108/96.
Si costituiva la banca convenuta impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso istruttorio veniva richiesta da parte opponente ed ammessa dal G.I., C.T.U.
contabile, ad esito della quale la causa, all'udienza dell'08.07.2019 fissata, dopo diversi
3 rinvii, per la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
Con sentenza n. 82/2020 in data 14.01.2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Cosenza così provvedeva: “Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente
decidendo, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto per quanto in motivazione e condanna l'opponente al pagamento
in favore dell'opposta della minor somma di euro 4.383,48, oltre interessi legali dalla domanda al
soddisfo.
Compensa le spese legali;
dispone l'accollo paritetico delle spese di c.t.u., di cui al decreto in atti, (in
ragione del 50% ciascuna) quanto alla quota dell'opponente ponendole a carico dell'Erario”.
Con citazione regolarmente notificata via pec in data 27 maggio 2020, il Sig. Pt_1
proponeva appello contestando, con unico motivo di gravame, il mancato
[...]
accoglimento dell'eccepita nullità della disciplina dei tassi di interesse passivi ultralegali,
illegittimamente applicati in violazione dell'art. 1283 c.c.. Concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva la chiedendo che l'appello principale fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o comunque respinto nel merito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado e la richiesta di CTU, all'udienza del 28.10.2025
erano, quindi, precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini ridotti di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla parte appellata.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione
4 della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, ritiene questa Corte infondato l'appello per le ragioni di seguito esposte.
Con unico motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado Parte_1
esclusivamente nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di nullità della disciplina dei tassi di interesse passivi ultralegali, illegittimamente applicati in violazione dell'art. 1283
c.c.. Concludeva come in epigrafe indicato. Ciò sulla base della considerazione per cui
“…l'invocata disciplina normativa di cui all'art. 1283 c.p.c. non risulta applicabile alla fattispecie,
trattandosi di contratto di c/c pacificamente stipulato in epoca successiva alla riforma dell'art. 120
TUB ed all'adozione della delibera CICR del 9.2.2000, che hanno legittimato e regolamentato ex novo
la capitalizzazione degli interessi e che il dedotto adeguamento contrattuale a tali disposizioni trova
riscontro nelle risultanze della documentazione contrattuale agli atti della Banca (laddove evidenzia
la convenzione e specifica approvazione della pari periodicità del sistema di capitalizzazione degli
interessi attivi e passivi); il che priva di rilevanza le doglianze formulate nell'atto di citazione in
opposizione, in quanto ancorate alla disciplina normativa previgente…”.
Il motivo di appello è infondato.
5 Il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda relativa all'applicazione di interessi anatocistici, avendo rilevato che il contratto di conto corrente era stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000,
con la quale era stata stabilita la legittimità della capitalizzazione a condizione che la stessa fosse applicata con eguale periodicità dal lato attivo e dal lato passivo ed avendo considerato che, nel caso di specie, la capitalizzazione era stata pattuita con eguale periodicità come, peraltro, desumibile dalla documentazione in atti dalla quale risulta la convenzione e specifica approvazione della pari periodicità del sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
ha sempre applicato una periodicità annuale di capitalizzazione degli Controparte_1
interessi attivi e passivi maturati nel corso delle operazioni bancarie relative al conto corrente per cui è causa, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CICR del 19
febbraio 2000, nonché in conformità delle vigenti normative di settore relative ai tassi di usura.
Tale circostanza è confermata dal documento di sintesi del 2007 (cfr. doc. 1, memoria ex art. 183, 6° c., c.p.c. di ), come correttamente rilevato dal Giudice di primae Controparte_1
curae, nonché dagli estratti conto trimestrali.
Le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente sono affette da nullità –
rilevabile anche d'ufficio ex art. 1421 c.c. – solo qualora siano inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta Delibera C.I.C.R. (30.06.2000), in quanto in tal caso fondate su un mero uso negoziale inidoneo a derogare al disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.; mentre devono ritenersi legittime qualora afferiscano a contratti conclusi – come quello in esame – successivamente alla suddetta data, purché
rispettose del principio di simmetria e di reciprocità, vale a dire a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi.
In definitiva l'appello non merita accoglimento con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.82/2020 depositata in data CP_3
14.1.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore
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Il Presidente
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