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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/09/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 239/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 06/02/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GAGLIARDI SALVINA, giusta procura in atti Parte_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Paisiello n. 102, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOTITO NICCOLO', giusta procura in atti CP_1 presso il cui studio, sito in Corato alla piazza V. Emanuele II n. 19, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Corato il 18/6/1998 con rito concordatario (atto n. 63 parte II serie A anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 3/3/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi, anche nell'interesse del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente
. Persona_1
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corato il 18/6/1998, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 63 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Trani, il 16/9/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 06/02/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GAGLIARDI SALVINA, giusta procura in atti Parte_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Paisiello n. 102, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOTITO NICCOLO', giusta procura in atti CP_1 presso il cui studio, sito in Corato alla piazza V. Emanuele II n. 19, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Corato il 18/6/1998 con rito concordatario (atto n. 63 parte II serie A anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 3/3/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi, anche nell'interesse del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente
. Persona_1
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corato il 18/6/1998, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 63 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Trani, il 16/9/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia