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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 2264/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to ARCURI Parte_1
FABIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via
Marchese di Villabianca, 54 - Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via
Ciro il Grande, 21.
- resistente contumace-
All'esito dell'udienza del 13/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, la sig.ra Parte_1 premettendo di avere svolto presso l' di Palermo una prestazione lavorativa di natura CP_2
subordinata a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. n. 502/1992, dal 1°
luglio 2021 al 30 novembre 2022, e di aver proposto il 28/12/2022, stante lo stato di disoccupazione, domanda all' per la liquidazione della N.A.S.p.I., tuttavia rigettata CP_1 dall' , così come il ricorso amministrativo e la successiva istanza di riesame, sul CP_1
presupposto della non spettanza della prestazione, in quanto i contributi erano stati versati nella Gestione Separata riservata alle prestazioni lavorative di natura CP_1
parasubordinata, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che la dott.ssa è in possesso dei requisiti Pt_1
1 necessari all'accesso all'Indennità Naspi di cui agli artt. 1-3, Decreto legislativo del
04/03/2015 n. 22.; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
l'Indennità Naspi a far data dal conseguimento della condizione di legge o da altra CP_ successiva che verrà ritenuta di diritto;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere la chiesta prestazione previdenziale a far data dal conseguimento della condizione di legge
o da altra successiva che verrà ritenuta di diritto;
- conseguentemente, ordinare all' CP_1 convenuto di adottare ogni provvedimento necessario all'attuazione dell'Indennità Naspi per cui è causa. Condannare l' al pagamento dei compensi di lite.”. CP_1
L' , seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto che, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto.
L'indennità di disoccupazione Naspi, disciplinata dal D. Lgs. n. 22/2015, in vigore dal 7 marzo 2015, è una prestazione economica erogata, su domanda dell'interessato, a favore dei lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione a decorrere dal 1° maggio 2015 (licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale), purché sussistano i prescritti requisiti contributivi e lavorativi.
Orbene, nel caso in esame, esaminando la documentazione in atti, l'elemento della subordinazione emerge, in particolare, dalla comunicazione ASP protocollo n.
184254/2023 del 14/06/2023, nella quale si fa riferimento a una nota della Direzione
CP_ Centrale delle Entrate dell' che ha chiarito, in data 3/11/2022, che il corretto regime
previdenziale applicabile agli incaricati di cui in oggetto (ovvero incarichi a tempo determinato di diritto privato ex art. 15 Octies del D. Lgs 502/1992) prevede l'iscrizione alla cassa pensionistica di riferimento della generalità dei dipendenti dell' nonché Pt_2
alla gestione ex INADEL ai fini del TFR e a quella unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. È prevista, inoltre, nella fattispecie, la contribuzione a totale carico dell'ente, Pt_3
Contr trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato; l' stessa, inoltre, ha provveduto a rettificare i dati contributivi, erroneamente inseriti in un primo momento nella Gestione
2 Separata, assoggettandoli alla cassa previdenziale di riferimento (cfr. produzione ricorrente).
Ed ancora, dall'estratto conto previdenziale prodotto si evince l'iscrizione alla
CPDEL dall'1/07/2021 al 30/11/2022 e la presenza del requisito contributivo (cfr. produzione ricorrente).
Oltre al requisito della subordinazione e del versamento della contribuzione, è stato provato dalla ricorrente anche il requisito reddituale, mediante i modelli Unici per gli anni
2022 e 2023, dai quali si evince che il reddito da lavoro autonomo prodotto era inferiore rispetto al limite reddituale di € 5.500,00 previsto ai fini del mantenimento dell'indennità CP_ per cui è causa dalla circolare n. 174 del 23/11/2017 (cfr. produzione ricorrente).
Non v'è dubbio, pertanto, che la situazione giuridico-contributiva della ricorrente integri lo stato richiesto dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto legislativo del 04/03/2015 n. 22 per il riconoscimento del diritto all'Indennità di disoccupazione.
Nella fattispecie de quo, il lavoratore ha fornito un adeguato ed esaustivo corredo probatorio e la veridicità di tali allegazioni può, peraltro, dirsi corroborata dalla condotta processuale del convenuto, rimasto contumace.
In termini conclusivi il ricorso va accolto, con conseguente diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI con decorrenza dal 28.12.2022 e con condanna dell' all'erogazione della stessa nella misura stabilita per legge, oltre CP_1
accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) delle sole fasi di studio,
introduttiva e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI, con decorrenza dal 28.12.2022;
Condanna l' a versare alla ricorrente l'indennità NASpI nella misura stabilita per CP_1
legge, oltre accessori;
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
3 Così deciso in Palermo il 05/06/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 2264/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to ARCURI Parte_1
FABIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via
Marchese di Villabianca, 54 - Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via
Ciro il Grande, 21.
- resistente contumace-
All'esito dell'udienza del 13/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, la sig.ra Parte_1 premettendo di avere svolto presso l' di Palermo una prestazione lavorativa di natura CP_2
subordinata a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. n. 502/1992, dal 1°
luglio 2021 al 30 novembre 2022, e di aver proposto il 28/12/2022, stante lo stato di disoccupazione, domanda all' per la liquidazione della N.A.S.p.I., tuttavia rigettata CP_1 dall' , così come il ricorso amministrativo e la successiva istanza di riesame, sul CP_1
presupposto della non spettanza della prestazione, in quanto i contributi erano stati versati nella Gestione Separata riservata alle prestazioni lavorative di natura CP_1
parasubordinata, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che la dott.ssa è in possesso dei requisiti Pt_1
1 necessari all'accesso all'Indennità Naspi di cui agli artt. 1-3, Decreto legislativo del
04/03/2015 n. 22.; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
l'Indennità Naspi a far data dal conseguimento della condizione di legge o da altra CP_ successiva che verrà ritenuta di diritto;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere la chiesta prestazione previdenziale a far data dal conseguimento della condizione di legge
o da altra successiva che verrà ritenuta di diritto;
- conseguentemente, ordinare all' CP_1 convenuto di adottare ogni provvedimento necessario all'attuazione dell'Indennità Naspi per cui è causa. Condannare l' al pagamento dei compensi di lite.”. CP_1
L' , seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto che, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto.
L'indennità di disoccupazione Naspi, disciplinata dal D. Lgs. n. 22/2015, in vigore dal 7 marzo 2015, è una prestazione economica erogata, su domanda dell'interessato, a favore dei lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione a decorrere dal 1° maggio 2015 (licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale), purché sussistano i prescritti requisiti contributivi e lavorativi.
Orbene, nel caso in esame, esaminando la documentazione in atti, l'elemento della subordinazione emerge, in particolare, dalla comunicazione ASP protocollo n.
184254/2023 del 14/06/2023, nella quale si fa riferimento a una nota della Direzione
CP_ Centrale delle Entrate dell' che ha chiarito, in data 3/11/2022, che il corretto regime
previdenziale applicabile agli incaricati di cui in oggetto (ovvero incarichi a tempo determinato di diritto privato ex art. 15 Octies del D. Lgs 502/1992) prevede l'iscrizione alla cassa pensionistica di riferimento della generalità dei dipendenti dell' nonché Pt_2
alla gestione ex INADEL ai fini del TFR e a quella unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. È prevista, inoltre, nella fattispecie, la contribuzione a totale carico dell'ente, Pt_3
Contr trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato; l' stessa, inoltre, ha provveduto a rettificare i dati contributivi, erroneamente inseriti in un primo momento nella Gestione
2 Separata, assoggettandoli alla cassa previdenziale di riferimento (cfr. produzione ricorrente).
Ed ancora, dall'estratto conto previdenziale prodotto si evince l'iscrizione alla
CPDEL dall'1/07/2021 al 30/11/2022 e la presenza del requisito contributivo (cfr. produzione ricorrente).
Oltre al requisito della subordinazione e del versamento della contribuzione, è stato provato dalla ricorrente anche il requisito reddituale, mediante i modelli Unici per gli anni
2022 e 2023, dai quali si evince che il reddito da lavoro autonomo prodotto era inferiore rispetto al limite reddituale di € 5.500,00 previsto ai fini del mantenimento dell'indennità CP_ per cui è causa dalla circolare n. 174 del 23/11/2017 (cfr. produzione ricorrente).
Non v'è dubbio, pertanto, che la situazione giuridico-contributiva della ricorrente integri lo stato richiesto dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto legislativo del 04/03/2015 n. 22 per il riconoscimento del diritto all'Indennità di disoccupazione.
Nella fattispecie de quo, il lavoratore ha fornito un adeguato ed esaustivo corredo probatorio e la veridicità di tali allegazioni può, peraltro, dirsi corroborata dalla condotta processuale del convenuto, rimasto contumace.
In termini conclusivi il ricorso va accolto, con conseguente diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI con decorrenza dal 28.12.2022 e con condanna dell' all'erogazione della stessa nella misura stabilita per legge, oltre CP_1
accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) delle sole fasi di studio,
introduttiva e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI, con decorrenza dal 28.12.2022;
Condanna l' a versare alla ricorrente l'indennità NASpI nella misura stabilita per CP_1
legge, oltre accessori;
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
3 Così deciso in Palermo il 05/06/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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