Sentenza breve 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 18/03/2026, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2026, proposto da
“ Artelando ” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
-della determinazione dirigenziale prot. CA/2025/0243902 del 16/12/2025 di annullamento in autotutela della scia della ricorrente;
-della relazione trasmessa dall'Area Regionale Genio Civile di Roma Città Metropolitana prot. 1020837 del 16/10/2025 (prot. CA/2025/204481);
-del verbale di sopralluogo redatto dalla Commissione Sicurezza Statica Edifici Privati prot. RK/2025/14020 (CA/2025/210949);
-della nota prot. CA/2025/214661 del 31/10/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. PE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che , con il presente ricorso, la società ricorrente avversava gli atti di cui in epigrafe – chiedendone la sospensione cautelare degli effetti –, già fatti oggetto del gravame avente R.G. n. 309/2026;
Ravvisata la totale identità tanto soggettiva quanto oggettiva tra i due giudizi;
LE la nota depositata agli atti il 12 gennaio 2026, con cui parte ricorrente chiedeva di “cancellare” il presente giudizio in quanto “ duplicato ” di quello di cui al numero di R.G. 309/2026;
Ritenuto che non sussista interesse alcuno alla trattazione ed alla definizione nel merito del presente ricorso, come manifestato dalla società ricorrente con la nota da ultimo menzionata, in quanto mero duplicato informatico del ricorso R.G. n. 309/2026;
Dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. alle parti comparse alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 della possibile inammissibilità del gravame e dell’intenzione del Collegio di definire il medesimo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto , pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse;
Ritenuti , poi, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b ), c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA LA, Presidente
PE IC, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE IC | LA LA |
IL SEGRETARIO