Art. 2. 1. Nei confronti del personale di cui al precedente art. 1, per la determinazione dell'equo indennizzo, si considera l'importo dello stipendio tabellare o minimo contrattuale della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorato dell'80 per cento.
2. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica, ascritte alla prima categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' pari, per la generalita' dei dipendenti, con esclusione di quelli indicati nel successivo capoverso del presente articolo, a 2,5 volte l'importo del minimo contrattuale determinato a norma del precedente capoverso.
3. Per il personale dirigente, l'equo indennizzo, per le menomazioni di cui al precedente capoverso, e' pari a 2 volte lo stipendio tabellare del direttore centrale.
Note all'art. 2:
- La tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 , elenca le ipotesi di lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.
2. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica, ascritte alla prima categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' pari, per la generalita' dei dipendenti, con esclusione di quelli indicati nel successivo capoverso del presente articolo, a 2,5 volte l'importo del minimo contrattuale determinato a norma del precedente capoverso.
3. Per il personale dirigente, l'equo indennizzo, per le menomazioni di cui al precedente capoverso, e' pari a 2 volte lo stipendio tabellare del direttore centrale.
Note all'art. 2:
- La tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 , elenca le ipotesi di lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.