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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1305/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 23.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.05.2025 da , e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Mario e Zolfo Paola, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) in data 02.10.1976, dalla cui unione nascevano i figli , nato il [...], nata il [...], e nata il Per_1 Per_2 Per_3
27.08.1991, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale RG 1847/2023, definito con decreto di omologa emesso in data 12/06/2023, con cui venivano pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ON il 02.10.1976 tra i Sigg.ri
[...]
e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ON al n. 87, parte II, serie A, anno Pt_1 Parte_2
1976 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
ON;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con decreto del 12.06.2023, con rinuncia espressa della signora al mantenimento pari ad Parte_2
€ 500,00 e, di conseguenza, non riconoscere in favore della stessa il diritto a percepire un assegno di divorzio, con la conseguenza che nulla sarà più dovuto dal sig. ” Parte_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) il 02.10.1976 tra , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 87, parte II, Serie A, anno 1976);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1305/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 23.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.05.2025 da , e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Mario e Zolfo Paola, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) in data 02.10.1976, dalla cui unione nascevano i figli , nato il [...], nata il [...], e nata il Per_1 Per_2 Per_3
27.08.1991, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale RG 1847/2023, definito con decreto di omologa emesso in data 12/06/2023, con cui venivano pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ON il 02.10.1976 tra i Sigg.ri
[...]
e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ON al n. 87, parte II, serie A, anno Pt_1 Parte_2
1976 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
ON;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con decreto del 12.06.2023, con rinuncia espressa della signora al mantenimento pari ad Parte_2
€ 500,00 e, di conseguenza, non riconoscere in favore della stessa il diritto a percepire un assegno di divorzio, con la conseguenza che nulla sarà più dovuto dal sig. ” Parte_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) il 02.10.1976 tra , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 87, parte II, Serie A, anno 1976);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso