Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30684/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pro- nunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 30684/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Ischia (Na) alla Via Parte_1 C.F._1
M. Mazzella n. 223/b presso lo studio dell'Avv. DI MEGLIO EMANUELE (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._2
- Opponente
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli alla via A. De CP_1 P.IVA_1
Gasperi n. 55 presso l'avvocatura dell'ente, rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA
SOFIA (c.f.: in virtù di procura ad lites per Notar C.F._3 Persona_1
del 23.01.23, rep. n. 37590, racc. n. 7131.
- Opposto
NONCHE'
Controparte_2
C.F. in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso
[...] P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via A. Diaz n. 11.
-Opposto Contumace
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
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Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 30.12.2022, la sig.ra
, in qualità di amministratrice della società “ Parte_1 Parte_2
” e della società “Largo LALA 31”, entrambe con sede legale in Napoli, sino alla
[...]
data del 4.10.2017, ha impugnato:
➢ l'Ordinanza ingiunzione emessa dall' n. OI-001385436, notificata il CP_1
1.12.2022, recante protocollo 5104.21/11/2022.0186338 per l'importo di euro CP_1
10.000,00 in riferimento all'annualità 2017;
➢ l'Ordinanza ingiunzione dell' n. OI-001590772, notificata il 20.12.2022, CP_1
prot. 5104.30/11/2022.0192716, per l'importo di euro 10.000,00, anch'essa in CP_1
riferimento all'annualità 2017.
Mediante tali ingiunzioni le veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis
D.L. 12.9.1983 n.462, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n.638 e ss.mm.ii., riguardante “l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assisten- ziali”.
In via preliminare, l'opponente ha rilevato la nullità delle ordinanze ingiunzioni impu- gnate, stante la mancanza degli atti prodromici all'emissione delle stesse e l'assenza di una tempestiva notifica dell'atto di accertamento, essendo decorsi più di 90 giorni dall'accertamento.
L'opponente ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in Pt_1
relazione alla ordinanza -ingiunzione n. OI-00159O772, evidenziando di essere CP_1
stata l'amministratrice della società “ semplificata” sino alla data del Parte_2
4.10.2017, come da atto per notaio versato in atti, con cui avrebbe Persona_2
ceduto le sue quote, rep. n. 1973 rac. n. 1558 del 28.7.2017 e registrato il 4.10.2017 al n. 8361/2017, ed ha pertanto rilevato che nell'anno 2018 non ricopriva alcuna carica sociale.
L'odierna ricorrente ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione anche in relazione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001385436, asserendo che CP_1
l'adempimento economico sarebbe stato adempiuto dal Condominio gestito dalla ricorrente, trattandosi di contribuzioni previdenziali ed assistenziali di tipo Condomi-
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niale. La sig.ra ha, inoltre, rilevato la propria estraneità alle responsabilità Pt_1
addebitatele, in quanto la società “Largo LALA 31” è una srl dotata di una propria personalità giuridica ex art. 2462 c.c.
Infine, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle impugnate ordinanze-ingiunzione, essendo entrambe prescritte per il decorso del termine legale. L'opponente ha ecce- pito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99, sostenendo che i contributi previdenziali sarebbero stati iscritti a ruolo in epoca successiva al 31 di- cembre dell'anno seguente a quello in cui era fissato il termine per il versamento.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito CP_1
l'incompetenza funzionale del Giudice adito, rilevando che la presente controversia riguardi l'irrogazione di sanzioni per l'omesso versamento di contributi previdenziali e pertanto avrebbe dovuto essere instaurata dinanzi al Giudice del Lavoro, ai sensi degli artt. 442 e ss. cpc.
L' ha eccepito poi l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. CP_1
150/11 per essere stata proposta oltre i 30 giorni successivi alla notifica del provve- dimento.
L'opposta amministrazione ha dunque rilevato l'inammissibilità delle eccezioni relati- ve ai vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, ritenute gene- riche ed infondate, ed ha rilevato la correttezza e l'immunità da vizi dell'iter ammini- strativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento, in quanto l'Istituto avreb- CP_1
be emesso gli atti in conformità alla specifica disciplina.
L' ha ulteriormente precisato che le somme non si erano prescritte poiché, ai CP_1
sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, “il diritto a riscuotere le som- me dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Inoltre, l'opposta amministrazione ha rilevato che, nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dei provvedimenti di accertamento della violazione, avvenuti in data 09.11.2018, 29
10.2018 e 04.01.2019, ed è rimasta sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse, ossia di tre mesi dalla noti- fica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater
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della legge n. 638 del 1983, poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 ed, infine, sarebbe stata nuova- mente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione dell'ordinanze ingiunzioni oggi opposte.
Nel merito, ha insistito per la correttezza dell'operato dell'amministrazione, alla luce della normativa che disciplina la fattispecie, di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016 n.
8. L' ha evidenziato che, prima di emettere l'ordinanza ingiun- CP_1
zione, l'Istituto ha regolarmente notificato al trasgressore n.3 provvedimenti di accer- tamento della violazione, recanti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmes- si dal ricorrente, oltre all'avvertimento che, in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica, nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, non- ché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massi- mo della sanzione prevista per la violazione commessa, per la somma di € 16.666,00, ma che l'odierna ricorrente non aveva inteso accedere alla causa di non assoggettabi- lità a sanzione amministrativa.
L' ha rilevato come l'opponente non abbia contestato specificamente il mancato CP_1
versamento delle ritenute previdenziali, e da ciò conseguirebbe l'ammissione di tale circostanza e dunque la fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
Inoltre, ai fini della configurazione dell'illecito in esame l' ha evidenziato che non CP_1
è richiesto il dolo specifico, ma la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tar- dività delle ritenute, per cui nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà eco- nomica, o l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse.
Infine, riguardo alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, l'amministrazione oppo- sta ha rilevato che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste nella chiara individuazione del presupposto normativo, e che gli eventuali
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vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento.
In data 09 giugno 2024 parte resistente ha inteso depositare n.2 provvedimenti di rideterminazione della sanzione ai sensi del D.L. 48/2023.
In particolare nella prima nota si legge quanto segue: “Provvedimento di rettifica della sanzione amministrativa irrogata. In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot.
5104.21/11/2022.0186338, relativa all'annualità 2017, notificata il 02/12/2022 CP_1
ed opposta in giudizio con ricorso notificato il 18/04/2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla ridetermina- zione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 181,50. Il pagamento della sanzione amministrativa, come rideterminata, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio”.
Nella seconda nota si legge “Provvedimento di rettifica della sanzione amministrativa irrogata. In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot.
5104.30/11/2022.0192716, relativa all'annualità 2017, notificata il 19/12/2022 CP_1
ed opposta in giudizio con ricorso notificato il 18/04/2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla ridetermina- zione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 226,50. Il pagamento della sanzione amministrativa, come rideterminata, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio”.
La causa veniva rinviata alla data del 10 marzo 2025 per la decisione a norma dell'art. 429 c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di tratta- zione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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Va preliminarmente rigettata, perché non documentata, l'eccezione di inam- missibilità del ricorso per tardività, sollevata dall' in comparsa di costituzione. CP_1
Va parimenti dato atto della rideterminazione delle sanzioni recate dalle ordi- nanze ingiunzioni impugnate all'esito del deposito documentale del 09 giugno 2024.
Non avendo parte ricorrente documentato l'estinzione della debitoria rideter- minata secondo le indicazioni contenute nella predetta nota, la causa va decisa sulla base dei motivi originariamente fatti valere.
Va accolto il motivo di opposizione proposto avverso l'Ordinanza ingiunzione emessa dall' n. OI-001385436, notificata il 1.12.2022, recante protocollo CP_1 CP_1
5104.21/11/2022.0186338, non avendo l' prodotto documentazione compro- CP_1
vante la rituale notifica degli atti prodromici richiamati (atti di accertamento e conte- stazione dell'illecito indicati nell'ordinanza ingiunzione).
L'omesso prova della notifica dell'atto di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo si traduce ineludibilmente nell'invalidità derivata dell'ordinanza ingiunzione che negli stessi trovi fondamento mediante espresso ri- chiamo, da ciò derivando la sua caducazione in sede giudiziale.
Va, invece, rigettato l'identico motivo fatto valere avverso l'Ordinanza ingiun- zione dell' n. OI-001590772, notificata il 20.12.2022, prot. CP_1 CP_1
5104.30/11/2022.0192716, ciò alla luce della documentazione prodotta in occasione della costituzione in giudizio e da cui si evince la notifica a mezzo posta dei richiamati avvisi di accertamento e contestazione in data 15 gennaio 2019.
Infondato è il motivo secondo cui la ricorrente non era amministratrice e l.r.p.t. della società alla data dell'omesso versamento, atteso che lo stesso afferisce a debiti contributivi maturati nel gennaio 2017, allorquando la stessa, per sua ammis- sione, ancora rivestiva il detto ruolo, cessato solo alla fine del 2017.
Inoltre, le somme non sono prescritte poiché, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, “il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata com- messa la violazione”.
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Conclusivamente l'opposizione avverso la predetta ordinanza ingiunzione va rigettata.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di li- te.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione emessa dall' n. OI- CP_1
001385436, notificata il 1.12.2022, recante protocollo CP_1
5104.21/11/2022.0186338, che va, pertanto, annullata;
➢ rigetta l'opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione dell' n. OI-001590772, CP_1
notificata il 20.12.2022, prot. 5104.30/11/2022.0192716; CP_1
➢ compensa le spese di lite.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 11 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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