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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 12/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 559/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa HI SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 559/2024 promossa con ricorso depositato in data 03/09/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COPPOLA MARZIA ( C.F._2
VIA CAPPUCCINI 19 MILANO;
elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. PANIZ MAURIZIO e dell'avv. MARAVIGLIA CARMEN,
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZ
MAURIZIO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa iscritta a ruolo in data 3.9.2024 e decisa in Camera di
Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni della ricorrente:
chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione;
chiede, previa conferma del provvedimento del 01.04.25, che venga incaricato il Consultorio di organizzare gli incontri tra il padre e le figlie in spazio neutro, la rimessione della causa in ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
Conclusioni del resistente:
Si associa alla richiesta di rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione, con rigetto della domanda di addebito nei propri confronti e successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo, insistendo nelle istanze istruttorie già formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria dimesse in atti.
Conclusioni per il P.M.: visto, nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del ricorso depositato dalla sig.ra , le parti hanno Pt_1
2 chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione, con rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04
giugno 2011 a Caserta, e dall'unione nascevano le figlie HI,
nata a [...] il [...] e , nata Belluno il Per_1
20.06.2018.
Dalla valutazione delle parti e dal complessivo contegno assunto nel corso del processo è emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale tra i coniugi,
riservando alla sentenza definitiva la decisione sulla domanda – proposta dalla ricorrente – di addebito della separazione nei confronti del marito nonché sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
Il Collegio ritiene quindi di poter pronunciare sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., dovendo il giudizio proseguire in ordine a tutte le altre domande, ai sensi dell'art. 473 bis.23, ultimo comma, c.p.c. (v.
Cass.
3.12.2001 n. 15248, Cass.
4.12.2001 n. 15279, Cass.
26.8.2004 n. 16996, Cass. 18.7.2005 n. 15157, Cass. ord.
22.6.2012 n. 10484, Cass. ord. 31.8.2017 n. 20666).
Pertanto, con separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279,
3 3° comma, c.p.c., la causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, non definitivamente pronunciando nella causa di separazione proposta, con ricorso depositato in data
03/09/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , ai sensi dell'art. 151 c.c.;
[...] CP_1
2) provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dalle parti;
3) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
RT LL
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa HI SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 559/2024 promossa con ricorso depositato in data 03/09/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COPPOLA MARZIA ( C.F._2
VIA CAPPUCCINI 19 MILANO;
elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. PANIZ MAURIZIO e dell'avv. MARAVIGLIA CARMEN,
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZ
MAURIZIO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa iscritta a ruolo in data 3.9.2024 e decisa in Camera di
Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni della ricorrente:
chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione;
chiede, previa conferma del provvedimento del 01.04.25, che venga incaricato il Consultorio di organizzare gli incontri tra il padre e le figlie in spazio neutro, la rimessione della causa in ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
Conclusioni del resistente:
Si associa alla richiesta di rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione, con rigetto della domanda di addebito nei propri confronti e successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo, insistendo nelle istanze istruttorie già formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria dimesse in atti.
Conclusioni per il P.M.: visto, nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del ricorso depositato dalla sig.ra , le parti hanno Pt_1
2 chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione, con rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04
giugno 2011 a Caserta, e dall'unione nascevano le figlie HI,
nata a [...] il [...] e , nata Belluno il Per_1
20.06.2018.
Dalla valutazione delle parti e dal complessivo contegno assunto nel corso del processo è emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale tra i coniugi,
riservando alla sentenza definitiva la decisione sulla domanda – proposta dalla ricorrente – di addebito della separazione nei confronti del marito nonché sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
Il Collegio ritiene quindi di poter pronunciare sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., dovendo il giudizio proseguire in ordine a tutte le altre domande, ai sensi dell'art. 473 bis.23, ultimo comma, c.p.c. (v.
Cass.
3.12.2001 n. 15248, Cass.
4.12.2001 n. 15279, Cass.
26.8.2004 n. 16996, Cass. 18.7.2005 n. 15157, Cass. ord.
22.6.2012 n. 10484, Cass. ord. 31.8.2017 n. 20666).
Pertanto, con separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279,
3 3° comma, c.p.c., la causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, non definitivamente pronunciando nella causa di separazione proposta, con ricorso depositato in data
03/09/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , ai sensi dell'art. 151 c.c.;
[...] CP_1
2) provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dalle parti;
3) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
RT LL
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