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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 769/2023
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che la presente causa è trattata mediante note scritte, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ.; lette le note di trattazione depositate nell'interesse delle parti entro il termine perentorio del
27.03.2025; ritenuto il giudizio maturo per la decisione dal momento che l'immobile oggetto della domanda è stato rilascio ed è, dunque, pacifica, la cessazione della materia del contendere;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
R.G. n. 769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 769 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Oristano nello studio dell'avv. Angela Rita Caratzu che, insieme all'avv. Pietro Casula, lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in Cabras nello studio dell'avv. Anna Maria C.F._3
~ 1 ~ Careddu, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato in virtù di deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano n.
656/II del 26.12.2023 e n. 79/XIX del 02.02.2024, resistenti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.07.2023 regolarmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza,
ha convenuto in giudizio e per sentirli Parte_1 Controparte_1 CP_2 condannare al rilascio dell'immobile, dagli stessi illegittimamente occupato (e in origine messo loro a disposizione a titolo di comodato senza termine per ragioni d'amicizia), sito in Cabras, via
Lombardia n. 8, distinto nel N.C.E.U. al foglio 44, particella 8048, subalterno 6, nonché al risarcimento del danno commisurato al valore dei canoni locatizi da febbraio 2022 a luglio 2023 e al prezzo di vendita del fabbricato (la cui mancata alienazione a terzi era, a suo dire, dipesa dall'occupazione abusiva del bene, dopo la richiesta di rilascio, da parte dei resistenti).
2. Con memoria del 07.12.2023, si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 CP_2 quali hanno resistito alla domanda, eccependo che il fosse carente di legittimazione passiva in CP_2 quanto solo la aveva intrattenuto rapporti negoziali con il , peraltro, non di CP_1 Parte_1 comodato ma, piuttosto, di locazione, conclusa oralmente e destinata, secondo gli originari accordi,
a essere regolarizzata in seguito e, comunque, contraddistinta, per tutta la sua durata, dal puntuale pagamento del canone, convenuto in euro 450,00 mensili.
3. All'udienza dell'08.04.2024, le parti hanno chiesto che fosse dichiarata cessata con sentenza la materia del contendere, atteso che nelle more della lite l'immobile di via Lombardia n. 8 in Cabras era stato rilasciato, sicché non persistevano le originarie ragioni di contenzioso.
§§§
4. In primo luogo, deve intendersi implicitamente abdicata la domanda di risarcimento del danno proposta dal , non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e non compatibile Parte_1 con la manifestata volontà di ottenere una sentenza di cessazione della materia del contendere, attesa la – dichiarata – insussistenza, per circostanze sopravvenute (e, segnatamente, in virtù del rilascio del fabbricato di via Lombardia n. 8 in Cabras da parte dei resistenti), di ragioni di contenzioso fra le parti.
5. Con riguardo alla domanda di rilascio, deve invece essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
~ 2 ~ Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, essendo stato rilasciato l'immobile di via Lombardia n. 8 in
Cabras di proprietà del ricorrente, deve escludersi, quanto a tale profilo, la persistenza dell'originaria controversia.
6. Sulla base dell'accordo, devono, inoltre, essere integralmente compensate, fra le parti, le spese di processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara intervenuta la rinuncia alla domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
2) dichiara cessata, quanto alla domanda di rilascio, la materia del contendere;
3) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Oristano, 28.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 3 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che la presente causa è trattata mediante note scritte, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ.; lette le note di trattazione depositate nell'interesse delle parti entro il termine perentorio del
27.03.2025; ritenuto il giudizio maturo per la decisione dal momento che l'immobile oggetto della domanda è stato rilascio ed è, dunque, pacifica, la cessazione della materia del contendere;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
R.G. n. 769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 769 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Oristano nello studio dell'avv. Angela Rita Caratzu che, insieme all'avv. Pietro Casula, lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in Cabras nello studio dell'avv. Anna Maria C.F._3
~ 1 ~ Careddu, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato in virtù di deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano n.
656/II del 26.12.2023 e n. 79/XIX del 02.02.2024, resistenti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.07.2023 regolarmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza,
ha convenuto in giudizio e per sentirli Parte_1 Controparte_1 CP_2 condannare al rilascio dell'immobile, dagli stessi illegittimamente occupato (e in origine messo loro a disposizione a titolo di comodato senza termine per ragioni d'amicizia), sito in Cabras, via
Lombardia n. 8, distinto nel N.C.E.U. al foglio 44, particella 8048, subalterno 6, nonché al risarcimento del danno commisurato al valore dei canoni locatizi da febbraio 2022 a luglio 2023 e al prezzo di vendita del fabbricato (la cui mancata alienazione a terzi era, a suo dire, dipesa dall'occupazione abusiva del bene, dopo la richiesta di rilascio, da parte dei resistenti).
2. Con memoria del 07.12.2023, si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 CP_2 quali hanno resistito alla domanda, eccependo che il fosse carente di legittimazione passiva in CP_2 quanto solo la aveva intrattenuto rapporti negoziali con il , peraltro, non di CP_1 Parte_1 comodato ma, piuttosto, di locazione, conclusa oralmente e destinata, secondo gli originari accordi,
a essere regolarizzata in seguito e, comunque, contraddistinta, per tutta la sua durata, dal puntuale pagamento del canone, convenuto in euro 450,00 mensili.
3. All'udienza dell'08.04.2024, le parti hanno chiesto che fosse dichiarata cessata con sentenza la materia del contendere, atteso che nelle more della lite l'immobile di via Lombardia n. 8 in Cabras era stato rilasciato, sicché non persistevano le originarie ragioni di contenzioso.
§§§
4. In primo luogo, deve intendersi implicitamente abdicata la domanda di risarcimento del danno proposta dal , non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e non compatibile Parte_1 con la manifestata volontà di ottenere una sentenza di cessazione della materia del contendere, attesa la – dichiarata – insussistenza, per circostanze sopravvenute (e, segnatamente, in virtù del rilascio del fabbricato di via Lombardia n. 8 in Cabras da parte dei resistenti), di ragioni di contenzioso fra le parti.
5. Con riguardo alla domanda di rilascio, deve invece essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
~ 2 ~ Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, essendo stato rilasciato l'immobile di via Lombardia n. 8 in
Cabras di proprietà del ricorrente, deve escludersi, quanto a tale profilo, la persistenza dell'originaria controversia.
6. Sulla base dell'accordo, devono, inoltre, essere integralmente compensate, fra le parti, le spese di processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara intervenuta la rinuncia alla domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
2) dichiara cessata, quanto alla domanda di rilascio, la materia del contendere;
3) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Oristano, 28.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 3 ~