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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3997/2023 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2917/2023, deliberata l'11.7.2023 e pubblicata il 12.7.2023 (n. 11488/2017 RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Floriana Bersani (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
c.f. , Controparte_1 C.F._4 difeso dall'avv. Francesco Pirolo (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione, notificato in data 21.12.2017 i sig.ri e Parte_1 chiamavano in giudizio il sig. adducendo:
1. di Parte_2 Controparte_1 essere comproprietari per il 50%, dei terreni siti in Cancello ed Arnone riportati in catasto al Foglio 32 particelle 4, 39 e 40; 2. che con atto per Notaio del Per_1
01/06/1978 Rep. 35216 acquistavano dalla sig.ra vedova , Persona_2 Per_3 porzione delle particelle 4 e 5 Fg. 32 del Comune di Cancello ed Arnone e con atto per
Notaio del 03/07/1980 Rep. 39125 acquistavano sempre da , le Per_1 Persona_2 rimanenti porzioni delle particelle 4 e 5 Fg. 32 del Comune di Cancello ed Arnone p.lla
40; 3. di aver preso atto che con rogito per notaio in Marcianise del Persona_4
17/01/2017 la sig.ra vendeva i terreni di sua proprietà, Persona_5 riportati in catasto terreni al Foglio 32 particelle 36 e 38, entrambi confinanti con quello di proprietà degli attori, al sig. per il prezzo di € 18.000,00; 4. che il Controparte_1 terreno veniva compravenduto senza far esercitare ad essi attori, preventivamente, il diritto di prelazione agraria, in forza delle leggi agrarie ed in particolare della Legge
817/1971 art. 7; 5. che gli istanti in qualità di proprietari di terreni confinanti erano e sono nel pieno possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per esercitare legittimamente il diritto di prelazione;
6. che l'atto impugnato ha fortemente pregiudicato gli interessi e i diritti degli attori, in qualità di coltivatori manuali della terra;
7. che con l'azione de qua i sig.ri intendono esercitare, a tutti gli effetti Parte_1 di legge, il diritto di riscatto riconosciuto loro dalla legge dichiarandosi, fin da ora, disponibili al pagamento delle somme così come dichiarate nell'atto per notaio Per_4 del 17/01/2017 trascritto il 06/02/2017; 8. che essendo stato l'atto trascritto in
[...] data 06/02/2017 gli attori sono nei termini per la proposizione dell'azione di riscatto.
Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In accoglimento della domanda, previo accertamento di quanto innanzi dedotto nel corpo dell'atto de quo, dichiarare inefficace la vendita effettuata a favore del sig. nato a [...]
Napoli il 24/08/1993 con atto per notaio in Marcianise del 17/01/2017 Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 06/02/2017 al n. 2287 serie 1I, trascritto all'Agenzia del Territorio Caserta-S. Maria C.V. in data 06/02/2017 al n.
3960 Registro Generale al n. 3204 Registro Particolare e riconosciuto in testa agli attori il diritto al riscatto, trasferire in favore dei sig.ri nato a [...] il Parte_1
30/10/1945 (c.f. e residente in [...]
Caselle e sig. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) ed ivi residente a[...], i terreni riportati: a) in C.F._2 catasto terreni al Foglio 32 particella 36 ha 1 are 24 cent. 02 qualità seminativo classe 3
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
reddito dominicale € 128,10 reddito agrario € 64,5; b) in catasto terreni al Foglio 32 particella 38 are 05 centiare 50, in parti uguali e proindiviso, previo pagamento della somma di € 18.000,00, nelle modalità che vorrà determinare il Tribunale. 2)
Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali. Attribuzione. 3)
Si chiede inoltre farsi ordine all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Caserta –
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di voler provvedere alla trascrizione della emananda sentenza esonerandolo da ogni responsabilità.
Si costituiva in giudizio il convenuto adducendo:
1. la sussistenza del diritto di prelazione agraria ex art.8 Legge n.590/65 del sig. essendo il convenuto Controparte_1
è nel pieno possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;
2. che il sig. Controparte_1 conduce in affitto il terreno di cui è causa sin dal 2014 in virtù di un contratto di subaffitto di fondo rustico, sebbene non registrato, tra il sig. e il sig. CP PE
figlio della proprietaria sig.ra il quale, oltre ad aver
[...] Persona_5 concesso in sublocazione i terreni oggetto di causa, ha fornito altresì al l'erba CP medica, destinata agli animali dell'azienda bufalina del convenuto;
3. che in data 05 gennaio 2017, il e la proprietaria del fondo sig.ra CP Persona_5 provvedevano a registrare un nuovo contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto 3 particelle di terreno, due delle quali oggetto della successiva compravendita impugnata dagli attori;
4. che avendo investito nell'azienda agricola ingenti somme ed essendo indispensabile alla sua attività agricola la coltivazione e raccolta costante dell'erba medica prodotta sul terreno oggetto di causa, per una sana e corretta alimentazione delle bufale, a tutti gli effetti assume una figura dominante rispetto a quella del confinante nell'esercizio del diritto di prelazione agraria.
Ciò posto, il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertata
e dichiarata la sussistenza del diritto di prelazione agrario ex art. 8 Legge n.590/1965 del convenuto nell'acquisto dei fondi rustici di cui è causa, rigettare la Controparte_1 richiesta degli attori di vedersi riconoscere il diritto di prelazione agraria e quindi il riscatto dei detti terreni. 2) Conseguentemente, rigettare la richiesta degli attori di far dichiarare inefficace la vendita effettuata in favore del convenuto con Controparte_1 atto per notar in Marcianise del 17.01.2017 registrato presso l'Agenzia Persona_4 delle Entrate di Caserta il 06.02.2017 al n.2287 serie 1I e trascritto all'Agenzia del
Territorio Caserta – S. Maria C.V. il 06.02.2017 al n.3960 Registro Generale e al
n.3240 Registro Particolare. 2) Condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- Rigetta la domanda;
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
- Condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame
[...]
e , ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed Parte_1 Parte_2 hanno chiesto:
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli:
- in via principale e nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del presente appello, che qui abbiansi per ripetuti e trascritti e, per l'effetto riformare in toto la sentenza n. 2917/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. Dott. Diego Dinardo nell'ambito del giudizio rubricato al n. 11488/2017, depostata in cancelleria in data
12/07/2023, notificata il 17/07/2023, e quindi di conseguenza accogliere la domanda di riscatto avanzata nel giudizio di primo grado dai sigg.ri e Parte_1 Per_4
e quindi dichiarare inefficace la vendita effettuata a favore del sig. nato Controparte_1
a Napoli il 24/08/1993 con atto per notaio in Marcianise del 17/01/2017 Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 06/02/2017 al n. 2287 serie 1I, trascritto all'Agenzia del Territorio Caserta-S. Maria C.V. in data 06/02/2017 al n.
3960 Registro Generale al n. 3204 Registro Particolare e riconosciuto in testa agli attori il diritto al riscatto, trasferire in favore dei sig.ri nato a [...] il Parte_1
30/10/1945 (c.f. e residente in [...]
Caselle e sig. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) ed ivi residente a[...], i terreni riportati: C.F._2
a) in catasto terreni al Foglio 32 particella 36 ha 1 are 24 cent. 02 qualità seminativo classe 3 reddito dominicale € 128,10 reddito agrario € 64,5;
b) in catasto terreni al Foglio 32 particella 38 are 05 centiare 50, in parti uguali e proindiviso, previo pagamento della somma di € 18.000,00, nelle modalità che vorrà determinare la Corte d'Appello.
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio. Attribuzione.
Con ordine all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare, di voler provvedere alla trascrizione della emananda sentenza esonerandolo da ogni responsabilità il Conservatore.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato.
2) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, del presente grado di giudizio in favore della parte appellata.”.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 4.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso preventiva assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cod. proc. civ., come novellato con d.m. 149/2022.
§ - LA PRELAZIONE AGRARIA ESERCITATA
DA SALVATORE E Per_4 Parte_1
e hanno dedotto, a sostegno del Parte_1 Parte_2 gravame, che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha compiuto erronea applicazione dell'art. 8 comma 1 legge 590/1965 e dell'art. 7 legge 817/1971, avendo rigettato la loro domanda sulla base dell'unico e solo motivo che essi attori, sui quali incombeva l'onere della prova, non avessero fornito la dimostrazione che l'insediamento di , sul terreno oggetto di Controparte_1 riscatto, fosse precario o comunque caratterizzato dalla temporaneità, e che, invece, tale insediamento è stato effettivo e stabile e supportato da un valido titolo.
Hanno sostenuto che è emerso sia dalle prove testimoniali, ma soprattutto dalla documentazione da loro versata in atti (il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, stipulato l'1.8.2014 e registrato il 5.2.2015 tra Per_7
e ) - che il rapporto agrario affermato da
[...] Persona_5
, era meramente apparente, virtuale, fittizio, e ricostruito Controparte_1 maldestramente ad hoc,al solo fine di prevalere sui essi appellanti-confinanti.
Infatti, sul terreno oggetto di riscatto era insediato tale sin Persona_7 dall'1.8.2014 e fino al 30.12.2017, in virtù di un contratto registrato.
Hanno ribadito che il contratto di subaffitto, intercorso tra PE
figlio di e è assolutamente nullo
[...] Persona_5 Controparte_1
e privo di efficacia, perché privo di data certa;
privo dei dati identificativi del contratto principale, ovvero, della sua data di inizio, ma soprattutto, della sua data di scadenza, condicio sine qua non per verificare se il subaffitto fosse stato stipulato nel corso della sua vigenza;
privo dell'assenso della proprietaria e/o della copia dello stesso al fine di verificare la facoltà di subaffitto;
privo della registrazione. Risulta anche “fortemente improbabile” che avesse Persona_6 un contratto di affitto con la propria madre, in quanto Persona_5 non ne avrebbe avuto alcuna necessità, potendo avvalersi della sua qualità di componente del nucleo e dell'azienda familiare. Egli, inoltre, sin dall'1.10.2013, lavorava come collaboratore scolastico, come da lui stesso dichiarato in sede testimoniale e, quindi, non poteva coltivare il fondo. Inoltre, nessuna valenza poteva essere data alla dichiarazione riportata nella premessa della citata
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile scrittura di subaffitto (“Che la proprietaria sig.ra non si Persona_5 oppone al presente contratto di subaffitto, ed alla quale viene regolarmente comunicata tale intenzione a mezzo lettera a/r;”, in quanto la proprietaria viene fatta impegnare in prima persona, laddove, invece, vista la sua assenza fisica, sarebbe stato opportuno che il figlio, quantomeno avesse Persona_6 dichiarato o assunto su di sé la responsabilità di aver avvisato la madre, che non si era opposta. Dulcis in fundo, viene menzionata una presunta lettera di avviso a mezzo raccomandata a.r. della quale, non vi è traccia nel carteggio del giudizio.
Hanno aggiunto che il contratto di fitto stipulato il 5.1.2017 e registrato al n. 2644 serie 3T in data 10.3.2017 attesta che il presunto rapporto di affitto avrebbe avuto inizio l'11.11.2016 e la stessa stipula (in data 5.1.2017) è avvenuta soltanto pochi giorni prima dell'acquisto del suolo, da parte di , Controparte_1 sopraggiunto con l'atto per notar del 17.1.2017, per cui, a seguito Persona_4 di tale rogito, si sono concentrate, in capo all'appellato sia la qualità di proprietario che quella di fittuario. Pertanto, non trova alcuna giustificazione la stipula e la registrazione ex post del contratto di fitto predetto, allor quando si era già perfezionata la vendita.
Hanno inferito che il Tribunale ha errato nel ritenere attendibile la deposizione del teste figlio della locatrice Persona_6 Persona_5
dimenticando e trascurando che era stato proprio lui a stipulare la
[...] scrittura di subaffitto del 2014, senza la presenza della madre e senza il consenso di lei. Egli, poi, ha sottoscritto anche l'altro contratto di affitto – quello in data 5.1.2017 – quale rappresentante della madre. Il teste, dunque, ha un evidente interesse nella causa, che ne comporta l'incapacità a testimoniare.
Hanno poi puntualizzato di essere in possesso di tutti i requisiti per esercitare il diritto di prelazione sui fondi in questione, giacchè i terreni di loro proprietà sono confinanti con quelli oggetto di retratto, come si evince dalla mappa catastale e come confermato dallo stesso , in sede di Controparte_1 libero interrogatorio, così come anche dai testi e Testimone_1 Tes_2
. Essi, inoltre, sono entrambi coltivatori diretti dei terreni di loro proprietà,
[...] da quasi quarant'anni, avendone piena capacità lavorativa ed anche idonei mezzi meccanici (trattrice agricola tg. BC576F; rimorchio con cassone ribaltabile;
trattrice agricola Aprilia tg. BG010222; trattrice agricola Fiat 8066 tg. AH188M, rimorchio agricolo tg. AA314M, trattrice agricola A4RM tg. AS972N). Ed, ancora, non hanno venduto alcun fondo agricolo nel biennio precedente, come risulta da visure ipotecarie depositate in atti.
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
I motivi meritano reiezione.
e hanno agito al fine di sentir Parte_1 Parte_2 pronunciare, in loro favore, il retratto dei fondi siti in Cancello ed Arnone, in catasto terreni al fol. 32, p.lla 36 e p.lla 38, venduti da a Persona_5
, con atto per notar del 17.1.2017, rep. 5676, racc. Controparte_1 Persona_4
4518, registrato il 6.2.2017 al n. 2287 serie IT e trascritto il 6.2.2017 al n.
3960/3204, per il prezzo di € 18.000,00.
e hanno esercitato il retratto Parte_1 Parte_2 loro riconosciuto dall'art. 7 commi I e II legge 817/1971, a norma del quale il diritto di prelazione di cui all'art. 8 legge 590/1965 spetta anche “… al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
”. Il loro diritto, pertanto, viene meno a fronte dell'esistenza di un precedente e stabile “insediamento” di altri soggetti che già coltivino il fondo, nella specie . L'onere della prova dei requisiti per l'esercizio Controparte_1 della prelazione e del conseguente retratto agrario spetta all'attore, sulla scorta della regolamentazione stabilita dall'art. 2697 cod. civ. Rientrano tra i “fatti costitutivi” della domanda, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi facenti capo ai retraenti, anche l'inesistenza di rapporti agrari facenti capo ad altri sui fondi interessati: come ha statuito, infatti, la Corte di legittimità, in tema di prelazione e riscatto agrari in favore del proprietario del fondo confinante con quello oggetto della vendita, la circostanza che in questo non vi sia insediamento di coloni, affittuari o mezzadri integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto stesso, con la conseguenza che essa deve essere provata - in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ. - da colui che agisce in giudizio per farlo valere (Cass. n. 898/1982; Cass. n. 5706/1982; Cass. n.
4842/1983; Cass. n. 4621/1987; Cass. n. 18769/2016; Cass. n. 7023/2020). In questa controversia, mentre non vi è contestazione in ordine ai primi, atteso che non ha contestato alcuno dei requisiti vantati da Controparte_1 [...]
e per l'esperimento della prelazione agraria, in Parte_1 Parte_2 sostanza la loro qualità di coltivatori dei fondi confinanti a quelli oggetto di retratto, sussiste invece contrasto in ordine al precedente rapporto di affittanza vantato dal convenuto-appellato, all'effettiva coltivazione degli appezzamenti da parte di quest'ultimo ed all'esercizio dell'attività agricola, siccome ostativi all'esercizio del diritto affermato dagli istanti.
Il complessivo quadro probatorio acquisito in esito all'istruttoria orale e documentale induce a ritenere che ha coltivato i fondi oggetto Controparte_1
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile di riscatto (p.lle 36 e 38 del fol. 32) fin dal 2014 e ciò – come già detto – preclude l'esercizio della prelazione invocata da e Parte_1 [...]
. Parte_2
ha tratto in subaffitto i due fondi dall'affittuario, Controparte_1
figlio della concedente-proprietaria Persona_6 Persona_5 con scrittura privata in data 30.4.2014, per la durata dichiarata all'art. 1 di tre anni, dall'1.1.2014 al 31.12.2016.
e hanno contestato la validità e Parte_1 Parte_2 genuinità di questa scrittura, specie in ordine alla mancanza di data certa e di consenso della proprietaria, con argomenti che presentano un certo spessore, ma che, tuttavia, non scalfiscono gli elementi a favore dell'effettività del subaffitto stipulato in favore di . Controparte_1
E' vero che non risulta il consenso scritto di ma Persona_5 di questo viene dato atto nella scrittura, ove si legge “Che la proprietaria sig.ra non si oppone al presente contratto di subaffitto, ad alla quale Persona_5 viene regolarmente comunicata tale intenzione a mezzo lettera raccomandata a/r.”, sicchè se ne deve presumere l'esistenza, fino a prova contraria, che
[...]
e non hanno fornito. E' vero anche che non vi è Parte_1 Parte_2 prova della raccomandata a.r. menzionata nel documento, ma neanche tale circostanza è dirimente. Infatti, anche a voler sostenere, in punto di diritto, la nullità del predetto contratto, ciò non avrebbe rilievo decisivo nella prospettiva dell'accertamento della concreta ed effettiva qualità di coltivatore diretto di
, che costituisce il fatto rilevante ed ostativo all'azione esercitata Controparte_1 dai proprietari confinanti. In argomento, la Corte Suprema ha predicato che il coltivatore diretto può provare in qualsiasi modo e quindi anche per testimoni e per presunzioni, le condizioni per il sorgere del diritto di prelazione e quindi la propria qualità di affittuario del fondo (Cass. n. 15526/2000). Ciò che rileva è il dato obiettivo della diretta, concreta ed abituale attività di coltivazione del fondo (Cass. n. 14450/2005) e non la validità, sotto il profilo giuridico, dell'eventuale contratto dal quale tragga origine.
E' vero anche che la scrittura del 30.4.2014 non è stata registrata ed è, quindi, priva di data certa, ma sono numerosi e pregnanti gli elementi che inducono a ritenere che il rapporto di subaffitto sia sorto proprio da quella data, abbia riguardato proprio i due fondi (p.lle 36 e 38) e si sia protratto fino alla scadenza negoziale del 31.12.2016. , infatti, ha prodotto una Controparte_1 nutrita documentazione, confezionata nel corso del rapporto, che ne evidenzia l'effettivo svolgimento. Si tratta della fattura n. 1/14 del 30.5.2014, emessa da
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile per l'acquisto di “fieno erbamedica” (€ 1.170,00) e per “fitto Persona_6 annata agraria 2014” (€ 1.800,00), per un totale di € 3.300,00. Sono stati prodotti, ancora, la ricevuta n. 06/14 in data 18.12.2014, attestante il pagamento da a di € 2.000,00 per “acconto fieno erbamedica e Controparte_1 Persona_6 fitto terreni foglio 32, particelle 7 36 38 per annata agraria 2015”; la ricevuta n. 02/15 in data 14.4.2015, attestante il pagamento da a Controparte_1 Persona_6 di € 1.500,00 per “saldo fieno erbamedica e affitto terreni foglio 32, particelle 7 36 38 e per annata agraria 2015”; la ricevuta n. 07/15 in data 30.12.2015, attestante il pagamento da a di € 2.000,00 per “fitto terreni Controparte_1 Persona_6 foglio 32, particelle 7 36 38 per annata agraria 2016”; il bonifico bancario in data
30.12.2015, tratto su CREDEM, per l'importo di € 2.000,00, inoltrato da CP
a per la causale “fitto terreni”; il bonifico bancario in
[...] Persona_6 data 29.1.2016, tratto su CREDEM, per l'importo di € 1.200,00, per la causale
“saldo fitto terreni”.
Non può essere posto in dubbio, pertanto, che abbia Controparte_1 effettivamente condotto in subaffitto i due fondi (p.lle 36 e 38), ne abbia pagato il canone annuo di € 2.000,00, pattuito con la scrittura del 30.4.2014, e vi abbia svolto l'attività agricola. Vi è anche e soprattutto la conferma del dato cronologico, atteso che i suddetti documenti sono stati certamente confezionati nelle date ivi riportate, laddove e non Parte_1 Parte_2 hanno addotto alcun elemento idoneo a contrastarne la genuinità.
Successivamente, la coltivazione sui due appezzamenti (p.lle 36 e 38) è proseguita in virtù del contratto di affitto di fondo rustico in data 5.1.2017, intercorso tra nella qualità di rappresentante della madre- Persona_6 delegante, e , con decorrenza Persona_5 Controparte_1 dall'11.11.2016 e con scadenza al 10.11.2021. Il contratto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 2644 serie 3T il 10.3.2017.
La qualità di coltivatore e/o allevatore di capi bufalini di , Controparte_1 peraltro, è attestata adeguatamente dall'estratto conto previdenziale che CP_2 riporta i contributi versati per gli anni dal 2012 a tutto il 2017; dai modelli fiscali
F24, che attestano il possesso di capi di bestiame (bufali, manze e vitelli) ed il reddito ricavato dall'attività agricola per gli anni 2015 e 2016; e dal certificato di iscrizione alla CCIAA di Caserta, con la qualifica di imprenditore agricolo.
Gli appellanti hanno evidenziato la “stranezza” della nuova affittanza, stipulata in data 5.1.2017, quindi, appena pochi giorni prima dell'acquisto della proprietà dei fondi, in favore di , avvenuta con l'atto notar Controparte_1 del 17.1.2017. Sul punto, va considerato che il nuovo contratto è Persona_4
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile stato stipulato con decorrenza dall'annata agraria 2016 (cioè dall'11.11.2016), in puntuale continuità con il precedente rapporto di subaffitto e la singolare circostanza della stipula avvenuta il 5.1.2017, pochi giorni prima dell'atto di compravendita (17.1.2017), è stata adeguatamente giustificata dall'appellato, laddove ha chiarito che le parti “… sino a quel momento non avevano ancora chiuso
l'accordo sul prezzo di compravendita …” (così a fol. 8 della comparsa di risposta).
Va considerata, inoltre, la deposizione testimoniale resa da PE
il quale ha confermato esaustivamente il subaffitto condotto da
[...] CP
sin dal 2014 e poi l'affitto dal 2016, per la raccolta di erba medica da
[...] destinare alle bufale della sua azienda, posta nelle vicinanze dei fondi in lite;
ha confermato di aver sottoscritto i contratti e di aver ricevuto i canoni;
ha confermato di avergli venduto l'erba medica di cui alla fattura del 2014 e fieno in altre forniture. Anche il teste ha riferito che Testimone_3 CP
, ha lavorato personalmente, unitamente ad un dipendente indiano, la
[...] terra dalla fine del 2013 ed in particolare i terreni di per Persona_5 ricavarvi l'erba per le bufale;
ha acquistato l'azienda bufalina ed i capi di bestiame in quello stesso anno.
e hanno messo in dubbio Parte_1 Parte_2
l'attendibilità e la neutralità del teste, per la ragione che ha Persona_6 stipulato il contratto di subaffitto, senza la presenza ed il consenso della madre, ed avrebbe un “chiaro interesse” nella causa “… che addirittura lo avrebbe legittimato a divenirne parte.”, con la sua conseguente incapacità a testimoniare.
Sul punto, va considerato che la deposizione di non è Persona_6 certamente – essa sola – decisiva, ma va ad inserirsi in un più articolato quadro probatorio che complessivamente restituisce la dimostrazione dell'effettiva attività di coltivatore, svolta da . Peraltro, la circostanza che il Controparte_1 teste abbia sottoscritto le scritture del 30.4.2014 e del 5.1.2017 non comporta alcuna incapacità a testimoniare, non risultando (e non avendo gli appellanti indicato) quale sia l'interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione a questo giudizio (art. 246 cod. proc. civ.). Ne deriva che le dichiarazioni rese da sono utilizzabili ai fini della formazione del libero Persona_6 convincimento del giudice della controversia, così come ha già ritenuto il
Tribunale ed intende ritenere anche questa Corte.
e hanno sostenuto che il fondo Parte_1 Parte_2 oggetto del loro retratto è stato condotto in affitto, non da , ma Controparte_1 da tale ed hanno introdotto in atti la nota dell'Agenzia delle Persona_7
Entrate nella quale risulta la registrazione in data 5.2.2015 di un contratto
10 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile stipulato l'1.8.2014, relativo ad affitto del fondo dall'1.9.2014 al 31.12.2019, risolto anticipatamente il 31.12.2017, verso un canone di € 200,00. Questo documento, pur introducendo un argomento di prova di segno contrario all'insediamento sul fondo di , non fornisce – a giudizio di Controparte_1 questa Corte – un apporto decisivo alla prospettazione dei retraenti, sia per il suo contenuto intrinseco, sia per l'imponente materiale probatorio, sopra passato in rassegna, favorevole all'attività di coltivazione svolta dall'appellato.
Dalla visura telematica, peraltro, si evince che l'affitto a Persona_7 riguarderebbe una pluralità di mappali, tra i quali figura soltanto quello al fol.
32, p.lla 36, ma non anche la p.lla 38, oggetto di questo giudizio.
Il documento in esame non è il contratto di affitto che si assume stipulato tra e ma un tabulato reso dalla Persona_7 Persona_5 consultazione dell'anagrafe tributaria. Non è dato, pertanto, conoscere l'effettiva esistenza ed il contenuto del contratto, che ha Controparte_1 sostenuto essere inesistente. Peraltro, non esiste alcun altro elemento di riscontro probatorio che possa indurre a ritenere che il fondo sia stato coltivato da né i testi hanno mai fatto alcun riferimento a costui. In Persona_7 particolare, il teste introdotto dagli attori, cognato di Testimone_2 [...]
, non solo non ha fatto alcun cenno alla figura di Parte_2 Persona_7 quale coltivatore del fondo di ma ha dichiarato “… non Persona_5 so dire chi abbia coltivato i fondi di in precedenza e nel periodo dal 1 Persona_8 settembre 2014 al 31.12.2017.”. Neanche nelle deposizioni di , Testimone_1
e v'è alcuna notizia relativa alla figura di Testimone_4 Testimone_3
e tale “omissione” è significativa e probante della circostanza Persona_7 che quest'ultimo non ha mai concretamente frequentato e lavorato i fondi
Per_5
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere confermata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di e , in solido, per effetto della rinnovata Parte_1 Parte_2 soccombenza.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dal prezzo dei due fondi oggetto della domanda, pari ad €
18.000,00 (art. 4 dell'atto notar del 17.1.2017), quale valore Persona_4
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IV sezione civile effettivo della controversia (art. 5 comma 1 d.m. 55/2014) e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e di versare un ulteriore importo, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2917/2023, deliberata l'11.7.2023 e pubblicata il 12.7.2023 (n.
11488/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto,
2) conferma la sentenza predetta;
3) condanna e , con vincolo Parte_1 Parte_2 solidale, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, in favore di , che liquida, in € 3.400,00 per onorario, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e , per il Parte_1 Parte_2 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis
d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, in data 25 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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