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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3203 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Geremia Casto ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISION
Con ricorso depositato il 02.05.2024 il ricorrente in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 05.04.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 02.05.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
1 Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno ordinario d'inabilità.
Invero, dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso che “… Dalla documentazione sanitaria … depositata e soprariportata (del Dicembre 2024), emerge un sostanziale peggioramento del quadro patologico rispetto a quanto riscontrato durante il primo accertamento risalante all'Aprile 2023. Infatti, sul versante osteoarticolare, viene addirittura attestato un deficit della deambulazione, associato anche ad un aumento di peso corporeo con passaggio di classe dell'obesità da I a II grado. Inoltre, emerge una nuova patologia sul versante psichico, ovvero una depressione maggiore, che genera, secondo lo specialista psichiatra, addirittura una “limitazione sul piano del funzionamento sociale e della cura della propria persona” (…) Per gli elementi in mio possesso, dunque, il suddetto quadro patologico, tenuto conto della capacità lavorativa “semispecifica” del ricorrente, che risulta a principale componente fisico-manuale, determina la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (…) considerato anche quanto rilevato nel precedente esame medico-legale in fase amministrativa, confrontato con il dato clinico all'epoca dell'accertamento medico legale del 17/4/2023, e tenuto conto di quanto si evince dalla nuova documentazione depositata, mi pare equo retrodatare la sussistenza dei requisiti biologici per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità all'Ottobre
2024, epoca in cui risulta documentato un aggravamento del quadro clinico…” (cfr. conclusioni ctu).
Rileva il giudicante che il quadro patologico in questi termini diagnosticato è d'indubbia gravità ed impone, in relazione all'accertata epoca della sua insorgenza – successiva, secondo quanto attestato dal ctu, sia all'esaurirsi del procedimento amministrativo che alla proposizione dell'odierno ricorso – di ritenere l'assicurato invalido ai sensi di legge, condividendo le conclusioni dell'elaborato peritale, logicamente e sufficientemente argomentate, né altrimenti contestate.
Anche la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita di essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità
2 pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n.
3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Deve quindi concludersi che solo dal mese di ottobre del 2024 è invalso il requisito sanitario che, ai sensi dell'art. 1 l. n. 222/'84, giustifica l'accesso dell'odierno ricorrente al beneficio assistenziale che rivendica.
L'insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011), mentre quelle di consulenza vanno
CP_ poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/'84 con decorrenza
[...]
dal mese di ottobre del 2024.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 24.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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