Sentenza breve 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 07/07/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2025, proposto da
Congregazione delle Suore Figlie della SS. ma Vergine Immacolata di Lourdes Terziarie Francescane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Iervolino, Sara MA Iervolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense;
nei confronti
AE AC, EN D'NO, LO RS, IU RS, IC RS, MA RS, ME IZ, LE IZ, MA AC, AN RS;
per l'annullamento:
1.dell’ordinanza n. 48 dell'11.3.2025 avente ad oggetto: “ORDINANZA DI REPRESSIONE DI REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO PER LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASSA LUBRENSE. ART. 30 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001
2. della relazione del tecnico dell'ufficio urbanistica geom. LO Cangiani - in atti al prot. 28012 del 03.10.2024 - relativa all'accertamento in Via La Cava- proprietà ZA CO e ZA AL di contenuto sconosciuto in quanto mai notificata alla ricorrente;
3. dei verbali di sopralluogo, contenuto ed estremi sconosciuti;
4. della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di opere edilizie abusive prot. 30718 del 30.10.2024 - volta all'annullamento e/o alla dichiarazione di inefficacia, inesistenza e nullità della Concessione edilizia in sanatoria ex legge 724/94 - n° 51c del 05.10.2017 di contenuto sconosciuto in quanto mai notificata alla ricorrente;
5. del provvedimento prot. 33330 del 21.11.2024 - di annullamento in autotutela ex legge 241/90 della Concessione edilizia in sanatoria n° 51/c del 05.10.2017 di contenuto sconosciuto in quanto mai notificato alla ricorrente;
6. del provvedimento della Soprintendenza di Napoli, prot. 36558 del 19.12.2024, di annullamento in autotutela del proprio parere favorevole prot. 8368 del 06.12.2016 - relativo e propedeutico al rilascio della suddetta concessione edilizia in sanatoria 51/c del 05.10.2017 di contenuto sconosciuto in quanto mai notificato alla ricorrente;
7. della comunicazione di avvio del procedimento prot. 34954 del 03.12.2024 - volto all'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 per l'area individuata in catasto al foglio l2 particelle nn° 758, 759 e 760,1578 (ex 757), 481, 480, 482 e 20;
8. di tutti gli atti richiamati in quelli impugnati e/o comunque presupposti, conseguenti e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il provvedimento impugnato il Comune di Massa Lubrense ordinava, tra gli altri, alla Congregazione delle Suore Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes - in quanto ritenuta proprietaria della particella 482 foglio 12 - l’immediata sospensione di ogni attività edilizia e la consequenziale demolizione delle opere abusivamente realizzate in Massa Lubrense e ritenute dall’Ufficio procedente finalizzate a realizzare una lottizzazione abusiva;
- che la ricorrente ha contestato la legittimità della predetta ordinanza, deducendo un unico motivo in diritto così rubricato: “Difetto di legittimazione passiva. Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità manifesta, carenza del presupposto”: in estrema sintesi, la Congregazione ha rimarcato di non essere né proprietaria né possessore né titolare di diritto alcuno di tale particella in questione; inoltre, ha dedotto la violazione del giusto procedimento, avendo presentato istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza nella parte d’interesse, con contestuale istanza di accesso agli atti indicati nell’ordinanza impugnata, rimarcando che non erano mai stati alla stessa notificati, e che dette istanze sono rimaste inevase; Si è costituito in resistenza il Comune di Sessa Aurunca, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, l’infondatezza nel merito del ricorso.
Rilevato che, nella mancata costituzione del Comune, pur ritualmente intimato con ricorso notificato in data 9 maggio 2025, in esito alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.
Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto è rimasta incontestata la non titolarità della particella in questione in capo alla ricorrente, risultando dall’esame della visura catastale per soggetto, prodotta in atti di causa dalla stessa a comprova delle proprie deduzioni, l’affermata assenza di legittimazione passiva in capo alla Congregazione, essendo emerso che la particella per cui è causa è intestata e di proprietà di altro soggetto giuridico e, segnatamente, al Conservatorio del SS Rosario in Monticchio;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato è in parte qua viziato per difetto di istruttoria e erroneità del presupposto, con conseguente annullamento parziale dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla parte in cui la stessa è rivolta alla Congregazione ricorrente, che, si ribadisce, è stata erroneamente individuata come soggetto legittimato passivo;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano cedere a carico del Comune soccombente, nella misura e modalità indicate in dispositivo, anche tenuto conto dell’inerzia serbata dall’amministrazione nel corso del procedimento, a fronte delle istanze della ricorrente rimaste senza riscontro alcuno;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, annulla in parte qua l’ordinanza, limitatamente all’interesse della ricorrente;
Condanna l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge, da attribuirsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Laura EN, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Grazia D'Alterio | MA Laura EN |
IL SEGRETARIO