Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 22-5-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2804/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte 1 (28 01 1953), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ciccone,
e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
CP_1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19-5-2023, Parte 1 adiva il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando di aver ricevuto in data 16-1-2023 comunicazione con cui l' sede di Nola, accertava un indebito previdenziale di € 3.803,15, dovuta a indebita percezione di ratei di pensione di invalidità civile, cat. INV CIV n.07480577, per il periodo dal 01 01 2022 al 31 12 2022.
Affermava che l'indebito di cui al presente atto non fosse ripetibile in quanto era venuto a conoscenza dell'indebito in data 16 01 2023 e perciò successivamente al periodo oggetto dell'indebito e i ratei di pensione sono stati riscossi in buona fede e senza dolo.
Si costituiva l'CP_1 esponendo che il ricorrente Parte 1 è titolare con decorrenza dal 03/2017 di prestazione economica coniugante assegno e indennità speciale per ciechi parziali, fascia12. La pretesa restitutoria attivata dall' attiene all'indebita erogazione di ratei dell'assegno di invalidità civile (e non dell'indennità speciale che viene conservata) determinata dal superamento dei limiti reddituali per l'anno 2020, comunicati con la trasmissione del modello RED del 04/10/2021. Difatti, il ricorrente, percettore di OC (pensione di vecchiaia anticipata/cumulo) con importo anno di euro 14.924 euro e di redditi da terreni e fabbricati, come dallo stesso dichiarati, per un importo di euro 2.201,00, per l'anno in contestazione, ha proventi complessivi per euro 17.125,00; superiori alla soglia di euro 16.982,49 previsti dalla legge (cfr.Circolare 197 del 23.12.2021). Tale circostanza ha determinato l'eliminazione dell'assegno di invalidità civile per l'anno 2022, con conservazione della sola indennità speciale.
Sosteneva L' CP_2 che la condotta omissiva del ricorrente, che non ha prontamente dichiarato tale circostanza all' CP 1, esclude che possa dirsi ricorrere quella assenza di dolo che è situazione idonea a generare affidamento e che determinerebbe l'irripetibilità della prestazione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
La controversia può essere decisa alla stregua del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. L - n. 13915 del 20/05/2021, cui questo Giudicante presta adesione: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili quale la maggiorazione della pensione
-
sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla 1. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del
1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Va escluso, inoltre, che si possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già comunicato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1, che sin dal D.L. n. 269/2003, art. 42, conv. in l. n. 326 del 2003, è onerato del controllo telematico dei requisiti reddituali mediante accesso ai redditi dichiarati.
Ancor più chiaramente, l'art. 15 del D.L. n. 78/2009, conv. con modif. dalla 1. n. 102/2009, ha previsto che, dall'1.1.2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' CP_1 in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, conv. con modif. dalla
1. n. 122/2010 che prevede al comma 1 l'istituzione presso l'CP_1 del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed al comma 6, modificando l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" (dell'art. 35 D.L. n. 207/2008 cit.) devono comunicare all' CP 1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati "integralmente” comunicati all'Amministrazione finanziaria: da ciò discende, evidentemente, che essi non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale che sia stata già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Piuttosto, il suddetto obbligo di comunicazione riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato) devono essere dichiarati all' CP_1 ai fini che qui interessano.
Ad abundantiam, va ribadito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'CP_1 e che quindi esso CP_2 già conosce.
Nel caso di specie il provvedimento con cui l'CP_1 ha accertato l'indebito previdenziale, inerente i ratei di pensione dal 1-1-2022 al 31-12-2022, è stato comunicato il 16-1-2023.
Di conseguenza il ricorrente non è tenuto alla restituzione dei ratei precedenti tale data, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. per esigenze di tutela dell'affidamento dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'CP 1 già conosce o ha l'onere di conoscere, come accaduto nel caso di specie, in cui il superamento dei limiti reddituali (relativo all'anno 2020, e conosciuto, per espressa ammissione dell' CP 1, già nel 2021) è stato pacificamente accertato dall' CP 2 sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate.
Il ricorso deve essere accolto, e deve dichiararsi non dovuta all' CP 1 da parte di Parte 1 la somma di euro 3.803,15 richiesta con provvedimento del 16-1-2023.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Parte 1 la somma a) Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta all' CP_1 da parte di di euro 3.803,15 richiesta con provvedimento del 16-1-2023;
b) Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 1500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Ciccone, antistatario. Così deciso in Nola, a seguito della riserva del 22-5-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza