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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
5720/2021 cui è riunito 1443/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 10/07/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. BONITO SAVINO MASSIMO
Avv. BONITO MILENA
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
È cessata la materia del contendere con riferimento alll'a.v.a. oggi opposto, essendo intervenuto pagamento parziale delle somme dapprima contestate e poi lo sgravio delle somme iscritte nell'avviso.
Dall'istruttoria esperita, nonché dalle stesse conclusioni delle parti si evince che anche i verbali di accertamento erano fondati solo con riferimento a periodi inferiori a quelli oggetto di accertamento, in quanto è emerso che il sig. ha prestato la sua Pt_2 attività lavorativa in favore della moglie e della sua attività Parte_3
d'impresa lsolo nei mesi di gennaio e febbraio 2019 e da marzo a novembre 2020.
Peraltro, versando e differenze dovute con riferimento a tali mesi, parte ricorrente ha riconosciuto la natura subordinata di tali prestazioni di lavoro emersa anche dall'istruttoria.
Sicché, lette deduzioni delle parti, anche alla luce della proposta conciliativa di questo G.L. ex art. 185 bis cpc, e viste le risultanze istruttorie, va dichiarata la nullità parziale dei verbali opposti.
Le spese sono compensate, stante la reciproca soccombenza e la condotta della debitrice.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato il 30/07/2021, nella causa iscritta al n. CP_1
5720/2021 R.G.A.C. così provvede: dichiara la nullità parziale dei verbali di accertamento con riferimento ai periodi diversi rispetto ai mesi di gennaio e febbraio
2019 e da marzo a novembre 2020; dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'a.v.a, per intervenuto pagamento delle somme non contestate e dichiara non dovute le ulteriori somme iscritte nell'avviso; compensa le spese di lite.
Foggia, 10/07/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
5720/2021 cui è riunito 1443/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 10/07/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. BONITO SAVINO MASSIMO
Avv. BONITO MILENA
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
È cessata la materia del contendere con riferimento alll'a.v.a. oggi opposto, essendo intervenuto pagamento parziale delle somme dapprima contestate e poi lo sgravio delle somme iscritte nell'avviso.
Dall'istruttoria esperita, nonché dalle stesse conclusioni delle parti si evince che anche i verbali di accertamento erano fondati solo con riferimento a periodi inferiori a quelli oggetto di accertamento, in quanto è emerso che il sig. ha prestato la sua Pt_2 attività lavorativa in favore della moglie e della sua attività Parte_3
d'impresa lsolo nei mesi di gennaio e febbraio 2019 e da marzo a novembre 2020.
Peraltro, versando e differenze dovute con riferimento a tali mesi, parte ricorrente ha riconosciuto la natura subordinata di tali prestazioni di lavoro emersa anche dall'istruttoria.
Sicché, lette deduzioni delle parti, anche alla luce della proposta conciliativa di questo G.L. ex art. 185 bis cpc, e viste le risultanze istruttorie, va dichiarata la nullità parziale dei verbali opposti.
Le spese sono compensate, stante la reciproca soccombenza e la condotta della debitrice.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato il 30/07/2021, nella causa iscritta al n. CP_1
5720/2021 R.G.A.C. così provvede: dichiara la nullità parziale dei verbali di accertamento con riferimento ai periodi diversi rispetto ai mesi di gennaio e febbraio
2019 e da marzo a novembre 2020; dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'a.v.a, per intervenuto pagamento delle somme non contestate e dichiara non dovute le ulteriori somme iscritte nell'avviso; compensa le spese di lite.
Foggia, 10/07/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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