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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 880/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10686/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069984409000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, il sig. Ricorrente_1, ha impugnando la cartella di pagamento n. 071 2025 00699844 09 000, notificata in data 31 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate – SI, per l'importo complessivo di euro 262,93, relativa a tassa automobilistica regionale anno 2019, comprensiva di tributo, sanzioni ed accessori ed ha dedotto che la cartella impugnata trae origine dall'asserito avviso di accertamento n.
964322975976, che l'Amministrazione assume notificato in data 22 settembre 2022, ma che il contribuente dichiara mai ricevuto né validamente notificato. Deduce inoltre la prescrizione del credito tributario, affermando che la tassa automobilistica è soggetta a termine prescrizionale quinquennale, non interrotto da validi atti notificati, con conseguente inesigibilità del credito alla data di notifica della cartella, sostendo l'inapplicabilità delle sospensioni dei termini di cui al D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), trattandosi di tributo non erariale e di carichi affidati anteriormente all'8 marzo 2020.
Eccepisce inoltre la violazione del diritto di difesa, per essere stato il contribuente privato della possibilità di impugnare tempestivamente l'atto impositivo presupposto.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento della cartella di pagamento e per la declaratoria di non debenza delle somme richieste, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI, la quale ha depositato controdeduzioni, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti la mancata notifica dell'avviso di accertamento, trattandosi di attività riservata all'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità della cartella, affermando che l'avviso presupposto sarebbe stato notificato il 22 settembre 2022, senza tuttavia produrre in giudizio la relativa prova di notifica.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio quale ente impositore, non si è costituita, rimanendo contumace e non depositando alcuna documentazione difensiva.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata.
È principio consolidato nella giurisprudenza tributaria che, qualora la cartella di pagamento non costituisca il primo atto con cui l'Amministrazione manifesta la pretesa tributaria, la sua legittimità è subordinata alla rituale notifica dell'atto impositivo presupposto. In caso di specifica contestazione da parte del contribuente,
l'onere della prova della notifica grava sull'ente impositore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato in modo puntuale e circostanziato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 964322975976, relativo alla tassa automobilistica anno 2019, assumendo che la cartella di pagamento costituisca il primo atto portato a sua conoscenza.
A fronte di tale eccezione, la Regione Campania, unico soggetto titolare del potere di accertamento e della prova della notifica dell'atto presupposto, è rimasta contumace, non producendo alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
l'Agenzia delle Entrate – SI, pur costituita, si è limitata ad affermazioni difensive di carattere assertivo, senza depositare la relata di notifica o altra documentazione equipollente, ribadendo la propria estraneità alla fase di accertamento.
La contumacia dell'ente impositore assume rilievo decisivo, poiché la prova della notifica dell'atto presupposto rientra nella sua esclusiva disponibilità. In mancanza di tale prova, non può ritenersi dimostrata la legittima formazione del titolo su cui si fonda la riscossione.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido presupposto giuridico e deve essere annullata per mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, restando assorbite le ulteriori censure, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Campania, quale ente impositore, non costituitosi in giudizio nelll'importo liquidato in dispositivo con distrazione delle spese solidalmente in favore dei difensori antistatari, avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2) e avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti, con distrazione.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10686/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069984409000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, il sig. Ricorrente_1, ha impugnando la cartella di pagamento n. 071 2025 00699844 09 000, notificata in data 31 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate – SI, per l'importo complessivo di euro 262,93, relativa a tassa automobilistica regionale anno 2019, comprensiva di tributo, sanzioni ed accessori ed ha dedotto che la cartella impugnata trae origine dall'asserito avviso di accertamento n.
964322975976, che l'Amministrazione assume notificato in data 22 settembre 2022, ma che il contribuente dichiara mai ricevuto né validamente notificato. Deduce inoltre la prescrizione del credito tributario, affermando che la tassa automobilistica è soggetta a termine prescrizionale quinquennale, non interrotto da validi atti notificati, con conseguente inesigibilità del credito alla data di notifica della cartella, sostendo l'inapplicabilità delle sospensioni dei termini di cui al D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), trattandosi di tributo non erariale e di carichi affidati anteriormente all'8 marzo 2020.
Eccepisce inoltre la violazione del diritto di difesa, per essere stato il contribuente privato della possibilità di impugnare tempestivamente l'atto impositivo presupposto.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento della cartella di pagamento e per la declaratoria di non debenza delle somme richieste, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI, la quale ha depositato controdeduzioni, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti la mancata notifica dell'avviso di accertamento, trattandosi di attività riservata all'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità della cartella, affermando che l'avviso presupposto sarebbe stato notificato il 22 settembre 2022, senza tuttavia produrre in giudizio la relativa prova di notifica.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio quale ente impositore, non si è costituita, rimanendo contumace e non depositando alcuna documentazione difensiva.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata.
È principio consolidato nella giurisprudenza tributaria che, qualora la cartella di pagamento non costituisca il primo atto con cui l'Amministrazione manifesta la pretesa tributaria, la sua legittimità è subordinata alla rituale notifica dell'atto impositivo presupposto. In caso di specifica contestazione da parte del contribuente,
l'onere della prova della notifica grava sull'ente impositore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato in modo puntuale e circostanziato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 964322975976, relativo alla tassa automobilistica anno 2019, assumendo che la cartella di pagamento costituisca il primo atto portato a sua conoscenza.
A fronte di tale eccezione, la Regione Campania, unico soggetto titolare del potere di accertamento e della prova della notifica dell'atto presupposto, è rimasta contumace, non producendo alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
l'Agenzia delle Entrate – SI, pur costituita, si è limitata ad affermazioni difensive di carattere assertivo, senza depositare la relata di notifica o altra documentazione equipollente, ribadendo la propria estraneità alla fase di accertamento.
La contumacia dell'ente impositore assume rilievo decisivo, poiché la prova della notifica dell'atto presupposto rientra nella sua esclusiva disponibilità. In mancanza di tale prova, non può ritenersi dimostrata la legittima formazione del titolo su cui si fonda la riscossione.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido presupposto giuridico e deve essere annullata per mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, restando assorbite le ulteriori censure, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Campania, quale ente impositore, non costituitosi in giudizio nelll'importo liquidato in dispositivo con distrazione delle spese solidalmente in favore dei difensori antistatari, avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2) e avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti, con distrazione.