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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 15 gennaio
2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 2266/2024 R.G.. promossa da:
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, il 28/08/2001, Parte_1
codice fiscale , residente in [...]de Barros, 85, C.F._1
Botucatu/SP, Brasile, CAP 18.600-380, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bonato presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege PA Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ( ) è Parte_1
cittadina italiana dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro PA protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza della suddetta, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. IN VIA TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande
e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2024 la ricorrente, cittadina brasiliana, ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure PA
sanguinis, per essere discendente diretta del cittadino italiano (o Persona_1 [...]
o nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile Per_1 Persona_2
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4).
Con decreto del 24.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 15.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione di scritta il 08.01.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso e dichiarandosi, i pinto di spese, antistatario
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:”Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, PA per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non PA
costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il
02/11/2023 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: che nella Persona_1
documentazione del tempo di provenienza estera è indicato con il nome di o Persona_1
si univa in matrimonio nel Comune di Bagni di Lucca in data 21.09.1903 con Persona_2
cittadina italiana, emigravano in Brasile in epoca imprecisata e dalla loro unione CP_3
nasceva il 08.04.1913, nella città di Avarè (Brasile) -Beatrice Contrucci la quale contraeva a sua volta matrimonio il 31.03.1934 con il cittadino straniero Persona_3
Dalla unione matrimoniale dei predetti, nasceva in data 05.02.1935 nella città di Avarè
[...]
che si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva Persona_4 Parte_2
in data 19.12.1957 che si univa in matrimonio Parte_3
con e dalla loro unione nasceva Controparte_4
, nata in data [...] nella città di Parte_4
Taquarituba (Brasile); dalla unione matrimoniale della predetta con Persona_5
nasceva nella città di Taguai (Brasile) in data 28.08.2001, (ricorrente). Persona_6
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, PA
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che la ricorrente hadedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano , per il tramite della di lui figlia Persona_1 Per_7 sposatasi in Brasile con cittadino straniero e da quest'ultima alla figlia
[...] Persona_4
, nata in data [...] e quindi in epoca precostituzionale,e dalla quale discende l'odierna
[...]
ricorrente, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
la cittadinanza italiana figlia di così come quest'ultima deve Persona_4 Persona_7
ritenersi aver conservato la cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di non solo ha conservato la Persona_7 Persona_1
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia , nata in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, la Persona_4 quale l'ha trasmessa a sua volta alla propria discendente, odierna ricorrente.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione. La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a o Persona_1 Persona_1 Per_2
è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata
[...]
comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano o o Persona_1 Persona_1 Per_2
non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione
[...]
rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc.4).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006;
n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto PA
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara che PA
, codice fiscale , residente in Parte_1 C.F._1
Rua Joaquim Francisco de Barros, 85, Botucatu/SP, Brasile, CAP 18.600-380 è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di PA
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
• Si comunichi,
Firenze, 15 Gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 15 gennaio
2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 2266/2024 R.G.. promossa da:
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, il 28/08/2001, Parte_1
codice fiscale , residente in [...]de Barros, 85, C.F._1
Botucatu/SP, Brasile, CAP 18.600-380, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bonato presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege PA Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ( ) è Parte_1
cittadina italiana dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro PA protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza della suddetta, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. IN VIA TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande
e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2024 la ricorrente, cittadina brasiliana, ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure PA
sanguinis, per essere discendente diretta del cittadino italiano (o Persona_1 [...]
o nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile Per_1 Persona_2
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4).
Con decreto del 24.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 15.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione di scritta il 08.01.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso e dichiarandosi, i pinto di spese, antistatario
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:”Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, PA per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non PA
costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il
02/11/2023 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: che nella Persona_1
documentazione del tempo di provenienza estera è indicato con il nome di o Persona_1
si univa in matrimonio nel Comune di Bagni di Lucca in data 21.09.1903 con Persona_2
cittadina italiana, emigravano in Brasile in epoca imprecisata e dalla loro unione CP_3
nasceva il 08.04.1913, nella città di Avarè (Brasile) -Beatrice Contrucci la quale contraeva a sua volta matrimonio il 31.03.1934 con il cittadino straniero Persona_3
Dalla unione matrimoniale dei predetti, nasceva in data 05.02.1935 nella città di Avarè
[...]
che si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva Persona_4 Parte_2
in data 19.12.1957 che si univa in matrimonio Parte_3
con e dalla loro unione nasceva Controparte_4
, nata in data [...] nella città di Parte_4
Taquarituba (Brasile); dalla unione matrimoniale della predetta con Persona_5
nasceva nella città di Taguai (Brasile) in data 28.08.2001, (ricorrente). Persona_6
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, PA
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che la ricorrente hadedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano , per il tramite della di lui figlia Persona_1 Per_7 sposatasi in Brasile con cittadino straniero e da quest'ultima alla figlia
[...] Persona_4
, nata in data [...] e quindi in epoca precostituzionale,e dalla quale discende l'odierna
[...]
ricorrente, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
la cittadinanza italiana figlia di così come quest'ultima deve Persona_4 Persona_7
ritenersi aver conservato la cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di non solo ha conservato la Persona_7 Persona_1
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia , nata in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, la Persona_4 quale l'ha trasmessa a sua volta alla propria discendente, odierna ricorrente.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione. La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a o Persona_1 Persona_1 Per_2
è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata
[...]
comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto
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acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano o o Persona_1 Persona_1 Per_2
non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione
[...]
rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc.4).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006;
n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto PA
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara che PA
, codice fiscale , residente in Parte_1 C.F._1
Rua Joaquim Francisco de Barros, 85, Botucatu/SP, Brasile, CAP 18.600-380 è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di PA
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
• Si comunichi,
Firenze, 15 Gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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