TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
IL TR IBUNALE DI ROMA nell a pers ona del Gi udi ce Unico, dott .ssa Francesca Vit al e, ha em esso l a s eguente
SENTENZA
nell a caus a ci vile di primo grado, iscri tta al n° 2739 del ruol o generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
n. 1/2020 Pt_1 Parte_2
(di seguito sem pli cement e , i n persona del C urat ore, Avv. Pt_2
Luca Gi raldi , el ett ivam ent e dom icil iat o in Rom a, vi a Fabio
Massimo n. 88, presso lo studio dell'avv. Katiuscia Perna, che lo rappresent a di fende, giust a procura i n atti;
-att ore-
E
in persona del l egal e rappre sent ante pro - Controparte_1
tempor e, con sede in Mappano di Casell e (TO), vi a Gorett a n. 96/A;
-convenut a cont umace -
Oggetto: azione di i neffi cacia ex artt . 67, com ma secondo e 69 bis
l. fall .;
Conclusioni: all'udienza dell'11 settembre 2024 la parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di cit azione ritualm ent e noti fi cato il
[...]
i n cit ava in gi udizio l a Parte_3 Parte_2
1 2
soci et à chiedendo l a decl aratori a di i nefficacia ai Controparte_1 sensi dell'art. 67, comma secondo, l. fall. e 69 bis l .fall. dei pagamenti corrisposti in favore di quest'ultima per un totale di €
25.770,23.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di revoca ex art . 67, comma secondo e 69 bis l. fall. l. fall. dei predetti pagam enti il Parte_3
attore deduceva:
-la di chi arazione di fallim ento intervenut a con sentenza del
Tribunale di Roma dell'08.01.2020 quale epilogo di una serie di tent ati vi di gestione dello st ato di insolvenza i n cui l a soci et à versava alm eno dall a fine del 2017, reso mani festo gi à dal set tembr e
2016 in occasione di un primo at to di pignoram ent o presso terzi per quasi quattrocentomi la euro (cfr. doc. 1 -2 ; Pt_2
- di aver affi ttato ad un prezzo i rrisori o, nel luglio del 2018, il principale ramo d'azienda (relativo alla gestione di servizi di puli zia e m anut enzi one affi dati da vari enti pubbli ci ) ad una soci et à ad ess a coll egat a, in conseguenza di ult eriori pi gnoram enti subiti da part e di alcuni dipendenti e del ri corso all a C IG, orm ai al culmine di una i rreversi bil e crisi economi ca e finanzi ar ia (cfr. doc. 3 -4
; Pt_2
- di aver pres ent ato i n dat a 22 m aggio 2019, in seguito all 'ist anza di fal lim ento del 5 m arzo 2019 present at a nei suoi confront i, una prima domanda di concordato “in bianco” dichiarata inammissibile dal Tribunal e di R oma con pr ovvedimento del 2 agosto 2019 (cfr. doc. 5 ; Pt_2
- l a delibera, da part e dei soci dell a della m essa in Pt_2
liquidazione dell a soci età, con successi vo conferim ento di m andat o al legal e rappres entante per il deposit o di una seconda domanda di concordat o ex art. 161 l.fall., unit ament e al piano ed alla propost a avvenuto i n dat a 4.11.2019, ricorso di chiarato i nam missi bil e con provvedimento dell'8.01.2020 e contestuale dichiarazione di fal lim ento;
2 3
-l'avvenut o pagamento di numerosi crediti gi à da tem po scaduti vantati dai fornitori nel periodo di decozi one dell a soci et à, ed in particolare pagamenti in favore della convenuta per complessivi €
25.770,23 nei s ei mesi ant ecedenti il deposito dell a prim a domanda di concordato del 22.05.2019, dunque revocabil i , sussi stendo alt resì
i presuppos ti i n punto di el em ent o oggettivo e soggetti vo dell'azione revocatoria;
Tanto prem ess o, rass egnava le seguenti conclusi oni:
“Piaccia ll'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del attore, dei pagamenti eseguiti in data 7.12.2018, Parte_3
14.12.2018, 21.12.2018 ed 11.01.2019 per un totale di € 25.770,23, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma secondo, l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad € 25.770,23 oltre interessi dal giorno della domanda.”
All'udienza di prima comparizione del 10.05.2023 nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, nessuno compariva per la soci et à convenut a, la qual e non si costituiva in gi udi zio. Il Gi udi ce, dichiarat a l a contum acia dell a part e convenuta, assegnava all a part e costituita tutti i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c.
Successivamente, all'udienza dell'11.09.2024 parte attrice concl udeva ri port andosi ai propri scritti difensivi ed il G.I. tratteneva in decisione la causa senza t ermini.
^^^^^^^^^^^
Così ri ass unti i fatti , riti ene il gi udi cant e che la domanda avanzata ex art 67, comma s econdo, l.f. dal Fall i ment o attore sia fondat a e debba ess ere accolt a per l e ragioni di seguito espost e.
La part e att ri ce chiede dichi ararsi l a decl aratori a giudi zi al e di inefficaci a ex art. 67, comma secondo, l.fall. dei pagam enti eseguiti in epoca ant eri ore al la dom anda di concordato c.d. i n bi anco ex art. 161, comm a sesto, l .fall. del 22.11.2018 poi ché ri cadenti nel c.d.
3 4
periodo s ospetto, t enuto conto del principi o d i consecuzione t ra procedure concorsuali, sancito dall'articolo 69 bi s l.fall.
A tal proposito, giova ricordare che in base all'ormai consolidato ori ent am ent o giuri sprudenzi ale in mat eri a, in presenza di dichiarazione di Fall iment o successiva al la dom anda di Concordato preventi vo si è in pres enza di una consecuzi one t ra diverse procedure concors uali, che, pur nel la loro formal e disti nzi one risul tano strett am ent e coll egat e, essendo tutte ri feribili al m edesi mo e uni co fat to s cat urent e, costi tuit o dallo st at o di insol venza, circostanza che impone dunque di ritenere l'unitarietà della condi zione s ott es a al deposit o del ri corso ex art. 161 comm a sesto l. fal l. e all a di chi arazi one di fallim ento. (cf r. C ass. n. 24056/2021).
Da simil e consi derazione consegue che i l peri odo sospetto ai sensi dell'art. 69 bis l . fall. decorre dunque dall a present azione dell a prim a dom anda di concordato, ri spetto a cui un eventuale l asso di tempo int ercorso t ra le procedure non infi ci a detto caratt ere unit ari o, che rim ane dunque m ani f estazione di un'uni ca crisi d'impresa.
Per ciò che concerne il caso di speci e, la soci et à ha Pt_2
propost o due dom ande di concordat o preventivo, ent rambe dichiarat e i nam missi bili i n dat a 22.05.2019 e in data 4.11.2019, cui
è seguita la di chi arazi one d i fallim ento in dat a 08.01.2020 i n accoglimento dell'istanza di fallimento proposta nei suoi confronti, le quali procedure unitamente consi derate, in ossequi o all a giurisprudenza sopra cit at a,sono funzi onalment e col legat e pur rim anendo formalmente disti nt e , i n quanto ri feribi li al m edesi mo stat o di ins olvenza dell a s oci et à odi erna att rice.
Pert anto, in applicazione dell a normativa invocat a, cosi com e interpretata dall a costante giurisprudenza di legittim ità, il t erm ine inizi al e del periodo sospetto va retro dat ato e decorre dal
22.11.2018, val e a dire da sei m esi prim a del la present azi one del la prima domanda di concordato. Per l'effetto, i pagamenti eseguiti dalla alla convenuta nell'intervallo temporale compreso tra Pt_2
4 5
il 22.11.2018 e i l 22.05.2019, ri cadono nel periodo sospetto, e sono da considerarsi corresponsi oni suscettibi li di revocat ori a i n quanto det erminanti un danno ai credit ori della società poi di chiarata fal lit a.
Relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla soci et à convenuta , deve evi denziarsi che ex art . 67, comm a secondo,
l. fal l., affinché i pagam ent i oggetto di causa siano di chiarati revocabili , poiché compiuti nel c.d. periodo sospett o, gli stessi devono essere caratterizzati dall'elemento della consapevolezza d a parte dell'accipi ens dell'insolvenza del debitore, condizione che deve es sere provata dall a part e che agisce i n gi udi zio.
In riferim ent o alla s ci entia decoctioni s, giova ricordare che secondo un consoli dato ori entam ento gi uri sprudenzi al e, la conoscenza dell o stesso da parte dell'accipi ens deve essere effetti va e support at a da concreti el ementi i ndizi ari sintom ati ci del la situazione.
A t al e ri guardo, ai fi ni della prova dell a conoscibilit à da part e dell'accipiente circa lo stato di insolvenza in cui vers a il debitore la
Suprem a Cort e afferma che:“Per vincere la presunzione semplice di conos cenza dell o stato di insol venza occorre la positi va dimostrazione che, nel momento i n cui è stato posto in essere l 'atto revocabile, l e cir cos tanz e erano tal i da f ar ri tenere a una persona di ordi nari a prudenza e avvedut ezza che l'i mprenditore si t rovava in una situazi one di normal e esercizio dell'i mpresa. Una prova che deve ess er e ancor a più rigorosa se l e circostanze ri velano un'accentuata “anormalità” dell'atto di dis posizione patrimoniale oggetto di revocator ia" (C assazione, sez. I ci v., 5 ottobre 2016, n.
23424).
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'idonea prova fornita ai fini dell'accoglimento della domanda di parte attrice, atteso che la soci et à conven uta ha proposto i stanza di Fallim ent o nel procedim ento R.G. n. 544/ 2019 innanzi a C odest o Tri bunal e, all'esito del quale, con provvedimento dell'08.01.2020, la società
è st ata di chiarat a fallit a. Pt_2
5 6
Appare dunque inequivocabil e l a conoscenza dell o s t ato di insol venza da parte dell a soci et à convenuta essendo Controparte_1
stat a l a st es sa credit ore ist ante nella causa che ha portato l a soci et à all a di chiarazione di fallim ent o, el emento l a cui ril evanza Pt_2
risul ta predominant e e assorbent e ris pett o agl i alt ri el em enti forniti dalla Curatela a sostegno dell'elemento della sci entia decoct ionis, privi di pregio st ante l a loro non imm edi ata conoscibilit à da part e di terzi .
Pert anto, per l e suespost e ragi oni, accert at a la sussistenza del requis ito oggettivo dell a lesione dell a par condi cio creditorum e di quello s oggetti vo dell a s cientia decoct ionis i n capo a CP_1
del lo st ato di insol venza in cui versava l a soci età
[...] Pt_2 all'epoca dei pagamenti compiuti nel c.d. periodo sospetto, la dom anda di part e att rice deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono l a soccombenza e sono li quidate com e in dispositivo, in appli cazione dei paramet ri di cui al D.M. n.
147/2022 e degl i importi compresi nell o scaglione di ri feri mento.
P.Q.M.
Il Tri bunal e, definiti vam ent e pronunciando sull a dom anda promossa dal i n li q.ne così Controparte_2
dispone:
a) dichiara l'inefficacia dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta per complessivi € 25.770,23;
b) condanna l a co nvenuta all a restit uzi one dell a somm a di euro € 25.770,23 oltre ad interessi legali dalla notifica dell a cit azione al sal do;
c) condanna l a convenuta al pagamento dell e spese di li te che li quida in euro 4.043,00 olt re accessori di l egge.
Così decis o, i n Roma il 11.2.2025
Il Giudice dott. Francesca Vi tal e
6 7
7
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
IL TR IBUNALE DI ROMA nell a pers ona del Gi udi ce Unico, dott .ssa Francesca Vit al e, ha em esso l a s eguente
SENTENZA
nell a caus a ci vile di primo grado, iscri tta al n° 2739 del ruol o generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
n. 1/2020 Pt_1 Parte_2
(di seguito sem pli cement e , i n persona del C urat ore, Avv. Pt_2
Luca Gi raldi , el ett ivam ent e dom icil iat o in Rom a, vi a Fabio
Massimo n. 88, presso lo studio dell'avv. Katiuscia Perna, che lo rappresent a di fende, giust a procura i n atti;
-att ore-
E
in persona del l egal e rappre sent ante pro - Controparte_1
tempor e, con sede in Mappano di Casell e (TO), vi a Gorett a n. 96/A;
-convenut a cont umace -
Oggetto: azione di i neffi cacia ex artt . 67, com ma secondo e 69 bis
l. fall .;
Conclusioni: all'udienza dell'11 settembre 2024 la parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di cit azione ritualm ent e noti fi cato il
[...]
i n cit ava in gi udizio l a Parte_3 Parte_2
1 2
soci et à chiedendo l a decl aratori a di i nefficacia ai Controparte_1 sensi dell'art. 67, comma secondo, l. fall. e 69 bis l .fall. dei pagamenti corrisposti in favore di quest'ultima per un totale di €
25.770,23.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di revoca ex art . 67, comma secondo e 69 bis l. fall. l. fall. dei predetti pagam enti il Parte_3
attore deduceva:
-la di chi arazione di fallim ento intervenut a con sentenza del
Tribunale di Roma dell'08.01.2020 quale epilogo di una serie di tent ati vi di gestione dello st ato di insolvenza i n cui l a soci et à versava alm eno dall a fine del 2017, reso mani festo gi à dal set tembr e
2016 in occasione di un primo at to di pignoram ent o presso terzi per quasi quattrocentomi la euro (cfr. doc. 1 -2 ; Pt_2
- di aver affi ttato ad un prezzo i rrisori o, nel luglio del 2018, il principale ramo d'azienda (relativo alla gestione di servizi di puli zia e m anut enzi one affi dati da vari enti pubbli ci ) ad una soci et à ad ess a coll egat a, in conseguenza di ult eriori pi gnoram enti subiti da part e di alcuni dipendenti e del ri corso all a C IG, orm ai al culmine di una i rreversi bil e crisi economi ca e finanzi ar ia (cfr. doc. 3 -4
; Pt_2
- di aver pres ent ato i n dat a 22 m aggio 2019, in seguito all 'ist anza di fal lim ento del 5 m arzo 2019 present at a nei suoi confront i, una prima domanda di concordato “in bianco” dichiarata inammissibile dal Tribunal e di R oma con pr ovvedimento del 2 agosto 2019 (cfr. doc. 5 ; Pt_2
- l a delibera, da part e dei soci dell a della m essa in Pt_2
liquidazione dell a soci età, con successi vo conferim ento di m andat o al legal e rappres entante per il deposit o di una seconda domanda di concordat o ex art. 161 l.fall., unit ament e al piano ed alla propost a avvenuto i n dat a 4.11.2019, ricorso di chiarato i nam missi bil e con provvedimento dell'8.01.2020 e contestuale dichiarazione di fal lim ento;
2 3
-l'avvenut o pagamento di numerosi crediti gi à da tem po scaduti vantati dai fornitori nel periodo di decozi one dell a soci et à, ed in particolare pagamenti in favore della convenuta per complessivi €
25.770,23 nei s ei mesi ant ecedenti il deposito dell a prim a domanda di concordato del 22.05.2019, dunque revocabil i , sussi stendo alt resì
i presuppos ti i n punto di el em ent o oggettivo e soggetti vo dell'azione revocatoria;
Tanto prem ess o, rass egnava le seguenti conclusi oni:
“Piaccia ll'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del attore, dei pagamenti eseguiti in data 7.12.2018, Parte_3
14.12.2018, 21.12.2018 ed 11.01.2019 per un totale di € 25.770,23, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma secondo, l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad € 25.770,23 oltre interessi dal giorno della domanda.”
All'udienza di prima comparizione del 10.05.2023 nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, nessuno compariva per la soci et à convenut a, la qual e non si costituiva in gi udi zio. Il Gi udi ce, dichiarat a l a contum acia dell a part e convenuta, assegnava all a part e costituita tutti i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c.
Successivamente, all'udienza dell'11.09.2024 parte attrice concl udeva ri port andosi ai propri scritti difensivi ed il G.I. tratteneva in decisione la causa senza t ermini.
^^^^^^^^^^^
Così ri ass unti i fatti , riti ene il gi udi cant e che la domanda avanzata ex art 67, comma s econdo, l.f. dal Fall i ment o attore sia fondat a e debba ess ere accolt a per l e ragioni di seguito espost e.
La part e att ri ce chiede dichi ararsi l a decl aratori a giudi zi al e di inefficaci a ex art. 67, comma secondo, l.fall. dei pagam enti eseguiti in epoca ant eri ore al la dom anda di concordato c.d. i n bi anco ex art. 161, comm a sesto, l .fall. del 22.11.2018 poi ché ri cadenti nel c.d.
3 4
periodo s ospetto, t enuto conto del principi o d i consecuzione t ra procedure concorsuali, sancito dall'articolo 69 bi s l.fall.
A tal proposito, giova ricordare che in base all'ormai consolidato ori ent am ent o giuri sprudenzi ale in mat eri a, in presenza di dichiarazione di Fall iment o successiva al la dom anda di Concordato preventi vo si è in pres enza di una consecuzi one t ra diverse procedure concors uali, che, pur nel la loro formal e disti nzi one risul tano strett am ent e coll egat e, essendo tutte ri feribili al m edesi mo e uni co fat to s cat urent e, costi tuit o dallo st at o di insol venza, circostanza che impone dunque di ritenere l'unitarietà della condi zione s ott es a al deposit o del ri corso ex art. 161 comm a sesto l. fal l. e all a di chi arazi one di fallim ento. (cf r. C ass. n. 24056/2021).
Da simil e consi derazione consegue che i l peri odo sospetto ai sensi dell'art. 69 bis l . fall. decorre dunque dall a present azione dell a prim a dom anda di concordato, ri spetto a cui un eventuale l asso di tempo int ercorso t ra le procedure non infi ci a detto caratt ere unit ari o, che rim ane dunque m ani f estazione di un'uni ca crisi d'impresa.
Per ciò che concerne il caso di speci e, la soci et à ha Pt_2
propost o due dom ande di concordat o preventivo, ent rambe dichiarat e i nam missi bili i n dat a 22.05.2019 e in data 4.11.2019, cui
è seguita la di chi arazi one d i fallim ento in dat a 08.01.2020 i n accoglimento dell'istanza di fallimento proposta nei suoi confronti, le quali procedure unitamente consi derate, in ossequi o all a giurisprudenza sopra cit at a,sono funzi onalment e col legat e pur rim anendo formalmente disti nt e , i n quanto ri feribi li al m edesi mo stat o di ins olvenza dell a s oci et à odi erna att rice.
Pert anto, in applicazione dell a normativa invocat a, cosi com e interpretata dall a costante giurisprudenza di legittim ità, il t erm ine inizi al e del periodo sospetto va retro dat ato e decorre dal
22.11.2018, val e a dire da sei m esi prim a del la present azi one del la prima domanda di concordato. Per l'effetto, i pagamenti eseguiti dalla alla convenuta nell'intervallo temporale compreso tra Pt_2
4 5
il 22.11.2018 e i l 22.05.2019, ri cadono nel periodo sospetto, e sono da considerarsi corresponsi oni suscettibi li di revocat ori a i n quanto det erminanti un danno ai credit ori della società poi di chiarata fal lit a.
Relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla soci et à convenuta , deve evi denziarsi che ex art . 67, comm a secondo,
l. fal l., affinché i pagam ent i oggetto di causa siano di chiarati revocabili , poiché compiuti nel c.d. periodo sospett o, gli stessi devono essere caratterizzati dall'elemento della consapevolezza d a parte dell'accipi ens dell'insolvenza del debitore, condizione che deve es sere provata dall a part e che agisce i n gi udi zio.
In riferim ent o alla s ci entia decoctioni s, giova ricordare che secondo un consoli dato ori entam ento gi uri sprudenzi al e, la conoscenza dell o stesso da parte dell'accipi ens deve essere effetti va e support at a da concreti el ementi i ndizi ari sintom ati ci del la situazione.
A t al e ri guardo, ai fi ni della prova dell a conoscibilit à da part e dell'accipiente circa lo stato di insolvenza in cui vers a il debitore la
Suprem a Cort e afferma che:“Per vincere la presunzione semplice di conos cenza dell o stato di insol venza occorre la positi va dimostrazione che, nel momento i n cui è stato posto in essere l 'atto revocabile, l e cir cos tanz e erano tal i da f ar ri tenere a una persona di ordi nari a prudenza e avvedut ezza che l'i mprenditore si t rovava in una situazi one di normal e esercizio dell'i mpresa. Una prova che deve ess er e ancor a più rigorosa se l e circostanze ri velano un'accentuata “anormalità” dell'atto di dis posizione patrimoniale oggetto di revocator ia" (C assazione, sez. I ci v., 5 ottobre 2016, n.
23424).
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'idonea prova fornita ai fini dell'accoglimento della domanda di parte attrice, atteso che la soci et à conven uta ha proposto i stanza di Fallim ent o nel procedim ento R.G. n. 544/ 2019 innanzi a C odest o Tri bunal e, all'esito del quale, con provvedimento dell'08.01.2020, la società
è st ata di chiarat a fallit a. Pt_2
5 6
Appare dunque inequivocabil e l a conoscenza dell o s t ato di insol venza da parte dell a soci et à convenuta essendo Controparte_1
stat a l a st es sa credit ore ist ante nella causa che ha portato l a soci et à all a di chiarazione di fallim ent o, el emento l a cui ril evanza Pt_2
risul ta predominant e e assorbent e ris pett o agl i alt ri el em enti forniti dalla Curatela a sostegno dell'elemento della sci entia decoct ionis, privi di pregio st ante l a loro non imm edi ata conoscibilit à da part e di terzi .
Pert anto, per l e suespost e ragi oni, accert at a la sussistenza del requis ito oggettivo dell a lesione dell a par condi cio creditorum e di quello s oggetti vo dell a s cientia decoct ionis i n capo a CP_1
del lo st ato di insol venza in cui versava l a soci età
[...] Pt_2 all'epoca dei pagamenti compiuti nel c.d. periodo sospetto, la dom anda di part e att rice deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono l a soccombenza e sono li quidate com e in dispositivo, in appli cazione dei paramet ri di cui al D.M. n.
147/2022 e degl i importi compresi nell o scaglione di ri feri mento.
P.Q.M.
Il Tri bunal e, definiti vam ent e pronunciando sull a dom anda promossa dal i n li q.ne così Controparte_2
dispone:
a) dichiara l'inefficacia dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta per complessivi € 25.770,23;
b) condanna l a co nvenuta all a restit uzi one dell a somm a di euro € 25.770,23 oltre ad interessi legali dalla notifica dell a cit azione al sal do;
c) condanna l a convenuta al pagamento dell e spese di li te che li quida in euro 4.043,00 olt re accessori di l egge.
Così decis o, i n Roma il 11.2.2025
Il Giudice dott. Francesca Vi tal e
6 7
7