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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1192 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice WI ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 1192 /2025 R.G., promossa
DA cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Antoniella Mellone, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 28 febbraio 2025
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro cod. fisc. , e per essa nella qualità di mandataria la Controparte_1 P.IVA_1 cod. fisc. , in cui si è fusa per Parte_2 P.IVA_2 incorporazione la elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti. Marco CP_2
ES e RA CO, che la rappresentano e difendono come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 17 aprile 2025
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 31 ottobre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte:
- per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta e per l'effetto dichiarare nullo
e/o annullare e/o comunque revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1458/2024 – rg n.
5907/2024;
In via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della superiore eccezione,
- Accertare e dichiarare che il credito per cui ha agito, non è certo liquido ed esigibile CP_1
e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1458/2024, o comunque accogliere l'opposizione con ogni statuizione;
- Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi anatocistici, ultralegali e cms applicati nel corso dell'intero rapporto, disponendo, si opus, il ricalcolo dei saldi;
Con vittoria delle spese di giudizio”.
In rito:si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n.
1458/2024, rg n. 5907/2024.
Con riserva di formulare le ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge”;
- Per l'opposta: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.;
Nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. , al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro Parte_1
48.937,22, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo che l'ha condannato a pagare a favore dell'opposta la somma di € 48.937,22, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione del saldo passivo del conto corrente n. 4465 del 14 aprile 2004 assistito da apertura di credito in conto corrente fino a € 50.000 concessa in pari data (doc. n. 7 allegati al fascicolo monitorio) contestando:
- in via preliminare, l'inclusione del credito oggetto di ingiunzione nel contratto di cessione di crediti in blocco. In sede di prima memoria istruttoria, ha contestato anche l'esistenza del contratto di cessione di crediti;
- nel merito, esistenza del contratto di conto corrente e di apertura di credito disconoscendo le sottoscrizioni ad esso apposte;
- la consistenza del debito derivante dal rapporto di conto corrente non avendo il creditore depositato tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla risoluzione, ma solo un estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi.
2. Vi è prova dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito ingiunto nel contratto di cessione citato da parte opposta.
è titolare del credito ingiunto in quanto le è stato ceduto dalla CP_1 Pt_3
in forza del contratto di cessione di crediti stipulato il 7 aprile 2017, di cui all'avviso di
[...] cessione pubblicato in gazzetta ufficiale - parte seconda n. 52 del 4 maggio 2017 (cfr. doc. n.
4 allegato al fascicolo monitorio).
In virtù delle informazioni pubblicate in gazzetta ufficiale risulta che il contratto di cessione del 7 aprile 2017 risulta che:
“La Societa' comunica inoltre che, ai sensi del Contratto di Cessione, ha acquistato pro soluto e in blocco da
societa' per azioni, con sede legale in Via G. Solari, 21, Controparte_3
60025 ET (AN), capitale sociale pari a Euro 43.432.587,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di NC , […] tutti i crediti per capitale, P.IVA_3 interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i "Contratti
3 Originari CR ET") che, alla Data di Valutazione, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i " ): Parte_4
(a) siano di titolarita' di CR ET alla Data di Valutazione;
(b) siano denominati in Euro;
(c) i cui relativi Contratti Originari CR ET sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui relativi Contratti Originari CR ET sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali, anche di banche non appartenenti al Gruppo Bancario Banca delle Marche, aventi sede sul territorio della
Repubblica Italiana;
(e) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo Contratto Originario CR ET di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(f) i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno
2016 come "inadempienze probabili" o "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di CR ET;
(g) i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di CR ET, fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti;
(h) i cui relativi debitori non sono banche;
(i) il cui debito residuo sommato al debito residuo derivante da tutte le esposizioni debitorie dovute a CR
ET dallo stesso debitore alla Data di Valutazione non sia superiore ad Euro 10 milioni;
(j) il cui debitore, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come di tempo in tempo modificata ed integrata, rientra in una delle seguenti categorie
SAE (Settori di Attivita' Economica):
(i) SAE 250 ("Fondazioni Bancarie");
(ii) SAE 268 ("Altre finanziarie");
(iii) SAE 280 ("Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione");
(iv) SAE 284 ("Altri ausiliari finanziari");
(v) SAE 288 ("Societa' di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari");
(vi) SAE 430 ("Imprese produttive");
(vii) SAE 432 ("Holding operative private");
(viii) SAE 450 ("Associazioni fra imprese non finanziarie");
4 (ix) SAE 477 ("Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche");
(x) SAE 480 ("Quasi - societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti");
(xi) SAE 481 ("Quasi - societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti");
(xii) SAE 482 ("Quasi - societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti");
(xiii) SAE 490 ("Quasi - societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti");
(xiv) SAE 491 ("Quasi - societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti");
(xv) SAE 492 ("Quasi - societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti");
(xvi) SAE 501 ("Istituzioni ed enti con finalita' di assistenza,beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili");
(xvii) SAE 600 ("Famiglie consumatrici");
(xviii) SAE 614 ("Artigiani");
(xix) SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici");
(k) cui CR ET abbia attribuito il codice identificativo "Project Cube (SPV Lending)", (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o
Raccomandata A.R. e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio , avente Controparte_4 sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017 e
(y) pubblicata sul seguente sito internet www.carilo.it ; con esclusione di tutti i crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o piu' dei seguenti criteri: […]”.
Il credito ingiunto, oltre a soddisfare i criteri cumulativi indicati, per categorie omogenee, nell'estratto del contratto pubblica sulla gazzetta ufficiale, e a non rientrare nelle categorie escluse, fatto quest'ultimo peraltro neppure dedotto da parte opponente, è inserito nella lista dei codici dei rapporti identificativi dei crediti oggetto di cessione, come risulta dalla lista depositata presso il notaio il 27 aprile 2017 (doc. n. 6, pag. 62, allegato CP_4 alla comparsa) citata alla lettera k), sopra trascritta, contenente l'elenco dei codici di rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione.
Inoltre, parte opposta ha anche depositato la dichiarazione del 14 marzo 2025 della società successore a titolo universale della originaria cedente del credito, oggi Parte_3
5 Intesa San Paolo s.p.a., che ha confermato l'avvenuta cessione del credito ingiunto (doc. n. 7 allegato alla comparsa).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato esclusivamente che il credito ingiuntivo non sia incluso nel contratto di cessione, mentre non ha contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione.
Dirimente infine è il possesso della documentazione contrattuale da parte opposta.
2.1. In punto di diritto si osserva quanto segue.
La Corte di cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2,
T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n.
4277/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).
Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass.
3405/2024).
L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e
Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura
6 informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Il citato art. 58, infatti, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione dell'esistenza stessa della cessione il contratto deve essere certamente oggetto di prova.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che
“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n.
5617/2020).
La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.
Ne discende, pertanto, che la prova dell'esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio
7 instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario
(cfr. Cass. n. 10120/2021).
In questo caso la Cassazione ha precisato che, benché non sia, di regola, necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, oppure la pubblicazione in G.U.
(cfr. cit. Cass. n. 5478/2024; cfr. Cass. n. 17944/23; Cass. n. 22151 del 2019 che ha affermato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997 del 2006).
Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la
Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in
G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla
8 valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).
Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione delle singole
9 categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per
10 categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base alla pendenza ad una certa data e alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, …”, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; cfr., più di recente, cit. Cass. n. 4277/2023, che, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
… in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).
Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non
11 censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multiis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n.
15714/2023).
Infine, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
corte d'appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
2.2. Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, parte opposta ha fornito prova dell'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco, concluso il 7 aprile
2017 tra e mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla gazzetta Pt_3 CP_1 ufficiale unitamente alla dichiarazione del notaio che ha ricevuto la lista dei codici dei rapporti ceduti e alla dichiarazione del cedente di avvenuta cessione, a firma della società successore universale di . Pt_3
Parimenti, vi è prova dell'inclusione del credito azionato nella predetta cessione tenuto conto che oggetto di cessione sono stati tutti i crediti aventi congiuntamente le caratteristiche elencate e sopra citate possedute dal credito ingiunto, caratteristiche che non sono state neppure specificamente contestate da parte opponente. Dirimente inoltre risulta la già citata attestazione di avvenuta cessione del credito da parte del cedente, nonché il possesso da parte del cessionario della documentazione contrattuale riferita al contratto di conto corrente e al contratto di apertura di credito.
3. Nel merito, come già rilevato con l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiunto opposto, esistenza e consistenza del credito azionato sono provate dalla dichiarazione di riconoscimento del debito da parte di contenuta nell'atto pubblico di iscrizione dell'ipoteca volontaria redatto dal Parte_1
notaio il 12 ottobre 2015 (doc. n. 11 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte Per_1
opposta) avente il seguente contenuto:
12 Con tale atto, parte opponente ha acconsentito all'iscrizione di ipoteca per l'importo di € 210.000,00 a favore della a garanzia, tra le altre, dell'esposizione derivante Parte_3 dal saldo passivo di cui al conto corrente n. 4465 in merito al quale ha dichiarato che al 12 ottobre 2025 risultava un saldo negativo pari a € 53.630,90.
13 In virtù di tale riconoscimento è, in primo luogo, inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione effettuato per la prima volta solo in sede di opposizione
Al riguardo si osserva che il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (cfr. Cass. n. 22460 del 2017).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa da parte opponente dinanzi al notaio e al creditore cedente il credito in merito alla conoscenza del saldo passivo e la contestuale concessione dell'ipoteca evidenzia che la parte era stata posta bene a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento contenente il contratto di conto corrente e il suo andamento nel corso del tempo.
Inoltre, a fronte di detta dichiarazione contente riconoscimento di debito, è onere di parte opponente dimostrare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento. Onere che non è stato adempiuto.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum in sede monitoria, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e parametro minimo per la fase decisoria, attesa la definizione semplificata ex art. 281sexies c.p.s..
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione depositato il 28 Parte_1 febbraio 2025 avverso il decreto ingiuntivo n. 1458 del 3 dicembre 2024 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia definitiva ex art. 653 c.p.c.;
14 2) condanna a rimborsare a favore della e, per essa nella Parte_1 Controparte_1 qualità di mandataria della le spese processuali da Parte_2 quest'ultima anticipate, liquidate in € 6.164, oltre rimborso spese processuali al 15 %, IVA e
CPA per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare alle parti la sentenza.
NC, 15 dicembre 2025
La giudice
WI ON
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