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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1886/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BAIOCCHI DAVIDE
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLEGATI PAOLA e dell'avv. STRADA
[...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GALLEGATI PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE
RESISTENTE
In punto a: licenziamento. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.9.2023 presso il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
conveniva in giudizio le società e
[...] CP_1 Parte_2
nella persona dei rispettivi rappresentanti Controparte_3 pro tempore.
Il ricorrente allegava di essere stato assunto, in data 25 novembre 2021, alle dipendenze della società OP
, con sede operativa in Imola, Via dell'Artigianato n. 16,
[...] quale operaio, livello 5 del CCNL metalmeccanico artigiano, con le mansioni di meccanico d'auto e addetto all'attività di riparazione fase e distribuzione del motore. Con comunicazione del 29.11.2021 il rapporto veniva modificato a tempo pieno a far data 29.11.2021
e, a far data 25.05.2022, trasformato a tempo indeterminato.
Allegava che, nell'agosto 2022, con l'obiettivo di ricongiungere a sé in Italia i figli minori allora residenti in Nigeria, aveva richiesto verbalmente ai titolari ed al di lei Persona_1 marito autorizzazione a godere di qualche giorno di CP_5 ferie per recarsi in Milano al Consolato della Nigeria per l'evasione delle pratiche del caso e che era stato autorizzato verbalmente, dai medesimi titolari ad assentarsi.
Tuttavia, con lettera di contestazione disciplinare del 11 agosto
2022, la società gli aveva contestato che “Dal 8 al 11 agosto la
S.V. è risultata assente dal lavoro senza aver prodotto alcuna valida giustificazione o avviso a motivare la Sua assenza. Con la
Sua condotta Lei ha creato alla scrivente un disservizio. Alla luce di quanto detto il comportamento da Lei tenuto integra gli estremi di illecito disciplinare”.
Il lavoratore rendeva le proprie giustificazioni con raccomandata a mano del 24.08.2022 con cui evidenziava come “l'assenza dal giorno 8 agosto '22 al giorno 11 agosto '22 era stata da me preventivamente comunicata e da Voi verbalmente accolta, pertanto non si comprende la motivazione del tardivo diniego da parte
Vostra; - inoltre, come ampiamente descritto, non avevo modo di fare diversamente in quanto ero obbligato a recarmi a Milano per motivazioni fondamentali ed inderogabile in relazione a documentazione relativa ai documenti di soggiorno di miei congiunti prossimi alla scadenza (…) inoltre approfitto di questa comunicazione per comunicare in forma scritta quanto detto verbalmente, informandovi che attualmente sono sprovvisto della mia automobile in quanto è in riparazione. Chiedo pertanto la possibilità di poter temporaneamente utilizzare uno dei vostri mezzi che abitualmente fornite ai clienti come viene fatto anche per altri dipendenti”.
Allegava che, con lettera di contestazione del 24.08.2022, il datore di lavoro gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal lavoro “Dal 22/08 pomeriggio a tutt'oggi” “senza aver prodotto alcuna valida giustificazione o avviso atti a motivare la Sua assenza Con la Sua condotta Lei ha creato alla scrivente un disservizio.
Con lettera del 6 settembre 2022 il lavoratore si giustificava evidenziano che “l'assenza dal giorno 22 agosto 2022 pomeriggio fino al 24 agosto 2022 è stata da me comunicata e motivata: come di Vostra conoscenza (vedi anche precedente mia comunicazione del
24 agosto 2022) non avendo la disponibilità di poter utilizzare la mia automobile in quanto in riparazione e non avevo mezzi sostitutivi per recarmi al lavoro. Per ovviare a questo problema vi ho chiesto di poter utilizzare un Vostro mezzo pagando il regolare noleggio e mi è stato da Voi negato”.
Con lettera del 09.09.2022 il datore di lavoro, non avendo raccolto le giustificazioni, irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della multa di ore 3 ribadendo di non avere autorizzato di assentarsi dal servizio dal pomeriggio del 22 agosto al 24 agosto.
Il ricorrente allegava che, dopo l'arrivo dei figli in Italia, aveva richiesto al sig. marito della titolare e CP_5 gestore dell'officina, alcuni giorni di ferie per poter assistere e aiutare i figli nell'inserimento in un nuovo paese, città e cultura. Tuttavia, con lettera di contestazione disciplinare dell'8 novembre 2022 gli veniva nuovamente contestata l'assenza ingiustificata: “in data 7 novembre 2022 la S.V. è risultata assente dal lavoro, senza aver prodotto alcuna giustificazione valida a supporto della Sua assenza e senza avere preventivamente avvisato la titolare sig.ra la quale nella Persona_1 mattinata La contattava a mezzo utenza cellulare invitandola a recarsi subito al lavoro al fine di ultimare la riparazione sull'auto Citroen C5 targata DV587JC, i cui lavori si protraggono sin da agosto 2022 e che doveva essere consegnata il giorno dopo.
A seguito di tale invito Lei rispondeva di avere contattato avvisando dell'assenza il collega (marito della titolare) sig.
e di fronte alle contestazioni della stessa CP_5 titolare circa il suo obbligo di inoltrare le richiesta inerenti il lavoro solo a lei personalmente, Lei affermava “io ho già detto
a tuo marito prima….io deve chiamare sempre a tuo marito perché uomo a uomo”, facendo chiaramente intendere di non volere sottostare al potere direttivo della signora in Persona_1 quanto donna. Quanto accaduto rappresenta un grave atto di insubordinazione realizzato con un comportamento discriminatorio a connotazione sessuale, in quanto Lei ha rifiutato di sottostare al potere direttivo della titolare (mancato riscontro all'invito a recarsi al lavoro mancata richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal lavoro), solo perché donna, rifiutandosi di rapportarsi con la stessa (affermando di volersi interfacciare solo con un uomo). Peraltro, come spiegato in molteplici occasioni, Le rammentiamo che l'unica autorizzata a ricevere comunicazioni, ad autorizzare ferie e permessi è la direzione aziendale nella persona della sig.ra qualsiasi tipo Persona_1 di comunicazione e/o avviso rivolta a colleghi, compreso il sig.
, non ha alcun valore, in quanto soggetti privi di potere CP_5 direttivo. Con la Sua assenza Lei ha creato alla scrivente un grave danno, in quanto per il giorno 8 novembre era prevista la consegna di un'auto Citroen C5 targata DV587JC, i cui lavori non sono stati da Lei completati e che si protraggono ormai da agosto 2022, con continui rinvii di consegna al cliente” (doc. 17). 11)
Nell'attesa di ricevere le giustificazioni alla contestazione del
08 novembre 2022, la Società con missiva di contestazione del 10 novembre 2022 lamentava “La S.V. è risultata assente ingiustificata dal lavoro dal 07 novembre 2022 ad oggi 10 novembre
2022 compreso, pertanto viene contestata l'assenza ingiustificata di oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, come da art. 49 lett. E
CCNL applicato in azienda. In particolare non risulta che Lei abbia preventivamente richiesto alla titolare Persona_1
l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro, né risulta esservi alcuna autorizzazione in tal senso. Il fatto contestato è strettamente connesso con altra contestazione disciplinare a lei inoltrata con lettera racc. A/R n. 14523522484-7. Si evidenzia che
Le è stata comminata altra sanzione disciplinare e Le è stata inoltrata altra contestazione disciplinare per fatti di rilevante gravità”.
Con deduzioni del 14.11.2022 venivano rese le seguenti giustificazioni alla contestazione del 08.11.2022: “Il lavoratore riferisce che per la richiesta di ferie e permessi ha sempre fatto riferimento al Sig. Inoltre il Sig. spesso CP_5 CP_5 indica al lavoratore quello che deve svolgere in Azienda, coordinando di fatto le operazioni da effettuare. Riteniamo dunque che la contestazione avanzata sia pretestuosa, in quanto la
Direzione aziendale era stata messa al corrente dell'assenza attraverso la comunicazione del lavoratore al sig. dal 02 CP_5 novembre 2022. Il lavoratore riferisce che dal 12 settembre 2022 ha ricevuto nella propria abitazione la figlia minorenne giunta dalla Nigeria. A causa di problemi di salute capitati alla figlia in novembre, ha dovuto prestare assistenza alla ragazza e di conseguenza sbrigare alcune pratiche burocratiche. Il lavoratore riferisce di aver avuto dei grossi problemi personali e familiari che non gli hanno permesso di rientrare subito al lavoro. (…) Il lavoratore riferisce che il lavoro sulla Citroen C5 DV587JC era stato completato e provato insieme ai responsabili aziendali in data 04 novembre 2022”. Con lettera raccomandata del 18 novembre 2022 la società “Nel prendere atto della Sua lettera di giustificazioni inoltrata in data 14/11/2022 a mezzo della ritenute tali CP_6 giustificazioni insufficienti e non idonee a far venir meno la fondatezza dell'addebito” provvedeva a irrogare al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 3 giorni.
Seguiva, in data 1.12.2022, l'incontro presso la di Imola in CP_6 cui il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni.
Successivamente, con raccomandata del 29 dicembre 2022, ricevuta dal lavoratore il 9.1.2023 la datrice intimava il licenziamento disciplinare rilevando che “Nel prendere atto delle sue giustificazioni e deduzioni di cui all'incontro presso la di CP_6
Imola in data 01/12/2022, ritenute tali giustificazioni insufficienti e non idonee a far venir meno la fondatezza dell'addebito, valutato nella sua gravità ed alla luce del CCNL del settore, Le comunichiamo la decisione come da art. 49 comma I lett. E del CCNL di riferimento”. Precisava che la tipologia del licenziamento adottato, e veniva specificata soltanto con telegramma del 30.12.2022 in cui la resistente specificava l'immediatezza del licenziamento adottato senza preavviso.
Il ricorrente allegava di avere impugnato il licenziamento, con lettera raccomandata del 13.02.2023.
Precisava che in data 05.05.2023 la società OP
affittava il ramo d'azienda alla società
[...] Controparte_2 avente quale rappresentante legale marito della CP_5 precedente titolare amministratore di fatto anche Persona_1 nella precedente gestione.
Svolte tali premesse, il ricorrente deduceva la responsabilità solidale di entrambe le convenute ex art. 2112 c.c.;
l'infondatezza delle contestazioni disciplinari irrogate con missive del 9.9.2023 e 18.11.2023 e l'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, invocando le conseguenze reintegratorie e, in subordine, indennitarie ex lege.
Concludeva il ricorso formulando le seguenti conclusioni: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento d'azienda e\o ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la società OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore e la
[...] società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con decorrenza dal 05 maggio 2023 o da quell'altra diversa data che dovesse emergere in corso di causa;
In via principale:
- accertare, per i fatti di cui in narrativa,
l'insussistenza\infondatezza del fatto fondante il provvedimento disciplinare della multa di ore 3 del 09.09.2022 comminata da ad e conseguentemente OP Parte_1 revocare il provvedimento disciplinare conservativo adottato con lettera del 09.09.2022;
- accertare, per i fatti di cui in narrativa,
l'insussistenza\infondatezza del fatto fondante il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del
18.11.2022 comminata da a OP Parte_1
e conseguentemente revocare il provvedimento disciplinare conservativo adottato con lettera del 18.11.2022;
- accertare, ex art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 23/2015,
l'insussistenza dei fatti contestati con lettera di contestazione del 10.11.2022, fondanti il licenziamento con effetto immediato intimato da in persona del legale Parte_3 rappresentante p. t., nei confronti del sig. Parte_1 annullare il licenziamento del 29.12.2022, per i fatti di cui al presente ricorso, - e conseguentemente condannare le società
in persona del legale rappresentante pro OP tempore e la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a reintegrare il sig. nel posto di lavoro oltre pagamento in favore Parte_1 del sig. di una indennità risarcitoria commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
In via subordinata:
- accertare, ex art. 3, comma 1 D. Lgs. n. 23/2015, la mancanza degli estremi fondanti il licenziamento senza preavviso intimato da in persona del legale rappresentante p. Parte_3
t., nei confronti del sig. MO EN con nota del 29.12.2022, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 29/12/2022 per i fatti di cui in narrativa;
- e conseguentemente condannare le società in persona del legale OP rappresentante pro tempore e la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. di una indennità Parte_1 non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a sei mensilità e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi procuratore antistatario. Con vittoria di spese.
Ritualmente costituitosi, la contestava OP integralmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità delle sanzioni disciplinari conservative e del licenziamento per giusta causa, evidenziando, tra l'altro, come il lavoratore non avesse fornito alcun tipo di prova a giustificazione delle reiterate assenze.
In conclusione, domandava il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente la eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente, al momento della cessione, avvenuta nel maggio 2023, non era più dipendente della con OP conseguente richiesta di estromissione dal giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso,, e, in ogni caso, il rigetto dell'istanza di solidarietà passiva tra e RT
. OP
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'escussione testimoniale e l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 30.4.2025, sentita la discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo. Veniva assegnato il termine di
60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società in Controparte_8 quanto il ricorrente, al momento della cessione, avvenuta nel maggio 2023, non era più dipendente della OP il ricorrente è stato licenziato con raccomandata del 29 dicembre
2022 con comunicazione, da lui stesso ritirata il 9.1.2023, come non è in contestazione. Sotto tale aspetto va richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che afferma:
“La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo
e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori” (Cass. n. 7517 del 2010; n. 3041 del 2012; n. 4130 del 2014; n. 4598 del 2015; n. 4622 del 2019; n. 10858 del 2019;
n. 8039 del 2022) (v. in ultimo Cass., ord. N. 21961/2023).
Passando all'esame del merito, si osserva che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
Ne consegue che la sussistenza di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore (desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale), sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta: per la quale ultima, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (cfr. Cass. 17636/17). Inoltre, quale evento che “non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici e giuridici (Cass. 6498/12; Cass. 5095/11).
Ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza della giusta causa di recesso.
Tale onere deve essere inteso in modo rigoroso nel senso di porre
“inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte (Cass. lav. sent. n. 7830/2018). Va poi osservato che, qualora l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificarla e, in particolare, la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (v. Cass., 22 giugno 2018, n. 16597). Nel caso in esame, il ricorrente è stato licenziato ai sensi dell'art. 49 lett. e) del CCNL (“Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare: i. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi…).”
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno univocamente confermato la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente. Il teste dipendente della Testimone_1 [...] che lavorava insieme al ricorrente in officina, ha CP_4 confermato che l'autorizzazione ad assentarsi veniva concessa alla signora legale rappresentante della Persona_1 [...]
Quanto alla presenza al lavoro, il teste ha CP_4 riferito: “… ricordo che il ricorrente un giorno veniva al lavoro
e un giorno no … era un po' imprevedibile nei comportamenti … quando doveva assentarsi dal lavoro non lo chiedeva a nessuno e non chiedeva alcuna”,
La teste dipendente della Tes_2 OP con mansioni di impiegata, ha confermato che il ricorrente era all'epoca dei fatti di causa l'unico meccanico dell'officina, coadiuvato da altri operai. Ha confermato che i dipendenti dovevano chiedere l'autorizzazione ad assentarsi a Persona_1 mentre marito di era dipendente addetto CP_5 Per_1 alle attività di soccorso stradale e altresì coadiuvava alle riparazioni meccaniche;
la teste ha confermato le assenze ingiustificate dell'agosto 2022, precisando che, in tale periodo, il lavoro era intenso, in quanto la datrice di lavoro si occupa –
e si occupava all'epoca dei fatti - del soccorso stradale in autostrada.
La teste ha confermato le ulteriori assenze ingiustificate dal lavoro sino ai primi di novembre 2022; ha confermato che il ricorrente non aveva portato a termine la riparazione – con opere preventivate pari a circa 6/7 mila euro di una Citroen C5 sin da fine luglio, a causa delle assenze ripetute - avevano impedito l'ultimazione di un lavoro e che l'autovettura era stata restituita al proprietario non riparata.
Il teste (dipendente della con Testimone_3 OP le mansioni di carrista), conferma le ricorrenti assenze dal lavoro sin da pochi mesi dopo l'assunzione così “creando problemi all'organizzazione del lavoro dei colleghi” ricordando un episodio in cui il ricorrente aveva assunto un impegno con un cliente per il giorno successivo e che poi non si era presentato al lavoro”.
Il lavoratore, che non contesta di essersi assentato dal lavoro nelle giornate contestate, non fornisce alcuna prova di avere comunicato, seppur informalmente, le assenze contestate e avere ottenuto verbalmente l'autorizzazione ad assentarsi dal datore di lavoro. Ebbene, le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno confermato le reiterate assenze ingiustificate del lavoratore e che tali ripetuti inadempimenti hanno procurato all'azienda gravi disagi organizzativi. Ritiene il Tribunale che la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, stante la comprovata scarsa inclinazione del ricorrente all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Configurando la condotta posta in essere dal ricorrente, come è stata accertata in questo processo, giusta causa di licenziamento, le domande del ricorrente sono infondate e devono essere respinte. Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti in considerazione della precarietà professionale del lavoratore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE,
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, definitivamente decidendo, così giudica:
• dichiara la carenza di legittimazione passiva di
[...]
; Controparte_9
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della decisione.
Bologna, 30.4.2025 Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1886/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BAIOCCHI DAVIDE
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLEGATI PAOLA e dell'avv. STRADA
[...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GALLEGATI PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE
RESISTENTE
In punto a: licenziamento. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.9.2023 presso il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
conveniva in giudizio le società e
[...] CP_1 Parte_2
nella persona dei rispettivi rappresentanti Controparte_3 pro tempore.
Il ricorrente allegava di essere stato assunto, in data 25 novembre 2021, alle dipendenze della società OP
, con sede operativa in Imola, Via dell'Artigianato n. 16,
[...] quale operaio, livello 5 del CCNL metalmeccanico artigiano, con le mansioni di meccanico d'auto e addetto all'attività di riparazione fase e distribuzione del motore. Con comunicazione del 29.11.2021 il rapporto veniva modificato a tempo pieno a far data 29.11.2021
e, a far data 25.05.2022, trasformato a tempo indeterminato.
Allegava che, nell'agosto 2022, con l'obiettivo di ricongiungere a sé in Italia i figli minori allora residenti in Nigeria, aveva richiesto verbalmente ai titolari ed al di lei Persona_1 marito autorizzazione a godere di qualche giorno di CP_5 ferie per recarsi in Milano al Consolato della Nigeria per l'evasione delle pratiche del caso e che era stato autorizzato verbalmente, dai medesimi titolari ad assentarsi.
Tuttavia, con lettera di contestazione disciplinare del 11 agosto
2022, la società gli aveva contestato che “Dal 8 al 11 agosto la
S.V. è risultata assente dal lavoro senza aver prodotto alcuna valida giustificazione o avviso a motivare la Sua assenza. Con la
Sua condotta Lei ha creato alla scrivente un disservizio. Alla luce di quanto detto il comportamento da Lei tenuto integra gli estremi di illecito disciplinare”.
Il lavoratore rendeva le proprie giustificazioni con raccomandata a mano del 24.08.2022 con cui evidenziava come “l'assenza dal giorno 8 agosto '22 al giorno 11 agosto '22 era stata da me preventivamente comunicata e da Voi verbalmente accolta, pertanto non si comprende la motivazione del tardivo diniego da parte
Vostra; - inoltre, come ampiamente descritto, non avevo modo di fare diversamente in quanto ero obbligato a recarmi a Milano per motivazioni fondamentali ed inderogabile in relazione a documentazione relativa ai documenti di soggiorno di miei congiunti prossimi alla scadenza (…) inoltre approfitto di questa comunicazione per comunicare in forma scritta quanto detto verbalmente, informandovi che attualmente sono sprovvisto della mia automobile in quanto è in riparazione. Chiedo pertanto la possibilità di poter temporaneamente utilizzare uno dei vostri mezzi che abitualmente fornite ai clienti come viene fatto anche per altri dipendenti”.
Allegava che, con lettera di contestazione del 24.08.2022, il datore di lavoro gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal lavoro “Dal 22/08 pomeriggio a tutt'oggi” “senza aver prodotto alcuna valida giustificazione o avviso atti a motivare la Sua assenza Con la Sua condotta Lei ha creato alla scrivente un disservizio.
Con lettera del 6 settembre 2022 il lavoratore si giustificava evidenziano che “l'assenza dal giorno 22 agosto 2022 pomeriggio fino al 24 agosto 2022 è stata da me comunicata e motivata: come di Vostra conoscenza (vedi anche precedente mia comunicazione del
24 agosto 2022) non avendo la disponibilità di poter utilizzare la mia automobile in quanto in riparazione e non avevo mezzi sostitutivi per recarmi al lavoro. Per ovviare a questo problema vi ho chiesto di poter utilizzare un Vostro mezzo pagando il regolare noleggio e mi è stato da Voi negato”.
Con lettera del 09.09.2022 il datore di lavoro, non avendo raccolto le giustificazioni, irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della multa di ore 3 ribadendo di non avere autorizzato di assentarsi dal servizio dal pomeriggio del 22 agosto al 24 agosto.
Il ricorrente allegava che, dopo l'arrivo dei figli in Italia, aveva richiesto al sig. marito della titolare e CP_5 gestore dell'officina, alcuni giorni di ferie per poter assistere e aiutare i figli nell'inserimento in un nuovo paese, città e cultura. Tuttavia, con lettera di contestazione disciplinare dell'8 novembre 2022 gli veniva nuovamente contestata l'assenza ingiustificata: “in data 7 novembre 2022 la S.V. è risultata assente dal lavoro, senza aver prodotto alcuna giustificazione valida a supporto della Sua assenza e senza avere preventivamente avvisato la titolare sig.ra la quale nella Persona_1 mattinata La contattava a mezzo utenza cellulare invitandola a recarsi subito al lavoro al fine di ultimare la riparazione sull'auto Citroen C5 targata DV587JC, i cui lavori si protraggono sin da agosto 2022 e che doveva essere consegnata il giorno dopo.
A seguito di tale invito Lei rispondeva di avere contattato avvisando dell'assenza il collega (marito della titolare) sig.
e di fronte alle contestazioni della stessa CP_5 titolare circa il suo obbligo di inoltrare le richiesta inerenti il lavoro solo a lei personalmente, Lei affermava “io ho già detto
a tuo marito prima….io deve chiamare sempre a tuo marito perché uomo a uomo”, facendo chiaramente intendere di non volere sottostare al potere direttivo della signora in Persona_1 quanto donna. Quanto accaduto rappresenta un grave atto di insubordinazione realizzato con un comportamento discriminatorio a connotazione sessuale, in quanto Lei ha rifiutato di sottostare al potere direttivo della titolare (mancato riscontro all'invito a recarsi al lavoro mancata richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal lavoro), solo perché donna, rifiutandosi di rapportarsi con la stessa (affermando di volersi interfacciare solo con un uomo). Peraltro, come spiegato in molteplici occasioni, Le rammentiamo che l'unica autorizzata a ricevere comunicazioni, ad autorizzare ferie e permessi è la direzione aziendale nella persona della sig.ra qualsiasi tipo Persona_1 di comunicazione e/o avviso rivolta a colleghi, compreso il sig.
, non ha alcun valore, in quanto soggetti privi di potere CP_5 direttivo. Con la Sua assenza Lei ha creato alla scrivente un grave danno, in quanto per il giorno 8 novembre era prevista la consegna di un'auto Citroen C5 targata DV587JC, i cui lavori non sono stati da Lei completati e che si protraggono ormai da agosto 2022, con continui rinvii di consegna al cliente” (doc. 17). 11)
Nell'attesa di ricevere le giustificazioni alla contestazione del
08 novembre 2022, la Società con missiva di contestazione del 10 novembre 2022 lamentava “La S.V. è risultata assente ingiustificata dal lavoro dal 07 novembre 2022 ad oggi 10 novembre
2022 compreso, pertanto viene contestata l'assenza ingiustificata di oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, come da art. 49 lett. E
CCNL applicato in azienda. In particolare non risulta che Lei abbia preventivamente richiesto alla titolare Persona_1
l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro, né risulta esservi alcuna autorizzazione in tal senso. Il fatto contestato è strettamente connesso con altra contestazione disciplinare a lei inoltrata con lettera racc. A/R n. 14523522484-7. Si evidenzia che
Le è stata comminata altra sanzione disciplinare e Le è stata inoltrata altra contestazione disciplinare per fatti di rilevante gravità”.
Con deduzioni del 14.11.2022 venivano rese le seguenti giustificazioni alla contestazione del 08.11.2022: “Il lavoratore riferisce che per la richiesta di ferie e permessi ha sempre fatto riferimento al Sig. Inoltre il Sig. spesso CP_5 CP_5 indica al lavoratore quello che deve svolgere in Azienda, coordinando di fatto le operazioni da effettuare. Riteniamo dunque che la contestazione avanzata sia pretestuosa, in quanto la
Direzione aziendale era stata messa al corrente dell'assenza attraverso la comunicazione del lavoratore al sig. dal 02 CP_5 novembre 2022. Il lavoratore riferisce che dal 12 settembre 2022 ha ricevuto nella propria abitazione la figlia minorenne giunta dalla Nigeria. A causa di problemi di salute capitati alla figlia in novembre, ha dovuto prestare assistenza alla ragazza e di conseguenza sbrigare alcune pratiche burocratiche. Il lavoratore riferisce di aver avuto dei grossi problemi personali e familiari che non gli hanno permesso di rientrare subito al lavoro. (…) Il lavoratore riferisce che il lavoro sulla Citroen C5 DV587JC era stato completato e provato insieme ai responsabili aziendali in data 04 novembre 2022”. Con lettera raccomandata del 18 novembre 2022 la società “Nel prendere atto della Sua lettera di giustificazioni inoltrata in data 14/11/2022 a mezzo della ritenute tali CP_6 giustificazioni insufficienti e non idonee a far venir meno la fondatezza dell'addebito” provvedeva a irrogare al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 3 giorni.
Seguiva, in data 1.12.2022, l'incontro presso la di Imola in CP_6 cui il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni.
Successivamente, con raccomandata del 29 dicembre 2022, ricevuta dal lavoratore il 9.1.2023 la datrice intimava il licenziamento disciplinare rilevando che “Nel prendere atto delle sue giustificazioni e deduzioni di cui all'incontro presso la di CP_6
Imola in data 01/12/2022, ritenute tali giustificazioni insufficienti e non idonee a far venir meno la fondatezza dell'addebito, valutato nella sua gravità ed alla luce del CCNL del settore, Le comunichiamo la decisione come da art. 49 comma I lett. E del CCNL di riferimento”. Precisava che la tipologia del licenziamento adottato, e veniva specificata soltanto con telegramma del 30.12.2022 in cui la resistente specificava l'immediatezza del licenziamento adottato senza preavviso.
Il ricorrente allegava di avere impugnato il licenziamento, con lettera raccomandata del 13.02.2023.
Precisava che in data 05.05.2023 la società OP
affittava il ramo d'azienda alla società
[...] Controparte_2 avente quale rappresentante legale marito della CP_5 precedente titolare amministratore di fatto anche Persona_1 nella precedente gestione.
Svolte tali premesse, il ricorrente deduceva la responsabilità solidale di entrambe le convenute ex art. 2112 c.c.;
l'infondatezza delle contestazioni disciplinari irrogate con missive del 9.9.2023 e 18.11.2023 e l'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, invocando le conseguenze reintegratorie e, in subordine, indennitarie ex lege.
Concludeva il ricorso formulando le seguenti conclusioni: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento d'azienda e\o ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la società OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore e la
[...] società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con decorrenza dal 05 maggio 2023 o da quell'altra diversa data che dovesse emergere in corso di causa;
In via principale:
- accertare, per i fatti di cui in narrativa,
l'insussistenza\infondatezza del fatto fondante il provvedimento disciplinare della multa di ore 3 del 09.09.2022 comminata da ad e conseguentemente OP Parte_1 revocare il provvedimento disciplinare conservativo adottato con lettera del 09.09.2022;
- accertare, per i fatti di cui in narrativa,
l'insussistenza\infondatezza del fatto fondante il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del
18.11.2022 comminata da a OP Parte_1
e conseguentemente revocare il provvedimento disciplinare conservativo adottato con lettera del 18.11.2022;
- accertare, ex art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 23/2015,
l'insussistenza dei fatti contestati con lettera di contestazione del 10.11.2022, fondanti il licenziamento con effetto immediato intimato da in persona del legale Parte_3 rappresentante p. t., nei confronti del sig. Parte_1 annullare il licenziamento del 29.12.2022, per i fatti di cui al presente ricorso, - e conseguentemente condannare le società
in persona del legale rappresentante pro OP tempore e la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a reintegrare il sig. nel posto di lavoro oltre pagamento in favore Parte_1 del sig. di una indennità risarcitoria commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
In via subordinata:
- accertare, ex art. 3, comma 1 D. Lgs. n. 23/2015, la mancanza degli estremi fondanti il licenziamento senza preavviso intimato da in persona del legale rappresentante p. Parte_3
t., nei confronti del sig. MO EN con nota del 29.12.2022, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 29/12/2022 per i fatti di cui in narrativa;
- e conseguentemente condannare le società in persona del legale OP rappresentante pro tempore e la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. di una indennità Parte_1 non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a sei mensilità e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi procuratore antistatario. Con vittoria di spese.
Ritualmente costituitosi, la contestava OP integralmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità delle sanzioni disciplinari conservative e del licenziamento per giusta causa, evidenziando, tra l'altro, come il lavoratore non avesse fornito alcun tipo di prova a giustificazione delle reiterate assenze.
In conclusione, domandava il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente la eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente, al momento della cessione, avvenuta nel maggio 2023, non era più dipendente della con OP conseguente richiesta di estromissione dal giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso,, e, in ogni caso, il rigetto dell'istanza di solidarietà passiva tra e RT
. OP
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'escussione testimoniale e l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 30.4.2025, sentita la discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo. Veniva assegnato il termine di
60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società in Controparte_8 quanto il ricorrente, al momento della cessione, avvenuta nel maggio 2023, non era più dipendente della OP il ricorrente è stato licenziato con raccomandata del 29 dicembre
2022 con comunicazione, da lui stesso ritirata il 9.1.2023, come non è in contestazione. Sotto tale aspetto va richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che afferma:
“La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo
e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori” (Cass. n. 7517 del 2010; n. 3041 del 2012; n. 4130 del 2014; n. 4598 del 2015; n. 4622 del 2019; n. 10858 del 2019;
n. 8039 del 2022) (v. in ultimo Cass., ord. N. 21961/2023).
Passando all'esame del merito, si osserva che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
Ne consegue che la sussistenza di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore (desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale), sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta: per la quale ultima, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (cfr. Cass. 17636/17). Inoltre, quale evento che “non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici e giuridici (Cass. 6498/12; Cass. 5095/11).
Ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza della giusta causa di recesso.
Tale onere deve essere inteso in modo rigoroso nel senso di porre
“inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte (Cass. lav. sent. n. 7830/2018). Va poi osservato che, qualora l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificarla e, in particolare, la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (v. Cass., 22 giugno 2018, n. 16597). Nel caso in esame, il ricorrente è stato licenziato ai sensi dell'art. 49 lett. e) del CCNL (“Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare: i. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi…).”
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno univocamente confermato la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente. Il teste dipendente della Testimone_1 [...] che lavorava insieme al ricorrente in officina, ha CP_4 confermato che l'autorizzazione ad assentarsi veniva concessa alla signora legale rappresentante della Persona_1 [...]
Quanto alla presenza al lavoro, il teste ha CP_4 riferito: “… ricordo che il ricorrente un giorno veniva al lavoro
e un giorno no … era un po' imprevedibile nei comportamenti … quando doveva assentarsi dal lavoro non lo chiedeva a nessuno e non chiedeva alcuna”,
La teste dipendente della Tes_2 OP con mansioni di impiegata, ha confermato che il ricorrente era all'epoca dei fatti di causa l'unico meccanico dell'officina, coadiuvato da altri operai. Ha confermato che i dipendenti dovevano chiedere l'autorizzazione ad assentarsi a Persona_1 mentre marito di era dipendente addetto CP_5 Per_1 alle attività di soccorso stradale e altresì coadiuvava alle riparazioni meccaniche;
la teste ha confermato le assenze ingiustificate dell'agosto 2022, precisando che, in tale periodo, il lavoro era intenso, in quanto la datrice di lavoro si occupa –
e si occupava all'epoca dei fatti - del soccorso stradale in autostrada.
La teste ha confermato le ulteriori assenze ingiustificate dal lavoro sino ai primi di novembre 2022; ha confermato che il ricorrente non aveva portato a termine la riparazione – con opere preventivate pari a circa 6/7 mila euro di una Citroen C5 sin da fine luglio, a causa delle assenze ripetute - avevano impedito l'ultimazione di un lavoro e che l'autovettura era stata restituita al proprietario non riparata.
Il teste (dipendente della con Testimone_3 OP le mansioni di carrista), conferma le ricorrenti assenze dal lavoro sin da pochi mesi dopo l'assunzione così “creando problemi all'organizzazione del lavoro dei colleghi” ricordando un episodio in cui il ricorrente aveva assunto un impegno con un cliente per il giorno successivo e che poi non si era presentato al lavoro”.
Il lavoratore, che non contesta di essersi assentato dal lavoro nelle giornate contestate, non fornisce alcuna prova di avere comunicato, seppur informalmente, le assenze contestate e avere ottenuto verbalmente l'autorizzazione ad assentarsi dal datore di lavoro. Ebbene, le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno confermato le reiterate assenze ingiustificate del lavoratore e che tali ripetuti inadempimenti hanno procurato all'azienda gravi disagi organizzativi. Ritiene il Tribunale che la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, stante la comprovata scarsa inclinazione del ricorrente all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Configurando la condotta posta in essere dal ricorrente, come è stata accertata in questo processo, giusta causa di licenziamento, le domande del ricorrente sono infondate e devono essere respinte. Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti in considerazione della precarietà professionale del lavoratore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE,
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, definitivamente decidendo, così giudica:
• dichiara la carenza di legittimazione passiva di
[...]
; Controparte_9
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della decisione.
Bologna, 30.4.2025 Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese