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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 8439/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8439/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
A SAN GIOVANNI LA PUNTA IL 13.1.1969 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SANTE BRISCHETTO
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 22.3.1977 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. COCCHIARO ANTONIO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 27.3.2023 le parti concludevano come da verbale.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciare la separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a San Giovanni La Punta il Parte_1 Controparte_1
23.12.2006 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2006, Atto n. 73, Parte II, serie A.
Dalla coppia sono nati (7.01.2008) e (20.08.2009), Persona_1 Persona_2
quest'ultimo portatore di handicap: ritardo mentale e psicomotorio in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
5.02.1992 n. 104.
Con ricorso depositato 4.5.2017 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
con addebito al marito, il quale “intratteneva una relazione con una collaboratrice tale signorina
; i litigi tra i coniugi “diventarono sempre più frequenti anche in presenza dei figli e Persona_3
spesse volte sfociavano in atti di violenza da parte del verso il coniuge, turpiloquio lesivo CP_1
dell'onorabilità della odierna comparente e minacce di morte”.
La ricorrente ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, e un contributo a carico del resistente di € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il coniuge.
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando la domanda di addebito della separazione e chiedendo di determinare il mantenimento per i soli figli in complessivi € 400,00 a suo carico.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 19.9.2018, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti a tutela delle parti e della prole, ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con
l'ordinanza presidenziale del 26.9.2018 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, disciplinato il diritto di visita del padre, posto a carico del resistente un contributo per i figli di €
400,00 mensili e per la moglie di € 200,00.
Esaurita l'istruttoria, con assunzione delle prove orali ammesse, il G.I. ha posto la causa in decisione al Collegio all'udienza del 27.3.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Parte ricorrente “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, e rappresenta che persiste
l'inadempimento di controparte, come già evidenziato alla precedente udienza. Chiede ammettersi la produzione documentale allegata, in relazione all'esecuzione presso terzi, con esito negativo”.
Il resistente “contesta la superiore produzione documentale in quanto inammissibile, precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta”.
Con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori, chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, la domanda di entrambe le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione delle condotte agite dallo stesso, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare la ha dedotto che il marito ha intrapreso in costanza di matrimonio una Pt_1
relazione extraconiugale, e che aveva assunto atteggiamenti denigratori e violenti nei confronti della moglie.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. Presupposto dell'addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico” (Cass. n. 16270/2013). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ.
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840/2006).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
L'istruttoria espletata nel procedimento ha confermato che il si è allontanato per alcuni CP_1
periodi dalla casa familiare: la testimone ha dichiarato che il di è Testimone_1 CP_1
allontanato dalla abitazione, anche se non ricordava il periodo esatto “non ricorso se c'è stato un litigio prima o se il mio cognato se ne è andato via di casa di sua iniziativa: io ho potuto constatare che personalmente che per alcuni mesi il mio ex cognato non era in casa perché io frequentavo la casa di mia sorella”(cfr. verbale del 7.3.2021). La circostanza, invero, risulta parzialmente confermata anche dalla testimone (teste a prova contraria) la quale ha dichiarato Testimone_2
“lui si è assentato da casa solo una settimana a luglio e tra giorni nel periodo di Natale” (verbale del 10.5.2022). Lo stesso resistente ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, di essersi allontanato da casa dal 21 luglio 2014: “sono rientrato il 5 agosto 2014, sono andato via per via delle liti”; inoltre, con riferimento ai litigi ed alle violenze verbali il resistente ha dichiarato “è vera la seconda, che le ho detto che non vale nulla come madre, ad esempio quest'anno mio figlio è stato bocciato per le troppe assenze fatte” (verbale del 20.9.2021). Diversamente, non può ritenersi provata la violazione del dovere di fedeltà da parte del , essendo le testimonianze CP_1
raccolte al riguardo de relato actoris (cfr. verbale del 7.3.2021).
A fronte di tali riscontri probatori, le contestazioni del resistente sulle ragioni degli allontanamenti dalla casa familiare sono rimaste generiche e non è stata fornita dallo stesso la prova di un preesistente deterioramento del vincolo matrimoniale. Ritiene, dunque, il Collegio che possa essere accolta la domanda della ricorrente e pronunciata la separazione con addebito al marito.
____
In relazione all'affidamento esclusivo dei figli, deve tenersi anche conto della condizione di ritardo mentale e motorio del minore , per come dedotto in atti. Persona_2
Premesso che l'affido esclusivo va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009).
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente, pur proposta in sede di atti conclusivi, possa essere accolta, tenuto conto della condotta di disinteresse manifestata dal padre, che si è reso inadempiente agli oneri di mantenimento verso i figli (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., denuncia querela per il reato di cui all'art. 570 c.p. e atto di pignoramento), e che il resistente si troverebbe ristretto al momento presso la casa circondariale di Piazza Lanza (all. 4 alla comparsa conclusionale).
Nel caso di specie, e tenuto conto della particolare condizione clinica del minore , Persona_2
appare più rispondente al suo interesse l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, cui va rimessa la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre per , Persona_2
anche in relazione alla quasi raggiunta maggiore età del figlio;
mentre va rimessa in via esclusiva al figlio la gestione degli incontri col padre. Persona_1
____
Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con la quale vivono i figli.
Considerato che è onere di entrambi i genitori provvedere al mantenimento dei figli, va disposto un contributo di € 500,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore dei due figli minori. Invero, la ricorrente rappresenta di essere disoccupata e di aver percepito il reddito di cittadinanza, mentre il resistente in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver lavorato come mediatore creditizio, con reddito di circa 1.300/1.500,00 € mensili, e di essere in cerca di altra occupazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, il nulla ha dedotto sulla sua condizione CP_1
reddituale.
Avendo parte ricorrente allegato unicamente attestazioni ISEE (all. del 18.11.2021), e ritenuto che le parti non abbiano assolto ai rispettivi oneri probatori sulla condizione reddituale, va disposto un contributo integrativo a favore della di € 100,00 mensili, anche in ragione della capacità Pt_1
lavorativa della stessa, che ha lavorato fino al 2013.
Gli importi dei contributi per i figli e per il coniuge sono così rideterminati dalla decisione.
____
Le spese sono poste a carico del resistente, cui è addebitata la separazione, e vanno versate in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio a San Giovanni La Punta il Controparte_1 Parte_1
23.12.2006 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2006, Atto n. 73, Parte II serie A, con addebito a;
Controparte_1
2) affida i figli minori alla madre, cui è assegnata la casa familiare, rimettendo alla stessa la disciplina dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre con il figlio Persona_2
;
[...]
3) pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo di € Controparte_1
600,00 mensili, di cui 500,00 per i figli (€ 250,00 ciascuno) ed € 100,00 per la moglie, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la prole;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
San Giovanni La Punta per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 16/05/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8439/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
A SAN GIOVANNI LA PUNTA IL 13.1.1969 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SANTE BRISCHETTO
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 22.3.1977 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. COCCHIARO ANTONIO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 27.3.2023 le parti concludevano come da verbale.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciare la separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a San Giovanni La Punta il Parte_1 Controparte_1
23.12.2006 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2006, Atto n. 73, Parte II, serie A.
Dalla coppia sono nati (7.01.2008) e (20.08.2009), Persona_1 Persona_2
quest'ultimo portatore di handicap: ritardo mentale e psicomotorio in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
5.02.1992 n. 104.
Con ricorso depositato 4.5.2017 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
con addebito al marito, il quale “intratteneva una relazione con una collaboratrice tale signorina
; i litigi tra i coniugi “diventarono sempre più frequenti anche in presenza dei figli e Persona_3
spesse volte sfociavano in atti di violenza da parte del verso il coniuge, turpiloquio lesivo CP_1
dell'onorabilità della odierna comparente e minacce di morte”.
La ricorrente ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, e un contributo a carico del resistente di € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il coniuge.
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando la domanda di addebito della separazione e chiedendo di determinare il mantenimento per i soli figli in complessivi € 400,00 a suo carico.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 19.9.2018, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti a tutela delle parti e della prole, ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con
l'ordinanza presidenziale del 26.9.2018 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, disciplinato il diritto di visita del padre, posto a carico del resistente un contributo per i figli di €
400,00 mensili e per la moglie di € 200,00.
Esaurita l'istruttoria, con assunzione delle prove orali ammesse, il G.I. ha posto la causa in decisione al Collegio all'udienza del 27.3.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Parte ricorrente “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, e rappresenta che persiste
l'inadempimento di controparte, come già evidenziato alla precedente udienza. Chiede ammettersi la produzione documentale allegata, in relazione all'esecuzione presso terzi, con esito negativo”.
Il resistente “contesta la superiore produzione documentale in quanto inammissibile, precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta”.
Con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori, chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, la domanda di entrambe le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione delle condotte agite dallo stesso, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare la ha dedotto che il marito ha intrapreso in costanza di matrimonio una Pt_1
relazione extraconiugale, e che aveva assunto atteggiamenti denigratori e violenti nei confronti della moglie.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. Presupposto dell'addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico” (Cass. n. 16270/2013). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ.
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 14840/2006).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
L'istruttoria espletata nel procedimento ha confermato che il si è allontanato per alcuni CP_1
periodi dalla casa familiare: la testimone ha dichiarato che il di è Testimone_1 CP_1
allontanato dalla abitazione, anche se non ricordava il periodo esatto “non ricorso se c'è stato un litigio prima o se il mio cognato se ne è andato via di casa di sua iniziativa: io ho potuto constatare che personalmente che per alcuni mesi il mio ex cognato non era in casa perché io frequentavo la casa di mia sorella”(cfr. verbale del 7.3.2021). La circostanza, invero, risulta parzialmente confermata anche dalla testimone (teste a prova contraria) la quale ha dichiarato Testimone_2
“lui si è assentato da casa solo una settimana a luglio e tra giorni nel periodo di Natale” (verbale del 10.5.2022). Lo stesso resistente ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, di essersi allontanato da casa dal 21 luglio 2014: “sono rientrato il 5 agosto 2014, sono andato via per via delle liti”; inoltre, con riferimento ai litigi ed alle violenze verbali il resistente ha dichiarato “è vera la seconda, che le ho detto che non vale nulla come madre, ad esempio quest'anno mio figlio è stato bocciato per le troppe assenze fatte” (verbale del 20.9.2021). Diversamente, non può ritenersi provata la violazione del dovere di fedeltà da parte del , essendo le testimonianze CP_1
raccolte al riguardo de relato actoris (cfr. verbale del 7.3.2021).
A fronte di tali riscontri probatori, le contestazioni del resistente sulle ragioni degli allontanamenti dalla casa familiare sono rimaste generiche e non è stata fornita dallo stesso la prova di un preesistente deterioramento del vincolo matrimoniale. Ritiene, dunque, il Collegio che possa essere accolta la domanda della ricorrente e pronunciata la separazione con addebito al marito.
____
In relazione all'affidamento esclusivo dei figli, deve tenersi anche conto della condizione di ritardo mentale e motorio del minore , per come dedotto in atti. Persona_2
Premesso che l'affido esclusivo va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009).
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente, pur proposta in sede di atti conclusivi, possa essere accolta, tenuto conto della condotta di disinteresse manifestata dal padre, che si è reso inadempiente agli oneri di mantenimento verso i figli (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., denuncia querela per il reato di cui all'art. 570 c.p. e atto di pignoramento), e che il resistente si troverebbe ristretto al momento presso la casa circondariale di Piazza Lanza (all. 4 alla comparsa conclusionale).
Nel caso di specie, e tenuto conto della particolare condizione clinica del minore , Persona_2
appare più rispondente al suo interesse l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, cui va rimessa la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre per , Persona_2
anche in relazione alla quasi raggiunta maggiore età del figlio;
mentre va rimessa in via esclusiva al figlio la gestione degli incontri col padre. Persona_1
____
Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con la quale vivono i figli.
Considerato che è onere di entrambi i genitori provvedere al mantenimento dei figli, va disposto un contributo di € 500,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore dei due figli minori. Invero, la ricorrente rappresenta di essere disoccupata e di aver percepito il reddito di cittadinanza, mentre il resistente in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver lavorato come mediatore creditizio, con reddito di circa 1.300/1.500,00 € mensili, e di essere in cerca di altra occupazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, il nulla ha dedotto sulla sua condizione CP_1
reddituale.
Avendo parte ricorrente allegato unicamente attestazioni ISEE (all. del 18.11.2021), e ritenuto che le parti non abbiano assolto ai rispettivi oneri probatori sulla condizione reddituale, va disposto un contributo integrativo a favore della di € 100,00 mensili, anche in ragione della capacità Pt_1
lavorativa della stessa, che ha lavorato fino al 2013.
Gli importi dei contributi per i figli e per il coniuge sono così rideterminati dalla decisione.
____
Le spese sono poste a carico del resistente, cui è addebitata la separazione, e vanno versate in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio a San Giovanni La Punta il Controparte_1 Parte_1
23.12.2006 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2006, Atto n. 73, Parte II serie A, con addebito a;
Controparte_1
2) affida i figli minori alla madre, cui è assegnata la casa familiare, rimettendo alla stessa la disciplina dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre con il figlio Persona_2
;
[...]
3) pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo di € Controparte_1
600,00 mensili, di cui 500,00 per i figli (€ 250,00 ciascuno) ed € 100,00 per la moglie, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la prole;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
San Giovanni La Punta per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 16/05/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu