Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 429/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 25/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. MARCO BRUSADELLI in sostituzione dell'Avv.
BAIO PAOLO, per la parte resistente l' Avv. CESANA LORELLA.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRUSADELLI insiste sulla violazione procedurale e sulla mancanza di prova della condotta disciplinare, che ha dato adito al licenziamento;
non essendo emerso che il lavoratore stesse parlando di questioni estranee al lavoro. Rileva che rispetto all'episodio con l'ing. si tratta di fatto estraneo al rapporto di CP_1
lavoro ed il teste ha riferito di un atteggiamento provocatorio. Quanto alle assenze ribadisce che i testi hanno riferito tre diverse versioni sulle regole per la giustificazione delle assenze. Insiste pertanto anche sull'accertamento del difetto di proporzionalità.
L'Avv. CESANA si riporta alle note conclusive. Deduce che ogni singola infrazione contestata è di per sé sufficiente a compromettere il rapporto di lavoro. Rileva come si tratti di infrazioni che si collocano in un arco temporale molto lungo, ma guarda caso, successive alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Ribadisce la gravità della condotta di allontanamento dalla propria postazione di lavoro per raggiungere le colleghe presso le loro postazioni (pertanto era corretto non contestare le stesse infrazioni alle colleghe). Quanto all'episodio del parcheggio con l'ing. CP_1
osserva che era doveroso elevare la sanzione dopo la segnalazione dell'ing.
conversazione tra il ed il ricorrente. Osserva che è pacifico come la CP_1
“prassi” aziendale sulle assenze fosse disciplinata in realtà dal regolamento aziendale;
mentre solo in un secondo momento, vista la discrezionalità lasciata dal regolamento aziendale, era stato previsto che tale procedura non dovesse più essere seguita in caso di malattia del lavoratore. In ogni caso la violazione contestata al lavoratore è duplice.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, in cui fissa il termine per il deposito della sentenza.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 429/2024 , avente per oggetto “impugnazione di sanzioni conservative e di licenziamento disciplinare”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ) - Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. LORELLA CESANA, parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del licenziamento;
condanna a corrispondere al ricorrente Controparte_2
l'indennità ex art. 3, comma primo, d.lgs.vo n. 23/2015, determinata nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
3 al tallone mensile di € 2.363,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 379,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 25 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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