Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1871
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Sentenza 12 aprile 2025

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La Corte di Appello di Napoli, Sezione Quarta Civile, ha pronunciato una sentenza in merito all'appello proposto da due soggetti contro una precedente decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale aveva rigettato la loro domanda di riscatto agrario. Gli appellanti, comproprietari di terreni confinanti con quelli oggetto di compravendita, avevano agito per esercitare il diritto di prelazione agraria, sostenendo che la vendita di tali terreni a un terzo fosse avvenuta senza il previo esercizio del loro diritto. Avevano dedotto che il contratto di compravendita impugnato avesse pregiudicato i loro interessi in qualità di coltivatori diretti e chiedevano, pertanto, la dichiarazione di inefficacia della vendita e il trasferimento dei terreni a loro favore, previo pagamento del prezzo. Si era costituito in giudizio il convenuto, il quale aveva eccepito la sussistenza di un proprio diritto di prelazione agraria, in quanto conduttore del terreno in questione sin dal 2014 tramite un contratto di subaffitto, sebbene non registrato, e successivamente tramite un contratto di affitto registrato. Il convenuto aveva argomentato che il suo insediamento stabile e la sua attività agricola, indispensabile per la sua azienda bufalina, prevalessero sulla posizione degli appellanti confinanti. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda degli attuali appellanti, ritenendo che non avessero provato la precarietà o la temporaneità dell'insediamento del convenuto, il quale, al contrario, aveva dimostrato un insediamento effettivo e stabile supportato da un valido titolo.

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, sostenendo un'erronea applicazione degli articoli 8 della Legge n. 590/1965 e 7 della Legge n. 817/1971. Hanno asserito che il rapporto agrario vantato dal convenuto fosse meramente apparente e fittizio, ricostruito ad arte per prevalere su di loro. Hanno evidenziato presunte nullità e inefficacia del contratto di subaffitto del 2014 per mancanza di data certa, dati identificativi del contratto principale, consenso della proprietaria e registrazione, nonché l'inattendibilità del figlio della proprietaria quale teste. Hanno altresì contestato la stipula e la registrazione ex post del contratto di affitto del 2017, avvenuta pochi giorni prima dell'acquisto da parte del convenuto. Hanno ribadito di possedere tutti i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione, inclusa la qualità di coltivatori diretti e la disponibilità di mezzi meccanici. La Corte di Appello, tuttavia, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato che il convenuto avesse coltivato i fondi in questione fin dal 2014, prima della vendita, precludendo così l'esercizio della prelazione invocata dagli appellanti. La Corte ha valorizzato la documentazione prodotta dal convenuto, attestante l'effettivo svolgimento del rapporto di subaffitto e il pagamento dei relativi canoni, nonché la sua qualità di imprenditore agricolo. Ha considerato che la validità formale dei contratti agrari fosse meno rilevante rispetto alla prova concreta e abituale attività di coltivazione del fondo. Ha altresì ritenuto attendibili le deposizioni testimoniali, pur riconoscendo un interesse del teste figlio della proprietaria, ma inserendolo in un quadro probatorio più ampio. La Corte ha infine rigettato la produzione documentale degli appellanti relativa a un presunto affitto a terzi, ritenendola non decisiva e non provata. Di conseguenza, ha confermato la sentenza impugnata e condannato gli appellanti al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, oltre al versamento di un ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1871
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 1871
    Data del deposito : 12 aprile 2025

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