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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/06/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Presidente Relatore - dott. Alessio Marfè - Giudice – dott. Roberto Bianco - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3299/2023 promossa da:
(C.F. ( ), con il patrocinio dell'avv.to PAGLIA VINCENZO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Vittime Civili n. 84
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025, sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e sulle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con in Foggia in data 24.09.2005, trascritto agli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di Foggia (atto n. 87, parte I, anno 2005), e che dal matrimonio non erano nati figli, chiedeva al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, sussistendone i presupposti di legge pagina 1 di 3 atteso che gli stessi non avevano più una unione affettiva e sentimentale, non essendovi, peraltro, alcuna possibilità di ricongiungimento.
Con decreto del 21.06.2023 il Presidente delle Prima Sezione Civile ordinava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice istruttore, disponendo la notificazione a cura del ricorrente nel termine fissato.
, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 11.10.2023, dichiarata la contumacia della resistente, il Giudice Istruttore ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 05.06.2024.
All'udienza del 04.06.2025, pervenuta in seguito a nuova calendarizzazione delle udienze, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procuratore della sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del
P.M. con dispensa dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e sia Parte_1 Controparte_1
divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme sia dal fatto che la resistente, nonostante sia venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento, non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tale obiettiva situazione evidenzia come il tentativo di riconciliazione rappresentato dalle parti non sia andato a buon fine, pertanto la convivenza sia divenuta intollerabile con conseguente impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Spese del giudizio.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, risoltasi in una mancata opposizione della resistente che ha facilitato la definizione del giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 87, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.06.2025.
IL PRESIDENTE REL./EST.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Presidente Relatore - dott. Alessio Marfè - Giudice – dott. Roberto Bianco - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3299/2023 promossa da:
(C.F. ( ), con il patrocinio dell'avv.to PAGLIA VINCENZO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Vittime Civili n. 84
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025, sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e sulle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con in Foggia in data 24.09.2005, trascritto agli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di Foggia (atto n. 87, parte I, anno 2005), e che dal matrimonio non erano nati figli, chiedeva al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, sussistendone i presupposti di legge pagina 1 di 3 atteso che gli stessi non avevano più una unione affettiva e sentimentale, non essendovi, peraltro, alcuna possibilità di ricongiungimento.
Con decreto del 21.06.2023 il Presidente delle Prima Sezione Civile ordinava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice istruttore, disponendo la notificazione a cura del ricorrente nel termine fissato.
, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 11.10.2023, dichiarata la contumacia della resistente, il Giudice Istruttore ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 05.06.2024.
All'udienza del 04.06.2025, pervenuta in seguito a nuova calendarizzazione delle udienze, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procuratore della sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del
P.M. con dispensa dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e sia Parte_1 Controparte_1
divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme sia dal fatto che la resistente, nonostante sia venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento, non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tale obiettiva situazione evidenzia come il tentativo di riconciliazione rappresentato dalle parti non sia andato a buon fine, pertanto la convivenza sia divenuta intollerabile con conseguente impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Spese del giudizio.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, risoltasi in una mancata opposizione della resistente che ha facilitato la definizione del giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 87, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.06.2025.
IL PRESIDENTE REL./EST.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
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