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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 03/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3650/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. AUTICCHIO RAFFAELLA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti a rogito del notaio di Roma Persona_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/11/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa: pensione di invalidità civile (art. 12 L. n. 118/1971) nonché il riconoscimento dello status di handicap grave (art. 3, comma 3, L n. 104/1992) e in subordine indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L n. 104/1992) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 31.03.2021.
Invero, il C.T.U. nominato – dott. - all'esito di accurate indagini ed esame Persona_2 della documentazione prodotta, in esito altresì agli esami strumentali effettuati riconosce sussistenti le condizioni di salute integranti l'allegato stato invalidante avendo accertato che la perizianda è risultata essere affetta da: “Esiti di quadrantectomia mammaria supero- esterna sinistra e successivi cicli di radioterapia per il trattamento di un carcinoma duttale infiltrante moderatamente differenziato (in attuale ormonoterapia)1, in soggetto con cardiopatia ischemicoipertensiva (con rilievo angiocardioscintigrafico di ridotta perfusione, totalmente reversibile a riposo, della parete antero-settale ed inferiore del miocardio e rilievo ecocardiografico di ipertrofia parietale concentrica ed ipocinesia medio-basale del setto posteriore e della parete posteriore del ventricolo sinistro) in attuale II-III classe funzionale NYHA, spondilodiscoartrosi ed osteopenia ad impegno funzionale, portatrice di mutazione A1298C in eterozigosi, a livello dell'esone 7 del gene MTHFR e di mutazione
C677T in eterozigosi, a livello dell'esone 4 del gene MTHFR, con sindrome ansioso- depressiva endoreattiva grave. (…)
Tale quadro, peraltro, risulterebbe già in essere in epoca precedente alla presentazione della domanda amministrativa da parte della perizianda, quando, nel maggio 2020, ella fu sottoposta ad intervento di quadrantectomia mammaria superoesterna sinistra (ed a successivi cicli di radioterapia) per il trattamento di un carcinoma duttale infiltrante moderatamente differenziato.
È indubbio che, siffatta tipologia di lesione neoplastica avesse tutte le caratteristiche per
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro essere considerata – sin dall'epoca della domanda amministrativa – come indicativa di una
“PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE
ASPORTAZIONE CHIRURGICA” così come codificata (ndr, con il codice 9325) nelle tabelle ministeriali allegate al DM 5 febbraio 1992 e, quindi, meritevole – di per sé – di una valutazione pari al 100% e necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale. (…)
A ciò devono soggiungersi alcuni aspetti completamente misconosciuti dai sanitari della
Commissione medica, così come altrettanto nel corso della precedente CTU, ovvero rappresentati da una spondilodiscoartrosi con osteopenia ad impegno funzionale, nonché da una duplice mutazione del gene MTHFR.
Queste ultime due entità nosografiche, pur non essendo codificate nelle tabelle pocanzi richiamate, non possono non essere valutate – quantomeno con applicazione di un criterio analogico - che, nel caso in esame, si ritiene possa identificare un punteggio, per ciascuna entità, non inferiore al 20%.
Secondo tutto quanto sopra esposto, in considerazione della preesistenza e della persistenza dei disturbi presentati dalla perizianda e confermati all'esito della visita medico-legale espletata nel corso delle operazioni peritali, si ritiene di poter considerare la data di presentazione della domanda amministrativa, come decorrenza del beneficio previsto nel caso in esame, ove si è identificata una condizione di invalidità totale, necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Pertanto, lo si ribadisce, si ritiene che la , sia affetta da una forma morbosa Parte_1 grave che determina una invalidità con totale inabilità lavorativa (ai sensi degli artt. 2 e 12
L. 118/71), necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, comportando una condizione di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, c. 3 L.
104/92) pur non bisognevole di assistenza continua.
Deve inoltre considerarsi che, tenuto conto dell'epoca del riscontro della patologia oncologica e, valutato l'attuale periodo “libero da malattia”, è possibile procedere con una revisione dei benefici eventualmente previsti, dopo un periodo di un anno dalla data di deposito del presente elaborato peritale.”
Oggetto di valutazione da parte del consulente è stato l'intero quadro morboso dal quale parte ricorrente risulta affetta, composto dalle patologie diagnosticate nella relazione in atti, documentate attraverso accertamenti specialistici e certificati medici rilasciati da strutture pubbliche e private (cfr. documenti allegati alla c.t.u.).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Le conclusioni del c.t.u. nominato, fondate sull'analisi della situazione clinica di parte ricorrente completa, precisa, approfondita, adeguatamente motivata, oltre che suffragata da accertamenti diagnostici e specialistici, appaiono pienamente condivisibili da questo Giudice che non ha alcuna ragione per discostarsene.
Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione di invalidità civile (art. 12 L. n. 118/1971) e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L n. 104/1992) con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 31.03.2021.
Tali conclusioni assorbono la domanda subordinata, di accertamento dei presupposti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (in ogni caso ritenuti insussistenti dal perito d'ufficio)
Le spese processuali – della presente fase e di quella relativa all'ATPO, liquidate e distratte come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (€5.200 a €26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase CP_ istruttoria – sono poste a carico l' secondo la sostanziale soccombenza, stante il totale accoglimento della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione di invalidità civile (art. 12 L. n. 118/1971) e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L n. 104/1992) con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 31.03.2021;
2) condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 2.900,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della dott. come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_2
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 04/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 03/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3650/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. AUTICCHIO RAFFAELLA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti a rogito del notaio di Roma Persona_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/11/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa: pensione di invalidità civile (art. 12 L. n. 118/1971) nonché il riconoscimento dello status di handicap grave (art. 3, comma 3, L n. 104/1992) e in subordine indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L n. 104/1992) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 31.03.2021.
Invero, il C.T.U. nominato – dott. - all'esito di accurate indagini ed esame Persona_2 della documentazione prodotta, in esito altresì agli esami strumentali effettuati riconosce sussistenti le condizioni di salute integranti l'allegato stato invalidante avendo accertato che la perizianda è risultata essere affetta da: “Esiti di quadrantectomia mammaria supero- esterna sinistra e successivi cicli di radioterapia per il trattamento di un carcinoma duttale infiltrante moderatamente differenziato (in attuale ormonoterapia)1, in soggetto con cardiopatia ischemicoipertensiva (con rilievo angiocardioscintigrafico di ridotta perfusione, totalmente reversibile a riposo, della parete antero-settale ed inferiore del miocardio e rilievo ecocardiografico di ipertrofia parietale concentrica ed ipocinesia medio-basale del setto posteriore e della parete posteriore del ventricolo sinistro) in attuale II-III classe funzionale NYHA, spondilodiscoartrosi ed osteopenia ad impegno funzionale, portatrice di mutazione A1298C in eterozigosi, a livello dell'esone 7 del gene MTHFR e di mutazione
C677T in eterozigosi, a livello dell'esone 4 del gene MTHFR, con sindrome ansioso- depressiva endoreattiva grave. (…)
Tale quadro, peraltro, risulterebbe già in essere in epoca precedente alla presentazione della domanda amministrativa da parte della perizianda, quando, nel maggio 2020, ella fu sottoposta ad intervento di quadrantectomia mammaria superoesterna sinistra (ed a successivi cicli di radioterapia) per il trattamento di un carcinoma duttale infiltrante moderatamente differenziato.
È indubbio che, siffatta tipologia di lesione neoplastica avesse tutte le caratteristiche per
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro essere considerata – sin dall'epoca della domanda amministrativa – come indicativa di una
“PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE
ASPORTAZIONE CHIRURGICA” così come codificata (ndr, con il codice 9325) nelle tabelle ministeriali allegate al DM 5 febbraio 1992 e, quindi, meritevole – di per sé – di una valutazione pari al 100% e necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale. (…)
A ciò devono soggiungersi alcuni aspetti completamente misconosciuti dai sanitari della
Commissione medica, così come altrettanto nel corso della precedente CTU, ovvero rappresentati da una spondilodiscoartrosi con osteopenia ad impegno funzionale, nonché da una duplice mutazione del gene MTHFR.
Queste ultime due entità nosografiche, pur non essendo codificate nelle tabelle pocanzi richiamate, non possono non essere valutate – quantomeno con applicazione di un criterio analogico - che, nel caso in esame, si ritiene possa identificare un punteggio, per ciascuna entità, non inferiore al 20%.
Secondo tutto quanto sopra esposto, in considerazione della preesistenza e della persistenza dei disturbi presentati dalla perizianda e confermati all'esito della visita medico-legale espletata nel corso delle operazioni peritali, si ritiene di poter considerare la data di presentazione della domanda amministrativa, come decorrenza del beneficio previsto nel caso in esame, ove si è identificata una condizione di invalidità totale, necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Pertanto, lo si ribadisce, si ritiene che la , sia affetta da una forma morbosa Parte_1 grave che determina una invalidità con totale inabilità lavorativa (ai sensi degli artt. 2 e 12
L. 118/71), necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, comportando una condizione di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, c. 3 L.
104/92) pur non bisognevole di assistenza continua.
Deve inoltre considerarsi che, tenuto conto dell'epoca del riscontro della patologia oncologica e, valutato l'attuale periodo “libero da malattia”, è possibile procedere con una revisione dei benefici eventualmente previsti, dopo un periodo di un anno dalla data di deposito del presente elaborato peritale.”
Oggetto di valutazione da parte del consulente è stato l'intero quadro morboso dal quale parte ricorrente risulta affetta, composto dalle patologie diagnosticate nella relazione in atti, documentate attraverso accertamenti specialistici e certificati medici rilasciati da strutture pubbliche e private (cfr. documenti allegati alla c.t.u.).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Le conclusioni del c.t.u. nominato, fondate sull'analisi della situazione clinica di parte ricorrente completa, precisa, approfondita, adeguatamente motivata, oltre che suffragata da accertamenti diagnostici e specialistici, appaiono pienamente condivisibili da questo Giudice che non ha alcuna ragione per discostarsene.
Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione di invalidità civile (art. 12 L. n. 118/1971) e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L n. 104/1992) con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 31.03.2021.
Tali conclusioni assorbono la domanda subordinata, di accertamento dei presupposti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (in ogni caso ritenuti insussistenti dal perito d'ufficio)
Le spese processuali – della presente fase e di quella relativa all'ATPO, liquidate e distratte come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (€5.200 a €26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase CP_ istruttoria – sono poste a carico l' secondo la sostanziale soccombenza, stante il totale accoglimento della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione di invalidità civile (art. 12 L. n. 118/1971) e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L n. 104/1992) con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 31.03.2021;
2) condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 2.900,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della dott. come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_2
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 04/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro