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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 189/2023
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati: dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato
DA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, (p.i. ); in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(p.i. ) P.IVA_2
Tutti con l'avv.to Serena Chiarello
Appellanti
CONTRO
(p.i. ); Controparte_2 P.IVA_3
in persona del Curatore p.t. con l'avv.to Andrea Massignani
Appellato – Appellante incidentale
(p.i. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_4
Curatore p.t.
Appellato Contumace
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n.
1102/2022 del 22/06/2022 del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della impugnata sentenza n. 1102/2022 Sent., n. 1817/2022 Repert., n. 2839/2019 RG, pronunciata dal
Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, Giudice Unico Dott.ssa Vittoria
Cuogo, pubblicata in data 27.06.2022, notificata in data 27.06.2022, reietta ogni contraria istanza, domanda eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze:
-in via preliminare: disporsi la sospensione inaudita altera parte o, in subordine, all'esito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado odiernamente appellata n.
1102/2022 Sent., pronunciata dal Tribunale di Vicenza in composizione monocratica,
Giudice Unico Dott.ssa Vittoria Cuogo, pubblicata in data 27.06.2022;
-nel merito: in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, riformarsi la sentenza n. 1102/2022 Sent., pronunciata dal Tribunale di Vicenza in composizione monocratica,
Giudice Unico Dott.ssa Vittoria Cuogo, pubblicata in data 27.06.2022, e conseguentemente: quanto alle appellanti e Parte_1 Parte_2
in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, rigettarsi la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di aumento di capitale sociale e conferimento di immobili del 09.01.2015 proposta dal Fallimento di nei confronti delle CP_2
appellanti sig.ra e società Parte_1 Parte_2
per le ragioni tutte quali esposte in atti, con conseguente condanna di
[...]
parte appellata alla refusione delle spese di primo grado in favore delle stesse;
in via subordinata, e per il caso denegato di rigetto del primo motivo di appello, disporsi ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. la compensazione delle spese di lite del primo grado tra le stesse e l'odierna appellata Controparte_4
pag. 2/15 In ogni caso, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Quanto all'appellante Controparte_1 in via principale, in accoglimento dell'unico motivo di appello dalla stessa proposto, disporsi, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di primo grado tra e l'odierna appellata Controparte_1 Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.”
Per parte appellata
“in merito all'impugnazione principale delle appellanti Parte_1 Parte_2
[... e rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato sotto Controparte_1
ciascuno dei motivi di impugnazione proposti;
in via di appello incidentale: in riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza n.
1102/2022 del Tribunale di Vicenza, accogliere la domanda formulata dal
[...] di revocare e dichiarare inefficace ex artt. 2901 e ss. c.c. l'atto di CP_2
costituzione di ipoteca volontaria in data 23.11.2018, n. 126.175 Rep. n. 43.988 Racc.
Notaio iscritta in data 3.12.2018 ai nn.26.934 R.G.
4.301 R.P. presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio di Vicenza, concessa da Parte_2 Parte_1
(c.f. a favore di Parte_2 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), a garanzia del credito Controparte_5 P.IVA_4
dalla stessa vantato verso (c.f. ), sui beni immobili di Controparte_1 P.IVA_2
cui al capo 1) del dispositivo;
in via subordinata al rigetto dell'appello principale, dichiarare che l'atto in data 9 gennaio 2015 n. 59.429 Rep., n. 17.500 Racc. Notaio di Lonigo, di Persona_2
aumento di capitale e conferimento di immobili da parte di nella Parte_1
società , trascritto in data Parte_2 Parte_1 Parte_2
20.01.2015 ai numeri 1.107 R.G. e 857 R.P., avente ad oggetto i beni immobili descritti al capo 1) del dispositivo, è nullo per mancanza di causa e per simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civ. e ss.; in ogni caso, ordinare al Competente Conservatore la trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza;
in parziale riforma del capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata, rideterminare la condanna in solido delle appellanti alla rifusione delle spese di lite di primo grado in pag. 3/15 misura pari a complessivi euro 18.412,50, oltre anticipazioni per euro 1.713,00, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio di appello nei confronti delle controparti costituite.
Fatto
Con atto di citazione notificato in data 27/01/2014 il fallimento Controparte_2
conveniva in giudizio, tra altri, dinanzi al Tribunale
[...] Parte_1
delle Imprese di Venezia per atti di mala gestio compiuti quale amministratore di chiedendone la condanna al risarcimento dei danni verso la società e Controparte_2
verso i creditori.
In data 9 gennaio 2015 con l'atto di aumento di capitale e conferimento, notaio Per_2
di Lonigo (rep. n. 59.429, racc. n. 17.500) conferiva nella
[...] Parte_1
società agricola (di seguito anche Parte_2
solo per la relativa quota di spettanza, una serie di immobili siti in Parte_2
SA (Vi):
In data 23 novembre 2018 la società agricola sui beni suindicati siti in Parte_2
SA (Vi) con atto del notaio (rep. n. 126.175, racc. n. 43.988) Persona_1
costituiva ipoteca volontaria a garanzia del credito vantato dal fallimento
[...]
unipersonale in liquidazione (di seguito per brevità anche Controparte_5
CP_ solo il fallimento ) nei confronti della società ipoteca iscritta Controparte_1
in data 3 dicembre 2018.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_2
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza,
[...] Parte_1
la società agricola e il
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
2, chiedendo di: a) accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa e per
[...]
simulazione assoluta ex art. 1414 cod.civ. o in subordine l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto a rogito notaio del 9 gennaio 2015, di aumento capitale e Persona_2
conferimento degli immobili siti in SA (Vi) da parte di nella Parte_1 società agricola b) dichiarare l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto a Parte_2
rogito notaio del 23 novembre 2018, di iscrizione di ipoteca volontaria Persona_1
pag. 4/15 da parte della società agricola a garanzia del credito vantato dal Parte_2
CP_ fallimento nei confronti di Controparte_1
L'attore allegava che gli atti notarili di aumento del capitale sociale e conferimento di immobili del 9.1.2015, e successivo atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di debito altrui del 23.11.2018, costituissero atti pregiudizievoli delle ragioni creditorie di di fatto sottraendo alla garanzia patrimoniale generica tutti i cespiti Controparte_2
immobiliari di cui era proprietaria in pregiudizio delle pretese Parte_1
creditorie del fallimento attore. Assumeva la sussistenza dei presupposti dell'azione di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. in ragione della esclusiva finalità elusiva delle ragioni dei creditori nel conferimento dei propri cespiti immobiliari nella società
[...]
- costituita in data 2.12.2014 e di cui la stessa era socia accomandataria Parte_2
unitamente a , e della quale facevano parte anche i figli , CP_6 Controparte_7
e quali soci accomandanti -, nonché dell'azione Controparte_8 Controparte_9
revocatoria ex art. 2901 c.c. in ragione della sussistenza di una ragione di credito del fallimento antecedente l'atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto dispositivo e dell'atto di concessione di ipoteca volontaria, oltrechè la consapevolezza del pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alle ragioni creditorie.
Si costituivano le convenute e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree.
[...]
Si costituiva il resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Con sentenza n. 1102/2022 pubblicata il 27 giugno 2022 il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento delle domande attoree dichiarava inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod.civ. l'atto di aumento di capitale e conferimento a rogito del notaio con cui aveva conferito nella società Persona_2 Parte_1
agricola per la relativa quota di spettanza, gli immobili siti in SA Parte_2
(Vi) ivi compiutamente descritti e rigettava la domanda revocatoria ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di concessione di ipoteca volontaria a rogito del notaio e Persona_1
condannava e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
loro, a rifondere la spese di lite in favore dell'attore e compensava integralmente le spese di lite tra il e il . Controparte_2 Controparte_3
pag. 5/15 Il giudice di prime cure , accoglieva la domanda revocatoria proposta in relazione all'atto notarile del 9 gennaio 2015. Riteneva sussistenti i presupposti a fondamento dell'azione, respingendo le eccezioni relative al rilievo che i beni risultassero in parte in comunione con altri soggetti e di difetto di interesse ad agire o di inammissibilità dell'azione. In proposito sottolineava che risultava chiaramente indicato che “l'azione pauliana è rivolta contro gli atti dispositivi posti in essere da nel Parte_1
2015 e nel 2018. Tanto si trae dal fatto che il preteso credito a garanzia del quale è stata introdotta l'azione revocatoria si fonda su responsabilità sociale della medesima, e di questo la Curatela del fallimento ha dato adeguatamente e specificamente conto in atti”.
Le domande di nullità per mancanza di causa e di simulazione assoluta proposte nei confronti del medesimo atto venivano ritenute assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida.
Quanto alla domanda revocatoria dell'atto notarile del 23.11.2018 di costituzione di ipoteca volontaria concessa dalla società agricola il giudice rilevava Parte_2
l'onerosità dell'operazione negoziale in quanto collocata nell'ambito della transazione nella quale si impegnava a pagare il fallimento Ics2 riconoscendosi Controparte_10
debitrice, e proponendo quale garanzia di adempimento la dazione di ipoteca da parte della società e il fallimento Ics2 acconsentiva alla sensibile riduzione del Parte_2
credito vantato verso concedendone anche il pagamento rateizzato. Controparte_10
Ciò posto il giudice di primo grado rilevava come non era stata data prova della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (il curatore del fallimento Ics2) e pertanto rigettava la domanda ex art 2901 cod. civ.
La pronuncia sulle spese seguiva la soccombenza, mentre nei rapporti tra i due fallimenti il giudice disponeva la compensazione integrale delle spese “attesa la novità della questione relativa alla onerosità o gratuità della garanzia prestata per debito altrui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria” (cfr. sentenza impugnata).
Giudizio d'appello
Con il medesimo atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1102/2022 :
- e la società rilevando la violazione degli artt. 2901 Parte_1 Parte_2
n.2 c.c., 1391 c.c. e 2697 c.c. relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo in pag. 6/15 capo alla società agricola nonché, in via subordinata, l'erroneità, Parte_2
contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza per mancata compensazione delle spese di lite;
- lamentando, come unico motivo, l'erroneità, contraddittorietà e Controparte_1
manifesta illogicità della sentenza ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c. nella parte in cui condannava in solido alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello, in quanto infondato e proponendo appello incidentale con richiesta di accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di concessione d'ipoteca volontaria e, in caso di accoglimento dell'appello principale,
l'accertamento e la dichiarazione di nullità per mancanza di causa e di simulazione assoluta ex art. 1414 cod.civ. in relazione all'atto di aumento di capitale di conferimento del 09.01.2015, nonchè la rideterminazione dell'ammontare della condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado.
Il rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
1.Con il primo motivo le appellanti lamentano la violazione dell'art. 2901 n. 2 cod.civ., dell'art. 1391 cod.civ. e dell'art. 2697 cod.civ. per omessa allegazione e dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (scientia damni ) in capo all'altro amministratore, socio accomandatario e legale rappresentante, della
[...]
, essendo vigente, al tempo del compimento degli atti, il Parte_3
regime di amministrazione con firma congiunta di e Parte_1 CP_6
per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (allegato 7 fascicolo di primo grado), come nel caso di specie l'atto del 09.01.2015 di conferimento di beni immobili.
Il motivo è infondato.
pag. 7/15 Risulta allegato e dimostrato in primo grado il requisito soggettivo della scientia damni in capo a tenuto conto che la medesima nell'atto di conferimento del Parte_1
compendio immobiliare figurava sia come conferente - quale comproprietaria e disponente dei beni in SA (Vi)- sia amministratrice e legale rappresentante della società conferitaria risultando pertanto indubbio che la medesima fosse a conoscenza di arrecare pregiudizio ai propri creditori.
Quanto alla mancata valutazione dell'elemento della scientia damni in capo a CP_6
dedotta in questa sede va rilevato che, in tema di revocatoria ordinaria, qualora il
[...] partecipante all'atto dispositivo impugnato è una società il requisito della scientia damni va accertato avuto riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone che lo rappresentano ex art. 1391 cod.civ. e tale prova è raggiunta, con riguardo alla persona giuridica, anche qualora sussista in capo anche a solo uno degli amministratori (v. conf. motivazione Cass.civ. n. 8735/2009 e CdA Venezia n. 2770/2021).
2. Con il secondo motivo di appello impugnano la sentenza del Tribunale di Vicenza nella parte cui ha condannato e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del
[...] Controparte_2
secondo soccombenza lamentando l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. non essendovi stata soccombenza integrale tenuto conto che pur accolta la domanda revocatoria proposta avverso l'atto di aumento di capitale e conferimento del 09/01/2015 vi era stato il rigetto della revocatoria proposta in relazione all'atto di concessione di ipoteca volontaria del 23/11/2018. Parte appellante assume che, nel caso di specie, sussisterebbe
“un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, e che il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 92 c.p.c. che consente, in caso di soccombenza reciproca, di compensare tra le parti, in tutto o parzialmente, le spese di lite” (atto di citazione in appello pag. 18).
Il motivo va rigettato tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto buon governo del principio di soccombenza tenuto conto che non risulta violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. tra le altre:“nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente pag. 8/15 vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare”. Cass.civ. n.26912/2020)
Appello principale proposto da Controparte_1
Come unico motivo di appello la società ha impugnato il capo Controparte_1
della sentenza di primo grado relativo alla condanna in solido al pagamento delle spese di lite lamentando la circostanza che il giudice di prime cure trascurava di considerare nella ripartizione delle spese di lite il rigetto della domanda revocatoria avverso l'atto di concessione di ipoteca volontaria del 23/11/2018 nonché l'estraneità della medesima società rispetto all'atto dispositivo revocato. Rilevava inoltre ai fini dell'applicazione dell'art.92 comma 2 c.p.c. che la questione relativa alla natura onerosa o gratuita dell'atto di concessione d'ipoteca volontaria era stata qualificata dal giudice di prime cure come “nuova” e, infine, che non era risultato documentalmente provato un interesse comune tra la medesima società e Controparte_1 Parte_1
Il motivo è infondato.
In tema di condanna alle spese di lite l'art. 97 c.p.c. statuisce che il giudice “Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”. Detta “comunanza di interessi” secondo la giurisprudenza di legittimità può desumersi anche “dall'identità delle questioni sollevate e dibattute”, ovvero dalla
“convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria” (ex multis Cass. n. 1650/2022; Cass. n. 9263/2020). Con riguardo al caso di specie, tutti gli appellanti si sono costituiti in primo grado con un unico comune difensore, contrastando, in egual modo, le pretese avanzate dal (v. atto Controparte_2
di comparsa in primo grado).
Appello incidentale di Controparte_2
1.Il ha proposto appello incidentale con Controparte_2
riferimento al rigetto della domanda proposta in primo grado ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di concessione di ipoteca volontaria da parte di Parte_2
L'appellante incidentale contesta la decisione del giudice di prime cure rilevando l'erroneità della ritenuta onerosità dell'atto e della ritenuta mancata prova della scientia damni del terzo con violazione dell'art.2901 cod.civ.
pag. 9/15 L'appellante sottolinea che il credito oggetto dell'accordo transattivo tra CP_1
e Fallimento Ics2 preesisteva allo stesso e, rimasto inadempiuto, veniva ridotto
[...]
e parzialmente stralciato con concessione di ipoteca sul residuo importo. Il negozio risultava pertanto non contestuale al sorgere del credito, senza necessità, ai fini della revoca, della prova della scientia damni in capo al terzo ( 2). CP_3
In ogni caso, l'appellante rilevava che, anche a voler qualificare il negozio costitutivo d'ipoteca come oneroso, risultava provata nel giudizio di primo grado la scientia damni in capo al terzo (Fallimento Ics2), quale generica consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto di concessione d'ipoteca tenuto conto che nella proposta di transazione risultava indicato che “il conferimento operato dalla sola sig.ra Parte_1
è attualmente soggetto ad azione revocatoria da parte della Cassa Rurale ed
[...]
Artigiana di Brendola…” (proposta di transazione allegata in primo grado).
Infine l'appellante incidentale rilevava l'estraneità della concessione di ipoteca rispetto all'oggetto sociale della società , i cui patti sociali, all'art.2, consentivano, Parte_2 per il raggiungimento dell'oggetto stesso, anche l'effettuazione di operazioni finanziarie, comprese garanzie a favore di terzi, ma solo in via accessoria strumentale, rilevando come nel caso di specie sussisteva nesso di strumentalità tra atti della società e la concessione della garanzia reale.
L'appello incidentale è infondato.
L'art. 2901 secondo comma c.c. prevede che “le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito”.
In proposito va evidenziato come il secondo comma dell'art.2901 cod. civ. contiene una presunzione legale ed assoluta di onerosità della prestazione della garanzia, che non è possibile superare con prova contraria e che la contestualità non deve essere intesa in senso documentale o cronologico, ma è sufficiente che risulti che il credito rappresenti il compenso (la ragione giustificatrice) della garanzia. La revocatoria di atto di prestazione di garanzia contestuale si disinteressa della posizione del terzo. Infatti, in questo caso, oltre al presupposto dell'eventus damni, è sufficiente la sola scientia fraudis del debitore
( cfr. Cass.civ. n.8306/1996)
pag. 10/15 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di azione revocatoria ordinaria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità prevista dalla citata norma, sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia, mentre è esclusa ove la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto (cfr. Cass. n.
13973/2014).
Diversamente da quanto opinato dall'appellante non è dunque necessario, ai fini della presunzione di onerosità di un negozio costitutivo di garanzia per debito altrui, che garanzia e credito siano coevi, essendo sufficiente la loro interdipendenza, ovverosia che la prestazione di garanzia abbia costituito ragione decisiva per l'erogazione del credito, dovendo la contestualità essere esclusa qualora la garanzia sopravvenga allorché il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto.
In altri termini, sussiste onerosità ogni qual volta l'erogazione del credito non vi sarebbe stata in mancanza della garanzia che del credito costituisce il presupposto;
a contrariis deve ritenersi insussistente la contestualità e l'onerosità ad essa conseguente quando l'erogazione del credito sia avvenuta senza che il creditore potesse fidare sul presupposto della garanzia del terzo (cfr. anche Cass. n. 12948/1992).
Nel caso in esame la concessione di ipoteca volontaria da parte della società agricola
è collocata nell'ambito di un accordo transattivo raggiunto nella Parte_2
procedura fallimentare del 2 e e come correttamente CP_3 Controparte_1
già evidenziato nella sentenza impugnata “la proposta transattiva formulata da CP_1
al Fall. ICS2, nella persona del curatore dott. , prevedeva la
[...] Per_3
corresponsione a saldo e stralcio del maggior credito (di euro 300.000 circa) della minor somma di euro 150.000,00 mediante piano di rientro mensile rateizzato in tre anni, con disponibilità della di prestare garanzia ipotecaria sulle quote immobiliari Parte_2 della medesima (cfr. doc. 2 parte convenuta Fall. ICS2). Nell'offerta di CP_1
sottoscritta per accettazione anche dalla futura garante si legge
[...] Parte_2 testualmente quanto segue “a sostegno dell'impegno anzidetto soggetti terzi sono disponibili a prestare le seguenti garanzie”, indicate appunto nella concessione di ipoteca volontaria sugli immobili di SA conferiti nella società agricola, nonché
pag. 11/15 rispetto ad altri immobili siti in Comune di Gallio. La proposta risulta poi accettata dal
Curatore del Fall. ICS2 in data 23.11.2018 (doc. 3), ottenuta debita autorizzazione del
G.D., con stipula dell'atto notarile di dazione di ipoteca in pari data (23.11.2018). Da tanto si trae sia la contestualità cronologica tra credito e garanzia ipotecaria, atteso che accettazione della proposta transattiva del Fall. ICS2 e concessione di ipoteca a garanzia di debito altrui sono stati conclusi in pari data (23.11.2018); ma ancor prima la contestualità funzionale tra credito e garanzia atteso che, anche se il credito di ICS2 verso era sorto anteriormente, nondimeno la garanzia ipotecaria è Controparte_1
stata prestata dalla società agricola per rendere maggiormente appetibile Parte_2
alla Curatela la proposta transattiva relativa alla posta creditoria vantata dalla Curatela nei confronti di e a fronte della consistente riduzione del credito Controparte_1
rivendicato dal Fallimento ICS2. Ne consegue la sussistenza del nesso sinallagmatico tra la prestazione di garanzia della società e il credito ridimensionato (in Parte_2 perdita) dal Fallimento ICS2 verso il debitore garantito dalla società agricola. E', quindi, tra queste diverse pretese e posizioni contrattuali che va vagliata la concessione di garanzia che, per quanto esposto, si pone in rapporto di contestualità funzionale con il credito garantito trovando ragione giustificatrice proprio nel sopravvenuto ridimensionamento del credito vantato dal Fallimento ICS2 verso il debitore garantito
Emerge quindi chiaramente il nesso sinallagmatico tra le prestazioni Controparte_10
del garante ( e del creditore garantito (Fall. ICS2). La concessione di Parte_2 ipoteca va allora collocata nell'ambito dell'operazione negoziale transattiva cui si inserisce, che è indubbiamente connotata da onerosità: da un lato, infatti, CP_10
si è impegnata a pagare il Fall. ICS2, riconoscendosi debitrice, e proponendo
[...]
quale garanzia di adempimento la dazione di ipoteca da parte della società Parte_2
d'altro lato, e dal canto suo, il Fall. ICS2 ha acconsentito alla sensibile riduzione
[...]
del credito vantato verso concedendone anche il pagamento Controparte_10 rateizzato (cfr. atto notarile del 23.11.2018 in cui si dà atto che “ICS2 s.r.l. è creditrice della società a responsabilità limitata con socio unico [..] del Controparte_1
complessivo importo di euro 150.000,00, da versare a saldo e stralcio del debito complessivo, come da accordi assunti in sede di procedura concorsuale”). L'operazione negoziale ha evidentemente natura onerosa in ragione dello scambio di vantaggi tra pag. 12/15 prestazione e controprestazione delle parti coinvolte nel negozio transattivo, ovverosia del rapporto corrispettivo tra prestazioni economicamente valutabili, che sussiste ancorché le parti contrattuali riversino il relativo vantaggio a favore di altri” ( cfr. sentenza impugnata)
Né può ritenersi integrata la prova della scientia damni in capo al curatore del in relazione al fatto che nella transazione era fatta menzione della CP_2 CP_3
trascrizione di una domanda di revocatoria promossa da un altro e diverso creditore
(CRA di Brendola), sì come appare del tutto irrilevante la circostanza che l'oggetto sociale della società consentisse la prestazione di garanzie a favore di terzi Parte_2
solo in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale.
2.Quale secondo motivo d'impugnazione incidentale il ha Controparte_2
riproposto in via incidentale condizionata la domanda di simulazione ex articolo 1414
c.c. nei confronti dell'atto notarile di conferimento del 9 gennaio 2015. Sul punto è sufficiente rilevare che l'impugnativa proposta in via condizionata rimane assorbita dal rigetto del motivo principale d'impugnazione (e dalla conferma dell'accoglimento della domanda ex art.2901 cod.civ. proposta dal fallimento in primo grado avverso tale atto dispositivo).
3.Va infine rigettato il terzo motivo di appello incidentale ove si assume l'erronea applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nel capo relativo alla condanna delle spese di lite di primo grado.
L'appellante incidentale assume l'erroneo riferimento nella liquidazione delle spese di lite allo scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 in relazione al rilievo che la sentenza del Tribunale delle Imprese di Venezia n. 107/2021 accertava la responsabilità risarcitoria per mala gestio in capo a con condanna al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 218.725,27 oltre rivalutazione e interessi assumendo pertanto che lo scaglione da considerare ai fini della determinazione delle spese di lite era quello compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000.
In proposito va osservato come nella sentenza impugnata a fronte della liquidazione delle spese indicata in dispositivo come pari a “€ 1.713,00 per anticipazioni ed €
11.810,00 per compenso professionale (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, €
1.550,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la pag. 13/15 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge” si legge in motivazione “La liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dei giudizi ordinari di cognizione, scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (ex multis Cass. civ.,
13.2.2020, n. 3697), a fronte delle somme che è stata condannata a Parte_1
pagare al in forza di sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Controparte_2
Specializzata Impresa n.107 del 26.1.2021. Si applicano i valori minimi quanto alla fase istruttoria in ragione della concreta attività svolta”.
Correttamente il giudice di prime cure ha indicato di applicare il criterio del riferimento al valore del credito vantato (ex multis Cass. civ., 13.2.2020, n. 3697) e di fare riferimento a quanto accertato dal Tribunale delle imprese nella sentenza n.107/2021.
Osserva il Collegio come pur erroneamente indicato in parte motiva lo scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000 anziché quello tra euro 260.001,00 a 520.000,00 la liquidazione indicata nel dispositivo pari ad euro 11.810,00 praticamente corrispondente a quella dei valori minimi del corretto scaglione di riferimento (pari ad euro 11.229,00).
Ritiene il Collegio che non sussista un chiaro interesse all'impugnazione che va pertanto rigettata.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado del giudizio in ragione di metà e la condanna degli odierni appellanti, prevalentemente soccombenti, a rifondere alla controparte la quota residua di metà, quota che si liquida secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 in euro 6.023,00 (12.046,00/2) per compensi, euro 924,00 (1.848,00/2) per spese, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti degli appellanti principali Pt_1
pag. 14/15 , Pt_1 Parte_2 Controparte_1
e dell'appellante incidentale Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello sugli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da Parte_1 Parte_2
, e da
[...] Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1102/2022, pubblicata in data 22/6/2022, del Tribunale di
Vicenza, li respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) dichiara compensate per la metà le spese processuali nei rapporti fra Parte_1
,
[...] Parte_2 Controparte_1
e e condanna Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_1
la residua quota di metà delle spese di lite del presente Controparte_2
grado, quota liquidata in euro 6.023,00 per compensi, euro 924,00 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti principali Parte_1 [...]
, in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 189/2023
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati: dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato
DA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, (p.i. ); in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(p.i. ) P.IVA_2
Tutti con l'avv.to Serena Chiarello
Appellanti
CONTRO
(p.i. ); Controparte_2 P.IVA_3
in persona del Curatore p.t. con l'avv.to Andrea Massignani
Appellato – Appellante incidentale
(p.i. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_4
Curatore p.t.
Appellato Contumace
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n.
1102/2022 del 22/06/2022 del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della impugnata sentenza n. 1102/2022 Sent., n. 1817/2022 Repert., n. 2839/2019 RG, pronunciata dal
Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, Giudice Unico Dott.ssa Vittoria
Cuogo, pubblicata in data 27.06.2022, notificata in data 27.06.2022, reietta ogni contraria istanza, domanda eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze:
-in via preliminare: disporsi la sospensione inaudita altera parte o, in subordine, all'esito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado odiernamente appellata n.
1102/2022 Sent., pronunciata dal Tribunale di Vicenza in composizione monocratica,
Giudice Unico Dott.ssa Vittoria Cuogo, pubblicata in data 27.06.2022;
-nel merito: in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, riformarsi la sentenza n. 1102/2022 Sent., pronunciata dal Tribunale di Vicenza in composizione monocratica,
Giudice Unico Dott.ssa Vittoria Cuogo, pubblicata in data 27.06.2022, e conseguentemente: quanto alle appellanti e Parte_1 Parte_2
in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, rigettarsi la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di aumento di capitale sociale e conferimento di immobili del 09.01.2015 proposta dal Fallimento di nei confronti delle CP_2
appellanti sig.ra e società Parte_1 Parte_2
per le ragioni tutte quali esposte in atti, con conseguente condanna di
[...]
parte appellata alla refusione delle spese di primo grado in favore delle stesse;
in via subordinata, e per il caso denegato di rigetto del primo motivo di appello, disporsi ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. la compensazione delle spese di lite del primo grado tra le stesse e l'odierna appellata Controparte_4
pag. 2/15 In ogni caso, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Quanto all'appellante Controparte_1 in via principale, in accoglimento dell'unico motivo di appello dalla stessa proposto, disporsi, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di primo grado tra e l'odierna appellata Controparte_1 Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.”
Per parte appellata
“in merito all'impugnazione principale delle appellanti Parte_1 Parte_2
[... e rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato sotto Controparte_1
ciascuno dei motivi di impugnazione proposti;
in via di appello incidentale: in riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza n.
1102/2022 del Tribunale di Vicenza, accogliere la domanda formulata dal
[...] di revocare e dichiarare inefficace ex artt. 2901 e ss. c.c. l'atto di CP_2
costituzione di ipoteca volontaria in data 23.11.2018, n. 126.175 Rep. n. 43.988 Racc.
Notaio iscritta in data 3.12.2018 ai nn.26.934 R.G.
4.301 R.P. presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio di Vicenza, concessa da Parte_2 Parte_1
(c.f. a favore di Parte_2 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), a garanzia del credito Controparte_5 P.IVA_4
dalla stessa vantato verso (c.f. ), sui beni immobili di Controparte_1 P.IVA_2
cui al capo 1) del dispositivo;
in via subordinata al rigetto dell'appello principale, dichiarare che l'atto in data 9 gennaio 2015 n. 59.429 Rep., n. 17.500 Racc. Notaio di Lonigo, di Persona_2
aumento di capitale e conferimento di immobili da parte di nella Parte_1
società , trascritto in data Parte_2 Parte_1 Parte_2
20.01.2015 ai numeri 1.107 R.G. e 857 R.P., avente ad oggetto i beni immobili descritti al capo 1) del dispositivo, è nullo per mancanza di causa e per simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civ. e ss.; in ogni caso, ordinare al Competente Conservatore la trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza;
in parziale riforma del capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata, rideterminare la condanna in solido delle appellanti alla rifusione delle spese di lite di primo grado in pag. 3/15 misura pari a complessivi euro 18.412,50, oltre anticipazioni per euro 1.713,00, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio di appello nei confronti delle controparti costituite.
Fatto
Con atto di citazione notificato in data 27/01/2014 il fallimento Controparte_2
conveniva in giudizio, tra altri, dinanzi al Tribunale
[...] Parte_1
delle Imprese di Venezia per atti di mala gestio compiuti quale amministratore di chiedendone la condanna al risarcimento dei danni verso la società e Controparte_2
verso i creditori.
In data 9 gennaio 2015 con l'atto di aumento di capitale e conferimento, notaio Per_2
di Lonigo (rep. n. 59.429, racc. n. 17.500) conferiva nella
[...] Parte_1
società agricola (di seguito anche Parte_2
solo per la relativa quota di spettanza, una serie di immobili siti in Parte_2
SA (Vi):
In data 23 novembre 2018 la società agricola sui beni suindicati siti in Parte_2
SA (Vi) con atto del notaio (rep. n. 126.175, racc. n. 43.988) Persona_1
costituiva ipoteca volontaria a garanzia del credito vantato dal fallimento
[...]
unipersonale in liquidazione (di seguito per brevità anche Controparte_5
CP_ solo il fallimento ) nei confronti della società ipoteca iscritta Controparte_1
in data 3 dicembre 2018.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_2
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza,
[...] Parte_1
la società agricola e il
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
2, chiedendo di: a) accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa e per
[...]
simulazione assoluta ex art. 1414 cod.civ. o in subordine l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto a rogito notaio del 9 gennaio 2015, di aumento capitale e Persona_2
conferimento degli immobili siti in SA (Vi) da parte di nella Parte_1 società agricola b) dichiarare l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto a Parte_2
rogito notaio del 23 novembre 2018, di iscrizione di ipoteca volontaria Persona_1
pag. 4/15 da parte della società agricola a garanzia del credito vantato dal Parte_2
CP_ fallimento nei confronti di Controparte_1
L'attore allegava che gli atti notarili di aumento del capitale sociale e conferimento di immobili del 9.1.2015, e successivo atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di debito altrui del 23.11.2018, costituissero atti pregiudizievoli delle ragioni creditorie di di fatto sottraendo alla garanzia patrimoniale generica tutti i cespiti Controparte_2
immobiliari di cui era proprietaria in pregiudizio delle pretese Parte_1
creditorie del fallimento attore. Assumeva la sussistenza dei presupposti dell'azione di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. in ragione della esclusiva finalità elusiva delle ragioni dei creditori nel conferimento dei propri cespiti immobiliari nella società
[...]
- costituita in data 2.12.2014 e di cui la stessa era socia accomandataria Parte_2
unitamente a , e della quale facevano parte anche i figli , CP_6 Controparte_7
e quali soci accomandanti -, nonché dell'azione Controparte_8 Controparte_9
revocatoria ex art. 2901 c.c. in ragione della sussistenza di una ragione di credito del fallimento antecedente l'atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto dispositivo e dell'atto di concessione di ipoteca volontaria, oltrechè la consapevolezza del pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alle ragioni creditorie.
Si costituivano le convenute e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree.
[...]
Si costituiva il resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Con sentenza n. 1102/2022 pubblicata il 27 giugno 2022 il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento delle domande attoree dichiarava inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod.civ. l'atto di aumento di capitale e conferimento a rogito del notaio con cui aveva conferito nella società Persona_2 Parte_1
agricola per la relativa quota di spettanza, gli immobili siti in SA Parte_2
(Vi) ivi compiutamente descritti e rigettava la domanda revocatoria ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di concessione di ipoteca volontaria a rogito del notaio e Persona_1
condannava e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
loro, a rifondere la spese di lite in favore dell'attore e compensava integralmente le spese di lite tra il e il . Controparte_2 Controparte_3
pag. 5/15 Il giudice di prime cure , accoglieva la domanda revocatoria proposta in relazione all'atto notarile del 9 gennaio 2015. Riteneva sussistenti i presupposti a fondamento dell'azione, respingendo le eccezioni relative al rilievo che i beni risultassero in parte in comunione con altri soggetti e di difetto di interesse ad agire o di inammissibilità dell'azione. In proposito sottolineava che risultava chiaramente indicato che “l'azione pauliana è rivolta contro gli atti dispositivi posti in essere da nel Parte_1
2015 e nel 2018. Tanto si trae dal fatto che il preteso credito a garanzia del quale è stata introdotta l'azione revocatoria si fonda su responsabilità sociale della medesima, e di questo la Curatela del fallimento ha dato adeguatamente e specificamente conto in atti”.
Le domande di nullità per mancanza di causa e di simulazione assoluta proposte nei confronti del medesimo atto venivano ritenute assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida.
Quanto alla domanda revocatoria dell'atto notarile del 23.11.2018 di costituzione di ipoteca volontaria concessa dalla società agricola il giudice rilevava Parte_2
l'onerosità dell'operazione negoziale in quanto collocata nell'ambito della transazione nella quale si impegnava a pagare il fallimento Ics2 riconoscendosi Controparte_10
debitrice, e proponendo quale garanzia di adempimento la dazione di ipoteca da parte della società e il fallimento Ics2 acconsentiva alla sensibile riduzione del Parte_2
credito vantato verso concedendone anche il pagamento rateizzato. Controparte_10
Ciò posto il giudice di primo grado rilevava come non era stata data prova della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (il curatore del fallimento Ics2) e pertanto rigettava la domanda ex art 2901 cod. civ.
La pronuncia sulle spese seguiva la soccombenza, mentre nei rapporti tra i due fallimenti il giudice disponeva la compensazione integrale delle spese “attesa la novità della questione relativa alla onerosità o gratuità della garanzia prestata per debito altrui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria” (cfr. sentenza impugnata).
Giudizio d'appello
Con il medesimo atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1102/2022 :
- e la società rilevando la violazione degli artt. 2901 Parte_1 Parte_2
n.2 c.c., 1391 c.c. e 2697 c.c. relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo in pag. 6/15 capo alla società agricola nonché, in via subordinata, l'erroneità, Parte_2
contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza per mancata compensazione delle spese di lite;
- lamentando, come unico motivo, l'erroneità, contraddittorietà e Controparte_1
manifesta illogicità della sentenza ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c. nella parte in cui condannava in solido alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello, in quanto infondato e proponendo appello incidentale con richiesta di accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di concessione d'ipoteca volontaria e, in caso di accoglimento dell'appello principale,
l'accertamento e la dichiarazione di nullità per mancanza di causa e di simulazione assoluta ex art. 1414 cod.civ. in relazione all'atto di aumento di capitale di conferimento del 09.01.2015, nonchè la rideterminazione dell'ammontare della condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado.
Il rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
1.Con il primo motivo le appellanti lamentano la violazione dell'art. 2901 n. 2 cod.civ., dell'art. 1391 cod.civ. e dell'art. 2697 cod.civ. per omessa allegazione e dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (scientia damni ) in capo all'altro amministratore, socio accomandatario e legale rappresentante, della
[...]
, essendo vigente, al tempo del compimento degli atti, il Parte_3
regime di amministrazione con firma congiunta di e Parte_1 CP_6
per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (allegato 7 fascicolo di primo grado), come nel caso di specie l'atto del 09.01.2015 di conferimento di beni immobili.
Il motivo è infondato.
pag. 7/15 Risulta allegato e dimostrato in primo grado il requisito soggettivo della scientia damni in capo a tenuto conto che la medesima nell'atto di conferimento del Parte_1
compendio immobiliare figurava sia come conferente - quale comproprietaria e disponente dei beni in SA (Vi)- sia amministratrice e legale rappresentante della società conferitaria risultando pertanto indubbio che la medesima fosse a conoscenza di arrecare pregiudizio ai propri creditori.
Quanto alla mancata valutazione dell'elemento della scientia damni in capo a CP_6
dedotta in questa sede va rilevato che, in tema di revocatoria ordinaria, qualora il
[...] partecipante all'atto dispositivo impugnato è una società il requisito della scientia damni va accertato avuto riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone che lo rappresentano ex art. 1391 cod.civ. e tale prova è raggiunta, con riguardo alla persona giuridica, anche qualora sussista in capo anche a solo uno degli amministratori (v. conf. motivazione Cass.civ. n. 8735/2009 e CdA Venezia n. 2770/2021).
2. Con il secondo motivo di appello impugnano la sentenza del Tribunale di Vicenza nella parte cui ha condannato e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del
[...] Controparte_2
secondo soccombenza lamentando l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. non essendovi stata soccombenza integrale tenuto conto che pur accolta la domanda revocatoria proposta avverso l'atto di aumento di capitale e conferimento del 09/01/2015 vi era stato il rigetto della revocatoria proposta in relazione all'atto di concessione di ipoteca volontaria del 23/11/2018. Parte appellante assume che, nel caso di specie, sussisterebbe
“un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, e che il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 92 c.p.c. che consente, in caso di soccombenza reciproca, di compensare tra le parti, in tutto o parzialmente, le spese di lite” (atto di citazione in appello pag. 18).
Il motivo va rigettato tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto buon governo del principio di soccombenza tenuto conto che non risulta violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. tra le altre:“nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente pag. 8/15 vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare”. Cass.civ. n.26912/2020)
Appello principale proposto da Controparte_1
Come unico motivo di appello la società ha impugnato il capo Controparte_1
della sentenza di primo grado relativo alla condanna in solido al pagamento delle spese di lite lamentando la circostanza che il giudice di prime cure trascurava di considerare nella ripartizione delle spese di lite il rigetto della domanda revocatoria avverso l'atto di concessione di ipoteca volontaria del 23/11/2018 nonché l'estraneità della medesima società rispetto all'atto dispositivo revocato. Rilevava inoltre ai fini dell'applicazione dell'art.92 comma 2 c.p.c. che la questione relativa alla natura onerosa o gratuita dell'atto di concessione d'ipoteca volontaria era stata qualificata dal giudice di prime cure come “nuova” e, infine, che non era risultato documentalmente provato un interesse comune tra la medesima società e Controparte_1 Parte_1
Il motivo è infondato.
In tema di condanna alle spese di lite l'art. 97 c.p.c. statuisce che il giudice “Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”. Detta “comunanza di interessi” secondo la giurisprudenza di legittimità può desumersi anche “dall'identità delle questioni sollevate e dibattute”, ovvero dalla
“convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria” (ex multis Cass. n. 1650/2022; Cass. n. 9263/2020). Con riguardo al caso di specie, tutti gli appellanti si sono costituiti in primo grado con un unico comune difensore, contrastando, in egual modo, le pretese avanzate dal (v. atto Controparte_2
di comparsa in primo grado).
Appello incidentale di Controparte_2
1.Il ha proposto appello incidentale con Controparte_2
riferimento al rigetto della domanda proposta in primo grado ex art. 2901 cod.civ. avverso l'atto di concessione di ipoteca volontaria da parte di Parte_2
L'appellante incidentale contesta la decisione del giudice di prime cure rilevando l'erroneità della ritenuta onerosità dell'atto e della ritenuta mancata prova della scientia damni del terzo con violazione dell'art.2901 cod.civ.
pag. 9/15 L'appellante sottolinea che il credito oggetto dell'accordo transattivo tra CP_1
e Fallimento Ics2 preesisteva allo stesso e, rimasto inadempiuto, veniva ridotto
[...]
e parzialmente stralciato con concessione di ipoteca sul residuo importo. Il negozio risultava pertanto non contestuale al sorgere del credito, senza necessità, ai fini della revoca, della prova della scientia damni in capo al terzo ( 2). CP_3
In ogni caso, l'appellante rilevava che, anche a voler qualificare il negozio costitutivo d'ipoteca come oneroso, risultava provata nel giudizio di primo grado la scientia damni in capo al terzo (Fallimento Ics2), quale generica consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto di concessione d'ipoteca tenuto conto che nella proposta di transazione risultava indicato che “il conferimento operato dalla sola sig.ra Parte_1
è attualmente soggetto ad azione revocatoria da parte della Cassa Rurale ed
[...]
Artigiana di Brendola…” (proposta di transazione allegata in primo grado).
Infine l'appellante incidentale rilevava l'estraneità della concessione di ipoteca rispetto all'oggetto sociale della società , i cui patti sociali, all'art.2, consentivano, Parte_2 per il raggiungimento dell'oggetto stesso, anche l'effettuazione di operazioni finanziarie, comprese garanzie a favore di terzi, ma solo in via accessoria strumentale, rilevando come nel caso di specie sussisteva nesso di strumentalità tra atti della società e la concessione della garanzia reale.
L'appello incidentale è infondato.
L'art. 2901 secondo comma c.c. prevede che “le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito”.
In proposito va evidenziato come il secondo comma dell'art.2901 cod. civ. contiene una presunzione legale ed assoluta di onerosità della prestazione della garanzia, che non è possibile superare con prova contraria e che la contestualità non deve essere intesa in senso documentale o cronologico, ma è sufficiente che risulti che il credito rappresenti il compenso (la ragione giustificatrice) della garanzia. La revocatoria di atto di prestazione di garanzia contestuale si disinteressa della posizione del terzo. Infatti, in questo caso, oltre al presupposto dell'eventus damni, è sufficiente la sola scientia fraudis del debitore
( cfr. Cass.civ. n.8306/1996)
pag. 10/15 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di azione revocatoria ordinaria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità prevista dalla citata norma, sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia, mentre è esclusa ove la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto (cfr. Cass. n.
13973/2014).
Diversamente da quanto opinato dall'appellante non è dunque necessario, ai fini della presunzione di onerosità di un negozio costitutivo di garanzia per debito altrui, che garanzia e credito siano coevi, essendo sufficiente la loro interdipendenza, ovverosia che la prestazione di garanzia abbia costituito ragione decisiva per l'erogazione del credito, dovendo la contestualità essere esclusa qualora la garanzia sopravvenga allorché il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto.
In altri termini, sussiste onerosità ogni qual volta l'erogazione del credito non vi sarebbe stata in mancanza della garanzia che del credito costituisce il presupposto;
a contrariis deve ritenersi insussistente la contestualità e l'onerosità ad essa conseguente quando l'erogazione del credito sia avvenuta senza che il creditore potesse fidare sul presupposto della garanzia del terzo (cfr. anche Cass. n. 12948/1992).
Nel caso in esame la concessione di ipoteca volontaria da parte della società agricola
è collocata nell'ambito di un accordo transattivo raggiunto nella Parte_2
procedura fallimentare del 2 e e come correttamente CP_3 Controparte_1
già evidenziato nella sentenza impugnata “la proposta transattiva formulata da CP_1
al Fall. ICS2, nella persona del curatore dott. , prevedeva la
[...] Per_3
corresponsione a saldo e stralcio del maggior credito (di euro 300.000 circa) della minor somma di euro 150.000,00 mediante piano di rientro mensile rateizzato in tre anni, con disponibilità della di prestare garanzia ipotecaria sulle quote immobiliari Parte_2 della medesima (cfr. doc. 2 parte convenuta Fall. ICS2). Nell'offerta di CP_1
sottoscritta per accettazione anche dalla futura garante si legge
[...] Parte_2 testualmente quanto segue “a sostegno dell'impegno anzidetto soggetti terzi sono disponibili a prestare le seguenti garanzie”, indicate appunto nella concessione di ipoteca volontaria sugli immobili di SA conferiti nella società agricola, nonché
pag. 11/15 rispetto ad altri immobili siti in Comune di Gallio. La proposta risulta poi accettata dal
Curatore del Fall. ICS2 in data 23.11.2018 (doc. 3), ottenuta debita autorizzazione del
G.D., con stipula dell'atto notarile di dazione di ipoteca in pari data (23.11.2018). Da tanto si trae sia la contestualità cronologica tra credito e garanzia ipotecaria, atteso che accettazione della proposta transattiva del Fall. ICS2 e concessione di ipoteca a garanzia di debito altrui sono stati conclusi in pari data (23.11.2018); ma ancor prima la contestualità funzionale tra credito e garanzia atteso che, anche se il credito di ICS2 verso era sorto anteriormente, nondimeno la garanzia ipotecaria è Controparte_1
stata prestata dalla società agricola per rendere maggiormente appetibile Parte_2
alla Curatela la proposta transattiva relativa alla posta creditoria vantata dalla Curatela nei confronti di e a fronte della consistente riduzione del credito Controparte_1
rivendicato dal Fallimento ICS2. Ne consegue la sussistenza del nesso sinallagmatico tra la prestazione di garanzia della società e il credito ridimensionato (in Parte_2 perdita) dal Fallimento ICS2 verso il debitore garantito dalla società agricola. E', quindi, tra queste diverse pretese e posizioni contrattuali che va vagliata la concessione di garanzia che, per quanto esposto, si pone in rapporto di contestualità funzionale con il credito garantito trovando ragione giustificatrice proprio nel sopravvenuto ridimensionamento del credito vantato dal Fallimento ICS2 verso il debitore garantito
Emerge quindi chiaramente il nesso sinallagmatico tra le prestazioni Controparte_10
del garante ( e del creditore garantito (Fall. ICS2). La concessione di Parte_2 ipoteca va allora collocata nell'ambito dell'operazione negoziale transattiva cui si inserisce, che è indubbiamente connotata da onerosità: da un lato, infatti, CP_10
si è impegnata a pagare il Fall. ICS2, riconoscendosi debitrice, e proponendo
[...]
quale garanzia di adempimento la dazione di ipoteca da parte della società Parte_2
d'altro lato, e dal canto suo, il Fall. ICS2 ha acconsentito alla sensibile riduzione
[...]
del credito vantato verso concedendone anche il pagamento Controparte_10 rateizzato (cfr. atto notarile del 23.11.2018 in cui si dà atto che “ICS2 s.r.l. è creditrice della società a responsabilità limitata con socio unico [..] del Controparte_1
complessivo importo di euro 150.000,00, da versare a saldo e stralcio del debito complessivo, come da accordi assunti in sede di procedura concorsuale”). L'operazione negoziale ha evidentemente natura onerosa in ragione dello scambio di vantaggi tra pag. 12/15 prestazione e controprestazione delle parti coinvolte nel negozio transattivo, ovverosia del rapporto corrispettivo tra prestazioni economicamente valutabili, che sussiste ancorché le parti contrattuali riversino il relativo vantaggio a favore di altri” ( cfr. sentenza impugnata)
Né può ritenersi integrata la prova della scientia damni in capo al curatore del in relazione al fatto che nella transazione era fatta menzione della CP_2 CP_3
trascrizione di una domanda di revocatoria promossa da un altro e diverso creditore
(CRA di Brendola), sì come appare del tutto irrilevante la circostanza che l'oggetto sociale della società consentisse la prestazione di garanzie a favore di terzi Parte_2
solo in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale.
2.Quale secondo motivo d'impugnazione incidentale il ha Controparte_2
riproposto in via incidentale condizionata la domanda di simulazione ex articolo 1414
c.c. nei confronti dell'atto notarile di conferimento del 9 gennaio 2015. Sul punto è sufficiente rilevare che l'impugnativa proposta in via condizionata rimane assorbita dal rigetto del motivo principale d'impugnazione (e dalla conferma dell'accoglimento della domanda ex art.2901 cod.civ. proposta dal fallimento in primo grado avverso tale atto dispositivo).
3.Va infine rigettato il terzo motivo di appello incidentale ove si assume l'erronea applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nel capo relativo alla condanna delle spese di lite di primo grado.
L'appellante incidentale assume l'erroneo riferimento nella liquidazione delle spese di lite allo scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 in relazione al rilievo che la sentenza del Tribunale delle Imprese di Venezia n. 107/2021 accertava la responsabilità risarcitoria per mala gestio in capo a con condanna al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 218.725,27 oltre rivalutazione e interessi assumendo pertanto che lo scaglione da considerare ai fini della determinazione delle spese di lite era quello compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000.
In proposito va osservato come nella sentenza impugnata a fronte della liquidazione delle spese indicata in dispositivo come pari a “€ 1.713,00 per anticipazioni ed €
11.810,00 per compenso professionale (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, €
1.550,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la pag. 13/15 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge” si legge in motivazione “La liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dei giudizi ordinari di cognizione, scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (ex multis Cass. civ.,
13.2.2020, n. 3697), a fronte delle somme che è stata condannata a Parte_1
pagare al in forza di sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Controparte_2
Specializzata Impresa n.107 del 26.1.2021. Si applicano i valori minimi quanto alla fase istruttoria in ragione della concreta attività svolta”.
Correttamente il giudice di prime cure ha indicato di applicare il criterio del riferimento al valore del credito vantato (ex multis Cass. civ., 13.2.2020, n. 3697) e di fare riferimento a quanto accertato dal Tribunale delle imprese nella sentenza n.107/2021.
Osserva il Collegio come pur erroneamente indicato in parte motiva lo scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000 anziché quello tra euro 260.001,00 a 520.000,00 la liquidazione indicata nel dispositivo pari ad euro 11.810,00 praticamente corrispondente a quella dei valori minimi del corretto scaglione di riferimento (pari ad euro 11.229,00).
Ritiene il Collegio che non sussista un chiaro interesse all'impugnazione che va pertanto rigettata.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado del giudizio in ragione di metà e la condanna degli odierni appellanti, prevalentemente soccombenti, a rifondere alla controparte la quota residua di metà, quota che si liquida secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 in euro 6.023,00 (12.046,00/2) per compensi, euro 924,00 (1.848,00/2) per spese, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti degli appellanti principali Pt_1
pag. 14/15 , Pt_1 Parte_2 Controparte_1
e dell'appellante incidentale Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello sugli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da Parte_1 Parte_2
, e da
[...] Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1102/2022, pubblicata in data 22/6/2022, del Tribunale di
Vicenza, li respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) dichiara compensate per la metà le spese processuali nei rapporti fra Parte_1
,
[...] Parte_2 Controparte_1
e e condanna Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_1
la residua quota di metà delle spese di lite del presente Controparte_2
grado, quota liquidata in euro 6.023,00 per compensi, euro 924,00 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti principali Parte_1 [...]
, in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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