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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29155 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SC AO nato a [...] il [...] SS ME nato a [...] il [...] AZ UR nato a [...] il [...] AR OR nato a [...] il [...] IN CO nato a [...] il [...] RE AM nato a [...] il [...] IN RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di SC AO, AR OR, SS ME, AZ UR, RE AM e IN CO nonchè l'inammissibilità del ricorso di IN RI. E presente l'avvocato SILVESTRO SALVATORE, del foro di MESSINA, in difesa di IN RI, il quale illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29155 Anno 2024 Presidente: CIAMPI CO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/06/2024 L'avvocato Silvestri Salvatore è presente anche in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato BILLE' ALESSANDRO, in difesa di AR OR nonché in sostituzione, per delega scritta ex art. 102 c.p.p. che deposita in udienza, dell'avvocato CHILLE' ROSARIA, in difesa di IN CO. Il predetto avvocato, in ordine a tali ulteriori posizioni si riporta ai relativi ricorsi depositati e alle conclusioni ivi espresse. E' presente l'avvocato FABERI ANTONIO, del foro di ROMA, in sostituzione per delega orale dell'avvocato APRILE GIOVANNA, in difesa di AZ UR. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, esponendone i motivi. E presente l'avvocato DI CENSO MASSIMO, del foro di TIVOLI, in difesa di RE AM. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato SCORDO ANTONIO SALVATORE, del foro di MESSINA, in difesa di SC AO. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, esponendone i motivi. E' presente, infine, l'avvocato PALERMO ALESSANDRO, del foro di CATANIA, in difesa di SS ME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13.2.2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con riferimento alle imputazioni di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 meglio specificate in rubrica, ha così provveduto: - ha annullato la condanna di GR MA e di IO NE per il reato di cui al capo 3); - ha assolto NE dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto;
- ha assolto ER AR dai reati di cui ai capi 1) e 3) per non aver commesso il fatto;
- ha rideterminato le pene nei confronti di AN CI, CA SA, RI ZA, GR MA, SC SS, MI FL e IO NE, confermando nel resto le condanne irrogate in primo grado. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. ÍO FL lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sodalizio criminoso stabilmente dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1 dell'imputazione. Deduce che il presunto contributo causale fornito dal ricorrente all'ipotizzato sodalizio si sarebbe concretizzato in due soli episodi di fornitura di sostanza stupefacente del tipo marijuana: episodi di cui ai capi 2) e 3) di rubrica che appaiono del tutto sporadici, isolati e ravvicinati nel tempo (avvenuti in data 20.2.2021 e 25.2.2021). Il FL non ha partecipato al reato di cui al capo 4), avvenuto il 10.3.2021, né ha mai avuto contatti con i membri del presunto sodalizio, per cui il medesimo non può essere considerato un "forhitore stabile" dell'associazione. Manca la prova di un pregresso accordo criminale caratterizzato da affectio societatis, ovvero dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico). I fatti in contestazione si riferiscono ad un arco temporale breve che va dal 16.2.2021 al 10.3.2021 e la sentenza impugnata ha omesso di indicare significativi elementi a supporto dell'esistenza di una pregressa struttura associativa, stabile e organizzata, dedita al traffico di stupefacenti, al di là di quanto emerso in relazione alla commissione dei singoli reati-scopo. Dai dialoghi intercettati emerge tra gli imputati unicamente la sussistenza di un mero 3 rapporto occasionale connotato da approssimazione e improvvisazione, visto che il duo SA-CI organizza le singole trasferte in modo del tutto estemporaneo. Priva di riscontro si rivela l'ipotizzata presenza nel sodalizio, oltre al duo SA-CI, di un terzo soggetto — tale ES — non identificato e neppure contemplato nella sentenza di primo grado. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al ritenuto coinvolgimento del ricorrente, con il ruolo di partecipe, nel contesto criminoso associativo di cui al capo 1) della rubrica, desunto solo in forza del coinvolgimento dell'imputato nei reati di cui ai capi 2) e 3) di imputazione, sulla base di elementi che depongono univocamente per condotte qualificabili come concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Anche la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo (specifico) nel delitto associativo non è chiarità né motivata nella sentenza impugnata. 4. SC SS lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove è stata ritenuta l'esistenza e l'intraneità del ricorrente nella consorteria delinquenziale di cui al capo 1) della rubrica. Deduce che • le argomentazioni della sentenza impugnata rivelano una visione preconcetta delle risultanze istruttorie in senso accusatorio, in assenza di confutazione delle diverse e pregnanti argomentazioni difensive. Durante tutto il periodo di indagine non è emersa alcuna partecipazione del ricorrente o alcun apporto dello stesso all'attività associativa, essendo emerso solo un isolato episodio criminoso da cui si evince la conoscenza da parte del prevenuto dei coimputati MA e CI, ma in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un progetto criminoso comune così come la consapevolezza di aderire ad un sodalizio dedito al narcotraffico. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2) della rubrica. Deduce che dal contenuto delle intercettazioni non risultano messaggi dai quali si possibile evincere che vi sia stato l'incontro ipotizzato tra il ricorrente e il correo MA, per cui la motivazione è congetturale laddove ipotizza che il SS fosse a bordo dell'ambulanza il giorno 20.2.2021, posto che lo stesso MA, durante il viaggio, non aveva mai riferito di essere in compagnia di alcuno, né ne aveva parlato al telefono con la propria compagna ovvero con lo CI. Inoltre, dal tenore delle conversazioni non si comprende se in tale occasione vi sia stata la consegna di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. 4 III) Violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della determinazione della pena, sproporzionata rispetto all'episodio in cui sono maturate le condotte ed al ruolo di minima importanza del prevenuto. 5. GR MA lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il presunto sodalizio non aveva a disposizione risorse umane e materiali adeguate all'attuazione del programma associativo, tanto che CI e SA avevano chiesto un prestito allo NE, riconosciuto estraneo all'associazione. Difettava una idonea predisposizione di mezzi, visto che mancavano anche i soldi per il pagamento del noleggio di una autovettura. Ciò comprova l'insussistenza di quel minimo di struttura organizzativa che consenta di passare dal concorso di persone nel reato all'associazione prevista dall'art. 74 cit. II) Vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1), visto che la Corte distrettuale non ha dato conto degli specifici motivi di gravame, non rispondendo ai rilievi critici mossi alla sentenza di primo grado in punto di consapevole partecipazione del ricorrente alla presunta associazione. Era stato dedotto come lo CI non avesse neanche il numero di telefono del MA, essendosi rivolto ad altra persona (La Rocca) per rintracciarlo;
il che escludeva la sussistenza di un legame associativo. In altra telefonata lo CI aveva chiesto al ricorrente di effettuare un trasporto di droga, come rivolgendosi ad una persona estranea all'organizzazione. Era anche emersa la totale mancanza di fiducia nell'operato del MA da parte dei due presunti capi promotori del sodalizio (SC e SA). I fatti contestati riguardano gli unici due trasporti effettuati da MA (e SS) su incarico di CI e la presenza di contatti telefonici anteriori dimostra solo che i due si conoscessero ma non può, di per sé, fondare l'esistenza di un vincolo associativo, di fatto insussistente, anche perché è dimostrato che CI e SA tenevano il MA completamente all'oscuro dei loro piani e progetti criminali. 6. AN CI lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che la sentenza riconosce l'esistenza di una società tra il duo SA/CI, nell'alveo di una sorta di attività di brokeraggio, con trasporto incluso, dalla quale lucravano una commissione, attività afferente alla 5 commercializzazione di marijuana. L'asserita esistenza di una terza persona coinvolta in tale attività non è mai stata riscontrata e gli introiti venivano sempre divisi in due, come riconosciuto dal primo giudice, sicché nella specie manca il numero legale "minimo" per la configurabilità della fattispecie associativa. È solo il SA ad avere avuto la possibilità di ricevere un prestito in denaro dallo NE. Nella specie difetta la prova dell'elemento organizzativo e del vincolo tra i vari soggetti coinvolti nei reati-scopo. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte distrettuale risposto alla censura in tema di dosimetria della pena. 7. CA SA lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che da una valutazione attenta delle intercettazioni telefoniche emerge un quadro che non giustifica la configurabilità, nella specie, dell'ipotizzata associazione dedita al narcotraffico. Difetta un vincolo associativo, una .posizione gerarchica tra gli imputati, una stabilità associativa e mancano risorse economiche della presunta organizzazione. Gli episodi contestati si sono svolti nell'arco temporale di venti giorni. Non è stata confermata l'individuazione di un terzo soggetto stabilmente inserito nell'associazione, né l'esistenza di una cassa comune. H) Violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza della qualifica di organizzatore e promotore dell'associazione in capo al SA, visto che al medesimo è stato sequestrato solo un piccolo quantitativo di marijuana e considerato che il medesimo, ad un certo punto, era rimasto senza soldi. Dagli atti non vi è traccia di una redistribuzione di ruoli, di una divisione di proventi o di un accordo relativo ad eventuali spartizioni di proventi spettanti ai singoli. 8. RI ZA lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurazione del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il ricorrente in questo procedimento risponde del solo reato associativo, visto che per quello di cui al capo 4) è stato giudicato separatamente con rito ordinario, conclusosi, in primo grado, con una sentenza di assoluzione. Il giudizio dibattimentale ha dimostrato la mancanza di consapevolezza circa il carico (di 30 kg di marijuana) inserito a bordo del mezzo sul quale l'ZA viaggiava. La sentenza impugnata non riesce a individuare il momento in cui al ricorrente sarebbe stata consegnata la sostanza stupefacente da parte dei due 6 coimputati, unico episodio che il ricorrente avrebbe commesso nell'ambito del sodalizio. In ogni caso, nella specie non è sostenibile che tutti i coimputati siano compartecipi di una associazione, visto che l'accordo preliminare, a detta degli stessi giudici di merito, interviene esclusivamente tra i due presunti promotori e che tutto il guadagno viene diviso fra soggetti diversi dal ricorrente. In tale accordo non viene mai coinvolto nessuno degli ulteriori coimputati, specie l'ZA. Del resto, il ristretto arco temporale dell'associazione per l'odierno ricorrente è coincidente con l'unico reato-fine a lui contestato, che egli avrebbe commesso il 10.3.2021. Le intercettazioni non dimostrano la conoscenza da parte dei coimputati dei possibili acquirenti collocati sul territorio nazionale. Difetta, in ogni caso, la prova dell'elemento organizzativo, sin dall'impostazione dei capi di imputazione, in cui vengono contestati tre reati-fine, commessi a distanza temporale ravvicinata, scollegati l'uno dall'altro per le modalità operative e per i soggetti direttamente coinvolti, poiché gli esecutori materiali sono diversi in ognuno dei tre reati e non hanno mai alcun reciproco contatto. 8.1. La difesa del ricorrente ha successivamente depositato memoria scritta - con produzione di allegati - con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 9. IO NE lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, non essendo stato verificato se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del prevenuto, a fronte di un precedente a carico risalente al mese di aprile del 2003. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Esigenze di economia di trattazione impongono di affrontare subito, e congiuntamente, le comuni censure sollevate dalle difese degli imputati FL, SS, MA, CI, SA e ZA, in ordine al ravvisato delitto associativo contestato al capo 1) di rubrica, con particolare riferimento ai denunciati vizi motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza, nella vicenda che occupa, dei presupposti oggettivi e soggettivi del sodalizio criminoso stabilmente dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90. 2. Si tratta di censure fondate, dovendosi convenire con i ricorrenti che il percorso argomentativo della sentenza impugnata sconta notevoli carenze e illogicità nella descrizione del ritenuto fenomeno associativo, sia sotto il profilo dell'esistenza di una stabile organizzazione, sia sotto quello della configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo piuttosto che di accordi fra più persone integranti una cooperazione finalizzata alla commissione di specifici reati nel contesto di un disegno criminoso unitario. Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo perdurante fra i vari sodali e, soprattutto, di una struttura organizzativa finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato. Invero, il presunto terzo sodale, tale ES, mai individuato, è soggetto cui accenna soltanto la Corte di appello (e non il Tribunale) sulla base di una singola conversazione intercettata, dal contenuto piuttosto equivoco, in cui gli interlocutori fanno riferimento ad una non meglio precisata "divisione per tre" dei guadagni, ma senza che siano indicati ulteriori elementi a riscontro del fatto che tale divisione fosse la conseguenza di uno stabile patto associativo piuttosto che di quanto derivante dalla commissione di uno o. più operazioni illecite, eventualmente avvinte da un unico disegno criminoso. In tal senso, il percorso argomentativo della sentenza impugnata sembra interpretare univocamente gli elementi emersi in chiave associativa, senza neanche porsi il problema se, invece, ci si trovi di fronte ad una programmazione criminosa rientrante nella previsione di cui all'art. 81 cod. pen., tanto più che i soggetti coinvolti nei (pochi) reati-fine accertati, nel breve periodo temporale che va dal 20.2.2021 al 10.3.2021, sono in parte diversi e molti di loro non risultano avere contatti l'uno con l'altro. I giudici di merito non hanno dato compiutamente conto della c.d. affectio societatis fra i sodali, limitandosi a desumerla per facta concludentia da una serie di elementi di prova che sono stati illogicamente interpretati in chiave univocamente associativa, senza analizzare esaurientemente il problema della possibile interpretazione degli stessi in un'ottica di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., e quindi di condotte commesse, per numero e vicinanza temporale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, cod. pen. In tale prospettiva, la decisione non pare in linea con il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si 8 sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). In proposito, è stato sottolineato che la struttura organizzativa si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito: la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, in quanto è proprio il dato organizzativo che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. È proprio il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati. La possibilità che l'associazione di cui all'art. 74 cit. possa avere anche un carattere "rudimentale", trattandosi di forme di sodalizi in cui spesso l'elemento organizzativo di maggiore significato è rappresentato dalle risorse umane, cioè dalla rete dei piccoli spacciatori, anziché dalle dotazioni materiali, non può portare a sminuire l'importanza del momento organizzativo, che deve pur sempre qualificare questo tipo di associazione. È cioè necessario individuare il requisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell'ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella, preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra gli associati. In definitiva, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso. 9 3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata trascura la ricerca degli elementi caratterizzanti la struttura organizzativa e stabile del reato associativo di cui all'art. 74 cit., limitandosi ad evidenziare l'utilizzo da parte dei prevenuti di strumenti, mezzi e modalità normalmente ricorrenti anche nella commissione di singoli episodi criminosi di compravendita di sostanze stupefacenti, in ipotesi riconducibili anche alla fattispecie di concorso di persone nel reato continuato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Nella sostanza, la Corte territoriale, al di là della descrizione delle operazioni illecite consumatesi nel giro di meno di un mese, riscontrate dalle intercettazioni e dalla attività di osservazione e sequestro della polizia giudiziaria, ha omesso di indicare significativi elementi a supporto della esistenza di una pregressa struttura associativa, composta da tre o più persone, stabile e organizzata, dedita al traffico di stupefacenti. Sotto questo profilo, le difese dei ricorrenti hanno anche fondatamente evidenziato come i giudici territoriali abbiano trascurato di considerare che il presunto sodalizio non aveva a disposizione risorse umane e materiali adeguate all'attuazione del programma associativo, tanto che CI e SA, principali organizzatori delle operazioni illecite, avevano chiesto un prestito allo NE, soggetto riconosciuto estraneo all'associazione. Le argomentazioni della sentenza impugnata non si pongono il problema della riscontrata mancanza di soldi in capo al duo SA-CI, tanto che ad un certo punto erano mancate le risorse finanziare per provvedere al noleggio di una autovettura. Difetta la descrizione di quel minimo di struttura organizzativa che consenta di affermare l'esistenza di un effettivo sodalizio criminoso dedito al narcotraffico. La sentenza impugnata, inoltre, non sembra considerare adeguatamente il dato indiscutibile per cui la vicenda in disamina è caratterizzata dalla commissione di tre sole forniture di stupefacenti, verificatesi nello spazio di venti giorni con soggetti in buona parte diversi (al di là della costante presenza del duo SA-CI, i quali però, appunto, sono in numero insufficiente per configurare il delitto associativo in contestazione). La considerazione secondo cui tale breve arco temporale sarebbe la conseguenza dell'efficace azione di contrasto da parte delle Forze dell'ordine e dell'avere gli inquirenti colto la fase iniziale dell'attività della consorteria appare ipotetica e non sembra cogliere tutte le implicazioni del modus operandi del duo SA-CI, i quali avevano certamente intrapreso una illecita attività di commercio di droga leggera, avvalendosi di soggetti di volta in volta ritenuti funzionali al raggiungimento dello scopo, senza dover necessariamente instaurare con gli stessi un rapporto di tipo associativo ma, in ipotesi, avvalendosene per porre in essere una o più operazioni illecite, secondo lo schema tipico del concorso nel reato ex art. 110 1 0 cod. pen. Tale chiave di lettura della vicenda in esame non è stata minimamente affrontata dalle sentenze di merito, nonostante plurimi elementi processualmente emersi e puntualmente segnalati dalle difese ricorrenti potessero condurre ad una simile conclusione. In definitiva, i segnalati vizi motivazionali da cui è affetta la sentenza impugnata, quanto alla ravvisata configurabilità di una stabile associazione fra i ricorrenti finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ne impone l'annullamento in parte qua, come indicato in dispositivo. 4. L'accoglimento dei motivi di doglianza riguardanti l'associazione di cui al capo 1) di rubrica comporta l'assorbimento dei restanti motivi prospettati dagli stessi ricorrenti in relazione alla partecipazione di ciascuno al sodalizio criminoso in questione ed in punto di trattamento sanzionatorio. 5. Per il resto, e con riferimento ad altri reati oggetto di contestazione, occorre dare subito conto del fatto che le censure rivolte a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate — nel senso di contestare il senso attribuito alle stesse dai giudici di merito non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi — non sono proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza -di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, 1 1 e concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 6. Alla luce di tali premesse, vanno esaminati i restanti motivi dei ricorsi di seguito indicati. 7. Il secondo motivo del ricorso di SC SS, ove si contesta la partecipazione del medesimo al reato contestato al capo 2) della rubrica, è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le sentenze di merito hanno adeguatamente spiegato le ragioni del coinvolgimento del prevenuto nell'episodio criminoso in disamina, processualmente emerso con chiarezza dai messaggi intercorsi tra il MA e il SS nella serata del 18.2.2021, con particolare riguardo ai passaggi in cui il SS cerca di capire la convenienza in termini economici del viaggio per il trasporto della droga con l'ambulanza ("ne vale la pena", risposta: "Sfili"), cui fa seguito l'accettazione da parte del SS ("Ok Domani passa"), per il viaggio che i due avrebbero intrapreso fino a Roma e poi a Pescara per il trasporto di circa 25 chili di sostanza stupefacente. Secondo quanto insindacabilmente ricostruito in sede di merito, la sera del 19.2.2021 MA e SS, a bordo dell'ambulanza targata DS676VL, si imbarcavano sul traghetto alla volta di Villa San Giovanni, per raggiungere a Roma lo CI e il SA che già da qualche giorno si aggiravano tra Lazio, Campania, Abbruzzo e Puglia. Il giorno dopo avveniva l'incontro a Roma, nel domicilio del FL;
successivamente, l'ambulanza con a bordo MA e SS, preceduta dall'autovettura Fiat 500L noleggiata dallo CI in funzione di staffetta, si dirigeva verso Pescara per il trasporto della partita di droga, del valore di 96.000 euro, come desunto dal tenore delle successive conversazioni intercettate. 8. Il ricorso di IO NE (già assolto dal reato associativo di cui al capo 1). 8.1. Il primo motivo, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, trattandosi di valutazione di merito congruamente e logicamente argomentata, da un lato, con la considerazione che lo NE è soggetto gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici;
dall'altro, dalla riscontrata assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso. 12 8.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, visto che l'applicazione della recidiva appare frutto di una valutazione che ha tenuto conto della significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, quale soggetto ritenuto stabilmente dedito al delitto nonché al commercio di sostanze stupefacenti su larga scala. 9. Dalle superiori considerazioni discendono- le seguenti statuizioni finali. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di FL MI, SS SC, MA GR, CI AN, SA CA e ZA RI, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 1 della rubrica), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina;
nel resto, va rigettato il ricorso di SS SC. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di NE IO, sicché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FL MI, SS SC, MA GR, CI AN, SA CA e ZA RI limitatamente alla imputazione di ,cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 della rubrica) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso del SS. Dichiara inammissibile il ricorso di NE IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di SC AO, AR OR, SS ME, AZ UR, RE AM e IN CO nonchè l'inammissibilità del ricorso di IN RI. E presente l'avvocato SILVESTRO SALVATORE, del foro di MESSINA, in difesa di IN RI, il quale illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29155 Anno 2024 Presidente: CIAMPI CO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/06/2024 L'avvocato Silvestri Salvatore è presente anche in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato BILLE' ALESSANDRO, in difesa di AR OR nonché in sostituzione, per delega scritta ex art. 102 c.p.p. che deposita in udienza, dell'avvocato CHILLE' ROSARIA, in difesa di IN CO. Il predetto avvocato, in ordine a tali ulteriori posizioni si riporta ai relativi ricorsi depositati e alle conclusioni ivi espresse. E' presente l'avvocato FABERI ANTONIO, del foro di ROMA, in sostituzione per delega orale dell'avvocato APRILE GIOVANNA, in difesa di AZ UR. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, esponendone i motivi. E presente l'avvocato DI CENSO MASSIMO, del foro di TIVOLI, in difesa di RE AM. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato SCORDO ANTONIO SALVATORE, del foro di MESSINA, in difesa di SC AO. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, esponendone i motivi. E' presente, infine, l'avvocato PALERMO ALESSANDRO, del foro di CATANIA, in difesa di SS ME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13.2.2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con riferimento alle imputazioni di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 meglio specificate in rubrica, ha così provveduto: - ha annullato la condanna di GR MA e di IO NE per il reato di cui al capo 3); - ha assolto NE dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto;
- ha assolto ER AR dai reati di cui ai capi 1) e 3) per non aver commesso il fatto;
- ha rideterminato le pene nei confronti di AN CI, CA SA, RI ZA, GR MA, SC SS, MI FL e IO NE, confermando nel resto le condanne irrogate in primo grado. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. ÍO FL lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sodalizio criminoso stabilmente dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1 dell'imputazione. Deduce che il presunto contributo causale fornito dal ricorrente all'ipotizzato sodalizio si sarebbe concretizzato in due soli episodi di fornitura di sostanza stupefacente del tipo marijuana: episodi di cui ai capi 2) e 3) di rubrica che appaiono del tutto sporadici, isolati e ravvicinati nel tempo (avvenuti in data 20.2.2021 e 25.2.2021). Il FL non ha partecipato al reato di cui al capo 4), avvenuto il 10.3.2021, né ha mai avuto contatti con i membri del presunto sodalizio, per cui il medesimo non può essere considerato un "forhitore stabile" dell'associazione. Manca la prova di un pregresso accordo criminale caratterizzato da affectio societatis, ovvero dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico). I fatti in contestazione si riferiscono ad un arco temporale breve che va dal 16.2.2021 al 10.3.2021 e la sentenza impugnata ha omesso di indicare significativi elementi a supporto dell'esistenza di una pregressa struttura associativa, stabile e organizzata, dedita al traffico di stupefacenti, al di là di quanto emerso in relazione alla commissione dei singoli reati-scopo. Dai dialoghi intercettati emerge tra gli imputati unicamente la sussistenza di un mero 3 rapporto occasionale connotato da approssimazione e improvvisazione, visto che il duo SA-CI organizza le singole trasferte in modo del tutto estemporaneo. Priva di riscontro si rivela l'ipotizzata presenza nel sodalizio, oltre al duo SA-CI, di un terzo soggetto — tale ES — non identificato e neppure contemplato nella sentenza di primo grado. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al ritenuto coinvolgimento del ricorrente, con il ruolo di partecipe, nel contesto criminoso associativo di cui al capo 1) della rubrica, desunto solo in forza del coinvolgimento dell'imputato nei reati di cui ai capi 2) e 3) di imputazione, sulla base di elementi che depongono univocamente per condotte qualificabili come concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Anche la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo (specifico) nel delitto associativo non è chiarità né motivata nella sentenza impugnata. 4. SC SS lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove è stata ritenuta l'esistenza e l'intraneità del ricorrente nella consorteria delinquenziale di cui al capo 1) della rubrica. Deduce che • le argomentazioni della sentenza impugnata rivelano una visione preconcetta delle risultanze istruttorie in senso accusatorio, in assenza di confutazione delle diverse e pregnanti argomentazioni difensive. Durante tutto il periodo di indagine non è emersa alcuna partecipazione del ricorrente o alcun apporto dello stesso all'attività associativa, essendo emerso solo un isolato episodio criminoso da cui si evince la conoscenza da parte del prevenuto dei coimputati MA e CI, ma in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un progetto criminoso comune così come la consapevolezza di aderire ad un sodalizio dedito al narcotraffico. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2) della rubrica. Deduce che dal contenuto delle intercettazioni non risultano messaggi dai quali si possibile evincere che vi sia stato l'incontro ipotizzato tra il ricorrente e il correo MA, per cui la motivazione è congetturale laddove ipotizza che il SS fosse a bordo dell'ambulanza il giorno 20.2.2021, posto che lo stesso MA, durante il viaggio, non aveva mai riferito di essere in compagnia di alcuno, né ne aveva parlato al telefono con la propria compagna ovvero con lo CI. Inoltre, dal tenore delle conversazioni non si comprende se in tale occasione vi sia stata la consegna di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. 4 III) Violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della determinazione della pena, sproporzionata rispetto all'episodio in cui sono maturate le condotte ed al ruolo di minima importanza del prevenuto. 5. GR MA lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il presunto sodalizio non aveva a disposizione risorse umane e materiali adeguate all'attuazione del programma associativo, tanto che CI e SA avevano chiesto un prestito allo NE, riconosciuto estraneo all'associazione. Difettava una idonea predisposizione di mezzi, visto che mancavano anche i soldi per il pagamento del noleggio di una autovettura. Ciò comprova l'insussistenza di quel minimo di struttura organizzativa che consenta di passare dal concorso di persone nel reato all'associazione prevista dall'art. 74 cit. II) Vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1), visto che la Corte distrettuale non ha dato conto degli specifici motivi di gravame, non rispondendo ai rilievi critici mossi alla sentenza di primo grado in punto di consapevole partecipazione del ricorrente alla presunta associazione. Era stato dedotto come lo CI non avesse neanche il numero di telefono del MA, essendosi rivolto ad altra persona (La Rocca) per rintracciarlo;
il che escludeva la sussistenza di un legame associativo. In altra telefonata lo CI aveva chiesto al ricorrente di effettuare un trasporto di droga, come rivolgendosi ad una persona estranea all'organizzazione. Era anche emersa la totale mancanza di fiducia nell'operato del MA da parte dei due presunti capi promotori del sodalizio (SC e SA). I fatti contestati riguardano gli unici due trasporti effettuati da MA (e SS) su incarico di CI e la presenza di contatti telefonici anteriori dimostra solo che i due si conoscessero ma non può, di per sé, fondare l'esistenza di un vincolo associativo, di fatto insussistente, anche perché è dimostrato che CI e SA tenevano il MA completamente all'oscuro dei loro piani e progetti criminali. 6. AN CI lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che la sentenza riconosce l'esistenza di una società tra il duo SA/CI, nell'alveo di una sorta di attività di brokeraggio, con trasporto incluso, dalla quale lucravano una commissione, attività afferente alla 5 commercializzazione di marijuana. L'asserita esistenza di una terza persona coinvolta in tale attività non è mai stata riscontrata e gli introiti venivano sempre divisi in due, come riconosciuto dal primo giudice, sicché nella specie manca il numero legale "minimo" per la configurabilità della fattispecie associativa. È solo il SA ad avere avuto la possibilità di ricevere un prestito in denaro dallo NE. Nella specie difetta la prova dell'elemento organizzativo e del vincolo tra i vari soggetti coinvolti nei reati-scopo. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte distrettuale risposto alla censura in tema di dosimetria della pena. 7. CA SA lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che da una valutazione attenta delle intercettazioni telefoniche emerge un quadro che non giustifica la configurabilità, nella specie, dell'ipotizzata associazione dedita al narcotraffico. Difetta un vincolo associativo, una .posizione gerarchica tra gli imputati, una stabilità associativa e mancano risorse economiche della presunta organizzazione. Gli episodi contestati si sono svolti nell'arco temporale di venti giorni. Non è stata confermata l'individuazione di un terzo soggetto stabilmente inserito nell'associazione, né l'esistenza di una cassa comune. H) Violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza della qualifica di organizzatore e promotore dell'associazione in capo al SA, visto che al medesimo è stato sequestrato solo un piccolo quantitativo di marijuana e considerato che il medesimo, ad un certo punto, era rimasto senza soldi. Dagli atti non vi è traccia di una redistribuzione di ruoli, di una divisione di proventi o di un accordo relativo ad eventuali spartizioni di proventi spettanti ai singoli. 8. RI ZA lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurazione del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il ricorrente in questo procedimento risponde del solo reato associativo, visto che per quello di cui al capo 4) è stato giudicato separatamente con rito ordinario, conclusosi, in primo grado, con una sentenza di assoluzione. Il giudizio dibattimentale ha dimostrato la mancanza di consapevolezza circa il carico (di 30 kg di marijuana) inserito a bordo del mezzo sul quale l'ZA viaggiava. La sentenza impugnata non riesce a individuare il momento in cui al ricorrente sarebbe stata consegnata la sostanza stupefacente da parte dei due 6 coimputati, unico episodio che il ricorrente avrebbe commesso nell'ambito del sodalizio. In ogni caso, nella specie non è sostenibile che tutti i coimputati siano compartecipi di una associazione, visto che l'accordo preliminare, a detta degli stessi giudici di merito, interviene esclusivamente tra i due presunti promotori e che tutto il guadagno viene diviso fra soggetti diversi dal ricorrente. In tale accordo non viene mai coinvolto nessuno degli ulteriori coimputati, specie l'ZA. Del resto, il ristretto arco temporale dell'associazione per l'odierno ricorrente è coincidente con l'unico reato-fine a lui contestato, che egli avrebbe commesso il 10.3.2021. Le intercettazioni non dimostrano la conoscenza da parte dei coimputati dei possibili acquirenti collocati sul territorio nazionale. Difetta, in ogni caso, la prova dell'elemento organizzativo, sin dall'impostazione dei capi di imputazione, in cui vengono contestati tre reati-fine, commessi a distanza temporale ravvicinata, scollegati l'uno dall'altro per le modalità operative e per i soggetti direttamente coinvolti, poiché gli esecutori materiali sono diversi in ognuno dei tre reati e non hanno mai alcun reciproco contatto. 8.1. La difesa del ricorrente ha successivamente depositato memoria scritta - con produzione di allegati - con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 9. IO NE lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, non essendo stato verificato se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del prevenuto, a fronte di un precedente a carico risalente al mese di aprile del 2003. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Esigenze di economia di trattazione impongono di affrontare subito, e congiuntamente, le comuni censure sollevate dalle difese degli imputati FL, SS, MA, CI, SA e ZA, in ordine al ravvisato delitto associativo contestato al capo 1) di rubrica, con particolare riferimento ai denunciati vizi motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza, nella vicenda che occupa, dei presupposti oggettivi e soggettivi del sodalizio criminoso stabilmente dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90. 2. Si tratta di censure fondate, dovendosi convenire con i ricorrenti che il percorso argomentativo della sentenza impugnata sconta notevoli carenze e illogicità nella descrizione del ritenuto fenomeno associativo, sia sotto il profilo dell'esistenza di una stabile organizzazione, sia sotto quello della configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo piuttosto che di accordi fra più persone integranti una cooperazione finalizzata alla commissione di specifici reati nel contesto di un disegno criminoso unitario. Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo perdurante fra i vari sodali e, soprattutto, di una struttura organizzativa finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato. Invero, il presunto terzo sodale, tale ES, mai individuato, è soggetto cui accenna soltanto la Corte di appello (e non il Tribunale) sulla base di una singola conversazione intercettata, dal contenuto piuttosto equivoco, in cui gli interlocutori fanno riferimento ad una non meglio precisata "divisione per tre" dei guadagni, ma senza che siano indicati ulteriori elementi a riscontro del fatto che tale divisione fosse la conseguenza di uno stabile patto associativo piuttosto che di quanto derivante dalla commissione di uno o. più operazioni illecite, eventualmente avvinte da un unico disegno criminoso. In tal senso, il percorso argomentativo della sentenza impugnata sembra interpretare univocamente gli elementi emersi in chiave associativa, senza neanche porsi il problema se, invece, ci si trovi di fronte ad una programmazione criminosa rientrante nella previsione di cui all'art. 81 cod. pen., tanto più che i soggetti coinvolti nei (pochi) reati-fine accertati, nel breve periodo temporale che va dal 20.2.2021 al 10.3.2021, sono in parte diversi e molti di loro non risultano avere contatti l'uno con l'altro. I giudici di merito non hanno dato compiutamente conto della c.d. affectio societatis fra i sodali, limitandosi a desumerla per facta concludentia da una serie di elementi di prova che sono stati illogicamente interpretati in chiave univocamente associativa, senza analizzare esaurientemente il problema della possibile interpretazione degli stessi in un'ottica di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., e quindi di condotte commesse, per numero e vicinanza temporale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, cod. pen. In tale prospettiva, la decisione non pare in linea con il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si 8 sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). In proposito, è stato sottolineato che la struttura organizzativa si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito: la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, in quanto è proprio il dato organizzativo che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. È proprio il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati. La possibilità che l'associazione di cui all'art. 74 cit. possa avere anche un carattere "rudimentale", trattandosi di forme di sodalizi in cui spesso l'elemento organizzativo di maggiore significato è rappresentato dalle risorse umane, cioè dalla rete dei piccoli spacciatori, anziché dalle dotazioni materiali, non può portare a sminuire l'importanza del momento organizzativo, che deve pur sempre qualificare questo tipo di associazione. È cioè necessario individuare il requisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell'ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella, preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra gli associati. In definitiva, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso. 9 3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata trascura la ricerca degli elementi caratterizzanti la struttura organizzativa e stabile del reato associativo di cui all'art. 74 cit., limitandosi ad evidenziare l'utilizzo da parte dei prevenuti di strumenti, mezzi e modalità normalmente ricorrenti anche nella commissione di singoli episodi criminosi di compravendita di sostanze stupefacenti, in ipotesi riconducibili anche alla fattispecie di concorso di persone nel reato continuato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Nella sostanza, la Corte territoriale, al di là della descrizione delle operazioni illecite consumatesi nel giro di meno di un mese, riscontrate dalle intercettazioni e dalla attività di osservazione e sequestro della polizia giudiziaria, ha omesso di indicare significativi elementi a supporto della esistenza di una pregressa struttura associativa, composta da tre o più persone, stabile e organizzata, dedita al traffico di stupefacenti. Sotto questo profilo, le difese dei ricorrenti hanno anche fondatamente evidenziato come i giudici territoriali abbiano trascurato di considerare che il presunto sodalizio non aveva a disposizione risorse umane e materiali adeguate all'attuazione del programma associativo, tanto che CI e SA, principali organizzatori delle operazioni illecite, avevano chiesto un prestito allo NE, soggetto riconosciuto estraneo all'associazione. Le argomentazioni della sentenza impugnata non si pongono il problema della riscontrata mancanza di soldi in capo al duo SA-CI, tanto che ad un certo punto erano mancate le risorse finanziare per provvedere al noleggio di una autovettura. Difetta la descrizione di quel minimo di struttura organizzativa che consenta di affermare l'esistenza di un effettivo sodalizio criminoso dedito al narcotraffico. La sentenza impugnata, inoltre, non sembra considerare adeguatamente il dato indiscutibile per cui la vicenda in disamina è caratterizzata dalla commissione di tre sole forniture di stupefacenti, verificatesi nello spazio di venti giorni con soggetti in buona parte diversi (al di là della costante presenza del duo SA-CI, i quali però, appunto, sono in numero insufficiente per configurare il delitto associativo in contestazione). La considerazione secondo cui tale breve arco temporale sarebbe la conseguenza dell'efficace azione di contrasto da parte delle Forze dell'ordine e dell'avere gli inquirenti colto la fase iniziale dell'attività della consorteria appare ipotetica e non sembra cogliere tutte le implicazioni del modus operandi del duo SA-CI, i quali avevano certamente intrapreso una illecita attività di commercio di droga leggera, avvalendosi di soggetti di volta in volta ritenuti funzionali al raggiungimento dello scopo, senza dover necessariamente instaurare con gli stessi un rapporto di tipo associativo ma, in ipotesi, avvalendosene per porre in essere una o più operazioni illecite, secondo lo schema tipico del concorso nel reato ex art. 110 1 0 cod. pen. Tale chiave di lettura della vicenda in esame non è stata minimamente affrontata dalle sentenze di merito, nonostante plurimi elementi processualmente emersi e puntualmente segnalati dalle difese ricorrenti potessero condurre ad una simile conclusione. In definitiva, i segnalati vizi motivazionali da cui è affetta la sentenza impugnata, quanto alla ravvisata configurabilità di una stabile associazione fra i ricorrenti finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ne impone l'annullamento in parte qua, come indicato in dispositivo. 4. L'accoglimento dei motivi di doglianza riguardanti l'associazione di cui al capo 1) di rubrica comporta l'assorbimento dei restanti motivi prospettati dagli stessi ricorrenti in relazione alla partecipazione di ciascuno al sodalizio criminoso in questione ed in punto di trattamento sanzionatorio. 5. Per il resto, e con riferimento ad altri reati oggetto di contestazione, occorre dare subito conto del fatto che le censure rivolte a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate — nel senso di contestare il senso attribuito alle stesse dai giudici di merito non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi — non sono proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza -di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, 1 1 e concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 6. Alla luce di tali premesse, vanno esaminati i restanti motivi dei ricorsi di seguito indicati. 7. Il secondo motivo del ricorso di SC SS, ove si contesta la partecipazione del medesimo al reato contestato al capo 2) della rubrica, è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le sentenze di merito hanno adeguatamente spiegato le ragioni del coinvolgimento del prevenuto nell'episodio criminoso in disamina, processualmente emerso con chiarezza dai messaggi intercorsi tra il MA e il SS nella serata del 18.2.2021, con particolare riguardo ai passaggi in cui il SS cerca di capire la convenienza in termini economici del viaggio per il trasporto della droga con l'ambulanza ("ne vale la pena", risposta: "Sfili"), cui fa seguito l'accettazione da parte del SS ("Ok Domani passa"), per il viaggio che i due avrebbero intrapreso fino a Roma e poi a Pescara per il trasporto di circa 25 chili di sostanza stupefacente. Secondo quanto insindacabilmente ricostruito in sede di merito, la sera del 19.2.2021 MA e SS, a bordo dell'ambulanza targata DS676VL, si imbarcavano sul traghetto alla volta di Villa San Giovanni, per raggiungere a Roma lo CI e il SA che già da qualche giorno si aggiravano tra Lazio, Campania, Abbruzzo e Puglia. Il giorno dopo avveniva l'incontro a Roma, nel domicilio del FL;
successivamente, l'ambulanza con a bordo MA e SS, preceduta dall'autovettura Fiat 500L noleggiata dallo CI in funzione di staffetta, si dirigeva verso Pescara per il trasporto della partita di droga, del valore di 96.000 euro, come desunto dal tenore delle successive conversazioni intercettate. 8. Il ricorso di IO NE (già assolto dal reato associativo di cui al capo 1). 8.1. Il primo motivo, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, trattandosi di valutazione di merito congruamente e logicamente argomentata, da un lato, con la considerazione che lo NE è soggetto gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici;
dall'altro, dalla riscontrata assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso. 12 8.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, visto che l'applicazione della recidiva appare frutto di una valutazione che ha tenuto conto della significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, quale soggetto ritenuto stabilmente dedito al delitto nonché al commercio di sostanze stupefacenti su larga scala. 9. Dalle superiori considerazioni discendono- le seguenti statuizioni finali. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di FL MI, SS SC, MA GR, CI AN, SA CA e ZA RI, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 1 della rubrica), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina;
nel resto, va rigettato il ricorso di SS SC. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di NE IO, sicché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FL MI, SS SC, MA GR, CI AN, SA CA e ZA RI limitatamente alla imputazione di ,cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 della rubrica) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso del SS. Dichiara inammissibile il ricorso di NE IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente