Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Pacini, come Parte_1
da mandato in atti;
Attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Controparte_1
D'Ostuni, come da mandato in atti;
Convenuta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3 giugno
2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da atto di citazione e memoria ex art.183, comma 6, n.1 cpc.; in via istruttoria, come da memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e n.3 c.p.c.”;
Per parte convenuta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria, come da memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e n.3 c.p.c. ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Pt_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze,
[...]
1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adìto, contrariis reiectis, eseguito ogni accertamento di ragione e del caso, a) accertata la responsabilità della banca convenuta per i titoli di cui alla parte narrativa del presente atto, condannare CP_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di
[...]
della somma di € 950.000,00, o di quella maggiore Parte_1
o minore che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali da dì del dovuto al momento dell'introduzione della presente domanda ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. da questo all'effettivo saldo;
b) con vittoria di compensi e spese del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.c. a favore dell'Avv. Ilaria
Pacini, la quale si dichiara procuratrice antistataria”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- di aver aperto il conto corrente n. 1026832-4 presso
[...]
nel dicembre 2018, al fine di effettuare CP_1
un'operazione di investimento finanziario supportata dal sig.
[...]
, titolare della AF Capital Markets Ltd;
Parte_2
- di aver conferito in data 21-12-2018, per la realizzazione di tale operazione, un mandato per l'amministrazione fiduciaria senza intestazione della predetta attività finanziaria alla Controparte_2
società fiduciaria facente parte del Gruppo IG (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice);
- di aver sottoscritto in data 11-1-2019 con – nome CP_3
commerciale di AF Capital Markets Ltd. – un contratto di gestione discrezionale del portafoglio n. 51662 avente ad oggetto le somme conferite dalla Cliente e dal Gestore stesso investite in strumenti finanziari ad elevato rischio (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice);
2 - di aver effettuato in data 14-1-2019 e 23-1-2019 due bonifici bancari in favore di per un ammontare Controparte_2
complessivo di euro 950.000,00 (cfr. docc. 4 fascicolo di parte attrice), somma successivamente oggetto di bonifico da parte di su richiesta della fiduciaria in CP_1 Controparte_2
favore di (cfr. docc. 5 e 7 fascicolo di parte attrice); CP_3
- di aver appreso della sospensione dell'autorizzazione ad operare sui mercati finanziari comminata nel luglio 2019 a AXF Capital
Markets Ltd;
- di aver perso quasi tutto il capitale investito a seguito dell'apertura di un Fondo da parte dell'Autorità di vigilanza cipriota CySEC, al quale gli investitori potevano fare pervenire le proprie richieste di risarcimento delle somme andate perdute (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice);
- di aver provato vanamente a definire in mediazione la controversia con la banca (cfr.
9-11 fascicolo di parte attrice).
La sig.ra ha, quindi, richiesto l'accertamento della Parte_1
responsabilità della per omessa adeguata CP_1
informazione sui rischi dell'operazione, nonché per violazione degli obblighi di cui all'art. 2049 c.c., stante il ruolo rivestito dal sig. _1
(direttore della filiale interessata della nelle operazioni CP_1
finanziarie poste in essere.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
eccependo: Controparte_1
- il difetto di legittimazione della in ragione dell'esclusiva CP_1
responsabilità del sig. (soggetto che ha proposto la Parte_2
conclusione del contratto) e di AF (società cipriota con cui la sig.ra
3 ha concluso il contratto di gestione di portafogli oggetto di Pt_1
contestazione);
- la mancata integrazione dei presupposti di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., stante l'assenza dell'illecito ed il difetto del rapporto di preposizione;
- l'irrilevanza probatoria delle registrazioni attoree dell'incontro intercorso in data 4-12-2019 tra il sig. e la sig.ra _1 Pt_1
- l'infondatezza del quantum richiesto.
Parte convenuta, inoltre, ha domandato la condanna dell'attrice ex art. 96, co. 3, c.p.c., per temerarietà della lite.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria con la quale si è ritenuto: il carattere pacifico e/o irrilevante e/o generico dei capitoli di prova articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; la superfluità della richiesta di produzione di
CD/USB e dell'istanza di CTU avanzate da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; il carattere irrilevante e/o generico dei capitoli di prova articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
3. Tanto premesso, la domanda avanzata dalla sig.ra Pt_1
volta ad accertare la responsabilità della
[...] CP_1
deve essere rigettata.
[...]
A tal proposito, non si può ritenere che parte attrice abbia ottemperato all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare il ruolo determinante assunto dalla banca convenuta, nella figura del sig.
nella decisione della sig.ra di effettuare Persona_2 Pt_1
l'operazione di investimento di euro 950.000,00 con , CP_3
4 nome commerciale di AF Capital Markets Ltd, società di investimento mobiliare di titolarità del sig. (cfr. atto Parte_2
di citazione, pp. 1-2: “la venne ulteriormente convinta dal Pt_1
a realizzare detta operazione, sia per la prospettiva degli alti _1
ritorni economici che anche questi confermava, sia per la proclamata affidabilità della AF Capital di cui conosceva personalmente il titolare , affermando di avere già Parte_2
avuto con lui rapporti professionali pluriennali in passato”).
Inidonee ad assumere un ruolo determinante nella “dimostrazione dell'effettivo ruolo avuto dal nell'operazione in questione, in _1
particolare, risultano essere le registrazioni audio (cfr. doc. 13 fascicolo di parte attrice) e le trascrizioni (cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice) dell'incontro avuto dall'attrice con questo in data 4-12-
2019 (cfr. atto di citazione, p. 6).
In tema, pur volendo prescindere dalle contestazioni di parte convenuta in ordine al contesto spazio-temporale di tali dichiarazioni
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 19), mette conto osservare:
- la posteriorità dell'incontro del 4-12-2019 (oggetto di registrazione), avvenuto tra la sig.ra e il sig. rispetto alla Pt_1 _1
determinazione della prima di effettuare le operazioni di investimento finanziario in contestazione (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice: contratto di gestione discrezionale del portafoglio n.
51662 dell'11-1-2019 stipulato tra la sig.ra e;
cfr. Pt_1 CP_3
doc. 4 fascicolo di parte attrice: bonifici del 14-1-2019 (euro
500.000,00) e del 23-1-2019 (euro 450.000,00) effettati dalla sig.ra in favore di;
Pt_1 Controparte_2
5 - la riferibilità della gran parte della conversazione al ruolo rivestito nell'operazione del sig. (titolare della società di Parte_2
investimento mobiliare AF Capital Markets Ltd;
cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice: “Io sono cliente di ”) e all'incapacità di Pt_2
questo di restituire i soldi investiti dalla sig.ra (cfr. doc. 14 Pt_1
fascicolo di parte attrice: “i soldi arriveranno, ti dico lui sta ( ) a Pt_2
2 o 5 km da casa tua (…)”);
- la genericità della descrizione della collaborazione lavorativa intercorsa negli anni tra il sig. e il sig. , priva di _1 Parte_2
alcuna specificazione in ordine al contenuto e alle modalità della stessa (cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice: “Io è da sette, otto anni che ci lavoro con , le cose sono sempre girate bene (..)”); Pt_2
- l'indeterminatezza nella definizione della veste assunta dal sig. nell'operazione in questione, stante la mancata indicazione _1
di alcun ruolo causale dello stesso nella fase decisionale dell'investimento (cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice: “la sto seguendo anche io questa storia, ci sono anche io in questa storia
(..) non è che io sono qui a guardarla”).
Tanto premesso, le registrazioni trascritte e prodotte in giudizio non risultano in alcuna misura atte a dimostrare la funzione di rafforzamento assunta dal sig. (e, per egli, dalla banca _1
convenuta) rispetto alla decisione della sig.ra di operare i Pt_1
contestati investimenti finanziari.
Da esse (e dai relativi capitoli di prova testimoniale di parte attrice: cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., capp. 11-16), nello specifico, non risulta possibile evincere partitamente che il sig. abbia in qualche misura assicurato l'affidabilità e il carattere _1
redditizio della piattaforma di investimento (cfr. memoria di parte
6 attrice ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 3: “è certo ed incontestabile come sia stato il sig. il quale conosceva personalmente il _1
sig. da lunga data e con cui aveva già avuto pregressi Parte_2
rapporti professionali – circostanza questa non specificamente contestata da controparte tale da ritenersi dunque pacifica e provata
– a rafforzare nella sig.ra definitivamente convincendola, la Pt_1
decisione di operare l'investimento in AF, spendendo sia la conoscenza personale con il medesimo sig. nonché – ciò Parte_2
che risulta più grave – presentando la piattaforma di investimento come affidabile e confermando la previsione di alto rendimento dell'investimento”), contribuendo in modo essenziale alla volontà attorea di perfezionare le operazioni finanziarie con la . CP_3
Né, del resto, può ritenersi provato il contenuto del primo incontro intervenuto tra la sig.ra ed il sig. nel dicembre 2018 / Pt_1 _1
inizio gennaio 2019, stante l'assenza di alcuna registrazione in relazione allo stesso e l'inammissibilità della testimonianza de relato actoris richiesta da parte attrice sul punto (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., capp. 4-6, in cui si richiede al sig. CP_4
marito della sig.ra di testimoniare sul contenuto di un Pt_1
incontro a cui non risultava presente: “nel corso del primo incontro, avvenuto nel periodo dicembre 2018/inizio gennaio 2019 presso la
Filiale di Santa croce sull'Arno (PI) di tra la sig.ra CP_1
ed il Direttore Giglioli (..)”; per l'inammissibilità della Pt_1
testimonianza de relato actoris, cfr. Cassazione civile sez. I,
20/02/2025, n.4530: “A tal proposito va premesso che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro
7 assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007)”).
Ciò detto, non si può quindi considerare dimostrato in atti l'efficacia causale asseritamente assunta dalla banca convenuta, nella persona del sig. nella decisione della sig.ra di _1 Pt_1
procedere agli investimenti finanziari in questione, poi non andati a buon fine.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse provato un coinvolgimento del sig. nella determinazione dell'operazione _1
(ma, in senso contrario, si veda sopra), non potrebbero, in ogni caso, trovare accoglimento la pretesa di accertamento della responsabilità della banca convenuta sotto i due profili dedotti nell'atto introduttivo.
In primo luogo, non si può ritenere che la banca convenuta, nella persona del Direttore di Filiale sig. abbia omesso di fornire _1
un'adeguata informazione alla cliente in ordine ai rischi dell'operazione e allo stato di insolvenza in cui si trovava AF
Capital al momento dell'operazione finanziaria attuata (cfr. atto di citazione, p. 5: “L'incontro professionale con l'attrice è, infatti, _1
avvenuto nella più completa omissione, da parte del primo, di
8 alcuna adeguata informazione, alla seconda, sulla natura e sui rischi dell'operazione. In particolare, quale operatore qualificato nel settore della intermediazione mobiliare, in quanto Direttore di Filiale di una banca – la – che svolge in maniera professionale CP_1
questo tipo di attività, il ha del tutto omesso di riferire alla _1
ciò che sapeva, o che avrebbe comunque dovuto sapere, Pt_1
ovvero lo stato di insolvenza – o, comunque, di difficoltà restitutoria
– in cui, in quel momento, (già) si trovava la AF Capital e, quindi, la non convenienza dell'operazione medesima”).
In materia, non si può mancare di osservare come, per stesso riconoscimento di parte attrice, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare sui mercati finanziari sia stato comminato alla AXF Capital Markets Ltd, società di titolarità del sig.
, esclusivamente nel luglio del 2019 (cfr. atto di citazione, Parte_2
p. 3), e quindi successivamente rispetto alle operazioni di investimento espletate dall'attrice (del gennaio 2019, cfr. docc.
2-7 fascicolo di parte attrice).
Pertanto, in assenza di qualsivoglia allegazione suscettiva di dimostrare la possibilità di percepire lo stato di insolvenza della società di investimento già a partire da fine 2018 - inizio 2019, non si può sostenere la vigenza di alcun obbligo di informazione in tal senso in capo alla convenuta al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente n. 1026832-4 con la cliente (del dicembre
2018).
In secondo luogo, non si può ritenere integrata neppure una responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'istituto di credito convenuto per il danno (asseritamente) causato dal suo dipendente sig. _1
9 nell'esercizio delle incombenze a questi affidate (cfr. atto di citazione, p. 8).
In tema, mette conto richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la responsabilità del committente, e quindi nella specie della ai Controparte_1
termini dell'art. 2049 c.c., presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/11/2024, n.29448).
Ebbene, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata l'esistenza di un'attività illecita da parte del sig. stante l'impossibilità di _1
ravvisare la stessa sia sotto l'aspetto oggettivo, al cospetto della piena legittimità delle operazioni acconsentite (apertura conto corrente ordinario;
esecuzione di bonifici), sia sotto l'aspetto soggettivo, a fronte dell'assenza di alcun crisma di dolo o colpa nella condotta del dipendente (per la mancata prova della conoscenza dello stato di insolvibilità della società di investimento, cfr. sopra).
In definitiva, a fronte dell'esclusione di ogni addebito di responsabilità ascritto alla banca convenuta (mancata prova del ruolo determinante nella decisione della cliente di adire all'investimento proposto da una diversa società di investimento;
insussistenza di alcun obbligo di informazione in ordine ad uno stato di insolvenza della società di investimento non ancora integrato all'epoca delle operazioni;
carente responsabilità ex art. 2049 c.c. per assenza di una condotta illecita del dipendente), la domanda proposta dalla sig.ra deve essere rigettata. Pt_1
10 4. Non si ravvisano i presupposti per addivenire alla condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., richiesta da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta.
5. Vanno poste a carico dell'attrice, in considerazione della soccombenza di quest'ultima, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta ogni domanda avanzata da parte attrice;
2. rigetta la domanda avanzata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 18.420,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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