Art. 25. Punteggio
La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova.
Non e' ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.
Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.
I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze in parita' di merito.
La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova.
Non e' ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.
Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.
I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze in parita' di merito.