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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 giugno 2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1369/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
residente in Tortorici, c/da Mercurio, n. 204, C.F.
, elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lupoli e Antonello Monoriti elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici anno 2018
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/04/2022 parte ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo di aver lavorato quale bracciante CP_1
agricola alle dipendenze della ditta Oceania Soc. Coop. Agr., nell'anno 2018, dal mese di Ottobre al mese di Dicembre, nei terreni siti in Tortorici, per n. 51 giornate;
che, immotivatamente, l' CP_1 aveva disconosciuto il predetto rapporto lavorativo;
che l'Istituto notificava il provvedimento di disconoscimento in data 19.08.2021; che, avverso la cancellazione, inoltrava ricorso alla Commissione
CISOA tramite la sede Provinciale dell' entro i termini di CP_1
legge, rimasto privo di riscontro.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il ricorso per cui è causa chiedendo che fosse riconosciuto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Oceania Soc. Coop. Agr. per 51 giornate nell'anno 2018, con condanna dell' alla reiscrizione della stessa CP_1
negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Si costituiva l' contestando che le domande oggetto del presente CP_1
procedimento erano già state proposte con ricorso N. R.G: 4584/2021, contestando nel merito gli assunti avversari e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50/2022.
All'udienza odierna la causa viene discussa e decisa con la presente sentenza.
2 Preliminarmente va vagliata l'eccezione di inammissibilità della domanda, stante la duplicazione di giudizi identici, sollevata da parte resistente.
Le domande oggetto del presente ricorso erano già state presentate nel procedimento R.G. 4584/2021 avente ad oggetto il riconoscimento delle medesime giornate lavorative come bracciante agricola nell'anno
2018 per la ditta Oceania e conclusosi con sentenza n. 1388/2024 pubblicata il 16 luglio 2024. Nello specifico, è stato così statuito:
“Il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in €
2.886,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Stefania Rifici”
La proposizione di più domande comporta, in parte qua,
l'applicazione necessaria del disposto di cui all'art. 39 c.p.c. secondo cui Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito , in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
Difatti, come da attestazione di cancelleria del 5 giugno 2025, detto provvedimento risulta impugnato e attualmente pendente dinanzi alla
Corte d'Appello di Messina.
Va, pertanto, dichiarata la litispendenza relativamente alla domanda volta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici di riferimento.
3 Non può, invece, essere vagliata la domanda relativa ai benefici previdenziali poiché formulata in modo fin troppo generico e che impedisce, dunque, anche l'individuazione delle singole prestazioni richieste, nonché dei loro rispettivi presupposti.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20.04.2022 nei Parte_1 confronti dell' , in personale del legale rappresentante pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e rigettata ogni altra contraria istanza, così provvede:
- dichiara la litispendenza relativamente alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici;
- rigetta per il resto il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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