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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 203/2025 R.G., avente ad oggetto “crediti di lavoro”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Gaetano D'Arma; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, ha adito questo Tribunale per Parte_1
sentire accogliere le seguenti domande: “ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente per le suindicate motivazioni e titoli a percepire la somma di Euro 2.050,00; per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 2.050,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, ha rappresentato di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore della convenuta dall'1 giugno 2024 al 31 ottobre 2024, ma di non aver percepito la retribuzione relativa al mese di ottobre 2024, la quota di tredicesima spettante, nonché il TFR, per la complessiva somma azionata.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la non si è costituita. Controparte_1 All'odierna udienza la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti, precisando che
“corrispondere a titolo di TFR deve intendersi nella misura di € 425,54, come da CUD prodotto in atti. Quanto alla retribuzione, per la mensilità di ottobre 2024, deve intendersi in € 1.501,00”.
Dunque, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
In relazione alla retribuzione di ottobre 2024, ha prodotto copia del modello Pt_1
UNIEMENS estratto dal cassetto contributivo dell' . In proposito, si rammenta che i modelli CP_2
DM 10, formati secondo il sistema informatico possono essere valutati come piena CP_3
prova della consistenza delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle CP_2
denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente, datore di lavoro
(Cass. pen. 28 giugno 2016, n. 42715; Cass. pen. 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. civ. 16 ottobre
2019, n. 26231).
Ne discende che la cifra ivi indicata, pari a € 1.501,00, in assenza di prova del suo pagamento, deve ritenersi dovuta al lavoratore, unitamente alla reclamata quota di tredicesima pari a € 100,00.
Parimenti, risulta dovuta la somma di € 452,54, corrispondente al TFR maturato e non versato, che risulta attestato dal CUD 2025, formato dalla stessa Controparte_1
Atteso che i modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono, assumono di prova documentale (cfr. Cass. n. 31173/2018 e n. 24977/2023), anche tale posta creditoria deve ritenersi sussistente.
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 2.053,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente di € 1.030,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 49,00 per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 21 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 203/2025 R.G., avente ad oggetto “crediti di lavoro”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Gaetano D'Arma; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, ha adito questo Tribunale per Parte_1
sentire accogliere le seguenti domande: “ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente per le suindicate motivazioni e titoli a percepire la somma di Euro 2.050,00; per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 2.050,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, ha rappresentato di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore della convenuta dall'1 giugno 2024 al 31 ottobre 2024, ma di non aver percepito la retribuzione relativa al mese di ottobre 2024, la quota di tredicesima spettante, nonché il TFR, per la complessiva somma azionata.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la non si è costituita. Controparte_1 All'odierna udienza la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti, precisando che
“corrispondere a titolo di TFR deve intendersi nella misura di € 425,54, come da CUD prodotto in atti. Quanto alla retribuzione, per la mensilità di ottobre 2024, deve intendersi in € 1.501,00”.
Dunque, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
In relazione alla retribuzione di ottobre 2024, ha prodotto copia del modello Pt_1
UNIEMENS estratto dal cassetto contributivo dell' . In proposito, si rammenta che i modelli CP_2
DM 10, formati secondo il sistema informatico possono essere valutati come piena CP_3
prova della consistenza delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle CP_2
denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente, datore di lavoro
(Cass. pen. 28 giugno 2016, n. 42715; Cass. pen. 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. civ. 16 ottobre
2019, n. 26231).
Ne discende che la cifra ivi indicata, pari a € 1.501,00, in assenza di prova del suo pagamento, deve ritenersi dovuta al lavoratore, unitamente alla reclamata quota di tredicesima pari a € 100,00.
Parimenti, risulta dovuta la somma di € 452,54, corrispondente al TFR maturato e non versato, che risulta attestato dal CUD 2025, formato dalla stessa Controparte_1
Atteso che i modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono, assumono di prova documentale (cfr. Cass. n. 31173/2018 e n. 24977/2023), anche tale posta creditoria deve ritenersi sussistente.
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 2.053,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente di € 1.030,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 49,00 per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 21 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo