Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
N. 820-1/2022 R.G.
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa d'appello fra:
, con l'Avv. PIERFRANCESCO GERARDI;
Parte_1
APPELLANTE
RICORRENTE contro
Controparte_1
con l'Avv. LEONARDO ZANOTTI e l'Avv. ANTONELLA
[...]
GRIECO;
e con Controparte_2 CP_3
l'Avv. SUSANNA BRONDI;
APPELLATO
RESISTENTE
*
La Corte, letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis
e 127 ter c.p.c., come modificati e introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n.
149 di attuazione della L. n. 206/2021, con cui è stata disposta la trat- tazione scritta della causa in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025 ed
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ritenuto che
l'istanza è inammissibile, in quanto nel presente pro- cesso, soggetto ratione temporis alle norme antevigenti alla riforma del
D. Lgs 149/2022, l'istanza inibitoria è stata già decisa dalla Corte in sede di prima udienza;
ritenuto, infatti, che, per costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 283 e 351 c.p.c., nel testo applicabile, non prevedevano alcuna pos- sibilità di reiterazione della istanza sospensiva, neppure in caso di mu- tate circostanze;
ritenuto che
la precisazione della parte appellante, contenuta nelle sue note di udienza, secondo la quale l'odierna istanza “… non è la ri- proposizione della richiesta di sospensione cautelare generale, già presentata congiuntamente all'appello e poi solo parzialmente non ac- colta dalla Corte, rilevando una genericità delle allegazioni in punto di periculum in mora. Nel presente caso si tratta invece di una richiesta di sospensione temporanea, entro il termine fissato per lo svolgimento del tentativo di mediazione, quindi specifica al fine di compiere una trattativa serena ed equilibrata, che sarebbe resa impossibile dall'ese- cuzione in atto con impiego della forza pubblica, oltretutto per un nu- mero esorbitante di unità esecutate, eccedenti in maniera smisurata il credito vantato dal procedente e dall'intervenuto. ….” non induce a mutare convincimento, dal momento che non esiste alcun potere del giudice di sospendere temporaneamente l'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata nelle more della mediazione;
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.; dichiara inammissibile l'istanza inibitoria.
Si comunichi.
2 Firenze, camera di consiglio del 17/04/2025.
IL PRESIDENTE Carlo Breggia
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