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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2241/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MUSSI LIDIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Como il [...], in [...] Controparte_1 C.F._2 dell'Amministratore di Sostegno, Avv. BOTTA CRISTIANA -nominato ed autorizzato a costituirsi nel presente giudizio con decreto del Tribunale di Como del 24.2.2025-, in proprio
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE E PARTE RESISTENTE
COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 19.5.2025
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo la pronuncia divorzile e, considerato che le figlie sono entrambe ormai maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, chiede
l'assegnazione della casa coniugale alla madre e, in punto di contributo al mantenimento per le figlie, chiede di porre a carico del padre - attese le migliorate, ancorché precarie condizioni economiche- € 100 mensili
1 omicomprensivi, con conferma del percepimento integrale dell'assegno unico da parte della madre, convivente con le figlie.
Il difensore di parte resistente si riporta alla comparsa di costituzione, non opponendosi la pronuncia divorzile
e rimettendosi al Tribunale quanto al contributo paterno al mantenimento delle figlie.
I difensori concordano sulla compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 27 agosto 2001, con CP_1
dal quale si era separata con sentenza n. 795/2021, emessa dal Tribunale di Como in data 16-
[...]
22 luglio 2021, che aveva disposto -in considerazione delle condizioni di salute paterne e su richiesta congiunta delle parti- l'affido esclusivo delle figlie, (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
2.5.2007), alla madre, con collocamento presso la madre stessa, nella casa coniugale, a quest'ultima assegnata, aveva regolamentato i rapporti padre-figlie (prevedendo che la madre si sarebbe adoperata per garantire la continuità di rapporti, provvedendo ad accompagnare con regolarità, almeno due volte al mese, entrambe le figlie presso la clinica Zucchi ed inoltre, il padre avrebbe potuto porsi quotidianamente in contatto con entrambe le figlie chiamandole o videochiamandole), ponendo a carico della madre il mantenimento integrale delle figlie. Ha quindi domandato la conferma dell'affido esclusivo a sé della figlia ancora minorenne, Per_2 con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie come dalla stessa proposto (prevedendo che il padre possa continuare a contattare le figlie con una telefonata al giorno e che le stesse possano fargli visita compatibilmente ai loro impegni di studio), nonché l'equa determinazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie, con percezione integrale dell'assegno unico in proprio favore.
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio tramite il proprio Amministratore Controparte_1 di Sostegno, il quale non si è opposto alla domanda di divorzio ed ha chiesto di confermare l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, di disporre che il padre possa continuare a contattare telefonicamente Per_2 le figlie e che le stesse possano fargli visita, di assegnare la casa coniugale alla madre e di disporre l'integrale percezione dell'assegno unico per le figlie in favore della madre.
All'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 19 maggio 2025, il Giudice delegato ha sentito la sola parte ricorrente, la quale ha meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, considerato che l'Amministratore di Sostegno del resistente ha riferito che il signor non fosse in condizioni di salute tali da poter partecipare personalmente CP_1 all'udienza. Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce della documentazione agli atti, avendo entrambe le figlie raggiunto la maggiore età ed avendo dunque la causa natura documentale, ha fatto precisare alle parti le conclusioni, ammettendole alla discussione orale. All'esito, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
2 Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In ordine alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Parte_2 concordatario, in Albese con in data 27 agosto 2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_3
Comune di Albese con - n. 20, parte II, serie A, anno 2001). CP_3
Dalla loro unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_2 Persona_1 oggi entrambe maggiorenni.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 795/2021, emessa dal Tribunale di Como il 16-22 luglio
2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le stesse per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia divorzile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Nulla deve essere disposto sul punto, avendo entrambe le figlie raggiunto la maggiore età.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla GN
, che è ivi rimasta a vivere con le figlie dopo la separazione dal marito, così da garantire ad Parte_1
e la conservazione dell'habitat in cui sono cresciute, secondo quanto disposto dall'art. Persona_1 Per_2
337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass.
12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
3 L'assegnazione della casa coniugale verrà considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della
Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420).
Il contributo al mantenimento delle figlie
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto delle figlie, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
La GN ha dichiarato di lavorare come impiegata, con stipendio di € 1.900 mensili netti Parte_1 circa su 14 mensilità, precisando che tredicesima e quattordicesima ammontano a € 1.800 netti circa, cui si aggiungono € 220 mensili a titolo di assegno unico per (cfr. verbale d'udienza del 19 maggio 2025). Per_2
Dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.200 nel 2022 (mod. 730 2023), pari a circa € 2.100 nel 2023 (CU 2024) e pari a circa € 2.276 nel 2024 (CU 2025). Vive con le figlie maggiorenni -entrambe studentesse- nella casa coniugale, in comproprietà con il marito, non gravata da mutui o finanziamenti.
Quanto al signor con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità Parte_3 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, in quanto affetto da psicosi schizofrenica con disturbo ossessivo compulsivo necessitante terapia continua. Impaccio motorio in esiti frattura femore destro già recidivata (cfr. certificato di invalidità del 13.4.2022)-, l'Amministratore di Con Sostegno ha così riferito: la posizione debitoria del signor i attesta su € 11.000 circa con l' CP_1 ma l'obiettivo sarebbe farli rottamare almeno in parte. Al momento, è ricoverato in struttura psichiatrica con
4 costi interamente a carico dello Stato, quindi la pensione di invalidità di circa € 735 mensili su 13 mensilità Con viene accantonata, l' comunque gira alla struttura € 250 mensili per spese correnti e personali. Ci sono circa € 15mila sul conto dell'assistito (cfr. verbale udienza del 19 maggio 2025). Quanto dichiarato trova conferma nella documentazione in atti, dalla quale risulta che il signor a percepito, nel 2024, un CP_1 reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 785 (CU 2025), risultano poi sul suo conto accrediti mensili di € 735 di pensione INPS (cfr. estratto conto 2024, dal quale risulta un saldo, al 31.12.2024, di € 15.000 circa).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione personale -considerate le condizioni di salute del signor con conseguente inabilità lavorativa- ed economica delle parti come emersa e valorizzata, CP_1 considerata l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà, alla moglie ed anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico del signor con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, un CP_1 contributo al mantenimento indiretto delle figlie nella misura complessiva di € 100 mensili, come richiesti. Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per le figlie, continui ad essere percepito dalla GN , quale genitore convivente (arg. ex Cass. 22.2.2025, Parte_1
n. 4672).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione e l'accordo delle parti sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Albese con in data 27 agosto 2001 (atto trascritto
[...] Parte_2 CP_3 nei registri dello Stato Civile del Comune di Albese con - n. 20, parte II, serie A, anno 2001); CP_3
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Albavilla, via Costa n. 7, alla GN;
Parte_1
5 3. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del presente provvedimento, a CP_6 carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_2 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 100 (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
4. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito dalla GN
; Parte_1
5. COMPENSA le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albese con Cassano, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 23.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MUSSI LIDIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Como il [...], in [...] Controparte_1 C.F._2 dell'Amministratore di Sostegno, Avv. BOTTA CRISTIANA -nominato ed autorizzato a costituirsi nel presente giudizio con decreto del Tribunale di Como del 24.2.2025-, in proprio
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE E PARTE RESISTENTE
COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 19.5.2025
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo la pronuncia divorzile e, considerato che le figlie sono entrambe ormai maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, chiede
l'assegnazione della casa coniugale alla madre e, in punto di contributo al mantenimento per le figlie, chiede di porre a carico del padre - attese le migliorate, ancorché precarie condizioni economiche- € 100 mensili
1 omicomprensivi, con conferma del percepimento integrale dell'assegno unico da parte della madre, convivente con le figlie.
Il difensore di parte resistente si riporta alla comparsa di costituzione, non opponendosi la pronuncia divorzile
e rimettendosi al Tribunale quanto al contributo paterno al mantenimento delle figlie.
I difensori concordano sulla compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 27 agosto 2001, con CP_1
dal quale si era separata con sentenza n. 795/2021, emessa dal Tribunale di Como in data 16-
[...]
22 luglio 2021, che aveva disposto -in considerazione delle condizioni di salute paterne e su richiesta congiunta delle parti- l'affido esclusivo delle figlie, (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
2.5.2007), alla madre, con collocamento presso la madre stessa, nella casa coniugale, a quest'ultima assegnata, aveva regolamentato i rapporti padre-figlie (prevedendo che la madre si sarebbe adoperata per garantire la continuità di rapporti, provvedendo ad accompagnare con regolarità, almeno due volte al mese, entrambe le figlie presso la clinica Zucchi ed inoltre, il padre avrebbe potuto porsi quotidianamente in contatto con entrambe le figlie chiamandole o videochiamandole), ponendo a carico della madre il mantenimento integrale delle figlie. Ha quindi domandato la conferma dell'affido esclusivo a sé della figlia ancora minorenne, Per_2 con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie come dalla stessa proposto (prevedendo che il padre possa continuare a contattare le figlie con una telefonata al giorno e che le stesse possano fargli visita compatibilmente ai loro impegni di studio), nonché l'equa determinazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie, con percezione integrale dell'assegno unico in proprio favore.
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio tramite il proprio Amministratore Controparte_1 di Sostegno, il quale non si è opposto alla domanda di divorzio ed ha chiesto di confermare l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, di disporre che il padre possa continuare a contattare telefonicamente Per_2 le figlie e che le stesse possano fargli visita, di assegnare la casa coniugale alla madre e di disporre l'integrale percezione dell'assegno unico per le figlie in favore della madre.
All'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 19 maggio 2025, il Giudice delegato ha sentito la sola parte ricorrente, la quale ha meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, considerato che l'Amministratore di Sostegno del resistente ha riferito che il signor non fosse in condizioni di salute tali da poter partecipare personalmente CP_1 all'udienza. Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce della documentazione agli atti, avendo entrambe le figlie raggiunto la maggiore età ed avendo dunque la causa natura documentale, ha fatto precisare alle parti le conclusioni, ammettendole alla discussione orale. All'esito, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
2 Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In ordine alle determinazioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 Parte_2 concordatario, in Albese con in data 27 agosto 2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_3
Comune di Albese con - n. 20, parte II, serie A, anno 2001). CP_3
Dalla loro unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_2 Persona_1 oggi entrambe maggiorenni.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 795/2021, emessa dal Tribunale di Como il 16-22 luglio
2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le stesse per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia divorzile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Nulla deve essere disposto sul punto, avendo entrambe le figlie raggiunto la maggiore età.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla GN
, che è ivi rimasta a vivere con le figlie dopo la separazione dal marito, così da garantire ad Parte_1
e la conservazione dell'habitat in cui sono cresciute, secondo quanto disposto dall'art. Persona_1 Per_2
337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass.
12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
3 L'assegnazione della casa coniugale verrà considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della
Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420).
Il contributo al mantenimento delle figlie
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto delle figlie, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
La GN ha dichiarato di lavorare come impiegata, con stipendio di € 1.900 mensili netti Parte_1 circa su 14 mensilità, precisando che tredicesima e quattordicesima ammontano a € 1.800 netti circa, cui si aggiungono € 220 mensili a titolo di assegno unico per (cfr. verbale d'udienza del 19 maggio 2025). Per_2
Dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.200 nel 2022 (mod. 730 2023), pari a circa € 2.100 nel 2023 (CU 2024) e pari a circa € 2.276 nel 2024 (CU 2025). Vive con le figlie maggiorenni -entrambe studentesse- nella casa coniugale, in comproprietà con il marito, non gravata da mutui o finanziamenti.
Quanto al signor con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità Parte_3 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, in quanto affetto da psicosi schizofrenica con disturbo ossessivo compulsivo necessitante terapia continua. Impaccio motorio in esiti frattura femore destro già recidivata (cfr. certificato di invalidità del 13.4.2022)-, l'Amministratore di Con Sostegno ha così riferito: la posizione debitoria del signor i attesta su € 11.000 circa con l' CP_1 ma l'obiettivo sarebbe farli rottamare almeno in parte. Al momento, è ricoverato in struttura psichiatrica con
4 costi interamente a carico dello Stato, quindi la pensione di invalidità di circa € 735 mensili su 13 mensilità Con viene accantonata, l' comunque gira alla struttura € 250 mensili per spese correnti e personali. Ci sono circa € 15mila sul conto dell'assistito (cfr. verbale udienza del 19 maggio 2025). Quanto dichiarato trova conferma nella documentazione in atti, dalla quale risulta che il signor a percepito, nel 2024, un CP_1 reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 785 (CU 2025), risultano poi sul suo conto accrediti mensili di € 735 di pensione INPS (cfr. estratto conto 2024, dal quale risulta un saldo, al 31.12.2024, di € 15.000 circa).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione personale -considerate le condizioni di salute del signor con conseguente inabilità lavorativa- ed economica delle parti come emersa e valorizzata, CP_1 considerata l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà, alla moglie ed anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico del signor con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, un CP_1 contributo al mantenimento indiretto delle figlie nella misura complessiva di € 100 mensili, come richiesti. Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per le figlie, continui ad essere percepito dalla GN , quale genitore convivente (arg. ex Cass. 22.2.2025, Parte_1
n. 4672).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione e l'accordo delle parti sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Albese con in data 27 agosto 2001 (atto trascritto
[...] Parte_2 CP_3 nei registri dello Stato Civile del Comune di Albese con - n. 20, parte II, serie A, anno 2001); CP_3
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Albavilla, via Costa n. 7, alla GN;
Parte_1
5 3. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del presente provvedimento, a CP_6 carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_2 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 100 (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
4. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito dalla GN
; Parte_1
5. COMPENSA le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albese con Cassano, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 23.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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