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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14662/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 09/10/2025, alle ore 09.34, sono presenti innanzi al Giudice Tobia ET: per , Avv. Linda Faccini in sostituzione dell'Avv. Scibilia Parte_1
Giovanni; per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nessuno;
partecipano all'udienza la dott.ssa Alice Patella e il dott. Francesco Boggian, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
* Preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica alla parte resistente, peso atto della sua mancata costituzione anche per l'udienza odierna, il Giudice ne dichiara la contumacia. L'avv. Faccini si riporta al contenuto del ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, visto l'art. 281-sexies c.p.c., invita la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. Faccini si riporta a quanto sopra. Il Giudice, dato atto, ad ore 09:36 si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 10:09, alla presenza della parte costituita, il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IL GIUDICE Tobia ET REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia ET, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 14662/2025, promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Scibilia (C.F.: ), C.F._2
-ricorrente- contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Voglia l'On.le Presidente del Tribunale di Venezia adito, contrariis reiectis: – in via principale: accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione per i motivi esposti in narrativa, disporne la revoca e per l'effetto procedere alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti alla ricorrente, per attività di difensore
d'ufficio espletata nel procedimento penale n. 7934/13 R.G.N.R. – n. 1639/2017 RG GIP
a favore di , quantificati nell'importo di € 2.206,00 (oltre Parte_2 rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge), come indicati nell'istanza di liquidazione allegata o nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;
– in ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con ricorso depositato il 19.06.2025 l'avv. si è rivolta Parte_1
all'intestato Tribunale esponendo di aver assistito, innanzi al Tribunale penale di Venezia (nel procedimento penale n. 7934/13 R.G.N.R. – n.
4802/2017 RG sez. GIP/GUP) quale difensore d'ufficio, l'imputato sig.
, nei cui confronti, stante l'irreperibilità del Parte_2 medesimo, il procedimento è stato prima sospeso ex art 420 quater c.p.p., secondo le disposizioni ratione temporis vigenti, e poi
Pag. 2 di 9 successivamente definito con sentenza n. 136/2025 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti al prevenuto.
All'esito, per l'attività svolta dalla ricorrente il Giudice ha liquidato la complessiva somma di euro 150,00 (corrispondente alla sola fase studio).
L'avv. ha quindi tempestivamente opposto in questa sede il Pt_1 suddetto decreto, contestando la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari della fase studio e l'omessa liquidazione delle fasi istruttoria e decisoria del procedimento penale in premessa.
Il convenuto, benché ritualmente notificato, non si è CP_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
IN DIRITTO.
L'opposizione è parzialmente fondata.
L'Avv. si duole, in primo luogo, della liquidazione dei Pt_1 compensi relativi alla fase di studio nella misura di € 150,00, al di sotto dei minimi tariffari e chiede che le sia riconosciuto il compenso calcolato nel rispetto dei parametri medi.
Orbene, occorre muovere da quanto enunciato in materia dalla Corte di Cassazione: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del
2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (Cass. n. 10438/23); “In tema di patrocinio
a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo
Pag. 3 di 9 tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass., n. 4048/2024).
È dunque incontestabile che i valori tabellari minimi hanno carattere inderogabile e costituiscono un limite al di sotto del quale non è consentito al Giudice operare alcuna ulteriore riduzione, che non sia prevista dalla legge – quale è la specifica ipotesi richiamata dall'art. 106 bis DPR 115/2002, che viene in rilievo nel caso di specie – e che il provvedimento di liquidazione qui opposto, quanto alla fase di studio, non ha fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi.
Dovendosi quindi provvedere al calcolo del compenso, va altresì ricordato che l'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti;
cioè a dire che il valore medio indicato nella
Tabella è la misura massima applicabile.
Tanto precisato e chiarito, si osserva che la ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, di aver svolto attività, proprie della fase di studio (cfr. art. 12, co. 3, lett. a, D.M. n. 55/2014), di particolare complessità e impegno tali da giustificare l'applicazione dei parametri massimi applicabili, tanto più che, come dichiarato dalla stessa: “Nel corso e all'esito del giudizio, la ricorrente non è mai riuscita a mettersi in contatto con l'imputato, in quanto lo stesso è sempre risultato irreperibile “di diritto”, trattandosi peraltro di soggetto non registrato all'anagrafe nazionale della popolazione residente” (cfr. ricorso, pag. 2); talché appare congruo il riconoscimento del relativo compenso in applicazione dei residuali parametri minimi, ovviamente decurtati di 1/3 ex art. 106-bis TUGS, per complessivi € 284,00.
La ricorrente ha contestato, inoltre, la decisione del giudice penale di
Pag. 4 di 9 non liquidare i compensi per le fasi istruttoria e decisionale a motivo che il giudizio ha riguardato “un soggetto senza fissa dimora e di fatto irreperibile, sospeso con ordinanza ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. allora vigente, senza espletamento di alcuna attività difensiva essendosi poi provveduto ex art. 129 c.p.p. in camera di consiglio de plano” (cfr. doc. 3).
A detta della ricorrente, la decisione gravata, prescindendo da una concreta valutazione della natura, del contenuto e del pregio dell'attività espletata, è sproporzionata, inadeguata e del tutto irrispettosa e lesiva del decoro professionale, nonché illegittima alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia di liquidazione giudiziale dei compensi professionali del difensore d'ufficio.
A sostegno della richiesta liquidazione delle ulteriori fasi in esame, la ricorrente ha esposto che l'attività ad esse corrispondente si è articolata: nella partecipazione all'udienza del 07/07/2017, in occasione della quale è stata eccepita la mancata conoscenza della pendenza del processo in capo all'imputato nella verifica dello stato del Pt_2 fascicolo;
nell'esame del provvedimento di rinnovo della sospensione del processo e delle ricerche dell'imputato; nell'esame della sentenza notificata e nel tentativo di notiziare l'assistito dell'esito del processo.
La censura merita accoglimento nei seguenti termini e limiti.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 “introduce un nuovo e autonomo giudizio e non è una seconda 'fase' o una revisio prioris instantiae accessoria al giudizio in cui è stata effettuata la liquidazione. […] non ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario.” (Cons. Stato., Ad. Plen., n. 10/2024), in altre parole “non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza;
[…] non vi è
Pag. 5 di 9 soccombenza […] in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di opposizione, perché comunque […] è stato riconosciuto un compenso, seppure di importo inferiore” (arg. ex Cass., n. 5991/2024).
Venendo al caso di specie, non può condividersi l'assunto da cui muove l'odierna ricorrente, ossia che è “pacifico che la trattazione di questioni preliminari (qual'è la verifica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato) avvenuta all'udienza del 07/07/2017 rientri nella fase istruttoria e che l'esame e studio di una sentenza rientri nella fase decisionale” (cfr. ricorso, pag. 4).
Fermo restando il principio secondo cui nel processo penale,
l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria e questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza (cfr. Cass., n. 4539/2025), va tenuto presente che il compenso a questi spettante si liquida, ai sensi dell'art. 12 d.m. n. 55/2014, per fasi (intendendosi con ciò la fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale), ciascuna delle quali ricomprende una serie di specifiche attività previste dalla legge, tra di loro non sovrapponibili.
In questo contesto, mette conto osservare che, come ha ricordato anche di recente la Cassazione, la fase istruttoria, secondo quanto dispone il co. 3 dell'art. 12 cit., comprende le “attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche
o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”, ossia attività – anche preparatorie all'istruttoria (cfr. Cass., n.
2502/2024) – comunque funzionali alla ricerca e alla formazione delle prove (cfr. Cass., n. 5807/2024).
Ebbene, le suddette attività non consta siano state svolte nel corso del processo penale in questione, dapprima sospeso con ordinanza ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. allora vigente, dipoi chiusosi con sentenza ex art. 129 c.p.p., per intervenuta prescrizione, emessa de plano
Pag. 6 di 9 in camera di consiglio, nella perdurante irreperibilità dell'imputato.
Nessun compenso per la fase istruttoria può quindi essere riconosciuto all'Avv. . Pt_1
Nondimeno, le attività descritte dalla ricorrente (partecipazione all'udienza del 07/07/2017, in occasione della quale è stata eccepita la mancata conoscenza della pendenza del processo in capo all'imputato verifica dello stato del fascicolo;
esame del provvedimento di Pt_2 rinnovo della sospensione del processo e delle ricerche dell'imputato), per le quali è stato chiesto il riconoscimento di un compenso (e che risultano sostanzialmente documentate sub doc. 2), in quanto preliminari attività relative all'accertamento dell'irreperibilità dell'imputato, debbono più propriamente collocarsi nel perimetro della fase introduttiva (cfr. Cass., n. 4539/2025).
Per esse, appare congruo (richiamati i principi di cui supra e tenuto conto della modesta attività difensiva compiuta, per come descritta dalla stessa ricorrente) riconoscere un compenso – già operata la riduzione di
1/3 prescritta dall'art. 106-bis TUGS – pari ad € 252,00.
Venendo, infine, alla fase decisionale, stando alla lettera d) del co. 3 della norma più volte richiamata, per essa si deve intendere “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Non vi è chi non veda come nel caso di specie, non sia stata compiuta alcuna attività difensiva riconducibile a tale fase: la stessa ricorrente ha riconosciuto che il giudice penale ha pronunziato sentenza ex art. 129
c.p.p. de plano, in camera di consiglio (cfr. docc. 2 e 3).
Né un autonomo compenso potrebbe essere riconosciuto per l'esame della sentenza di “non doversi procedere” per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto attività non contemplata tra le ipotesi esemplificativamente (ed emblematicamente) menzionate tra quelle caratterizzanti la fase decisoria (diversamente da quanto invece espressamente stabilito, all'interno del medesimo corpus normativo, all'art. 4, co. 5, lett. d).
Pag. 7 di 9 In parziale accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe, dovendosi intendere revocato il provvedimento opposto, va dunque riconosciuto e liquidato, in favore dell'Avv. , per tutte le Pt_1 ragioni esposte, la somma di € 536,00 (oltre accessori come per legge) per la fase studio e la fase introduttiva del processo penale de quo.
Quanto alle spese dell'odierno giudizio, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto della misura in cui la domanda viene accolta, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata (anche considerata la contumacia della controparte), della sostanziale assenza di una fase istruttoria e della decisione nelle forme semplificate alla prima udienza;
il che giustifica la liquidazione secondo i parametri minimi.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. LIQUIDA alla ricorrente a titolo di compenso per il patrocinio prestato in qualità di difensore d'ufficio innanzi al Tribunale di Venezia
- sezione GIP/GUP nel procedimento penale n. 7934/13 R.G.N.R. - n.
4802/2017 RG GIP a carico di , la complessiva Parte_2 somma di € 536,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario;
2. ON la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali che si liquidano in € 332,00, per compensi professionali ed € 125,00 per spese esenti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione di AT Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Pag. 8 di 9 Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, così deciso il 09/10/2025
IL GIUDICE Tobia ET
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 09/10/2025, alle ore 09.34, sono presenti innanzi al Giudice Tobia ET: per , Avv. Linda Faccini in sostituzione dell'Avv. Scibilia Parte_1
Giovanni; per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nessuno;
partecipano all'udienza la dott.ssa Alice Patella e il dott. Francesco Boggian, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
* Preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica alla parte resistente, peso atto della sua mancata costituzione anche per l'udienza odierna, il Giudice ne dichiara la contumacia. L'avv. Faccini si riporta al contenuto del ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, visto l'art. 281-sexies c.p.c., invita la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. Faccini si riporta a quanto sopra. Il Giudice, dato atto, ad ore 09:36 si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 10:09, alla presenza della parte costituita, il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IL GIUDICE Tobia ET REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia ET, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 14662/2025, promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Scibilia (C.F.: ), C.F._2
-ricorrente- contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Voglia l'On.le Presidente del Tribunale di Venezia adito, contrariis reiectis: – in via principale: accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione per i motivi esposti in narrativa, disporne la revoca e per l'effetto procedere alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti alla ricorrente, per attività di difensore
d'ufficio espletata nel procedimento penale n. 7934/13 R.G.N.R. – n. 1639/2017 RG GIP
a favore di , quantificati nell'importo di € 2.206,00 (oltre Parte_2 rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge), come indicati nell'istanza di liquidazione allegata o nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;
– in ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con ricorso depositato il 19.06.2025 l'avv. si è rivolta Parte_1
all'intestato Tribunale esponendo di aver assistito, innanzi al Tribunale penale di Venezia (nel procedimento penale n. 7934/13 R.G.N.R. – n.
4802/2017 RG sez. GIP/GUP) quale difensore d'ufficio, l'imputato sig.
, nei cui confronti, stante l'irreperibilità del Parte_2 medesimo, il procedimento è stato prima sospeso ex art 420 quater c.p.p., secondo le disposizioni ratione temporis vigenti, e poi
Pag. 2 di 9 successivamente definito con sentenza n. 136/2025 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti al prevenuto.
All'esito, per l'attività svolta dalla ricorrente il Giudice ha liquidato la complessiva somma di euro 150,00 (corrispondente alla sola fase studio).
L'avv. ha quindi tempestivamente opposto in questa sede il Pt_1 suddetto decreto, contestando la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari della fase studio e l'omessa liquidazione delle fasi istruttoria e decisoria del procedimento penale in premessa.
Il convenuto, benché ritualmente notificato, non si è CP_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
IN DIRITTO.
L'opposizione è parzialmente fondata.
L'Avv. si duole, in primo luogo, della liquidazione dei Pt_1 compensi relativi alla fase di studio nella misura di € 150,00, al di sotto dei minimi tariffari e chiede che le sia riconosciuto il compenso calcolato nel rispetto dei parametri medi.
Orbene, occorre muovere da quanto enunciato in materia dalla Corte di Cassazione: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del
2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (Cass. n. 10438/23); “In tema di patrocinio
a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo
Pag. 3 di 9 tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass., n. 4048/2024).
È dunque incontestabile che i valori tabellari minimi hanno carattere inderogabile e costituiscono un limite al di sotto del quale non è consentito al Giudice operare alcuna ulteriore riduzione, che non sia prevista dalla legge – quale è la specifica ipotesi richiamata dall'art. 106 bis DPR 115/2002, che viene in rilievo nel caso di specie – e che il provvedimento di liquidazione qui opposto, quanto alla fase di studio, non ha fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi.
Dovendosi quindi provvedere al calcolo del compenso, va altresì ricordato che l'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti;
cioè a dire che il valore medio indicato nella
Tabella è la misura massima applicabile.
Tanto precisato e chiarito, si osserva che la ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, di aver svolto attività, proprie della fase di studio (cfr. art. 12, co. 3, lett. a, D.M. n. 55/2014), di particolare complessità e impegno tali da giustificare l'applicazione dei parametri massimi applicabili, tanto più che, come dichiarato dalla stessa: “Nel corso e all'esito del giudizio, la ricorrente non è mai riuscita a mettersi in contatto con l'imputato, in quanto lo stesso è sempre risultato irreperibile “di diritto”, trattandosi peraltro di soggetto non registrato all'anagrafe nazionale della popolazione residente” (cfr. ricorso, pag. 2); talché appare congruo il riconoscimento del relativo compenso in applicazione dei residuali parametri minimi, ovviamente decurtati di 1/3 ex art. 106-bis TUGS, per complessivi € 284,00.
La ricorrente ha contestato, inoltre, la decisione del giudice penale di
Pag. 4 di 9 non liquidare i compensi per le fasi istruttoria e decisionale a motivo che il giudizio ha riguardato “un soggetto senza fissa dimora e di fatto irreperibile, sospeso con ordinanza ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. allora vigente, senza espletamento di alcuna attività difensiva essendosi poi provveduto ex art. 129 c.p.p. in camera di consiglio de plano” (cfr. doc. 3).
A detta della ricorrente, la decisione gravata, prescindendo da una concreta valutazione della natura, del contenuto e del pregio dell'attività espletata, è sproporzionata, inadeguata e del tutto irrispettosa e lesiva del decoro professionale, nonché illegittima alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia di liquidazione giudiziale dei compensi professionali del difensore d'ufficio.
A sostegno della richiesta liquidazione delle ulteriori fasi in esame, la ricorrente ha esposto che l'attività ad esse corrispondente si è articolata: nella partecipazione all'udienza del 07/07/2017, in occasione della quale è stata eccepita la mancata conoscenza della pendenza del processo in capo all'imputato nella verifica dello stato del Pt_2 fascicolo;
nell'esame del provvedimento di rinnovo della sospensione del processo e delle ricerche dell'imputato; nell'esame della sentenza notificata e nel tentativo di notiziare l'assistito dell'esito del processo.
La censura merita accoglimento nei seguenti termini e limiti.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 “introduce un nuovo e autonomo giudizio e non è una seconda 'fase' o una revisio prioris instantiae accessoria al giudizio in cui è stata effettuata la liquidazione. […] non ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario.” (Cons. Stato., Ad. Plen., n. 10/2024), in altre parole “non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza;
[…] non vi è
Pag. 5 di 9 soccombenza […] in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di opposizione, perché comunque […] è stato riconosciuto un compenso, seppure di importo inferiore” (arg. ex Cass., n. 5991/2024).
Venendo al caso di specie, non può condividersi l'assunto da cui muove l'odierna ricorrente, ossia che è “pacifico che la trattazione di questioni preliminari (qual'è la verifica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato) avvenuta all'udienza del 07/07/2017 rientri nella fase istruttoria e che l'esame e studio di una sentenza rientri nella fase decisionale” (cfr. ricorso, pag. 4).
Fermo restando il principio secondo cui nel processo penale,
l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria e questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza (cfr. Cass., n. 4539/2025), va tenuto presente che il compenso a questi spettante si liquida, ai sensi dell'art. 12 d.m. n. 55/2014, per fasi (intendendosi con ciò la fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale), ciascuna delle quali ricomprende una serie di specifiche attività previste dalla legge, tra di loro non sovrapponibili.
In questo contesto, mette conto osservare che, come ha ricordato anche di recente la Cassazione, la fase istruttoria, secondo quanto dispone il co. 3 dell'art. 12 cit., comprende le “attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche
o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”, ossia attività – anche preparatorie all'istruttoria (cfr. Cass., n.
2502/2024) – comunque funzionali alla ricerca e alla formazione delle prove (cfr. Cass., n. 5807/2024).
Ebbene, le suddette attività non consta siano state svolte nel corso del processo penale in questione, dapprima sospeso con ordinanza ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. allora vigente, dipoi chiusosi con sentenza ex art. 129 c.p.p., per intervenuta prescrizione, emessa de plano
Pag. 6 di 9 in camera di consiglio, nella perdurante irreperibilità dell'imputato.
Nessun compenso per la fase istruttoria può quindi essere riconosciuto all'Avv. . Pt_1
Nondimeno, le attività descritte dalla ricorrente (partecipazione all'udienza del 07/07/2017, in occasione della quale è stata eccepita la mancata conoscenza della pendenza del processo in capo all'imputato verifica dello stato del fascicolo;
esame del provvedimento di Pt_2 rinnovo della sospensione del processo e delle ricerche dell'imputato), per le quali è stato chiesto il riconoscimento di un compenso (e che risultano sostanzialmente documentate sub doc. 2), in quanto preliminari attività relative all'accertamento dell'irreperibilità dell'imputato, debbono più propriamente collocarsi nel perimetro della fase introduttiva (cfr. Cass., n. 4539/2025).
Per esse, appare congruo (richiamati i principi di cui supra e tenuto conto della modesta attività difensiva compiuta, per come descritta dalla stessa ricorrente) riconoscere un compenso – già operata la riduzione di
1/3 prescritta dall'art. 106-bis TUGS – pari ad € 252,00.
Venendo, infine, alla fase decisionale, stando alla lettera d) del co. 3 della norma più volte richiamata, per essa si deve intendere “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Non vi è chi non veda come nel caso di specie, non sia stata compiuta alcuna attività difensiva riconducibile a tale fase: la stessa ricorrente ha riconosciuto che il giudice penale ha pronunziato sentenza ex art. 129
c.p.p. de plano, in camera di consiglio (cfr. docc. 2 e 3).
Né un autonomo compenso potrebbe essere riconosciuto per l'esame della sentenza di “non doversi procedere” per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto attività non contemplata tra le ipotesi esemplificativamente (ed emblematicamente) menzionate tra quelle caratterizzanti la fase decisoria (diversamente da quanto invece espressamente stabilito, all'interno del medesimo corpus normativo, all'art. 4, co. 5, lett. d).
Pag. 7 di 9 In parziale accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe, dovendosi intendere revocato il provvedimento opposto, va dunque riconosciuto e liquidato, in favore dell'Avv. , per tutte le Pt_1 ragioni esposte, la somma di € 536,00 (oltre accessori come per legge) per la fase studio e la fase introduttiva del processo penale de quo.
Quanto alle spese dell'odierno giudizio, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto della misura in cui la domanda viene accolta, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata (anche considerata la contumacia della controparte), della sostanziale assenza di una fase istruttoria e della decisione nelle forme semplificate alla prima udienza;
il che giustifica la liquidazione secondo i parametri minimi.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. LIQUIDA alla ricorrente a titolo di compenso per il patrocinio prestato in qualità di difensore d'ufficio innanzi al Tribunale di Venezia
- sezione GIP/GUP nel procedimento penale n. 7934/13 R.G.N.R. - n.
4802/2017 RG GIP a carico di , la complessiva Parte_2 somma di € 536,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario;
2. ON la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali che si liquidano in € 332,00, per compensi professionali ed € 125,00 per spese esenti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione di AT Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Pag. 8 di 9 Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, così deciso il 09/10/2025
IL GIUDICE Tobia ET
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