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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU ST, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 14/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente e dall' il 13.10.2025 e Controparte_1 dall' il 08.09.2025, ha emesso la seguente CP_2
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1323 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/02/1952, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Lungomare Todaro n. 5, presso lo studio dell'avv. Placida Claudia Falsone, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale in Agrigento via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
(c.f./p.iva: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto in Palermo, via Siracusa n.
10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caruso, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTI OPPOSTI *
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
1 - Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 29 aprile 2022, ha proposto Parte_1
“opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617 c.p.c. 618 bis c.p.c. … avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90003405 42/000” notificata in data 08.04.2022 “e le iscrizioni a ruolo di cui:
1. avviso d'addebito n. 591 2012 0001188338 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2009 e 2011 di complessivi € 3.395,41 …;
2. avviso
d'addebito n. 5912013 0001157181 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2012, di complessivi € 2.247,98 …;
3. avviso d'addebito n.
59120130001430626 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni
2006, di complessivi € 1.166,06 …;
4. avviso d'addebito n. 59120130001849833 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2006 di complessivi € 8.802,23”.
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “I - Intervenuta prescrizione pretesa creditoria (contributi relativi agli anni 2006 - 2009 - 2011- 2012 - 2013 - 2014 - CP_2
2015 e 2016) di cui agli avvisi di addebito e delle relative iscrizioni a ruolo;
II - Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente nullità degli stessi
e conseguentemente dell'intimazione di pagamento. Violazione dell'art. 6, comma 1, Legge n. 212 del 27.07.2000, e dell'art. 49 del d.p.r. n. 602/1973”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “- in via preliminare, sospendere l'esecutività della predetta iscrizioni a ruolo …; - dichiarare illegittima la iscrizioni al ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione medesima per nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito perché mai notificati, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla … la conseguente intimazione di pagamento;
- per l'effetto inibire una qualsivoglia azione esecutiva promuovenda dall'
[...]
, decadenza e/o prescrizione del diritto a riscuotere. … Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi del giudizio di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
Con memoria depositata il 27 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l' eccependo CP_2 che “l'opposizione avverso gli Avvisi di Addebito per la sussistenza di vizi e irregolarità formali inficianti il procedimento di notificazione degli stessi è inammissibile in quanto tardiva” poiché per le “questioni attinenti vizi formali di atti impositivi, l'opponente avrebbe dovuto osservare il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.”, e deducendo la “regolare notifica degli
2 avvisi di addebito … al ricorrente a mezzo posta”, “l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione”
e la propria estraneità “con riguardo alle contestazioni avverso l'intimazione di pagamento e all'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito”.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- dichiarare inammissibile l'opposizione avversa in quanto tardiva ed infondata …; - nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' condannando il ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi di CP_2
Addebito; con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con provvedimento depositato il 27 febbraio 2023, il Giudice assegnatario comunicava che, per una riorganizzazione del proprio ruolo, l'udienza di discussione già fissata per il 14 marzo
2023 non si sarebbe tenuta ed era differita d'ufficio al giorno 28 novembre 2023.
Con memoria depositata il 10 luglio 2023 si costituiva l' Controparte_1
, contestando i motivi di ricorso e rilevando che “tutti gli avvisi di addebito in
[...] contestazione sono stati regolarmente notificati dall' ” e che nessuna prescrizione è maturata CP_2 poiché la stessa è stata interrotta dalla notifica di varie intimazioni di pagamento.
Ha rappresentato in particolare che precedentemente all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione tutti e quattro gli avvisi di addebito notificati dall sono stati successivamente CP_2 inseriti “nell'intimazione di pagamento n. 29120179000431817000 del 01.09.2017 (data di emissione), nell'intimazione di pagamento n. 29120179002530781000 del 02.11.2017 (data di emissione), nell'intimazione di pagamento n. 29120179006357432000 notificata a mezzo pec al ricorrente il 15.11.2017”.
All'udienza del 29 novembre 2023 tenutasi nella forma della trattazione scritta solo le parti resistenti depositavano note scritte per la trattazione e il Giudice differiva la discussione.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che differiva, per il rispetto delle tabelle di composizione degli Uffici Giudiziari, l'udienza per la discussione già fissata per il mercoledì 08.01.2025 a martedì 18 febbraio 2025 (proprio giorno tabellare di udienza).
Parte ricorrente solo con le note per la trattazione scritta depositate il 07 gennaio 2025 contestava la tardività della costituzione dell' e l'inutilizzabilità della documentazione da CP_4 questa prodotta in giudizio.
All'odierna udienza, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente e dall
[...]
il 13.10.2025 e dall' il 08.09.2025, la causa viene decisa con Controparte_1 CP_2
3 l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di inutilizzabilità della documentazione depositata dall' , Controparte_1 avanzata dalla parte ricorrente soltanto con le note per la trattazione scritta dell'udienza del
08.01.2025, depositate il 07 gennaio 2025.
Invero, tale eccezione oltre ad essere palesemente tardiva, in quanto doveva essere formulata alla prima udienza utile tenutasi il 29 novembre 2023 (udienza nella quale la parte ricorrente risulta assente, non avendo depositato note per la trattazione scritta), è anche manifestamente infondata poiché la prima udienza prevista per il giorno 14.03.2023 (fissata con il decreto depositato il 04.07.2022) è stata d'ufficio differita dal Giudice al giorno 28 novembre
2023, con decreto depositato il 27 febbraio 2023. Ne consegue che la costituzione in giudizio effettuata dall' in data 10 luglio 2023 è da ritenersi tempestiva Controparte_1 poiché rispetta il termine di almeno dieci giorni antecedenti la prima udienza che, come detto, si è tenuta ben quattro mesi dopo (28.11.2023).
3. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata agli atti dall' gli avvisi di addebito sottesi CP_2 all'intimazione impugnata sono stati tutti ritualmente notificati a mezzo posta al ricorrente.
Invero, l'ava n. 591 2012 0001188338 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 18.10.2012 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 15.12.2012; l'ava n. 591 2013
0001157181 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 21.11.2013 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 04.01.2014; l'ava n. 591 2013 0001430626 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 13.12.2013 e restituita al mittente per compiuta giacenza il
25.01.2014; e l'ava n. 591 2013 0001849833 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il
17.01.2014 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 17.02.2014.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “La notifica degli atti impositivi
(ma anche degli atti emessi dall'Istituto previdenziale) può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, secondo le previsioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, o direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. n. 890/1982”. In quest'ultimo caso, la procedura non è disciplinata dalle rigide norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari (L. 890/1982), ma dalle più semplici regole che governano le raccomandate ordinarie. Di conseguenza, non sono necessarie né la redazione di una relata di notifica, né annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento. L'atto si presume validamente consegnato una volta giunto all'indirizzo del destinatario. Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica si perfeziona con la
4 “compiuta giacenza”, ovvero al termine del periodo di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
La Corte ha specificato che, in questo contesto, la presunzione di conoscenza opera pienamente
(art. 1335 c.c.) e può essere vinta solo se il destinatario prova, senza sua colpa, di essere stato Parte nell'impossibilità di averne notizia. L'invio della , pertanto, non è un requisito di validità
(cfr. da ultimo Cass. Civ. ordinanza 30 luglio 2025 n. 21964).
Conseguentemente privo di fondamento deve ritenersi il secondo motivo di opposizione con cui il ricorrente lamenta la “illegittimità delle iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente nullità degli stessi e conseguentemente dell'intimazione di pagamento”.
Del pari infondato e non meritevole di accoglimento è il primo motivo di opposizione relativo alla asserita “intervenuta prescrizione pretesa creditoria di cui agli avvisi di addebito e delle relative iscrizioni a ruolo”.
L' ha, infatti, prodotto in giudizio gli estratti dei ruoli (docc. nn. 3 e Controparte_1
4) dai quali risulta l'interruzione del termine di prescrizione dei singoli avvisi di addebito con varie intimazioni di pagamento (sopra riportate in punto di fatto) e da ultimo, precedentemente a quella oggetto di impugnazione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 291 2017
9006357432 000 avvenuta a mezzo posta elettronica certificata consegnata al ricorrente in data 15 novembre 2017 (cfr. file .eml - doc. n. 6).
Quest'ultima intimazione di pagamento contenente, tra gli altri carichi, anche quelli dei quattro avvisi di addebito per cui è causa, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale determinando l'inizio della decorrenza di un nuovo termine prescrizionale non maturato alla data del 08 aprile 2022, ovverosia al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal vigente D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento (€
15.811,68) e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice LU ST, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1323/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
5 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.865,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 14/10/2025.
Il Giudice Onorario
LU ST
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU ST, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 14/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente e dall' il 13.10.2025 e Controparte_1 dall' il 08.09.2025, ha emesso la seguente CP_2
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1323 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/02/1952, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Lungomare Todaro n. 5, presso lo studio dell'avv. Placida Claudia Falsone, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale in Agrigento via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
(c.f./p.iva: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto in Palermo, via Siracusa n.
10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caruso, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTI OPPOSTI *
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
1 - Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 29 aprile 2022, ha proposto Parte_1
“opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617 c.p.c. 618 bis c.p.c. … avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90003405 42/000” notificata in data 08.04.2022 “e le iscrizioni a ruolo di cui:
1. avviso d'addebito n. 591 2012 0001188338 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2009 e 2011 di complessivi € 3.395,41 …;
2. avviso
d'addebito n. 5912013 0001157181 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2012, di complessivi € 2.247,98 …;
3. avviso d'addebito n.
59120130001430626 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni
2006, di complessivi € 1.166,06 …;
4. avviso d'addebito n. 59120130001849833 000, relativa a modello IVS e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2006 di complessivi € 8.802,23”.
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “I - Intervenuta prescrizione pretesa creditoria (contributi relativi agli anni 2006 - 2009 - 2011- 2012 - 2013 - 2014 - CP_2
2015 e 2016) di cui agli avvisi di addebito e delle relative iscrizioni a ruolo;
II - Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente nullità degli stessi
e conseguentemente dell'intimazione di pagamento. Violazione dell'art. 6, comma 1, Legge n. 212 del 27.07.2000, e dell'art. 49 del d.p.r. n. 602/1973”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “- in via preliminare, sospendere l'esecutività della predetta iscrizioni a ruolo …; - dichiarare illegittima la iscrizioni al ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione medesima per nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito perché mai notificati, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla … la conseguente intimazione di pagamento;
- per l'effetto inibire una qualsivoglia azione esecutiva promuovenda dall'
[...]
, decadenza e/o prescrizione del diritto a riscuotere. … Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi del giudizio di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
Con memoria depositata il 27 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l' eccependo CP_2 che “l'opposizione avverso gli Avvisi di Addebito per la sussistenza di vizi e irregolarità formali inficianti il procedimento di notificazione degli stessi è inammissibile in quanto tardiva” poiché per le “questioni attinenti vizi formali di atti impositivi, l'opponente avrebbe dovuto osservare il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.”, e deducendo la “regolare notifica degli
2 avvisi di addebito … al ricorrente a mezzo posta”, “l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione”
e la propria estraneità “con riguardo alle contestazioni avverso l'intimazione di pagamento e all'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito”.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- dichiarare inammissibile l'opposizione avversa in quanto tardiva ed infondata …; - nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' condannando il ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi di CP_2
Addebito; con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con provvedimento depositato il 27 febbraio 2023, il Giudice assegnatario comunicava che, per una riorganizzazione del proprio ruolo, l'udienza di discussione già fissata per il 14 marzo
2023 non si sarebbe tenuta ed era differita d'ufficio al giorno 28 novembre 2023.
Con memoria depositata il 10 luglio 2023 si costituiva l' Controparte_1
, contestando i motivi di ricorso e rilevando che “tutti gli avvisi di addebito in
[...] contestazione sono stati regolarmente notificati dall' ” e che nessuna prescrizione è maturata CP_2 poiché la stessa è stata interrotta dalla notifica di varie intimazioni di pagamento.
Ha rappresentato in particolare che precedentemente all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione tutti e quattro gli avvisi di addebito notificati dall sono stati successivamente CP_2 inseriti “nell'intimazione di pagamento n. 29120179000431817000 del 01.09.2017 (data di emissione), nell'intimazione di pagamento n. 29120179002530781000 del 02.11.2017 (data di emissione), nell'intimazione di pagamento n. 29120179006357432000 notificata a mezzo pec al ricorrente il 15.11.2017”.
All'udienza del 29 novembre 2023 tenutasi nella forma della trattazione scritta solo le parti resistenti depositavano note scritte per la trattazione e il Giudice differiva la discussione.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che differiva, per il rispetto delle tabelle di composizione degli Uffici Giudiziari, l'udienza per la discussione già fissata per il mercoledì 08.01.2025 a martedì 18 febbraio 2025 (proprio giorno tabellare di udienza).
Parte ricorrente solo con le note per la trattazione scritta depositate il 07 gennaio 2025 contestava la tardività della costituzione dell' e l'inutilizzabilità della documentazione da CP_4 questa prodotta in giudizio.
All'odierna udienza, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente e dall
[...]
il 13.10.2025 e dall' il 08.09.2025, la causa viene decisa con Controparte_1 CP_2
3 l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di inutilizzabilità della documentazione depositata dall' , Controparte_1 avanzata dalla parte ricorrente soltanto con le note per la trattazione scritta dell'udienza del
08.01.2025, depositate il 07 gennaio 2025.
Invero, tale eccezione oltre ad essere palesemente tardiva, in quanto doveva essere formulata alla prima udienza utile tenutasi il 29 novembre 2023 (udienza nella quale la parte ricorrente risulta assente, non avendo depositato note per la trattazione scritta), è anche manifestamente infondata poiché la prima udienza prevista per il giorno 14.03.2023 (fissata con il decreto depositato il 04.07.2022) è stata d'ufficio differita dal Giudice al giorno 28 novembre
2023, con decreto depositato il 27 febbraio 2023. Ne consegue che la costituzione in giudizio effettuata dall' in data 10 luglio 2023 è da ritenersi tempestiva Controparte_1 poiché rispetta il termine di almeno dieci giorni antecedenti la prima udienza che, come detto, si è tenuta ben quattro mesi dopo (28.11.2023).
3. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata agli atti dall' gli avvisi di addebito sottesi CP_2 all'intimazione impugnata sono stati tutti ritualmente notificati a mezzo posta al ricorrente.
Invero, l'ava n. 591 2012 0001188338 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 18.10.2012 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 15.12.2012; l'ava n. 591 2013
0001157181 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 21.11.2013 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 04.01.2014; l'ava n. 591 2013 0001430626 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 13.12.2013 e restituita al mittente per compiuta giacenza il
25.01.2014; e l'ava n. 591 2013 0001849833 000 è stato notificato con raccomandata a/r spedita il
17.01.2014 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 17.02.2014.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “La notifica degli atti impositivi
(ma anche degli atti emessi dall'Istituto previdenziale) può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, secondo le previsioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, o direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. n. 890/1982”. In quest'ultimo caso, la procedura non è disciplinata dalle rigide norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari (L. 890/1982), ma dalle più semplici regole che governano le raccomandate ordinarie. Di conseguenza, non sono necessarie né la redazione di una relata di notifica, né annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento. L'atto si presume validamente consegnato una volta giunto all'indirizzo del destinatario. Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica si perfeziona con la
4 “compiuta giacenza”, ovvero al termine del periodo di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
La Corte ha specificato che, in questo contesto, la presunzione di conoscenza opera pienamente
(art. 1335 c.c.) e può essere vinta solo se il destinatario prova, senza sua colpa, di essere stato Parte nell'impossibilità di averne notizia. L'invio della , pertanto, non è un requisito di validità
(cfr. da ultimo Cass. Civ. ordinanza 30 luglio 2025 n. 21964).
Conseguentemente privo di fondamento deve ritenersi il secondo motivo di opposizione con cui il ricorrente lamenta la “illegittimità delle iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente nullità degli stessi e conseguentemente dell'intimazione di pagamento”.
Del pari infondato e non meritevole di accoglimento è il primo motivo di opposizione relativo alla asserita “intervenuta prescrizione pretesa creditoria di cui agli avvisi di addebito e delle relative iscrizioni a ruolo”.
L' ha, infatti, prodotto in giudizio gli estratti dei ruoli (docc. nn. 3 e Controparte_1
4) dai quali risulta l'interruzione del termine di prescrizione dei singoli avvisi di addebito con varie intimazioni di pagamento (sopra riportate in punto di fatto) e da ultimo, precedentemente a quella oggetto di impugnazione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 291 2017
9006357432 000 avvenuta a mezzo posta elettronica certificata consegnata al ricorrente in data 15 novembre 2017 (cfr. file .eml - doc. n. 6).
Quest'ultima intimazione di pagamento contenente, tra gli altri carichi, anche quelli dei quattro avvisi di addebito per cui è causa, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale determinando l'inizio della decorrenza di un nuovo termine prescrizionale non maturato alla data del 08 aprile 2022, ovverosia al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal vigente D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento (€
15.811,68) e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice LU ST, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1323/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
5 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.865,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 14/10/2025.
Il Giudice Onorario
LU ST
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