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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1382/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GIANPAOLO RIZZO, C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA RICASOLI 32 50122 FIRENZE presso il difensore
APPELLANTI
CONTRO
AVV. (C.F. ), in proprio e con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MARTA MEREU, elettivamente domiciliato presso lo Studio di
VIA ANAPO, 29 00199 ROMA
APPELLATO
Conclusioni:
Per gli Appellanti e : Parte_1 Parte_2 n. r.g. 1382/2024
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e domanda, in accoglimento del presente appello, nonché in riforma della sentenza n. 3669/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03/04/2024 e notificata in pari data, con cui è stato definito il procedimento civile ordinario ivi rubricato al R.G. n. 180/2022;
nel merito:
a) riformare, con riferimento ai capi impugnati, la sentenza sopra citata in ragione di tutti i motivi esposti;
b) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.
M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario.”
Per l'Appellato Avv. CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni altra deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto dai sig.ri e Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 3669/2024 resa dal Tribunale di Milano perché infondato e/o inammissibile in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata, con le conseguenze di legge ed il favore delle spese.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 321/2020 emessa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Belluno, Pt_1
e sono stati condannati a pagare la somma di € 750,000,00 in
[...] Parte_2 favore di e di ulteriori € 750.000.00 in favore di Parte_4 Parte_5
, oltre rivalutazione e interessi e oltre al risarcimento dei danni per importo di €
[...]
60.000,00 in ragione di anno dal dovuto al saldo.
Il credito nascente da tale pronuncia ha costituito oggetto di cessione dapprima nei confronti di e quindi, da parte di quest'ultimo, per la sola parte relativa CP_2 all'importo del risarcimento (con l'eccezione, dunque, di complessivi € 1.500.000,00 oltre accessori), nei confronti dell'avv. che, in data 30.11.2021, ha CP_1 notificato a e atto di precetto per il pagamento di € Parte_1 Parte_2
315.554,91, di cui € 240.000,00 in linea capitale (€ 60.000,00 l'anno con decorrenza da ottobre 2016), € 48.049,35 a titolo di interessi legali e di mora, € 26.087,30 a titolo di pagina 2 di 9 n. r.g. 1382/2024
spese liquidate in sentenza ed il residuo per compensi, spese generali e accessori relativi al precetto.
e , con atto di citazione notificato il 20.12.2021, hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., eccependo l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito intervenuta tra e l'avv. CP_2 CP_1
l'irregolarità della formula esecutiva apposta sulla sentenza e l'erronea
[...] quantificazione del risarcimento di cui al precetto.
Hanno quindi chiesto che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertasse l'inesistenza del diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, nonché l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di cessione del 03/11/2021 asseritamente intervenuto tra e l'Avv. CP_2 CP_1
L'opposto, costituendosi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, sul rilievo della piena validità ed efficacia della cessione, nonché della corretta quantificazione del credito.
Il Tribunale di Milano, accolta parzialmente l'istanza di sospensione e senza svolgimento di attività istruttoria, con sentenza n. 3669/2024 ha accertato il diritto dell'opposto avv. di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti CP_1 sino a concorrenza del minor importo di € 267.505,56 rispetto a quello azionato (esclusi dunque € 48.089,35 per interessi legali e di mora, in difetto, nel titolo, della condanna al relativo pagamento), oltre spese ed interessi successivi alla redazione del precetto fino al saldo, ed ha inoltre condannato e a rimborsare Parte_1 Parte_2 solidalmente a controparte le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Avverso tale pronuncia, e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 appello, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” riguardo alla “questione … relativa all'inefficacia della cessione asseritamente intervenuta il 03/11/2021”, nonché erroneità della decisione “in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di primo grado”.
Sulla scorta di tali motivi, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, previamente insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituito ritualmente l'avv. ed ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame, chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 9 n. r.g. 1382/2024
Alla prima udienza del 15.10.2024, il Consigliere Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c., ha rinviato per la rimessione al Collegio al
1°.4.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con il primo motivo di gravame, e denunciano la Parte_1 Parte_2 violazione e/o falsa applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 2697 c.c. e 115
c.p.c., con riferimento alle parti della sentenza gravata “in cui è stata trattata la domanda … volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione asseritamente intervenuto in data 03/11/2021 tra il Sig. , quale parte cedente, e l'Avv. CP_2
quale cessionario”. CP_1
Reiterano al riguardo le doglianze già svolte in primo grado quanto al fatto che la comunicazione di tale cessione, avvenuta a mezzo PEC da parte dell'Avv. il CP_1
04/11/2021 (cfr. doc. 3 appellanti), sarebbe priva degli elementi essenziali per potersi dire regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 1264 co. 1 c.c., in quanto priva non solo della sottoscrizione dal cedente e di allegato atto di cessione, ma anche di ogni altro elemento “idoneo a dimostrare l'effettiva titolarità in capo all'Avv. dei diritti in CP_1 virtù dei quali egli ha poi preteso il pagamento di €. 315.554,91, oltre spese, interessi ed onorari”.
Aggiungono di avere vanamente richiesto informazioni in proposito all'odierno opposto e di aver potuto prendere visione dell'atto di cessione, peraltro privo di data certa anteriore alla notifica del precetto, solo al momento della costituzione in giudizio dell'avv. non avendo ricevuto la notifica neppure del precedente atto di CP_1 cessione asseritamente intervenuto il 13-20/10/2021 tra i OR , quali cedenti, Pt_4 ed il Sig. , notifica del resto non documentata, attesa la produzione in CP_2 giudizio di una mera comunicazione priva di valore poiché costituita da una CP_ dichiarazione del Sig. (preteso cessionario), senza elementi idonei a confermarne la propria conoscenza quali debitori ceduti.
Il Giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel considerare “valida la produzione documentale fornita dal convenuto opposto e “fornita … la prova sia CP_1 dell'avvenuta cessione (mediante la produzione in giudizio del doc. 4 bis di parte
pagina 4 di 9 n. r.g. 1382/2024
convenuta opposta, qui prodotto come doc. 2) che della relativa notifica ai debitori ceduti a mezzo pec (cfr. doc. 3 prodotto da parte attrice in primo grado)”.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Il titolo azionato dall'avv. nei confronti di e CP_1 Parte_1 Pt_2
è costituito dalla sentenza (definitiva) n. 321/2020 con cui il Tribunale di
[...]
Belluno, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Parte_4
e , ha condannato “i convenuti , e
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_1
a versare, in solido tra loro, la somma di € 750.000,00 a favore di Parte_3 [...]
e la somma di € 750.000,00 a favore di , somme Parte_4 Parte_5 maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo”, nonché “al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni derivati dai fatti dedotti in giudizio, a titolo di responsabilità contrattuale, quantificati nella somma di € 60.000,00 in ragione di anno dal dovuto sino al saldo effettivo” e alla rifusione delle spese di giudizio, “liquidate in complessivi Euro 18.520,54, di cui Euro 16.481,00 per compensi, ed Euro 2.039,54 per spese, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge”.
Nell'atto di precetto notificato agli appellanti il 30.11.2021 in forza di tale titolo si afferma che, “con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 13 ottobre 2021 ex art. 1264 c.c. i sigg. e hanno ceduto le loro Parte_5 Parte_4 ragioni di credito, nulla escluso, in favore del sig. , e di tanto è stata CP_2 resa comunicazione ai sigg. , e , con Parte_2 Parte_3 Parte_1 comunicane-notifica a mezzo raccomandata a/r inviata in data 22/10/2021” e che, “con successivo contratto di cessione di crediti parziale, sottoscritto in data 03/11/2021, il sig. ha ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., i suoi diritti di credito legati CP_2 alla prefata sentenza n. 321/20, con esclusione dell'importo di € 1.500.000,00 oltre accessori su detto importo” all'avv. mediante “comunicazione-notifica CP_1 dell'avvenuto perfezionamento di tale cessione … regolarmente effettuata ai debitori ceduti con missiva-PEC 04/11/2021, in uno con raccomandata a/r spedita nella stessa data”.
Agli atti, vi è in effetti prova sia della cessione del credito da parte dei signori Pt_4 al signor , che della successiva cessione (parziale) del medesimo credito CP_2 CP_ dal signor all'avv. essendo prodotti i relativi contratti sottoscritti, CP_1 rispettivamente, in data 20.20.2021 (doc. 3 appellato) e in data 3.11.2021 (doc. 4bis appellato).
Di entrambe le cessioni è anche documentata la notifica effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti degli appellanti, constando in particolare, per pagina 5 di 9 n. r.g. 1382/2024
quanto di interesse ai fini del presente giudizio, la notifica a mezzo PEC consegnata il
04/11/2021 (doc. 5 appellato) della cessione da a nei CP_2 CP_1 confronti dei debitori ceduti , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
(quest'ultimo rimasto peraltro estraneo al giudizio di opposizione).
Riguardo a tale cessione, e sollecitano una diversa lettura Parte_1 Parte_2 delle risultanze processuali, sul rilievo che il Tribunale, essendosi limitato ad escludere la fondatezza delle proprie doglianze riguardanti l'avvenuto invio della comunicazione da parte del solo cessionario avv. (non anche del cedente) e la mancata CP_1 allegazione ad essa di copia del contratto di cessione, avrebbe tralasciato di considerare le “diverse e ben più ampie contestazioni” riguardanti l'omessa prova della “titolarità del diritto di credito preteso dall'Avv. (e dunque del suo diritto ad agire CP_1 esecutivamente)”, fondate sul rilievo che “la cessione del credito asseritamente intervenuta il 03/11/2021 sarebbe stata dimostrata … mediante la produzione di un atto
(cfr. doc. 4 bis ex adverso prodotto in primo grado e qui prodotto come doc. 2) privo di data certa e, quindi, carente dell'indispensabile requisito volto ad accertare la circostanza per cui l'asserito cessionario fosse titolare del diritto di credito vantato anteriormente alla notifica dell'atto di precetto”.
Si tratta di doglianze prive di alcun pregio.
Anzitutto, come affermato correttamente nella sentenza di primo grado, la notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che tale notifica provenga, come nella specie, dal cessionario e non dal creditore cedente.
Riguardo alle modalità di comunicazione, opera infatti l'insegnamento giurisprudenziale, da tempo consolidato, secondo cui la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale”, ma costituisce un atto a forma libera, sicché, fermo restando l'onere di
“dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, anche proveniente dal cessionario, che risulti
“idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. 18 ottobre 2005 n. 20143 e 20144; Cass. Ord. 13 maggio 2021 n. 12734).
Non è inoltre possibile riconoscere fondatezza alle osservazioni critiche sviluppate dai signori sulla pretesa inidoneità della menzionata comunicazione via PEC Pt_1 dell'avv. in data 04/11/2021 a consentire “la conoscenza certa in ordine alla CP_1 circostanza per cui l'asserita cessione fosse effettivamente avvenuta”, per il fatto che i pagina 6 di 9 n. r.g. 1382/2024
contenuti valorizzati dal Giudice di primo grado (“indicazione del credito ceduto, del suo ammontare, del titolo esecutivo dal quale esso deriva, del nominativo del cedente, del cessionario e dei debitori ceduti”) non servirebbero “a dimostrare l'effettiva titolarità in capo all'Avv. dei diritti in virtù dei quali egli ha poi preteso il CP_1 pagamento della somma precettata, risolvendosi … in indicazioni meramente descrittive …”, in difetto di prova “circa la sussistenza del diritto di credito, ed il conseguente diritto ad agire in via esecutiva, anteriormente alla notifica del precetto ed all'instaurazione del giudizio di opposizione ….”.
Posto che la comunicazione di cui si tratta contiene una chiara indicazione del credito ceduto e del relativo ammontare, nonché del titolo esecutivo all'origine dello stesso e dei nominativi degli originari creditori, del primo cessionario (resosi a sua volta cedente), del secondo cessionario e dei debitori ceduti, merita infatti ribadire che, secondo il disposto dell'art. 1264, co. 1, c.c. (“la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando ... gli è stata notificata”), la notificazione della cessione è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
In quanto atto a forma libera, purché idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che “non è necessario che al detto fine sia trasmesso, al debitore ceduto, l'originale o la copia autentica della cessione, essendo sufficiente possa conoscerne gli elementi identificativi
e costitutivi (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1510)” (v. Cass. 10/05/2005 n. 9761).
Né rileva la mancanza di data certa della cessione e quindi la collocabilità effettiva di quest'ultima al 3/11/2021, come da relativo contratto versato in atti, in quanto i signori ben avrebbero potuto indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale Pt_1 della cessione notificata dal solo cessionario (v. Cass. ord. 14/10/2021 n. 28093) se avessero ritenuto che la notificazione da parte dell'avv. non avesse consentito loro CP_1
l'individuazione inequivoca del titolare effettivo del credito.
Viceversa, i signori non hanno neppure allegato che la mancanza di data certa Pt_1 della cessione abbia potuto esporli al rischio di un pagamento non liberatorio, essendosi essi limitati ad astenersi da qualsivoglia pagamento, tanto nei confronti del cedente, quanto nei confronti del cessionario, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Le risultanze processuali confermano in ogni caso che l'avv. in virtù CP_1 della cessione (parziale) del credito originariamente sorto in favore di Parte_4
pagina 7 di 9 n. r.g. 1382/2024
e nei confronti degli appellanti, abbia assunto la veste di Pt_4 Parte_5 creditore e sia quindi legittimato a pretendere la prestazione di cui all'atto di precetto notificato nei confronti di e il 30.11.2021. Parte_1 Parte_2
Il mancato accoglimento del primo mezzo di gravame comporta l'inevitabile rigetto anche del secondo, con cui gli appellanti si dolgono della condanna, da parte del
Tribunale, al rimborso delle spese di giudizio in favore di controparte, trattandosi di provvedimento consequenziale correttamente assunto in considerazione della soccombenza assolutamente preponderante degli opponenti.
Deriva dalle considerazioni svolte il rigetto dell'appello e la conferma, per l'effetto, della sentenza n. 3669/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati a rifondere solidalmente all'appellato anche le spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001 a € 520.000) e secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso è determinato al minimo dato il mancato svolgimento di attività istruttoria, si liquidano in complessivi € 17.179,00, per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
A carico di e grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1 Parte_2
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n.
228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da e nei confronti dell'avv. Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3669/2021 emessa CP_1 dal Tribunale di Milano il 2.4.2024 e pubblicata il 3.4.2024;
2) condanna e a rifondere solidalmente all'appellato avv. Parte_1 Parte_2 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € CP_1
17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 n. r.g. 1382/2024
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte di e , dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1382/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GIANPAOLO RIZZO, C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA RICASOLI 32 50122 FIRENZE presso il difensore
APPELLANTI
CONTRO
AVV. (C.F. ), in proprio e con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MARTA MEREU, elettivamente domiciliato presso lo Studio di
VIA ANAPO, 29 00199 ROMA
APPELLATO
Conclusioni:
Per gli Appellanti e : Parte_1 Parte_2 n. r.g. 1382/2024
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e domanda, in accoglimento del presente appello, nonché in riforma della sentenza n. 3669/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03/04/2024 e notificata in pari data, con cui è stato definito il procedimento civile ordinario ivi rubricato al R.G. n. 180/2022;
nel merito:
a) riformare, con riferimento ai capi impugnati, la sentenza sopra citata in ragione di tutti i motivi esposti;
b) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.
M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario.”
Per l'Appellato Avv. CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni altra deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto dai sig.ri e Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 3669/2024 resa dal Tribunale di Milano perché infondato e/o inammissibile in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata, con le conseguenze di legge ed il favore delle spese.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 321/2020 emessa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Belluno, Pt_1
e sono stati condannati a pagare la somma di € 750,000,00 in
[...] Parte_2 favore di e di ulteriori € 750.000.00 in favore di Parte_4 Parte_5
, oltre rivalutazione e interessi e oltre al risarcimento dei danni per importo di €
[...]
60.000,00 in ragione di anno dal dovuto al saldo.
Il credito nascente da tale pronuncia ha costituito oggetto di cessione dapprima nei confronti di e quindi, da parte di quest'ultimo, per la sola parte relativa CP_2 all'importo del risarcimento (con l'eccezione, dunque, di complessivi € 1.500.000,00 oltre accessori), nei confronti dell'avv. che, in data 30.11.2021, ha CP_1 notificato a e atto di precetto per il pagamento di € Parte_1 Parte_2
315.554,91, di cui € 240.000,00 in linea capitale (€ 60.000,00 l'anno con decorrenza da ottobre 2016), € 48.049,35 a titolo di interessi legali e di mora, € 26.087,30 a titolo di pagina 2 di 9 n. r.g. 1382/2024
spese liquidate in sentenza ed il residuo per compensi, spese generali e accessori relativi al precetto.
e , con atto di citazione notificato il 20.12.2021, hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., eccependo l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito intervenuta tra e l'avv. CP_2 CP_1
l'irregolarità della formula esecutiva apposta sulla sentenza e l'erronea
[...] quantificazione del risarcimento di cui al precetto.
Hanno quindi chiesto che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertasse l'inesistenza del diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, nonché l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di cessione del 03/11/2021 asseritamente intervenuto tra e l'Avv. CP_2 CP_1
L'opposto, costituendosi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, sul rilievo della piena validità ed efficacia della cessione, nonché della corretta quantificazione del credito.
Il Tribunale di Milano, accolta parzialmente l'istanza di sospensione e senza svolgimento di attività istruttoria, con sentenza n. 3669/2024 ha accertato il diritto dell'opposto avv. di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti CP_1 sino a concorrenza del minor importo di € 267.505,56 rispetto a quello azionato (esclusi dunque € 48.089,35 per interessi legali e di mora, in difetto, nel titolo, della condanna al relativo pagamento), oltre spese ed interessi successivi alla redazione del precetto fino al saldo, ed ha inoltre condannato e a rimborsare Parte_1 Parte_2 solidalmente a controparte le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Avverso tale pronuncia, e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 appello, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” riguardo alla “questione … relativa all'inefficacia della cessione asseritamente intervenuta il 03/11/2021”, nonché erroneità della decisione “in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di primo grado”.
Sulla scorta di tali motivi, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, previamente insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituito ritualmente l'avv. ed ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame, chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 9 n. r.g. 1382/2024
Alla prima udienza del 15.10.2024, il Consigliere Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c., ha rinviato per la rimessione al Collegio al
1°.4.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
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Con il primo motivo di gravame, e denunciano la Parte_1 Parte_2 violazione e/o falsa applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 2697 c.c. e 115
c.p.c., con riferimento alle parti della sentenza gravata “in cui è stata trattata la domanda … volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione asseritamente intervenuto in data 03/11/2021 tra il Sig. , quale parte cedente, e l'Avv. CP_2
quale cessionario”. CP_1
Reiterano al riguardo le doglianze già svolte in primo grado quanto al fatto che la comunicazione di tale cessione, avvenuta a mezzo PEC da parte dell'Avv. il CP_1
04/11/2021 (cfr. doc. 3 appellanti), sarebbe priva degli elementi essenziali per potersi dire regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 1264 co. 1 c.c., in quanto priva non solo della sottoscrizione dal cedente e di allegato atto di cessione, ma anche di ogni altro elemento “idoneo a dimostrare l'effettiva titolarità in capo all'Avv. dei diritti in CP_1 virtù dei quali egli ha poi preteso il pagamento di €. 315.554,91, oltre spese, interessi ed onorari”.
Aggiungono di avere vanamente richiesto informazioni in proposito all'odierno opposto e di aver potuto prendere visione dell'atto di cessione, peraltro privo di data certa anteriore alla notifica del precetto, solo al momento della costituzione in giudizio dell'avv. non avendo ricevuto la notifica neppure del precedente atto di CP_1 cessione asseritamente intervenuto il 13-20/10/2021 tra i OR , quali cedenti, Pt_4 ed il Sig. , notifica del resto non documentata, attesa la produzione in CP_2 giudizio di una mera comunicazione priva di valore poiché costituita da una CP_ dichiarazione del Sig. (preteso cessionario), senza elementi idonei a confermarne la propria conoscenza quali debitori ceduti.
Il Giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel considerare “valida la produzione documentale fornita dal convenuto opposto e “fornita … la prova sia CP_1 dell'avvenuta cessione (mediante la produzione in giudizio del doc. 4 bis di parte
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convenuta opposta, qui prodotto come doc. 2) che della relativa notifica ai debitori ceduti a mezzo pec (cfr. doc. 3 prodotto da parte attrice in primo grado)”.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Il titolo azionato dall'avv. nei confronti di e CP_1 Parte_1 Pt_2
è costituito dalla sentenza (definitiva) n. 321/2020 con cui il Tribunale di
[...]
Belluno, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Parte_4
e , ha condannato “i convenuti , e
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_1
a versare, in solido tra loro, la somma di € 750.000,00 a favore di Parte_3 [...]
e la somma di € 750.000,00 a favore di , somme Parte_4 Parte_5 maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo”, nonché “al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni derivati dai fatti dedotti in giudizio, a titolo di responsabilità contrattuale, quantificati nella somma di € 60.000,00 in ragione di anno dal dovuto sino al saldo effettivo” e alla rifusione delle spese di giudizio, “liquidate in complessivi Euro 18.520,54, di cui Euro 16.481,00 per compensi, ed Euro 2.039,54 per spese, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge”.
Nell'atto di precetto notificato agli appellanti il 30.11.2021 in forza di tale titolo si afferma che, “con contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 13 ottobre 2021 ex art. 1264 c.c. i sigg. e hanno ceduto le loro Parte_5 Parte_4 ragioni di credito, nulla escluso, in favore del sig. , e di tanto è stata CP_2 resa comunicazione ai sigg. , e , con Parte_2 Parte_3 Parte_1 comunicane-notifica a mezzo raccomandata a/r inviata in data 22/10/2021” e che, “con successivo contratto di cessione di crediti parziale, sottoscritto in data 03/11/2021, il sig. ha ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., i suoi diritti di credito legati CP_2 alla prefata sentenza n. 321/20, con esclusione dell'importo di € 1.500.000,00 oltre accessori su detto importo” all'avv. mediante “comunicazione-notifica CP_1 dell'avvenuto perfezionamento di tale cessione … regolarmente effettuata ai debitori ceduti con missiva-PEC 04/11/2021, in uno con raccomandata a/r spedita nella stessa data”.
Agli atti, vi è in effetti prova sia della cessione del credito da parte dei signori Pt_4 al signor , che della successiva cessione (parziale) del medesimo credito CP_2 CP_ dal signor all'avv. essendo prodotti i relativi contratti sottoscritti, CP_1 rispettivamente, in data 20.20.2021 (doc. 3 appellato) e in data 3.11.2021 (doc. 4bis appellato).
Di entrambe le cessioni è anche documentata la notifica effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti degli appellanti, constando in particolare, per pagina 5 di 9 n. r.g. 1382/2024
quanto di interesse ai fini del presente giudizio, la notifica a mezzo PEC consegnata il
04/11/2021 (doc. 5 appellato) della cessione da a nei CP_2 CP_1 confronti dei debitori ceduti , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
(quest'ultimo rimasto peraltro estraneo al giudizio di opposizione).
Riguardo a tale cessione, e sollecitano una diversa lettura Parte_1 Parte_2 delle risultanze processuali, sul rilievo che il Tribunale, essendosi limitato ad escludere la fondatezza delle proprie doglianze riguardanti l'avvenuto invio della comunicazione da parte del solo cessionario avv. (non anche del cedente) e la mancata CP_1 allegazione ad essa di copia del contratto di cessione, avrebbe tralasciato di considerare le “diverse e ben più ampie contestazioni” riguardanti l'omessa prova della “titolarità del diritto di credito preteso dall'Avv. (e dunque del suo diritto ad agire CP_1 esecutivamente)”, fondate sul rilievo che “la cessione del credito asseritamente intervenuta il 03/11/2021 sarebbe stata dimostrata … mediante la produzione di un atto
(cfr. doc. 4 bis ex adverso prodotto in primo grado e qui prodotto come doc. 2) privo di data certa e, quindi, carente dell'indispensabile requisito volto ad accertare la circostanza per cui l'asserito cessionario fosse titolare del diritto di credito vantato anteriormente alla notifica dell'atto di precetto”.
Si tratta di doglianze prive di alcun pregio.
Anzitutto, come affermato correttamente nella sentenza di primo grado, la notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che tale notifica provenga, come nella specie, dal cessionario e non dal creditore cedente.
Riguardo alle modalità di comunicazione, opera infatti l'insegnamento giurisprudenziale, da tempo consolidato, secondo cui la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale”, ma costituisce un atto a forma libera, sicché, fermo restando l'onere di
“dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, anche proveniente dal cessionario, che risulti
“idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. 18 ottobre 2005 n. 20143 e 20144; Cass. Ord. 13 maggio 2021 n. 12734).
Non è inoltre possibile riconoscere fondatezza alle osservazioni critiche sviluppate dai signori sulla pretesa inidoneità della menzionata comunicazione via PEC Pt_1 dell'avv. in data 04/11/2021 a consentire “la conoscenza certa in ordine alla CP_1 circostanza per cui l'asserita cessione fosse effettivamente avvenuta”, per il fatto che i pagina 6 di 9 n. r.g. 1382/2024
contenuti valorizzati dal Giudice di primo grado (“indicazione del credito ceduto, del suo ammontare, del titolo esecutivo dal quale esso deriva, del nominativo del cedente, del cessionario e dei debitori ceduti”) non servirebbero “a dimostrare l'effettiva titolarità in capo all'Avv. dei diritti in virtù dei quali egli ha poi preteso il CP_1 pagamento della somma precettata, risolvendosi … in indicazioni meramente descrittive …”, in difetto di prova “circa la sussistenza del diritto di credito, ed il conseguente diritto ad agire in via esecutiva, anteriormente alla notifica del precetto ed all'instaurazione del giudizio di opposizione ….”.
Posto che la comunicazione di cui si tratta contiene una chiara indicazione del credito ceduto e del relativo ammontare, nonché del titolo esecutivo all'origine dello stesso e dei nominativi degli originari creditori, del primo cessionario (resosi a sua volta cedente), del secondo cessionario e dei debitori ceduti, merita infatti ribadire che, secondo il disposto dell'art. 1264, co. 1, c.c. (“la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando ... gli è stata notificata”), la notificazione della cessione è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
In quanto atto a forma libera, purché idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che “non è necessario che al detto fine sia trasmesso, al debitore ceduto, l'originale o la copia autentica della cessione, essendo sufficiente possa conoscerne gli elementi identificativi
e costitutivi (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1510)” (v. Cass. 10/05/2005 n. 9761).
Né rileva la mancanza di data certa della cessione e quindi la collocabilità effettiva di quest'ultima al 3/11/2021, come da relativo contratto versato in atti, in quanto i signori ben avrebbero potuto indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale Pt_1 della cessione notificata dal solo cessionario (v. Cass. ord. 14/10/2021 n. 28093) se avessero ritenuto che la notificazione da parte dell'avv. non avesse consentito loro CP_1
l'individuazione inequivoca del titolare effettivo del credito.
Viceversa, i signori non hanno neppure allegato che la mancanza di data certa Pt_1 della cessione abbia potuto esporli al rischio di un pagamento non liberatorio, essendosi essi limitati ad astenersi da qualsivoglia pagamento, tanto nei confronti del cedente, quanto nei confronti del cessionario, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Le risultanze processuali confermano in ogni caso che l'avv. in virtù CP_1 della cessione (parziale) del credito originariamente sorto in favore di Parte_4
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e nei confronti degli appellanti, abbia assunto la veste di Pt_4 Parte_5 creditore e sia quindi legittimato a pretendere la prestazione di cui all'atto di precetto notificato nei confronti di e il 30.11.2021. Parte_1 Parte_2
Il mancato accoglimento del primo mezzo di gravame comporta l'inevitabile rigetto anche del secondo, con cui gli appellanti si dolgono della condanna, da parte del
Tribunale, al rimborso delle spese di giudizio in favore di controparte, trattandosi di provvedimento consequenziale correttamente assunto in considerazione della soccombenza assolutamente preponderante degli opponenti.
Deriva dalle considerazioni svolte il rigetto dell'appello e la conferma, per l'effetto, della sentenza n. 3669/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati a rifondere solidalmente all'appellato anche le spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001 a € 520.000) e secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso è determinato al minimo dato il mancato svolgimento di attività istruttoria, si liquidano in complessivi € 17.179,00, per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
A carico di e grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1 Parte_2
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n.
228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da e nei confronti dell'avv. Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3669/2021 emessa CP_1 dal Tribunale di Milano il 2.4.2024 e pubblicata il 3.4.2024;
2) condanna e a rifondere solidalmente all'appellato avv. Parte_1 Parte_2 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € CP_1
17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 n. r.g. 1382/2024
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte di e , dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
l'8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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