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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 697/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. DI FLURI GAETANO (cf ) e C.F._2
FIERAMOSCA GIORGIA (cf C.F._3
ATTORE
SIGLA S.R.L. (cf , P.IVA_1 con l'avv. CERVELLIONE AUGELLO ROSA (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Viene in decisione l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Pistoia nel giudizio R.G. n. 6503/2023 con cui il predetto ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del
Tribunale ordinario a conoscere della domanda azionata dall'odierno appellante onde sentir
“1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del consumatore alla retrocessione dei costi non maturati secondo il criterio proporzionale e, per l'effetto:
2) CONDANNARE la società convenuta alla retrocessione delle seguenti somme:
- euro 3.103,00/120*72= 1.861,00 per commissioni Sigla - euro
1.334,00/120*72= 800,00 per commissioni di distribuzione Per un totale di euro
2.305,00 (già detratti i costi come da conto estintivo) oltre interessi ex art. 1284
c.
4. dalla domanda. In ogni caso si limita la domanda alla competenza per valore del Giudice di Pace adito.
3) CONDANNARE la convenuta alle spese di causa a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., come da proforma allegato”. Parte appellante denuncia:
- (i) errata interpretazione dell'art. 7 c.p.c. in ordine alla (in)competenza per valore;
- (ii) nel merito, superamento della distinzione tra costi recurring e costi up front in materia di diritto al rimborso nell'ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti;
- (iii) in subordine, violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento - diritto alla restituzione dei costui relativi a commissioni e spese non maturate;
- (iv) nullità della clausola che esclude la retrocessione dei costi;
chiedendo conclusivamente di:
“- DICHIARARE l'impugnato provvedimento nullo o comunque viziato in quanto dichiara erroneamente l'incompetenza per valore;
- nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto e della opacità delle clausole contrattuali relative ai costi e, per l'effetto,
CONDANNARE, la società appellata alla restituzione delle seguenti somme:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del diritto alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento e, per l'effetto,
2) CONDANNARE la società appellata alla restituzione delle seguenti somme:
- euro 3.103,00/120*72= 1.861,00 per commissioni Sigla
- euro 1.334,00/120*72= 800,00 per commissioni di distribuzione
Per un totale di euro 2.305,00 (già detratti i costi come da conto estintivo)
3) CONDANNARE alle spese di causa in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., per entrambi i gradi di giustizio”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte appellata, eccependo preliminarmente la nullità dell'avverso atto di appello con conseguente improponibilità/inammissibilità del gravame e in ogni caso contestando funditus i motivi di doglianza avversaria - in ordine sia all'eccezione preliminare di incompetenza, sia al merito della contesa - dei quali chiede il rigetto, così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, quale Giudice di secondo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decidere:
IN VIA PRELIMINARE
1. accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello proposto dal sig. per nullità dell'atto di citazione d'appello per difetto della Parte_1 vocatio in ius (inosservanza del D.Lgs. n. 149/2022 cosiddetta legge “Cartabia”)
e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'improponibilità dello stesso;
IN VIA PRINCIPALE
1. rigettare l'appello proposto dal sig. per le motivazioni espresse Parte_1 in narrativa o per le altre ritenute comunque di giustizia, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata ad eccezione del capo sulla compensazione delle spese di lite;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di pronuncia che riconosca la competenza per valore del
Giudice di primo grado ed entri nel merito della pretesa creditoria azionata da parte appellante ovvero di condanna di Sigla al pagamento totale o parziale degli importi richiesti:
2. dichiarare che quanto corrisposto a titolo di commissioni di intermediazione non debba essere rimborsato da Sigla all'appellante, accertata la sua carenza di legittimazione passiva;
3. determinare le somme dovute alla parte appellante con il metodo di riduzione progressivo utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dai piani di ammortamento che costituiscono parte integrante dei contratti azionati e, per
l'effetto, rideterminare l'importo dovuto al sig. Parte_1
IN OGNI CASO
4. condannare parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge”.
I.3. Stante la natura documentale della causa e in assenza di istanze istruttorie da delibare, viene fissata udienza di discussione ai sensi degli artt.
350 co. 3, 350bis e 281sexies c.p.c. (come richiamato dall'art. 350bis in riferimento ai casi di cui all'art. 350 co. 3 c.p.c.) celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c..
II. Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello per nullità dell'atto introduttivo di esso, sollevata da parte appellata (e reiterata in sede conclusiva) e avente portata assorbente - ove accolta - di ogni altra questione versata in giudizio dalle parti: pertanto la stessa merita di essere decisa con sentenza, trattandosi di eccezione di rito idonea appunto a definire il giudizio.
L'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione post-d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis alla presente controversia siccome introdotta con atto di citazione in appello notificato in data (26.3.2024) successiva all'entra in vigore del citato d.lgs. (28.2.2023), dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 164. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Pertanto, in forza del richiamo espresso all'art. 163 c.p.c., l'atto di appello deve contenere tutte le indicazioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, all'evidenza anch'esse come riformulate dal d.lgs. n. 149/2022: trattasi, in altri termini e necessariamente, di un rinvio mobile che accoglie il contenuto della norma oggetto del rinvio nella formulazione di essa come vigente pro tempore.
In virtù di ciò, deve assentirsi con la parte convenuta appellata circa la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello in quanto l'appellante non ha osservato il nuovo disposto dell'art. 342 c.p.c. - e, in particolare, il nuovo disposto dell'art. 163 c.p.c., cui l'art. 342 c.p.c. rinvia - confezionando un atto di appello modulato sulla normativa precedente alla cd. riforma Cartabia: difatti, per quanto attiene alla cd. vocatio in ius di cui l'appellata ha appunto denunciato la nullità, parte attrice ha mantenuto l'indicazione dei 20 giorni pre-udienza quale termine per la costituzione della parte convenuta a pena di decadenza laddove, a mente del novellato art. 163
c.p.c., tale termine è stato modificato in 70 giorni pre-udienza, inoltre pur avendo l'appellante inserito l'avvertimento per cui la controparte “in mancanza di tempestiva costituzione, decadrà dal proporre le eccezioni di cui all'art.38 e 167 c.p.c. e che, in assenza di costituzione, si procederà in sua contumacia” come recitava il testo previgente dell'art. 163 co. 1 n. 7 c.p.c., non ha inserito gli ulteriori avvertimenti oggi contenuti nell'art. 163 co. 1 n. 7 c.p.c. ossia quello per cui “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali” e quello per cui “la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, questo tipo di nullità non dà luogo né a inammissibilità né a improcedibilità dell'appello
(regolate, invero, da norme specifiche che delineano tutt'altri presupposti: cfr. artt. 348 e 348bis c.p.c.), dovendo piuttosto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164 c.p.c.: del resto, non v'è ragione logico-giuridico valida per ritenere che le nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado possano essere sanate, appunto tramite gli adempimenti indicati dall'art. 164 c.p.c., e quelle (esattamente identiche, in forza del richiamo operato dall'art. 342 c.p.c. all'art. 163 c.p.c.) inerenti l'atto introduttivo del giudizio di appello siano invece da ritenere insanabili.
Occorre quindi applicare la regolamentazione dettata dall'art. 164 co. 3 c.p.c., concernente proprio le ipotesi di invalidità della vocatio in ius qualora la parte convenuta si sia però costituita in giudizio e abbia specificamente dedotto - come avvenuto nel presente giudizio - l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal num. 7 dell'art. 163 c.p.c., appunto quello che ci occupa nella presente vicenda processuale: con l'ulteriore specificità che in questa, a ben vedere, l'avvertimento non manca del tutto ma
è in parte errato perché modulato sulla disciplina previgente (indicazione del termine di costituzione nei 20 giorni pre-udienza piuttosto che nei 70 giorni pre-udienza) e in parte lacunoso laddove sono omessi gli avvertimenti circa l'obbligatorietà della difesa tecnica e circa la facoltà di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato se ricorrenti i relativi presupposti di legge.
In definitiva, non di inammissibilità o improcedibilità dell'appello si può discorrere, quanto piuttosto di nullità sanabile tramite la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini (in questo caso, i termini di costituzione pre- udienza, non avendo parte appellata eccepito alcunché in ordine all'osservanza dei termini minimi a comparire, indicati espressamente nel novellato comma 3 art. 342 c.p.c. in 90 giorni liberi se il luogo della notificazione si trova in Italia
e in 150 giorni liberi se il luogo della notificazione si trova all'estero). Tale passaggio processuale - fissazione di nuova udienza - si rende necessario proprio al fine di sanare l'eccepita nullità, pur avendo le parti già compiutamente spiegato le proprie difese nel merito della contesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, pronunciando quale giudice d'appello, così provvede:
1) respinge l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di improcedibilità/inammissibilità dell'appello;
2) dichiara la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c. per vizi della cd. vocatio in ius ex artt. 342 e 163 n. 7 c.p.c. secondo quanto specificato in parte motiva;
3) rimette la causa sul ruolo per la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c.;
4) spese al definitivo.
Pistoia, 27/02/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini