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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10444/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARI DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2021 da:
C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Carlo Alberto Spadoni del foro di Reggio Emilia e Franco Giacomelli del foro di
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bologna, Via Belfiore n. 4;
l'avvocato Franco Giacomelli ha rinunciato al mandato con comunicazione depositata tematicamente in data 10 giugno 2024 nei confronti di: in persona del Ministro in carica, C.F. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6 nonché nei confronti di:
in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, con Controparte_3 sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Antonella Micele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via
GU Marconi n. 9
e con la chiamata in causa di:
pagina 1 di 38 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_4
P.IVA_3 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Mauro Pini e Roberto Nava ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Corso Canalchiaro n. 65
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. contumace CP_5 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_6 P.IVA_5 contumace in punto a: emotrasfusione;
risarcimento dei danni non patrimoniali.
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
La parte attrice conclude come da atto introduttivo e quindi:
“In via principale e di merito:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare il , in persona del Controparte_2 ministro pro-tempore, e , in persona del suo legale rappresentante, a risarcire, in Controparte_7 solido tra loro, tutti i danni di natura non patrimoniale patiti e patiendi dall'attore, in stretta dipendenza del citato evento trasfusionale.
Per l'effetto, condannare il e l' di Modena, in solido tra loro, Controparte_2 CP_7 all'integrale risarcimento, in favore di , di tutti i danni biologici, morali ed esistenziali, CP_1 dallo stesso subiti, a causa della trasfusione avvenuta in data 22-23/08/1987 presso l'Ospedale di
SA, che si quantificano in € 881.243,00, o quella maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa.
Il tutto oltre agli interessi legali, dal giorno dell'insorgere della malattia e le spese ed onorari di causa.
In via istruttoria:
Chiede, sin d'ora, ammettersi C.T.U. medico legale, diretta ad accertare la sussistenza e la gravità della patologia in capo all'odierno attore, contratta tramite trasfusione di sangue infetto, effettuata presso l'Ospedale di SA in data 22-23/08/1987, la possibilità o meno di sottoporre il Rio ad un trapianto di fegato, il grado di menomazione permanente ed irreversibile dell'integrità psicofisica dello pagina 2 di 38 stesso e la determinazione del danno biologico morale ed esistenziale, da ristorare, unitamente alla personalizzazione del danno biologico”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da comparsa di risposta opponendosi alle CP_2 istanze eventualmente anche istruttorie delle controparti;
insiste anche nell'eccezione di prescrizione.
Chiede rigettarsi le domande subordinate della di manleva e/o rifusione Controparte_3 pro quota dalla avanzate nei confronti del . CP_3 CP_2
Conclusioni della comparsa di risposta:
“In via principale, voglia il giudice dichiarare prescritto il diritto fatto valere da controparte;
in subordine, voglia dichiarare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto;
in estremo subordine, voglia detrarre a quanto riconosciuto a titolo risarcitorio, le somme percepite e percepiende da controparte a titolo di indennizzo”.
La conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni che consegna e scambia in CP_3 copia di cortesia e che depositerà telematicamente, e quindi:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso
In via preliminare
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dall'attore e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti della;
Controparte_3
In via principale
-rigettare le domande svolte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In via subordinata
-ridurre l'ammontare del risarcimento del danno parametrandolo al pregiudizio effettivamente accertato come sussistente e causalmente riconducibile alla condotta dell'Unità Sanitaria Locale n. 17 di SA;
In via subordinata
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, decurtare, dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, gli importi tutti percepiti, alla data di pubblicazione della sentenza, a titolo di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.
210, debitamente rivalutati alla data di pubblicazione della sentenza e gli importi percipiendi vita natural durante ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210, debitamente capitalizzati alla medesima data, nonché, se dovuti all'attore, quelli percepiti, debitamente rivalutatati alla data di pubblicazione della sentenza e quelli percipiendi, debitamente capitalizzati alla medesima data, ai sensi dell'art. 27 pagina 3 di 38 CP_ bis decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, come pure l'indennità erogata all'attore ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104;
In via subordinata e di manleva
-nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_9 tenere la NE indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti;
CP_3
In via subordinata e di regresso
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni sul presupposto della sussistenza di un'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa con il , quantificare e determinare, ai fini Controparte_2 dell'esercizio dell'azione di regresso, il grado di responsabilità da attribuirsi a ciascuna parte convenuta e l'entità delle conseguenze che sono derivate dalle condotte delle singole parti convenute e condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere, pro quota, alla Controparte_2
gli importi che quest'ultima fosse eventualmente chiamata a risarcire al sig. Controparte_3
; CP_1
In via di garanzia
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, accertare e dichiarare che Controparte_6 ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 CP_5 tempore, sono tenute, pro quota, a EV la e, per l'effetto, CP_3 CP_3 condannarle, pro quota ed in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna al rischio, a tenere la indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, nella misura del Controparte_3 massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole ed ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente, anche oltre il massimale di polizza, ivi compresa la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che la dovesse in ipotesi Controparte_3 essere condannata a corrispondere all'attore e, comunque, in misura non inferiore al massimale di polizza maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino alla data del saldo.
In via istruttoria
A) nell'ipotesi di rimessione del giudizio nella fase istruttoria ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati:
1) “Dica il teste se i registri dei donatori delle unità di emocomponenti utilizzate nei trattamenti trasfusionali all'interno dell' nel 1987 siano stati eliminati in esecuzione del CP_10 CP_11
Decreto Ministero Sanità 27 dicembre 1990 e del Decreto Ministero della Sanità 15 gennaio 1991” pagina 4 di 38 2) “Dica il teste se, nell'anno 1987, tutte le unità utilizzate nell'ambito di trattamenti trasfusionali all'interno dell'Ospedale di SA fossero state previamente sottoposte a tutti i controlli prescritti dalla normativa all'epoca vigente (in particolare, dal D.P.R. 1256/71) e, specificamente, alla VDRL, alla determinazione delle SGPT/ALT, alla ricerca del virus HBV, nonché alle indagini anamnestiche ai fini dell'individuazione di pregresse epatopatie”
3) “Dica il teste se il sangue venisse eliminato qualora il valore di SGPT/ALT accertato nelle unità provenienti dai singoli donatori superasse quello indicato come normale dal laboratorio. Descriva il teste quale fosse il valore di laboratorio al di sopra del quale l'unità di emocomponente veniva ritenuta inutilizzabile”
4) “Dica il teste se le unità di sangue venissero messe a disposizione per la trasfusione solo qualora i risultati emersi dalle indagini effettuate fossero nella norma e non fossero state constatate pregresse epatopatie all'indagine anamnestica o pregressi contatti del donatore con soggetti affetti da epatite”.
A teste si indica il dott. Direttore Medicina Immuno-Trasfusionale c/o Azienda Testimone_1
Ospedaliera Policlinico di Modena, Via del Pozzo, 71 41100 Modena (MO).
B) Nell'ipotesi di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, anche previa autorizzazione al perito d'ufficio all'acquisizione di tutte le necessarie informazioni e di tutti i documenti presso le Pubbliche
Amministrazioni interessate (e, in particolar modo, presso il Centro Trasfusionale dal quale provenivano le unità trasfuse), integrare il formulando quesito con l'espressa richiesta di precisazioni in ordine ai seguenti elementi di valutazione:
a) se sia possibile ravvisare la sussistenza di un rapporto di causalità tra il trattamento trasfusionale in tesi praticato in occasione del ricovero del mese di agosto 1987 presso l'Ospedale di SA e l'epatopatia dalla quale il sig. risulta affetto, tenuto conto dei livelli di transaminasi CP_1 rilevati nei giorni antecedenti ed in quelli immediatamente successivi al trattamento trasfusionale, come pure di tutte le modalità di trasmissione del virus HCV, nonché delle metodologie concretamente adottate, nell'anno 1987, ai fini della selezione dei donatori;
b) se, alla data dei fatti per i quali è causa (1987) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca, fosse possibile individuare la presenza, nel sangue dei donatori, del virus dell'epatite C e se esistessero metodiche di accertamento idonee a scongiurare effettivamente il rischio di trasmissione del virus
HCV;
c) quali fossero le tipologie di controlli effettuati, all'epoca dei fatti di causa, sulle sacche di sangue dal Servizio Trasfusionale dal quale provenivano le unità trasfuse, se tali controlli fossero rispondenti alle conoscenze della scienza medica dell'epoca e se essi risultassero in linea con quelli prescritti dalla normativa e dai protocolli vigenti alla data dei fatti di causa;
pagina 5 di 38 d) quale sia il pregiudizio in tesi ascrivibile alla patologia epatica.
C) Disporre l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c.:
a) dal in ordine all'ammontare delle rate di indennizzo liquidate alla data Controparte_2 odierna e di quelle da liquidarsi in futuro, nonché degli importi percepiti o percipiendi, debitamente capitalizzati alla medesima data, ai sensi dell'art. 27 bis decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
b) dall' in ordine all'ammontare dell'indennità erogata Controparte_12 all'attore ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. e, per quanto concerne le compagnie assicuratrici, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. in via di rifusione delle spese sostenute dalla NE ”. CP_3
La chiamata in causa conclude come da comparsa di risposta del 28 settembre 2022 CP_4 ribadendo le istanze e opposizioni istruttorie già formulate e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
FATTO E DIRITTO
A)
(residente in [...]– RE) con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2021 CP_1 conveniva il di Modena avanti al Tribunale intestato, esponendo: Controparte_13
-di avere subito un grave incidente stradale nell'agosto 1987, a seguito del quale veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di SA e sottoposto a multipli interventi chirurgici-ortopedici e a emotrasfusioni;
-di avere appreso solo nel 2019 quali fossero state le conseguenze delle emotrasfusioni sulla propria salute (in particolare, epatite cronica con infezione HCV -nota come epatite C- e HCC multifocale cioè carcinoma);
-che l' (ravvisando nesso causale fra la trasfusione del 1987 e l'epatopatia) Parte_1 disponeva in favore dell'attore -ai sensi della legge 210/1992- un indennizzo vitalizio avente natura assistenziale, costituito da un assegno bimestrale di euro 1.654,16;
-che per effetto del carcinoma HCC veniva riconosciuta a parte attrice una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%; pagina 6 di 38 -di avere appreso di aggravamenti del proprio quadro clinico nel 2021;
-di ravvisare: a) la responsabilità del ex art. 2043 c.c., per avere omesso di Controparte_2 esercitare il dovere istituzionale di controllo e vigilanza sull'impiego di sangue umano per uso terapeutico, “atteso peraltro che, all'epoca della trasfusione (anno 1987), v'era già la conoscenza scientifica della veicolazione del virus HIV, a seguito di trasfusioni” e difettando altri fattori alternativi riscontrabili;
b) la responsabilità dell'Ospedale di SA (costituito nell'anno 2002 e divenuto operativo nel 2005) e per esso dell' (alle cui dipendenze era l' nel 1987) a CP_7 CP_10 titolo di inadempimento contrattuale, “per aver sottoposto il paziente ad una emotrasfusione con sangue infetto”;
-di avere patito danni non patrimoniali (danno biologico come specificato nella relazione del dott.
Spadoni nella perizia di parte prodotta) con incremento del 50% per sofferenza e per un ulteriore 25% per personalizzazione massima;
invalidità temporanea totale e parziale per complessivi 713 gg);
-di avere dato corso alla procedura di mediazione, con esito negativo.
Concludeva quindi chiedendo che le parti convenute fossero condannate in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale patiti e patiendi, da quantificarsi in euro
881.243,00 o nella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi legali dall'insorgere della malattia al saldo.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Benenati.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava nel ruolo dell'Istruttore dott. Maria Laura
BE e quindi anche nella causa intestata.
La convenuta di Modena, tempestivamente costituitasi in data 8 novembre 2021: CP_14
a. in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
esponeva a tal proposito:
-di essere stata istituita in data 1° luglio 1994; Cont
-di non essere successore dei soppressi Istituti IE (vecchie numerate), ai quali invece era succeduta la NE attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, le Gestioni Liquidatorie Cont delle
-che erano le Regioni ad avere assunto a proprio carico, mediante le Gestioni Stralcio, i debiti delle Cont sorti fino al 31 dicembre 1994; pagina 7 di 38 -di non poter essere chiamata a rispondere di ciò che era accaduto prima del luglio 1994;
b. per il caso in cui dovesse ritenersi convenuto il legale rappresentante della nuova Azienda Sanitaria in veste di Commissario Liquidatore, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia la propria Compagnia UNIPOLSAI ASS.NI SPA, al fine di essere tenuta manlevata e indenne da qualunque somma fosse tenuta a corrispondere in conseguenza delle domande attoree;
c. nel merito:
-contestava la pretesa attorea, difettando la prova che il contagio fosse avvenuto per la trasfusione effettuata nel 1987 (quando non erano state ancora fatte le importanti scoperte medico-scientifiche che portavano solo alla fine del 1989 ad approntare il primo test per la ricerca di anticorpi anti HCV), e in ogni caso che il contagio fosse avvenuto presso l'Ospedale di SA (il quale riceveva le sacche di sangue dal Servizio Trasfusionale Provinciale);
-contestava le voci di danno non patrimoniale prospettate dall'attore;
-deduceva che l'indennizzo riconosciuto in favore dell'attore andava integralmente scomputato (per l'intero importo capitale) dalle somme eventualmente liquidabili;
Con
-eccepiva l'intervenuta prescrizione, essendo difficile immaginare che il non avesse mai fatto un esame del sangue o un controllo medico nell'arco di oltre 30 anni;
-contestava la richiesta di condanna in solido con il , atteso il diverso titolo di CP_2 responsabilità dedotto.
Concludeva quindi come segue:
“ogni contraria istanza ed eccezione reietta con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa Controparte_4
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, Bologna (c. f. , quale delegataria nel
[...] P.IVA_3 rapporto di co-assicurazione in forza di specifica clausola (all. A alla polizza: cfr. doc. 1), con differimento della prima udienza per i necessari adempimenti di rito,
In via principale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' di Modena, che non è succeduta nei CP_14 rapporti attivi e/o passivi facenti capo al la preesistente di SA, con vittoria di spese Parte_2 di lite;
In subordine e salvo gravame:
-dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
pagina 8 di 38 in ulteriore subordine,
-respingere le domande tutte svolte dal signor nei confronti dell' CP_1 Parte_3
Modena, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, mandando assolta l'Azienda convenuta da ogni domanda;
in via ulteriormente subordin(ata), salvo gravame, dichiarare tenuta e condannare la con sede in Bologna, via Controparte_15
Stalingrado n. 45, Bologna (c. f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 quale delegataria del rapporto di co-assicurazione e, dunque, per l'intero, anche per le quote di pertinenza degli altri co-assicuratori (salvo regresso), in ragione delle obbligazioni contrattuali assunte con la polizza RCT 61/63 stipulata, a suo tempo, a favore dell' di SA, a Parte_2 EV l' di Modena da qualunque somma fosse tenuta a corrispondere in CP_14 conseguenza delle domande svolte nei suoi confronti dal signor , nei termini di polizza, CP_1 comprese quelle a titolo di risarcimento dei danni e spese legali.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
In data 23 novembre 2021 parte attrice depositava istanza con la quale –dato atto di avere notificato l'atto di citazione al presso la sede in Roma- chiedeva di essere autorizzata a rinnovare la CP_2 notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto, presso l'Avvocatura dello CP_2
Stato di Bologna.
Con provvedimento emesso in data 26 novembre 2021 ogni decisione sull'istanza di chiamata in causa e sulla istanza di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione veniva demandata all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9 dicembre 2021:
-veniva affrontata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' di Modena, e la scrivente Giudicante proponeva alle parti la rinuncia agli atti e CP_7
l'accettazione con riferimento alla posizione dell' con spese a carico del rinunciante ove non CP_7 fosse stato raggiunto un accordo sulle stesse;
-parte attrice: produceva documenti da 14 a 16; depositava procura attorea contenente specifica autorizzazione del difensore a rinunciare all'azione; insisteva nell'istanza di rinnovazione della notifica al MINISTERO presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna;
chiedeva che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio “nei confronti della o di Modena Controparte_16 CP_14
pagina 9 di 38 Gestione liquidatoria in quanto la decisione deve pronunciarsi anche nei suoi confronti ex art. 102
c.p.c. o ai sensi dell'art. 107 c.p.c. in quanto la causa è comune alla ”; CP_3
-la convenuta ribadiva l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva e in CP_7 subordine insisteva nell'istanza di chiamata in causa;
dichiarava la disponibilità all'accettazione della eventuale rinuncia agli atti, ma non a spese compensate;
-la causa era trattenuta in riserva.
Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2021:
*
-veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere fra la parte attrice e la CP_1 parte convenuta di Modena;
CP_7
-veniva dichiarata l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale RI-AUSL di
Modena;
veniva condannato al pagamento in favore della parte convenuta di Modena delle CP_1 CP_7 spese di lite;
*
-era disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto presso CP_2
l'Avvocatura dello Stato di Bologna, nel rispetto del termine a comparire stabilito dalla legge;
-ai sensi dell'articolo 107 c.p.c. veniva ordinato l'intervento della con Controparte_17 relativa Gestione liquidatoria (Gestione Stralcio), e la parte attrice veniva onerata della notifica nel rispetto del termine a comparire stabilito dalla legge;
-veniva fissata udienza di prosecuzione in data 12 maggio 2022;
-la parte attrice veniva invitata a depositare telematicamente il proprio documento 14, allo stato mancante.
Il della convenuto, tempestivamente costituitosi in data 10 gennaio 2022: CP_2 CP_2
-in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da parte attrice, essendo decorsi 32 anni tra la trasfusione del 1987 e la scoperta tramite biopsia avvenuta nel giugno 2019;
-deduceva che difettava la prova (secondo il criterio del più probabile che non) che l'epatite C fosse stata originata dalla trasfusione del 1987, peculiarmente tenuto conto del considerevole lasso di tempo Con intercorso fra la trasfusione e la biopsia del 2019, e della possibilità che il in tale arco di tempo fosse stato sottoposto a vari possibili fattori di rischio (dei quali le emotrasfusioni incidevano solo per il
2%); pagina 10 di 38 -aggiungeva: che solo nel 1988 veniva individuata parte del genoma dell'HCV, e i primi test venivano messi a punto a fine 1989 e approvati nel corso del 1990, quindi nel 1987 il MINISTERO non era in condizione di predisporre un controllo sierologico contro un virus ignoto al mondo scientifico;
che l'epatite C decorre in maniera asintomatica;
che i test a disposizione all'epoca potevano risultare del tutto normali;
che con la legge 4 maggio 1990 n. 107 veniva disciplinata la raccolta del sangue sia a fini trasfusionali che per la produzione degli emoderivati;
che con D.M. 21 luglio 1990 venivano disciplinate le misure atte a escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue;
che seguivano altri atti normativi promulgati sino ai giorni nostri;
che quindi per le infezioni da HCV verificatesi prima del 1988 (anno in cui fu individuato il virus) doveva considerarsi mancante la correlazione causale fra la condotta del e l'evento lesivo, né era ravvisabile colpa perché CP_2 in quel momento il danno non era prevedibile;
-in subordine, evidenziava che andava scomputato, dalla somma eventualmente accertata come dovuta in favore del RI, sia l'indennizzo percepito sia quello percipiendo, trattandosi di emolumento corrisposto a vita mediante versamenti bimestrali;
nel caso in esame, poteva calcolarsi un indennizzo pari a euro 446.948,91 corrispondente a 36 anni futuri;
solo così poteva evitarsi un ingiustificato arricchimento in favore dell'attore.
Concludeva quindi come segue:
“In via principale, voglia il giudice dichiarare prescritto il diritto fatto valere da controparte;
in subordine, voglia dichiarare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto;
in estremo subordine, voglia detrarre a quanto riconosciuto a titolo risarcitorio, le somme percepite e percipiende da controparte a titolo di indennizzo”.
La , tempestivamente costituitasi in data 21 aprile 2022: Controparte_3
§ in via preliminare:
-eccepiva la prescrizione decennale da dedotta responsabilità contrattuale: i fatti risalivano al 1987, mentre il primo atto di interruzione era rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa effettuata dalla parte attrice in data 24 gennaio 2022;
§ nel merito:
*
-deduceva la carenza di prova del nesso causale fra trattamenti trasfusionali e trasmissione del virus
HCV; pagina 11 di 38 Con
-sottolineava a tal proposito: che difettava la prova che il materiale ematico somministrato al provenisse da soggetto affetto da HCV;
che non bastava invocare, come aveva fatto l'attore, il giudizio espresso dalla Commissione Medico-Ospedaliera nell'ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992; che il virus HCV poteva essere stato trasmesso aliunde;
che solo nel corso del 1989 veniva messo a punto il test sierologico per la individuazione del virus, introdotto sul mercato nel 1990 in concomitanza con l'entrata in vigore della legge 107/1990;
*
-negava la propria responsabilità, evidenziando: che nell'anno 1987 tutte le unità di sangue trasfuse ai pazienti ricoverati presso l'Ospedale di SA erano state sottoposte alle indagini previste dalla normativa allora vigente;
che le verifiche erano state effettuate sulla base del livello delle transaminasi, criterio solo anni dopo risultato inefficace;
che i registri dei donatori risalenti al periodo per cui è causa
(1987) non erano più disponibili poiché eliminati come da normativa vigente tempo per tempo;
-ove fosse stato possibile utilizzare strumenti diagnostici alternativi idonei a prevenire il contagio, al più era ipotizzabile la responsabilità del per non avere imposto o suggerito Controparte_2 agli enti ospedalieri l'adozione di tali differenti metodologie;
*
-altresì contestava la pretesa attorea nel quantum, anche perché la parte attrice aveva delineato dati e percentuali di danno di cui non era rinvenibile traccia nella perizia medico-legale prodotta;
-in subordine sottolineava la necessità di detrarre dal totale che fosse accertato come dovuto sia l'indennizzo percepito e percipiendo ai sensi della legge 210/92, sia l'indennità erogata all'attore; CP_8
*
-invocava le polizze stipulate dall'Unità Sanitaria Locale n. 17 della quale l'Ospedale di SA faceva parte, chiedendo di essere garantita dalle Compagnie per il caso di soccombenza.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso
In rito
-ai sensi dell'art. 271 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa di e Controparte_4 CP_5
e pronunziare decreto di fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine di Controparte_6 legge a comparire, al fine di consentire alla NE di procedere alla notifica di atto CP_3 di chiamata alle compagnie assicuratrici;
-dato atto che la intende proporre domanda di regresso nei confronti del Controparte_3
, alla luce delle statuizioni della sentenza (della) Corte di Cassazione Prima Controparte_2
pagina 12 di 38 Sezione Civile 12 maggio 2021 n. 12662, disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della data di prima udienza al fine di consentire alla di notificare al Controparte_3 [...]
, nel rispetto dei termini di legge a comparire, atto contenente la domanda di regresso CP_2 proposta nei confronti dello stesso;
In via preliminare
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dall'attore e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti della NE;
CP_3
In via principale
-rigettare le domande svolte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In via subordinata
-ridurre l'ammontare del risarcimento del danno parametrandolo al pregiudizio effettivamente accertato come sussistente e causalmente riconducibile alla condotta dell'Unità Sanitaria Locale n. 17 di SA;
In via subordinata
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, decurtare, dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, gli importi tutti percepiti, alla data di pubblicazione della sentenza, a titolo di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.210, debitamente rivalutati alla data di pubblicazione della sentenza e gli importi percipiendi vita natural durante ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.210, debitamente capitalizzati alla medesima data, nonché, se dovuti all'attore, quelli percepiti, debitamente rivalutatati alla data di pubblicazione della sentenza e quelli percipiendi, debitamente capitalizzati alla medesima data, ai sensi dell'art. 27 bis CP_ decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, come pure l'indennità erogata all'attore ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104;
In via subordinata e di manleva
-nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_9 tenere la NE indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti;
CP_3
In via subordinata e di regresso
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni sul presupposto della sussistenza di un'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa con il , quantificare e determinare, ai fini Controparte_2 dell'esercizio dell'azione di regresso, il grado di responsabilità da attribuirsi a ciascuna parte convenuta e l'entità delle conseguenze che sono derivate dalle condotte delle singole parti convenute e pagina 13 di 38 condannare il , in persona del pro tempore, a rifondere, pro quota, alla Controparte_2 CP_9
gli importi che quest'ultima fosse eventualmente chiamata a risarcire al sig. Controparte_3
; CP_1
In via di garanzia
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, accertare e dichiarare che Controparte_6 ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 CP_5 tempore, sono tenute, pro quota, a EV la e, per l'effetto, Controparte_3 condannarle, pro quota ed in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna al rischio, a tenere la indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, nella misura del Controparte_16 massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole ed ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente, anche oltre il massimale di polizza, ivi compresa la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che la dovesse in ipotesi Controparte_3 essere condannata a corrispondere all'attore e, comunque, in misura non inferiore al massimale di polizza maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino alla data del saldo.
…
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c e, per quanto concerne le compagnie assicuratrici, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. in via di rifusione delle spese sostenute dalla per la sua difesa”. CP_3 CP_3
Con decreto emesso ex art. 269 c.p.c. in data 25 aprile 2022 venivano autorizzate le tre chiamate in causa chieste dalla e fissata udienza in data 20 ottobre 2022; veniva altresì evidenziato che CP_3 il differimento avrebbe consentito al convenuto di formulare eventuali eccezioni e CP_2 domande conseguenti alla domanda formulata nei suoi confronti dalla CP_3
La chiamata in causa UNIPOLSAI ASS.NI SPA, tempestivamente costituitasi in data 28 settembre
2022:
-confermava di avere assicurato dal 30 maggio 1981 al 31 dicembre 1996 l' di cui faceva Parte_2 parte l'Ospedale di SA contro il rischio della responsabilità civile verso terzi derivante dalla erogazione di prestazioni mediche e farmaceutiche;
faceva presente che la garanzia era prestata in coassicurazione con altre Compagnie indicate in atti;
-richiamava i limiti e le condizioni di polizza;
pagina 14 di 38 -contestava le domande della finalizzate a conseguire un indennizzo ultra massimale e la CP_3 rifusione delle spese di lite ex art. 1917 c.c.;
-contestava la pretesa attorea nell'an e nel quantum, anche richiamando le difese svolte dalle altre parti costituite ed eccependo la intervenuta prescrizione.
Concludeva quindi come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale, respingere in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto con riferimento sia all'an che al quantum debeatur, per i motivi tutti esposti in atti, le domande formulate dal sig.
[...]
nei confronti della , quale successore ex lege dell'Ospedale di CP_1 Controparte_3
SA;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande che l'attore ha formulato nei confronti della , quale successore ex lege dell'Ospedale di Controparte_3
SA, contenersi l'obbligo risarcitorio in capo a quest'ultima entro il limite della sola quota di responsabilità che venisse accertata a suo carico con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà con il , e, detratte le somme che in relazione alle conseguenze dell'infezione HCV Controparte_2
l'attore ha percepito e/o sta percependo aliunde, dirsi tenuta a Controparte_4 EV la , quale successore ex lege dell'Ospedale di SA, delle sole Controparte_3 conseguenze dirette della responsabilità contrattuale eventualmente accertata in capo a quest'ultima, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà, detratte le eventuali somme che il Controparte_2
dovesse essere condannato a rifondere in accoglimento dell'azione di regresso esercitata, ed in
[...] ogni caso entro i limiti del massimale previsto in polizza (€ 103.290,00) e secondo le ulteriori condizioni di polizza e di legge, anche per franchigie e scoperti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso spese generali e tributi come per legge”.
All'udienza del 20 ottobre 2022:
-veniva dichiarata la contumacia delle chiamate in causa e , Controparte_6 CP_5 nei cui confronti la notifica dell'atto di chiamata in causa si era perfezionato a mezzo pec in data 14 giugno 2022;
-le parti deducevano come a verbale e chiedevano la concessione dei termini per memorie ex art. 183/6
c.p.c.;
-la scrivente Giudicante assegnava i termini ex art. 183/6 c.p.c. fissando udienza di prosecuzione in data 22 giugno 2023. pagina 15 di 38 Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 22 giugno 2023:
-le parti deducevano e insistevano come a verbale;
-in particolare, la Difesa attorea evidenziava che il RI sarebbe stato sottoposto a trapianto di fegato a luglio 2023, con incidenza sull' incremento di sofferenza, e personalizzazione massima;
-la scrivente Giudicante, ravvisata la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 13 giugno 2024.
A luglio-settembre 2023 parte attrice depositava documentazione medica sopravvenuta, fra l'altro attestante che il RI in data 4 settembre 2023 era stato sottoposto a intervento di trapianto di emifegato da donatore vivente.
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2024 veniva effettuato rinvio all'11 luglio 2024 per la sola precisazione delle conclusioni, per esigenze di ruolo.
In data 10 giugno 2024 l'avvocato Franco Giacomelli, co-difensore dell'attore, depositava dichiarazione di rinuncia al mandato.
All'udienza dell'11 luglio 2024:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte attrice, la e epositavano gli scritti conclusivi entro i termini assegnati. CP_3 CP_4
Il nulla depositava. CP_2
pagina 16 di 38 B)
1.
1.a.
Come si evince dal documento 1 attoreo, in data 18 agosto 1987 (all'età di 22 anni) CP_1 veniva coinvolto in un sinistro stradale, all'esito del quale riportava politrauma.
Per l'effetto veniva ricoverato presso l'Ospedale di SA, dapprima in Pronto Soccorso e poi nella
Divisione di Ortopedia e Traumatologia.
VI veniva sottoposto a interventi chirurgici e a trasfusioni del sangue.
Quanto alle trasfusioni, si vedano (pagine 95-96 doc. 1 attoreo) la richiesta urgente n. 23571 per 5 unità di “sangue in toto” datata 18 agosto 1987 -compilata dal Primario del Pronto Soccorso in attesa dell'intervento chirurgico- e la richiesta non urgente del 27 agosto 2017 per 1 unità di “eritrociti concentrati”. Con Nella prima richiesta si legge che a quella data il era stato già sottoposto a 2 trasfusioni in Pronto
Soccorso, l'ultima delle quali in data 18 agosto 1987; è fondato ritenere che le prime 2 trasfusioni siano state eseguite subito dopo il suo ricovero in P.S.
Come si legge nella perizia medico-legale prodotta dalla parte attrice sub documento 12 (pag. 2), il RI negli anni successivi al 1987 “ha sofferto di ricorrenti episodi di febbri ricorrenti, definite criptogeniche e trattate empiricamente con antifebbrili e antibiotici” (come da ricette del dott. dal 2014 al 2019) “senza che fossero fatt(e) ulteriori indagini sulla eziologia della Per_1 iperpiressia. Tali episodi di iperpiressia gli procuravano profonda astenia”.
Nel giugno 2019 (a seguito di episodio acuto occorso mentre si trovava in crociera in Spagna, e a seguito degli accertamenti svolti presso l'Ospedale di Reggio Emilia ove veniva ricoverato al rientro in Con
) il scopriva di avere contratto epatopatia HCV (altrimenti detta epatite C) “relata ad CP_6 evoluzione cirrotica, senza segni di ipertensione portale, complicato da HCC multifocale” cioè da carcinoma “con emoperitoneo da verosimile sanguinamento dell'HCC del III segmento”. Contr costituisce l'acronimo di Controparte_19
Si rinvia ai documenti 2-3 attorei. pagina 17 di 38 Con Esaminato il documento 10 attoreo, emerge che il aveva subìto in giovane età un intervento di appendicectomia, e successivamente, ma sempre prima del sinistro con politrauma del 1987, un intervento di emorroidectomia.
In tutte le relazioni redatte dall'Ospedale di Modena - Unità Operativa di Gastroenterologia dal giugno
2019 in poi (docc. 4,10,16 attorei) viene erroneamente riportata quale data del sinistro quella del 1986 anziché quella del 1987.
Con Dalle relazioni dell'Ospedale di Modena si evince che il dopo gli interventi e le trasfusioni del
1987 veniva sottoposto a terapia sistemica con Nivulobam, e non a trapianto di fegato in quanto all'epoca si ritenne che la sua patologia non fosse passibile di intervento chirurgico.
Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice in corso di causa (a luglio-settembre 2023) si evince Con che il in data 5 settembre 2013 è stato sottoposto a intervento di trapianto di emifegato sinistro da donatore vivente.
1.b.
1.b.1.
Con Il a seguito di domanda presentata in data 19 giugno 2019 si è visto riconoscere l'invalidità civile
“con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” (doc. 5 attoreo).
1.b.2.
Inoltre, la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di La Spezia a seguito di richiesta Con di indennizzo presentata in data 3 agosto 2020 ha riconosciuto in favore del un indennizzo ai sensi della legge 210/92 (con decorrenza 1.8.2020, a vita).
Si vedano i documenti 7-8-9 attorei.
Secondo i calcoli effettuati dal MINISTERO come da suo documento 3 (di per sé non contestato dal
RI), il RI in 36 anni ha diritto di percepire circa 446.000 euro di indennizzo.
pagina 18 di 38 Calcolando gli indennizzi per gli anni dal 2020 al 2026, si perviene a oggi a circa 50.000,00 euro di indennizzo versati.
E' pacifico che l'indennizzo di cui alla legge 210/92 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno alla salute nel giudizio promosso contro il Controparte_2 avendosi a che fare con una posta omologa (Cass. 7345/2022: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di Controparte_2 emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili”; conforme Cass.
8866/2021).
E' dunque errato l'assunto attoreo (rinvenibile a pagina 3 dell'atto di citazione) in forza del quale l'indennizzo riconosciutogli in sede amministrativa avrebbe natura “assistenziale” e quindi sarebbe
“cumulabile” al danno non patrimoniale qui richiesto.
Ai fini del presente giudizio è utile richiamare sin d'ora la valutazione operata dalla Commissione
Medica come da verbale in data 7 gennaio 2021 (redatto a seguito di accertamento sanitario eseguito in Con data 17 novembre 2020, in relazione alla spettanza dell'indennizzo in favore del ).
Ecco ciò che si legge nel documento 8 attoreo, a pag. 2:
§ sub “Giudizio diagnostico”: “HCC multifocale in paziente con epatopatia HCV-relata – Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici”;
§ sub “Considerazioni medico legali”: “Dall'esame della documentazione agli atti, si evince che il sig.
a seguito di un ricovero effettuato presso l'Ospedale Civile di SA (MO), fu CP_1 sottoposto ad emotrasfusione in data 22-23 agosto 1987. L'avvenuto trattamento è riportato nella cartella clinica con il termine. Considerando che il Centro Trasfusionale allora responsabile della validazione del sangue somministrato non è più in grado di risalire ai singoli donatori al fine di isolare o meno una fonte certa di contagio, accettando nel dubbio l'evenienza più favorevole all'avente diritto, non si può escludere che l'interessato sia stato contagiato a seguito del trattamento subito, e pertanto si esprime parere favorevole alla concessione del beneficio richiesto. Il lungo periodo intercorrente tra il contagio e la piena conoscenza dell'epatopatia è giustificabile dalle pagina 19 di 38 particolari modalità di progressione dell'infezione da HCV, che può rimanere asintomatica per un lungo periodo, per poi spesso appalesarsi durante l'esecuzione di accertamenti anche non mirati”.
2.
2.a.
Con A fronte di ciò, nell'atto di citazione il ha prospettato solamente danni non patrimoniali (si vedano le chiare conclusioni rassegnate a pag. 5 dell'atto di citazione) a titolo di:
-invalidità temporanea totale e parziale per complessivi 713 giorni
-danno biologico (permanente) aumentato del 50% per sofferenza soggettiva
-personalizzazione del 25% su detti danni, per un totale di euro 881.243,00 alla data della domanda.
Peraltro, se si legge la perizia del dott. di cui al documento 12 attoreo (di faticosa lettura Persona_2 anche perché infarcita di evitabili refusi), è possibile constatare che il medico-legale incaricato da parte attrice non ha minimamente accennato né al danno biologico permanente né all'invalidità temporanea.
Il dott. Spadoni si è attestato unicamente sulla prospettazione del danno morale e del danno esistenziale
(rispettivamente veicolati dalle domande attoree aventi ad oggetto i danni da sofferenza soggettiva e da personalizzazione-vita di relazione).
E' evidente che il medico-legale attoreo non disquisisce né di biologico permanente né di invalidità temporanea in quanto ritiene ampiamente coperte tali poste risarcitorie per effetto del riconoscimento della (considerevole) indennità da parte della Commissione Medica in sede amministrativa.
Dunque, sia il danno biologico permanente sia il danno da invalidità temporanea costituiscono punti di domanda non supportati da un principio di prova, e neppure precisati nella memoria 1 deputata a ciò.
Permane quindi un totale mistero:
-rispetto al dedotto danno biologico permanente (per l'epatite C in sé e per sé, o per carcinoma?)
-rispetto all'invalidità temporanea (forse calcolata in funzione del periodo intercorso fra la domanda di indennizzo e la data della domanda in sede giudiziale?).
Certo è che la totale mancanza di allegazione e di un principio di prova ostano all'espletamento di una
CTU che si rivelerebbe esplorativa. pagina 20 di 38 E' comunque opportuno riportare qui di seguito l'ipotesi di quesito delineata da parte attrice nella memoria 2, a conferma della esploratività / contraddittorietà / novità (punto 5; punto 10, capacità lavorativa) della CTU richiesta (le parti più “significative” vengono sottolineate dalla scrivente
Giudicante):
“1) Dica il C.T.U., se l'evento trasfusione di cui è causa è potenzialmente causativo della lesione della salute al Rio, quale evento identificabile e certo nella vicenda di cui trattasi.
2) Dica il C.T.U., se il giudizio del Dipartimento di Medicina Legale e Generale di La Spezia è stato improntato alla criteriologia medico legale, che sostanzia la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione del sangue e l'epatite conseguente, secondo i criteri di efficienza lesiva, qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenologica e topografica del virus.
3) Dica il C.T.U., se, nell'anno 1987, il era già obbligato ad effettuare controlli Controparte_2 sulle trasfusioni di sangue.
4) Dica il C.T.U., quali erano i parametri epatobiliari di dopo la trasfusione presso CP_1
l' di SA, ed in particolare riferisca se i valori delle transaminasi compromessi del CP_10 paziente, all'atto del ricovero, si erano stabilizzati pochi giorni dopo il sinistro.
5) Dica il C.T.U., se l'Ospedale di SA, dopo la trasfusione, a causa dell'insorgere di episodi febbrili intermittenti, accompagnati da nausea ed astenia, era tenuto a sottoporre il Rio a controlli ed ad indirizzarlo al Centro Trasfusioni di Modena.
6) Dica il C.T.U., se, nell'anno 1984, il virus HCV era già stato isolato e si eseguivano già screening per la valutazione dei valori e delle transaminasi ed anche screening sulle epatiti post trasfusionali.
7) Dica il C.T.U., se, nell'anno 1987, sia il che la NE Controparte_2 CP_3 erano quindi tenuti al controllo delle sacche di sangue trasfuse.
8) Dica il C.T.U., quale patologia è insorta in capo all'odierno attore e se la stessa può imputarsi alla trasfusione di sangue infetto, effettuata presso l'Ospedale di SA in data 22-23/08/1987.
9) Dica il C.T.U., se la malattia contratta da può essere suscettibile di miglioramenti. CP_1
10) Indichi il C.T.U., il grado di menomazione permanente ed irreversibile dell'integrità psicofisica dell'attore e quali limitazioni di natura lavorativa e della normale vita di relazione abbia comportato al paziente.
11) Quantifichi il C.T.U., il danno biologico temporaneo, il danno biologico non patrimoniale risarcibile, l'incremento per sofferenza al 50% e la personalizzazione massima del 25% del danno biologico patiti dall'attore”.
pagina 21 di 38 2.b.
Con Il nella memoria n. 1 a pag. 3 in fine ha dedotto quanto segue: “Inoltre, gli immediati episodi febbrili post-trasfusionali avrebbero dovuto indurre immediatamente l'ospedale di SA ad inviare il paziente al centro trasfusionale di Modena per gli opportuni esami e controlli, ove avrebbe potuto essere efficacemente curato.
Anche sotto questo profilo emerge, quindi, la grave negligenza dell'operato della struttura, la quale, benché onerata, non ha fornito prova alcuna in ordine alla correttezza del proprio operato”.
Trattasi di prospettazione nuova e come tale inammissibile (su cui la non ha accettato il CP_3 contraddittorio).
Infatti, una cosa è dolersi della trasfusione in tesi portatrice di epatite C lungo-latente, altro è dolersi dell'omesso invio del paziente al Centro Trasfusionale di Modena.
Né giova all'attore la prospettazione di cui si legge nella sua memoria 3 alle pagine 2-3: “La terza Co chiamata cerca di sostenere che il introduce, con la I° memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., una nuova ricostruzione fattuale, quando lamenta alterazioni e difetti di conservazione delle sacche trasfusionali e negligenze da parte della struttura ospedaliera, per non essere intervenuta a seguito degli episodi febbrili ad intermittenza, cui era soggetto l'odierno attore. Co L'eccezione in oggetto è priva di qualsiasi fondamento, poiché il ha sempre invocato la responsabilità contrattuale dell'Ospedale di SA per inadempimento, per aver sottoposto il paziente ad un'emotrasfusione con sangue infetto, a causa del mancato controllo del sangue, mentre il non aver seguito il paziente dopo la trasfusione (circostanza incontestabile), evidenzia e comprova ancor di più le omissioni della struttura ospedaliera interessata”.
Tali assunti non sono idonei a superare la inammissibilità della doglianza nuova.
2.c.
Nella memoria n. 3 attorea (pagg. 1-2) si legge quanto segue: “Infatti, la richiesta di ristoro avanzata Co dal , e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, fa riferimento a tutti i danni di natura patrimoniale e non, patiti dall'attore, in stretta dipendenza del citato evento trasfusionale”.
Orbene, non è esatto ciò che assume l'attore nella memoria 3, in quanto: pagina 22 di 38 Con
-il all'udienza dell'11 luglio 2024 ha precisato le conclusioni richiamando quelle dell'atto di citazione;
-nell'atto di citazione le conclusioni (coerenti con la parte narrativa) attengono al solo danno non patrimoniale;
-ergo esulano dalla pretesa attorea i danni patrimoniali.
Dunque, i dedotti danni patrimoniali costituiscono tardiva e inammissibile prospettazione.
Ad ogni buon conto essi sono stati genericamente dedotti, e non provati.
3.
3.a.
La responsabilità dedotta dalla parte attrice rispetto alla ) è di natura Controparte_20 contrattuale (rapporto contrattuale struttura/medico-paziente).
La tempestivamente costituita ha eccepito la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. CP_3
(“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”).
Orbene, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità mediante la nota sentenza n. 1547/2004, il dies a quo della prescrizione decorre in questi casi dal momento del verificarsi del fatto lesivo.
Questa la massima: “Alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione”.
Questa la motivazione, nella parte di interesse: “… alla pretesa risarcitoria fatta valere, in quanto rapportata ad una responsabilità contrattuale, altro regime prescrizionale non poteva trovare applicazione che quello desumibile dal combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c., per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni da esso, e non, invece, quello desumibile dal combinato disposto degli artt. 2935
e 2947 c.c. Solo per tale ultima ipotesi, attinente al danno da responsabilità aquiliana e che per quanto sopra esposto non ricorre nella specie, il rigore dei ristretti limiti temporali stabiliti, per l'ipotesi di pagina 23 di 38 danno rimasto ignoto al soggetto leso, è temperato, nell'interpretazione datane con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato ed applicato dalla corte territoriale, dallo spostamento del dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento del verificarsi del fatto lesivo e, quindi, dell'insorgenza del diritto, a quello della manifestazione esteriore della lesione e, quindi, della cognizione dell'esistenza del diritto e della possibilità del suo esercizio.
Una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente, per contro, nel diverso caso del danno da responsabilità contrattuale quale quello che ne occupa, di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi d'impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi d'impedimento di fatto (Cass. 27.2.02 n. 2913, 16.7.01 n. 9618, 15.3.01 n. 3796, 19.11.99 n.
12825, 3.6.97 n. 4939) al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'essa sia (Cass. 11.12.01 n. 15622, 3.5.99 n. 4389, 25.11.97 n. 11809, 18.9.97 n. 9291, 7.5.96 n. 4235) salvo derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8
c.c. D'altra parte, la stessa sopra ricordata tesi per la quale il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. non potrebbe e non dovrebbe decorrere dalla data del fatto illecito - o, come è stato meglio chiarito, dalla data del prodursi del danno quale conseguenza del fatto illecito considerato nel suo integrale verificarsi di causa ed effetto - bensì solo dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza del danno non sembra meritevole d'adesione. Il legislatore, nel prevedere espressamente all'art. 2947/1^ c.c. che "il diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato", all'evidenza ha concepito il danno quale conseguenza immediata e diretta d'un comportamento illecito ed ha ritenuto di far decorrere la prescrizione dal giorno in cui, a seguito del detto comportamento, quella conseguenza s'è verificata, onde, giusta quanto già evidenziato da questa Corte, non sembra consentito all'interprete di sostituire a proprio arbitrio l'inequivoca volontà come manifestata dal legislatore con altra e pretendere d'introdurre, in materia, ulteriori distinguo (Cass., 10.2.95 n. 1490). Le possibilità d'interpretazione della norma trovano, in vero, il proprio insuperabile limite nell'imprescindibile esigenza di rispettare il dettato dell'art. 12 disp. prel. c.c. che, nell'imporre una gradualità d'utilizzazione degli strumenti ermeneutici, pone al primo posto quello letterale, integrato da quello razionale riferito alla singola norma, anzi di consentire, ma unicamente nell'ipotesi di lacuna, il ricorso a quelli della similitudine e dell'analogia, ai quali solo segue quello sistematico anch'esso per applicazioni successive dal particolare al generale.
pagina 24 di 38 Ora, per quanto attiene all'art. 2947/1^ c.c., la formulazione letterale della norma non consente di ravvisare in essa elementi dubbi o lacune che possano giustificare l'elaborazione d'ipotesi non previste e suscettibili di diversa regolamentazione, anche perché, se costituisce ius receptum che l'essenziale ratio dell'istituto della prescrizione debba essere ravvisata nell'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, è palese come con tale esigenza si ponga in insanabile contrasto la pretesa di far decorrere la prescrizione de qua non dalla data, certa, in cui il fatto dannoso si è verificato ma dal momento, diverso ed assolutamente incerto, in cui il danneggiato possa aver avuto conoscenza del danno e del suo diritto di farlo valere”.
Calando tali condivisibili principi nel caso in esame, consegue che risulta maturata la prescrizione decennale in quanto:
-gli interventi con trasfusioni, in tesi attorea fonte di contagio da epatite C, risalgono al 1987;
-la ha ricevuto per la prima volta la richiesta risarcitoria al momento della notifica dell'atto CP_3 di estensione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., avvenuta in data 24 gennaio 2022 a termine decennale ampiamente decorso.
3.b.
A ciò consegue l'assorbimento delle domande di regresso / rivalsa / manleva formulate dalla
CP_3
Risultano assorbite anche le istanze istruttorie insistite dalla e da in sede di CP_3 CP_4 precisazione delle conclusioni.
4.
Quanto alla posizione del , si osserva quanto segue. Controparte_2
4.a.
La dedotta responsabilità del è stata delineata dalla parte attrice con riferimento CP_2 all'articolo 2043 c.c.
pagina 25 di 38 4.b.
Il tempestivamente costituito ha eccepito la prescrizione quinquennale. CP_2
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza di legittimità sin dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 576/2008 ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi Controparte_21 [...]
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di CP_2 controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o
HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento”. CP_2
Vale la pena riportare la seguente parte di motivazione:
“10.1. Il punto di maggior rilievo è l'individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale è quello relativo a malattia da contagio.
Si può ora cominciare con l'osservare come il legislatore italiano del '42 ebbe ad affidare la soluzione del problema dell'individuazione del dies a quo (exordium praescriptionis) ad indicazioni piuttosto scarne e molto generiche.
Come noto, in base all'art. 2935 c.c., norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni, la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2947 c.c., comma 1, aggiunge che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il "fatto si è verificato". Quest'ultima norma, pagina 26 di 38 pur riferendosi al solo campo della responsabilità aquiliana, ha finito per costituire il terreno elettivo dell'indagine e dell'elaborazione giurisprudenziale sul dies a quo in tutte le azioni risarcitorie: a ben vedere, l'individuazione del momento iniziale della prescrizione è infatti sempre stata affrontata partendo dalla specificazione contenuta all'art. 2947 c.c., e dunque con riferimento al fatto originatore del danno, con un ruolo piuttosto defilato da quanto riportato nella prima norma menzionata.
Il codice del 1942 optò per una netta cesura con la tradizione francese e l'impostazione del codice civile del 1865, in cui le azioni risarcitorie, sia contrattuali che extracontrattuali, erano sottoposte ad un unico termine prescrizionale, individuato, sul modello francese, in trenta anni. Nel nuovo codice civile il sistema della prescrizione si poneva dunque nettamente sbilanciato a favore dei convenuti, con ovvie ricadute negative per gli attori, soprattutto nei casi aventi per oggetto la violazione di un bene tanto importante quanto quello costituito dalla salute: nel segno della certezza dei rapporti giuridici, si prescindeva infatti da qualsiasi considerazione che riguardasse le ragioni oggettive e soggettive del ritardo della vittima nell'instaurazione della sua pretesa risarcitoria;
risultava inoltre esclusa qualsiasi operazione di bilanciamento tra gli interessi della vittima e quelli facenti capo al soggetto evocato in giudizio, la quale operazione permettesse di verificare in concreto la sussistenza in capo al responsabile di un effettivo pregiudizio sul piano della disponibilità della prova in conseguenza del decorso del tempo. Peraltro, il dies a quo fu inizialmente concepito come coincidente con il momento della verificazione dell'evento dannoso. Il quadro codicistico della prescrizione fu così successivamente avversato dagli interpreti sin dagli anni sessanta proprio per la sua rigidità e sostanziale indifferenza alla posizione degli attori. Ciò ebbe a verificarsi soprattutto nel campo del danno alla persona e non fu certo un caso che tale processo di revisione delle norme del codice andò incontro ad una vera e propria svolta negli anni settanta in concomitanza con l'ingresso dirompente del danno biologico nella giurisprudenza italiana: il nuovo modo di concepire la tutela risarcitoria della salute finì per riflettersi non solo sul versante dei danni risarcibili con lo sgretolamento progressivo del 2059 c.c., ma anche sul piano delle regole relative all'an debeatur e della prescrizione.
10.2. Negli ultimi tre decenni si è quindi assistito al sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del '42: ciò a tal punto che oggi l'istituto della prescrizione presenta ormai una vistosa differenza tra le regole operazionali ed il formante legislativo (principalmente, l'art. 2947 c.c., comma
1), rimasto invariato nella forma. In particolare, a partire dagli anni settanta, la dottrina e le corti, in primis la Cassazione (24.3.1979, n. 1716), vennero a spostare il dies a quo dal verificarsi del fatto all'esteriorizzazione del danno, finendo così per soppiantare in larga misura lo schema codicistico o, perlomeno, l'interpretazione tradizionale di detto schema: se infatti, in virtù della regola della decorrenza dal momento della "manifestazione del danno", l'orizzonte della prescrizione può dilatarsi, pagina 27 di 38 è di tutta evidenza come lo schema delineato dal legislatore venga di fatto rovesciato, poiché il limite diventa "mobile".
Il principio della conoscibilità del danno venne infatti ampiamente ripreso, sviluppato ed affinato dalla giurisprudenza successiva proprio all'insegna di una rilettura dell'art. 2947 c.c. alla luce del principio generale sul dies a quo (Cass. n. 8845/1995; 5913/2000). Nell'evoluzione giurisprudenziale questa
Corte (Cass. 10.6.1999, n. 5701; Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) ha nuovamente affrontato il significato da attribuirsi all'espressione "verificarsi del danno", specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica. Nei casi sopra citati emerge peraltro come la Suprema Corte sia tendenzialmente incline a ritenere che il parametro della "conoscibilità del danno" debba necessariamente interpretarsi nel senso che, ai fini del decorso della prescrizione, non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica".
10.3. Tuttavia il solo modello ancorato al parametro della "conoscibilità del danno" può, in taluni casi, rilevarsi del tutto insoddisfacente e fuorviante: infatti, sviluppare una malattia irreversibile (ad esempio, un'epatite cronica) o comunque duratura, oppure trovarsi permanentemente menomati a livello di integrità psicofisica sono tutte situazioni che, se da un lato sostanziano la "conoscibilità del danno", dall'altro lato non necessariamente danno luogo alla "conoscibilità del fatto giuridicamente rilevante ai fini di un'azione risarcitoria", ovvero alla "conoscibilità del fatto illecito"; in tutta una serie di casi, infatti, la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi anche ai fini dell'istruzione di una causa sul piano probatorio e certo tali da escludere che l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione.
Queste esigenze sono state recepite in un nuovo orientamento della Corte che ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, pagina 28 di 38 poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione (Cass.
21/02/2003, n. 2645; Cass.05/07/2004, n. 12287; Cass. 08/05/2006, n. 10493).
Viene applicato, unitamente al principio della "conoscibilità del danno", quello della "rapportabilità causale".
Egualmente è a dirsi per le malattie professionali e per talune ipotesi di lesioni fisiche cagionate da infortuni sul lavoro. Anzi, proprio in relazione a quest'ultimo specifico ambito la Sezione lavoro della
Suprema Corte, rapportando l'esigenza di certezza in capo alla vittima, ha ritagliato, attraverso una serie innumerevole di decisioni, una nozione piuttosto precisa di che cosa si debba intendere per
"manifestazione del danno" comprensiva, anche della conoscenza della causa professionale della lesione (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004).
10.4. Ritengono queste Sezioni Unite di dover condividere tale ultimo orientamento. L'individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'"esteriorizzazione del danno" può, come visto, rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'inattività (incolpevole) della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti.
È quindi del tutto evidente come l'approccio all'individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto (ciò è pacifico negli ordinamenti anglosassoni, in tema di medical malpractice). Va osservato che l'interpretazione dell'art. 2947 c.c., comma 1, nel senso di dar rilievo alla percepibilità e riconoscibilità del danno, nonché alla sua rapportabilità causale, trova conferma nell'espressa disciplina normativa in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'impiego di energia nucleare e da prodotti difettosi. La L. 31 dicembre 1962, n.
1860, art. 23, comma 1, ("impiego pacifico dell'energia nucleare"), nel testo novellato dal D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519, dispone che "le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell'identità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto pagina 29 di 38 ragionevolmente esserne venuto a conoscenza". Inoltre il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 13, commi 1 e 2, (recante "attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi della L. 16 aprile 1987, n.183, art. 15") prescrive che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria".
10.5. Va specificato che il suddetto principio in tema di exordium praescriptionis, non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. Esso deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto riguarda l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa. Ciò comporta una rigorosa analisi da parte del Giudice di merito sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi. Ugualmente dovrà essere accuratamente ricostruito ai fini di una motivazione completa e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore.
10.6. Il principio, quindi, che va affermato, è il seguente, allorché si versi, come nella fattispecie in tema di responsabilità aquiliana: "Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art.2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto pagina 30 di 38 conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche".
11. Il problema che si pone, anche con riferimento al giudizio in esame, è la valenza del responso delle
Commissioni mediche ospedaliere, istituite presso ospedali militari, di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, ai fini della decorrenza della prescrizione.
In linea generale non può ritenersi che solo con la comunicazione di tale responso inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale tesi non pare convincente, per diversi ordini di motivi: perché offre effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione;
perché potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l'effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; perché rischia di enfatizzare il ruolo della consulenza medico legale
(effettuata peraltro in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo). Inoltre è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.
Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche. Occorre che il giudice proceda ad un'accurata disamina, puntualmente motivata per sottrarsi al sindacato di legittimità, della diligenza che ha contrassegnato l'atteggiamento della vittima a fronte della sua sofferenza, ovvero alla verifica, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie, della diligenza impiegata dalla vittima nell'accedere alle informazioni necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno.
12. Ne consegue che nella fattispecie sono infondate le censure relative alla decorrenza decennale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per pretesa responsabilità contrattuale del
, ovvero perché il fatto costituisca un'ipotesi di reato di epidemia colposa o lesioni personali CP_2 plurime, mentre è fondata la censura (punto 2.3. del ricorso) relativamente al dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale, avendo il Giudice di merito fatto decorrere la stessa dalla data della trasfusione in luogo di quella in cui il danneggiato ha percepito (o avrebbe dovuto percepire) non solo la malattia, ma anche che essa era conseguenza della trasfusione con sangue infetto”. pagina 31 di 38 Si vedano anche:
-Cass. Sez. 3, Pres. Travaglino, n. 2725/2024: “In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori;
quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza”;
-Cass. 10190/2022: “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia)”.
Calando tali principi nel caso in esame, si deve constatare che il non ha offerto elementi CP_2
Con idonei a provare che il avesse avuto idonea conoscenza della patologia (epatite C / carcinoma) prima degli eventi che lo attinsero nel 2019 in Spagna, prontamente approfonditi nel medesimo anno presso le strutture sanitarie italiane.
Le febbri ricorrenti cui ha accennato il dott. Spadoni nella relazione di cui al documento 12 attoreo non assurgono di per sé a fatto univocamente idoneo a fare sorgere nel RI la consapevolezza della esistenza della patologia. Con Ciò si dice, a maggior ragione, se si considera che il si era via via rivolto a dei medici per avere indicazioni rispetto alle febbri, ricevendo risposte rassicuranti che in alcun modo potevano indurlo a subodorare l'insorgere della malattia.
pagina 32 di 38 Atteso che il presente giudizio è stato instaurato nel 2021, va escluso in radice la maturazione della prescrizione quinquennale.
4.c.
La giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento assai severo nei confronti del MINISTERO della Salute, avuto riguardo ai danni originati da infezioni.
E così si veda ancora una volta Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576, prima riportata.
Più di recente, nel medesimo senso, si vedano:
-Cass. 14748/2022: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni Controparte_2 eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del
1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e CP_2 distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso CP_2 di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del , tali da rendere configurabile CP_2 una sua condotta omissiva colposa)”;
-Cass. 21145/2021: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_2 di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978,
1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Controparte_2
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti
[...]
pagina 33 di 38 normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una infezione da epatite C contratta CP_2 CP_2 in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965)”.
Si veda per completezza Cass. n. 11609/2005, costituente pronuncia abbastanza isolata laddove ha così statuito: “Finché non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i
"test" di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l'evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati inverosimile, deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del Controparte_21
(tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e
[...] sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli emoderivati) e tale evento, giacché negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all'interno della serie causale può darsi rilievo solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l'omissione, e non successivamente, non appaiono del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che imponeva l'attività omessa. A maggior ragione deve escludersi la ricorrenza della colpa del atteso che l'evento non era prevedibile, CP_2 in quanto lo stesso non poteva conoscere prima ancora della comunità scientifica la CP_2 capacità infettiva dei detti virus (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a giudizio introdotto contro il da più soggetti rimasti contagiati anteriormente a quelle date)”. CP_2
Al fine di evitare fraintendimenti, va rimarcato come -a fronte di responsabilità del , da CP_2 ricondurre in via generale al disposto di cui all'articolo 2043 c.c. (responsabilità necessitante della prova, da fornirsi dall'attore, del nesso causale e dell'elemento soggettivo in capo al )- CP_2 non sia consentito dare corso a operazioni ermeneutiche che facciano scattare una surrettizia responsabilità oggettiva, o equipollente alle presunzioni relative di responsabilità di cui ad esempio agli articoli 2050, 2051 c.c.
Altrimenti detto, se anche il era ed è gestore delle sacche trasfusionali, ciò non equivale CP_2 di per sé a fare scattare sempre e comunque la sua responsabilità a prescindere dalla verifica del nesso causale e dell'elemento soggettivo.
Con Nel caso di specie, difetta la prova del nesso causale tra le operazioni di trasfusione eseguite sul nel 1987 e i danni qui lamentati, in quanto: pagina 34 di 38 Con
§ difetta in radice la prova che le sacche ematiche utilizzate per effettuare le trasfusioni al provenissero da un donatore affetto da virus HCV;
né può imputarsi al la circostanza che i registri dei donatori non siano più disponibili per CP_2 eventuali approfondimenti: come esattamente chiarito dalla sin dalle prime difese, senza CP_3 specifica contestazione ex adverso, detti registri sono stati “eliminati in esecuzione delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo” (pag. 15-16 comparsa di risposta);
§ si ha a che fare con un arco di tempo enorme (32 anni), intercorso fra le trasfusioni (agosto 1987) e la conoscenza della malattia epatite C / carcinoma da parte del RI (giugno 2019); proprio per effetto di tale enorme decorso del tempo, secondo le regole di comune esperienza plurimi Con possono essere stati gli eventi nella vita del che lo hanno messo a rischio contagio in tale arco di tempo (cure dentistiche, barbiere, rapporti sessuali etc.); Con in senso contrario non rileva che il affermi di non essersi messo a rischio;
in 32 anni può accadere di tutto nella vita di chiunque, e non tutto è tracciabile nelle cartelle cliniche;
oltretutto, dalle relazioni prodotte da parte attrice sub documento 10 emerge che il RI prima CP_7 delle trasfusioni aveva subito un intervento di appendicectomia e anche un intervento di emorroidectomia;
tali eventi clinici non consentono di escludere che l'epatite C possa essere stata contratta in quei contesti;
Con il non ha neppure contestato il dato offerto dalle controparti, in forza del quale la percentuale di contagio da virus HCV per trasfusione è solo del 2%; insomma, le trasfusioni effettuate possono avere astrattamente costituito uno dei rischi di contagio, ma ciò non le fa assurgere a fatto scatenante collocabile in effettivo nesso causale con l'epatite C e il carcinoma rilevati nel 2019, dovendosi la valutazione effettuare secondo la regola del “più probabile che non” e non in base al mero e riduttivo principio del “post hoc propter hoc”; ma qui appunto manca l'aspetto probabilistico;
§ come prima evidenziato, la Commissione Medica ha riconosciuto un consistente indennizzo in favore del RI, così motivando come già evidenziato retro sub 1.: “Dall'esame della documentazione agli atti, si evince che il sig. a seguito di un ricovero effettuato presso l'Ospedale Civile di CP_1
SA (MO), fu sottoposto ad emotrasfusione in data 22-23 agosto 1987. L'avvenuto trattamento è riportato nella cartella clinica con il termine. Considerando che il Centro
Trasfusionale allora responsabile della validazione del sangue somministrato non è più in grado di risalire ai singoli donatori al fine di isolare o meno una fonte certa di contagio, accettando nel dubbio l'evenienza più favorevole all'avente diritto, non si può escludere che l'interessato sia stato contagiato a seguito del trattamento subito, e pertanto si esprime parere favorevole alla concessione del beneficio pagina 35 di 38 richiesto. Il lungo periodo intercorrente tra il contagio e la piena conoscenza dell'epatopatia è giustificabile dalle particolari modalità di progressione dell'infezione da HCV, che può rimanere asintomatica per un lungo periodo, per poi spesso appalesarsi durante l'esecuzione di accertamenti anche non mirati”; la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia a Sezioni Unite n. 577/2008 aveva già chiarito che “I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati - fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento”; più di recente si veda Cass. Sez. Un. N. 19129/2023: “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto Controparte_2 dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”; calando tali principi nel caso in esame, si vede bene come la Commissione si sia espressa operando un giudizio sommario (di totale favore per il paziente), connotato da estrema dubbiosità, e ben lontano dal criterio del “più probabile che non”; stando così le cose, nella presente sede va effettuata una valutazione in forza della quale il peso Con indiziario di detta valutazione non giova in alcun modo al;
§ infine, il modo con cui la parte attrice ha impostato la propria domanda, di cui si è detto retro, non ha offerto elementi che potessero consentire approfondimenti in sede di CTU, a meno di voler disporre a tutti i costi una CTU palesemente esplorativa oltre che inutile atteso il difetto di documentazione a supporto.
pagina 36 di 38 Per tutte tali ragioni, difettando la prova del collegamento causale tra l'insorgenza della patologia e le Con emotrasfusioni per cui è causa, la domanda proposta dal nei confronti del va CP_2 rigettata in quanto infondata.
C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute da e CP_3 CP_2 anno poste a carico dell'attore (e parzialmente compensate per il ). CP_4 CP_2
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-la presente causa, in quanto di valore indeterminabile, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 55/2014 va considerata “… di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”;
-nel caso di specie sussistono i presupposti per applicare lo scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00 attinente alle cause di valore indeterminato alto (Tabella 2), dovendosi tenere conto del disputatum (che a voler essere più rigorosi dovrebbe portare a una liquidazione ben più alta, avendo l'attore chiesto un risarcimento di oltre 880.000 euro);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 14.103,00 in favore sia della sia di CP_3
(valori medi per le 4 fasi), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 CP_4 comma 2 D.M. citato;
-quanto al , che non ha depositato né le memorie 183/6 né gli scritti conclusivi, vanno CP_2 liquidati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva (euro 2.552,00 + euro 1.628,00) e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria (euro 2.835,00 + euro 2.126,50), e così complessivi euro
9.141,50 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato;
su detto pagina 37 di 38 importo va operata la compensazione per un terzo attesa l'infondatezza della eccezione di prescrizione formulata dal . CP_2
Infine, spettano alla per euro 1.686,00 per contributo unificato versato per la Controparte_22 chiamata in causa delle assicurazioni (si veda la ricevuta di pagamento prodotta al momento della costituzione in giudizio).
2.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. (cfr. istanza della REGIONE).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dall'attore
[...]
nei confronti della . CP_1 Controparte_3
• Rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_1 [...]
CP_2
• Condanna al pagamento in favore della delle CP_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato ed euro 1.686,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
• Condanna al pagamento in favore del dei due CP_1 Controparte_2 terzi delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in euro 9.141,50 per compenso di avvocato, compensandole per la rimanente parte, il tutto oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge.
• Condanna al pagamento in favore di UNIPOLSAI ASS.NI SPA delle spese del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci) pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARI DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2021 da:
C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Carlo Alberto Spadoni del foro di Reggio Emilia e Franco Giacomelli del foro di
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bologna, Via Belfiore n. 4;
l'avvocato Franco Giacomelli ha rinunciato al mandato con comunicazione depositata tematicamente in data 10 giugno 2024 nei confronti di: in persona del Ministro in carica, C.F. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6 nonché nei confronti di:
in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, con Controparte_3 sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Antonella Micele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via
GU Marconi n. 9
e con la chiamata in causa di:
pagina 1 di 38 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_4
P.IVA_3 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Mauro Pini e Roberto Nava ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Corso Canalchiaro n. 65
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. contumace CP_5 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_6 P.IVA_5 contumace in punto a: emotrasfusione;
risarcimento dei danni non patrimoniali.
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
La parte attrice conclude come da atto introduttivo e quindi:
“In via principale e di merito:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare il , in persona del Controparte_2 ministro pro-tempore, e , in persona del suo legale rappresentante, a risarcire, in Controparte_7 solido tra loro, tutti i danni di natura non patrimoniale patiti e patiendi dall'attore, in stretta dipendenza del citato evento trasfusionale.
Per l'effetto, condannare il e l' di Modena, in solido tra loro, Controparte_2 CP_7 all'integrale risarcimento, in favore di , di tutti i danni biologici, morali ed esistenziali, CP_1 dallo stesso subiti, a causa della trasfusione avvenuta in data 22-23/08/1987 presso l'Ospedale di
SA, che si quantificano in € 881.243,00, o quella maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa.
Il tutto oltre agli interessi legali, dal giorno dell'insorgere della malattia e le spese ed onorari di causa.
In via istruttoria:
Chiede, sin d'ora, ammettersi C.T.U. medico legale, diretta ad accertare la sussistenza e la gravità della patologia in capo all'odierno attore, contratta tramite trasfusione di sangue infetto, effettuata presso l'Ospedale di SA in data 22-23/08/1987, la possibilità o meno di sottoporre il Rio ad un trapianto di fegato, il grado di menomazione permanente ed irreversibile dell'integrità psicofisica dello pagina 2 di 38 stesso e la determinazione del danno biologico morale ed esistenziale, da ristorare, unitamente alla personalizzazione del danno biologico”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da comparsa di risposta opponendosi alle CP_2 istanze eventualmente anche istruttorie delle controparti;
insiste anche nell'eccezione di prescrizione.
Chiede rigettarsi le domande subordinate della di manleva e/o rifusione Controparte_3 pro quota dalla avanzate nei confronti del . CP_3 CP_2
Conclusioni della comparsa di risposta:
“In via principale, voglia il giudice dichiarare prescritto il diritto fatto valere da controparte;
in subordine, voglia dichiarare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto;
in estremo subordine, voglia detrarre a quanto riconosciuto a titolo risarcitorio, le somme percepite e percepiende da controparte a titolo di indennizzo”.
La conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni che consegna e scambia in CP_3 copia di cortesia e che depositerà telematicamente, e quindi:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso
In via preliminare
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dall'attore e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti della;
Controparte_3
In via principale
-rigettare le domande svolte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In via subordinata
-ridurre l'ammontare del risarcimento del danno parametrandolo al pregiudizio effettivamente accertato come sussistente e causalmente riconducibile alla condotta dell'Unità Sanitaria Locale n. 17 di SA;
In via subordinata
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, decurtare, dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, gli importi tutti percepiti, alla data di pubblicazione della sentenza, a titolo di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.
210, debitamente rivalutati alla data di pubblicazione della sentenza e gli importi percipiendi vita natural durante ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210, debitamente capitalizzati alla medesima data, nonché, se dovuti all'attore, quelli percepiti, debitamente rivalutatati alla data di pubblicazione della sentenza e quelli percipiendi, debitamente capitalizzati alla medesima data, ai sensi dell'art. 27 pagina 3 di 38 CP_ bis decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, come pure l'indennità erogata all'attore ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104;
In via subordinata e di manleva
-nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_9 tenere la NE indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti;
CP_3
In via subordinata e di regresso
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni sul presupposto della sussistenza di un'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa con il , quantificare e determinare, ai fini Controparte_2 dell'esercizio dell'azione di regresso, il grado di responsabilità da attribuirsi a ciascuna parte convenuta e l'entità delle conseguenze che sono derivate dalle condotte delle singole parti convenute e condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere, pro quota, alla Controparte_2
gli importi che quest'ultima fosse eventualmente chiamata a risarcire al sig. Controparte_3
; CP_1
In via di garanzia
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, accertare e dichiarare che Controparte_6 ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 CP_5 tempore, sono tenute, pro quota, a EV la e, per l'effetto, CP_3 CP_3 condannarle, pro quota ed in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna al rischio, a tenere la indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, nella misura del Controparte_3 massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole ed ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente, anche oltre il massimale di polizza, ivi compresa la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che la dovesse in ipotesi Controparte_3 essere condannata a corrispondere all'attore e, comunque, in misura non inferiore al massimale di polizza maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino alla data del saldo.
In via istruttoria
A) nell'ipotesi di rimessione del giudizio nella fase istruttoria ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati:
1) “Dica il teste se i registri dei donatori delle unità di emocomponenti utilizzate nei trattamenti trasfusionali all'interno dell' nel 1987 siano stati eliminati in esecuzione del CP_10 CP_11
Decreto Ministero Sanità 27 dicembre 1990 e del Decreto Ministero della Sanità 15 gennaio 1991” pagina 4 di 38 2) “Dica il teste se, nell'anno 1987, tutte le unità utilizzate nell'ambito di trattamenti trasfusionali all'interno dell'Ospedale di SA fossero state previamente sottoposte a tutti i controlli prescritti dalla normativa all'epoca vigente (in particolare, dal D.P.R. 1256/71) e, specificamente, alla VDRL, alla determinazione delle SGPT/ALT, alla ricerca del virus HBV, nonché alle indagini anamnestiche ai fini dell'individuazione di pregresse epatopatie”
3) “Dica il teste se il sangue venisse eliminato qualora il valore di SGPT/ALT accertato nelle unità provenienti dai singoli donatori superasse quello indicato come normale dal laboratorio. Descriva il teste quale fosse il valore di laboratorio al di sopra del quale l'unità di emocomponente veniva ritenuta inutilizzabile”
4) “Dica il teste se le unità di sangue venissero messe a disposizione per la trasfusione solo qualora i risultati emersi dalle indagini effettuate fossero nella norma e non fossero state constatate pregresse epatopatie all'indagine anamnestica o pregressi contatti del donatore con soggetti affetti da epatite”.
A teste si indica il dott. Direttore Medicina Immuno-Trasfusionale c/o Azienda Testimone_1
Ospedaliera Policlinico di Modena, Via del Pozzo, 71 41100 Modena (MO).
B) Nell'ipotesi di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, anche previa autorizzazione al perito d'ufficio all'acquisizione di tutte le necessarie informazioni e di tutti i documenti presso le Pubbliche
Amministrazioni interessate (e, in particolar modo, presso il Centro Trasfusionale dal quale provenivano le unità trasfuse), integrare il formulando quesito con l'espressa richiesta di precisazioni in ordine ai seguenti elementi di valutazione:
a) se sia possibile ravvisare la sussistenza di un rapporto di causalità tra il trattamento trasfusionale in tesi praticato in occasione del ricovero del mese di agosto 1987 presso l'Ospedale di SA e l'epatopatia dalla quale il sig. risulta affetto, tenuto conto dei livelli di transaminasi CP_1 rilevati nei giorni antecedenti ed in quelli immediatamente successivi al trattamento trasfusionale, come pure di tutte le modalità di trasmissione del virus HCV, nonché delle metodologie concretamente adottate, nell'anno 1987, ai fini della selezione dei donatori;
b) se, alla data dei fatti per i quali è causa (1987) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca, fosse possibile individuare la presenza, nel sangue dei donatori, del virus dell'epatite C e se esistessero metodiche di accertamento idonee a scongiurare effettivamente il rischio di trasmissione del virus
HCV;
c) quali fossero le tipologie di controlli effettuati, all'epoca dei fatti di causa, sulle sacche di sangue dal Servizio Trasfusionale dal quale provenivano le unità trasfuse, se tali controlli fossero rispondenti alle conoscenze della scienza medica dell'epoca e se essi risultassero in linea con quelli prescritti dalla normativa e dai protocolli vigenti alla data dei fatti di causa;
pagina 5 di 38 d) quale sia il pregiudizio in tesi ascrivibile alla patologia epatica.
C) Disporre l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c.:
a) dal in ordine all'ammontare delle rate di indennizzo liquidate alla data Controparte_2 odierna e di quelle da liquidarsi in futuro, nonché degli importi percepiti o percipiendi, debitamente capitalizzati alla medesima data, ai sensi dell'art. 27 bis decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
b) dall' in ordine all'ammontare dell'indennità erogata Controparte_12 all'attore ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. e, per quanto concerne le compagnie assicuratrici, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. in via di rifusione delle spese sostenute dalla NE ”. CP_3
La chiamata in causa conclude come da comparsa di risposta del 28 settembre 2022 CP_4 ribadendo le istanze e opposizioni istruttorie già formulate e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
FATTO E DIRITTO
A)
(residente in [...]– RE) con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2021 CP_1 conveniva il di Modena avanti al Tribunale intestato, esponendo: Controparte_13
-di avere subito un grave incidente stradale nell'agosto 1987, a seguito del quale veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di SA e sottoposto a multipli interventi chirurgici-ortopedici e a emotrasfusioni;
-di avere appreso solo nel 2019 quali fossero state le conseguenze delle emotrasfusioni sulla propria salute (in particolare, epatite cronica con infezione HCV -nota come epatite C- e HCC multifocale cioè carcinoma);
-che l' (ravvisando nesso causale fra la trasfusione del 1987 e l'epatopatia) Parte_1 disponeva in favore dell'attore -ai sensi della legge 210/1992- un indennizzo vitalizio avente natura assistenziale, costituito da un assegno bimestrale di euro 1.654,16;
-che per effetto del carcinoma HCC veniva riconosciuta a parte attrice una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%; pagina 6 di 38 -di avere appreso di aggravamenti del proprio quadro clinico nel 2021;
-di ravvisare: a) la responsabilità del ex art. 2043 c.c., per avere omesso di Controparte_2 esercitare il dovere istituzionale di controllo e vigilanza sull'impiego di sangue umano per uso terapeutico, “atteso peraltro che, all'epoca della trasfusione (anno 1987), v'era già la conoscenza scientifica della veicolazione del virus HIV, a seguito di trasfusioni” e difettando altri fattori alternativi riscontrabili;
b) la responsabilità dell'Ospedale di SA (costituito nell'anno 2002 e divenuto operativo nel 2005) e per esso dell' (alle cui dipendenze era l' nel 1987) a CP_7 CP_10 titolo di inadempimento contrattuale, “per aver sottoposto il paziente ad una emotrasfusione con sangue infetto”;
-di avere patito danni non patrimoniali (danno biologico come specificato nella relazione del dott.
Spadoni nella perizia di parte prodotta) con incremento del 50% per sofferenza e per un ulteriore 25% per personalizzazione massima;
invalidità temporanea totale e parziale per complessivi 713 gg);
-di avere dato corso alla procedura di mediazione, con esito negativo.
Concludeva quindi chiedendo che le parti convenute fossero condannate in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale patiti e patiendi, da quantificarsi in euro
881.243,00 o nella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi legali dall'insorgere della malattia al saldo.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Benenati.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava nel ruolo dell'Istruttore dott. Maria Laura
BE e quindi anche nella causa intestata.
La convenuta di Modena, tempestivamente costituitasi in data 8 novembre 2021: CP_14
a. in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
esponeva a tal proposito:
-di essere stata istituita in data 1° luglio 1994; Cont
-di non essere successore dei soppressi Istituti IE (vecchie numerate), ai quali invece era succeduta la NE attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, le Gestioni Liquidatorie Cont delle
-che erano le Regioni ad avere assunto a proprio carico, mediante le Gestioni Stralcio, i debiti delle Cont sorti fino al 31 dicembre 1994; pagina 7 di 38 -di non poter essere chiamata a rispondere di ciò che era accaduto prima del luglio 1994;
b. per il caso in cui dovesse ritenersi convenuto il legale rappresentante della nuova Azienda Sanitaria in veste di Commissario Liquidatore, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia la propria Compagnia UNIPOLSAI ASS.NI SPA, al fine di essere tenuta manlevata e indenne da qualunque somma fosse tenuta a corrispondere in conseguenza delle domande attoree;
c. nel merito:
-contestava la pretesa attorea, difettando la prova che il contagio fosse avvenuto per la trasfusione effettuata nel 1987 (quando non erano state ancora fatte le importanti scoperte medico-scientifiche che portavano solo alla fine del 1989 ad approntare il primo test per la ricerca di anticorpi anti HCV), e in ogni caso che il contagio fosse avvenuto presso l'Ospedale di SA (il quale riceveva le sacche di sangue dal Servizio Trasfusionale Provinciale);
-contestava le voci di danno non patrimoniale prospettate dall'attore;
-deduceva che l'indennizzo riconosciuto in favore dell'attore andava integralmente scomputato (per l'intero importo capitale) dalle somme eventualmente liquidabili;
Con
-eccepiva l'intervenuta prescrizione, essendo difficile immaginare che il non avesse mai fatto un esame del sangue o un controllo medico nell'arco di oltre 30 anni;
-contestava la richiesta di condanna in solido con il , atteso il diverso titolo di CP_2 responsabilità dedotto.
Concludeva quindi come segue:
“ogni contraria istanza ed eccezione reietta con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa Controparte_4
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, Bologna (c. f. , quale delegataria nel
[...] P.IVA_3 rapporto di co-assicurazione in forza di specifica clausola (all. A alla polizza: cfr. doc. 1), con differimento della prima udienza per i necessari adempimenti di rito,
In via principale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' di Modena, che non è succeduta nei CP_14 rapporti attivi e/o passivi facenti capo al la preesistente di SA, con vittoria di spese Parte_2 di lite;
In subordine e salvo gravame:
-dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
pagina 8 di 38 in ulteriore subordine,
-respingere le domande tutte svolte dal signor nei confronti dell' CP_1 Parte_3
Modena, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, mandando assolta l'Azienda convenuta da ogni domanda;
in via ulteriormente subordin(ata), salvo gravame, dichiarare tenuta e condannare la con sede in Bologna, via Controparte_15
Stalingrado n. 45, Bologna (c. f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 quale delegataria del rapporto di co-assicurazione e, dunque, per l'intero, anche per le quote di pertinenza degli altri co-assicuratori (salvo regresso), in ragione delle obbligazioni contrattuali assunte con la polizza RCT 61/63 stipulata, a suo tempo, a favore dell' di SA, a Parte_2 EV l' di Modena da qualunque somma fosse tenuta a corrispondere in CP_14 conseguenza delle domande svolte nei suoi confronti dal signor , nei termini di polizza, CP_1 comprese quelle a titolo di risarcimento dei danni e spese legali.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
In data 23 novembre 2021 parte attrice depositava istanza con la quale –dato atto di avere notificato l'atto di citazione al presso la sede in Roma- chiedeva di essere autorizzata a rinnovare la CP_2 notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto, presso l'Avvocatura dello CP_2
Stato di Bologna.
Con provvedimento emesso in data 26 novembre 2021 ogni decisione sull'istanza di chiamata in causa e sulla istanza di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione veniva demandata all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9 dicembre 2021:
-veniva affrontata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' di Modena, e la scrivente Giudicante proponeva alle parti la rinuncia agli atti e CP_7
l'accettazione con riferimento alla posizione dell' con spese a carico del rinunciante ove non CP_7 fosse stato raggiunto un accordo sulle stesse;
-parte attrice: produceva documenti da 14 a 16; depositava procura attorea contenente specifica autorizzazione del difensore a rinunciare all'azione; insisteva nell'istanza di rinnovazione della notifica al MINISTERO presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna;
chiedeva che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio “nei confronti della o di Modena Controparte_16 CP_14
pagina 9 di 38 Gestione liquidatoria in quanto la decisione deve pronunciarsi anche nei suoi confronti ex art. 102
c.p.c. o ai sensi dell'art. 107 c.p.c. in quanto la causa è comune alla ”; CP_3
-la convenuta ribadiva l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva e in CP_7 subordine insisteva nell'istanza di chiamata in causa;
dichiarava la disponibilità all'accettazione della eventuale rinuncia agli atti, ma non a spese compensate;
-la causa era trattenuta in riserva.
Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2021:
*
-veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere fra la parte attrice e la CP_1 parte convenuta di Modena;
CP_7
-veniva dichiarata l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale RI-AUSL di
Modena;
veniva condannato al pagamento in favore della parte convenuta di Modena delle CP_1 CP_7 spese di lite;
*
-era disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto presso CP_2
l'Avvocatura dello Stato di Bologna, nel rispetto del termine a comparire stabilito dalla legge;
-ai sensi dell'articolo 107 c.p.c. veniva ordinato l'intervento della con Controparte_17 relativa Gestione liquidatoria (Gestione Stralcio), e la parte attrice veniva onerata della notifica nel rispetto del termine a comparire stabilito dalla legge;
-veniva fissata udienza di prosecuzione in data 12 maggio 2022;
-la parte attrice veniva invitata a depositare telematicamente il proprio documento 14, allo stato mancante.
Il della convenuto, tempestivamente costituitosi in data 10 gennaio 2022: CP_2 CP_2
-in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da parte attrice, essendo decorsi 32 anni tra la trasfusione del 1987 e la scoperta tramite biopsia avvenuta nel giugno 2019;
-deduceva che difettava la prova (secondo il criterio del più probabile che non) che l'epatite C fosse stata originata dalla trasfusione del 1987, peculiarmente tenuto conto del considerevole lasso di tempo Con intercorso fra la trasfusione e la biopsia del 2019, e della possibilità che il in tale arco di tempo fosse stato sottoposto a vari possibili fattori di rischio (dei quali le emotrasfusioni incidevano solo per il
2%); pagina 10 di 38 -aggiungeva: che solo nel 1988 veniva individuata parte del genoma dell'HCV, e i primi test venivano messi a punto a fine 1989 e approvati nel corso del 1990, quindi nel 1987 il MINISTERO non era in condizione di predisporre un controllo sierologico contro un virus ignoto al mondo scientifico;
che l'epatite C decorre in maniera asintomatica;
che i test a disposizione all'epoca potevano risultare del tutto normali;
che con la legge 4 maggio 1990 n. 107 veniva disciplinata la raccolta del sangue sia a fini trasfusionali che per la produzione degli emoderivati;
che con D.M. 21 luglio 1990 venivano disciplinate le misure atte a escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue;
che seguivano altri atti normativi promulgati sino ai giorni nostri;
che quindi per le infezioni da HCV verificatesi prima del 1988 (anno in cui fu individuato il virus) doveva considerarsi mancante la correlazione causale fra la condotta del e l'evento lesivo, né era ravvisabile colpa perché CP_2 in quel momento il danno non era prevedibile;
-in subordine, evidenziava che andava scomputato, dalla somma eventualmente accertata come dovuta in favore del RI, sia l'indennizzo percepito sia quello percipiendo, trattandosi di emolumento corrisposto a vita mediante versamenti bimestrali;
nel caso in esame, poteva calcolarsi un indennizzo pari a euro 446.948,91 corrispondente a 36 anni futuri;
solo così poteva evitarsi un ingiustificato arricchimento in favore dell'attore.
Concludeva quindi come segue:
“In via principale, voglia il giudice dichiarare prescritto il diritto fatto valere da controparte;
in subordine, voglia dichiarare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto;
in estremo subordine, voglia detrarre a quanto riconosciuto a titolo risarcitorio, le somme percepite e percipiende da controparte a titolo di indennizzo”.
La , tempestivamente costituitasi in data 21 aprile 2022: Controparte_3
§ in via preliminare:
-eccepiva la prescrizione decennale da dedotta responsabilità contrattuale: i fatti risalivano al 1987, mentre il primo atto di interruzione era rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa effettuata dalla parte attrice in data 24 gennaio 2022;
§ nel merito:
*
-deduceva la carenza di prova del nesso causale fra trattamenti trasfusionali e trasmissione del virus
HCV; pagina 11 di 38 Con
-sottolineava a tal proposito: che difettava la prova che il materiale ematico somministrato al provenisse da soggetto affetto da HCV;
che non bastava invocare, come aveva fatto l'attore, il giudizio espresso dalla Commissione Medico-Ospedaliera nell'ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992; che il virus HCV poteva essere stato trasmesso aliunde;
che solo nel corso del 1989 veniva messo a punto il test sierologico per la individuazione del virus, introdotto sul mercato nel 1990 in concomitanza con l'entrata in vigore della legge 107/1990;
*
-negava la propria responsabilità, evidenziando: che nell'anno 1987 tutte le unità di sangue trasfuse ai pazienti ricoverati presso l'Ospedale di SA erano state sottoposte alle indagini previste dalla normativa allora vigente;
che le verifiche erano state effettuate sulla base del livello delle transaminasi, criterio solo anni dopo risultato inefficace;
che i registri dei donatori risalenti al periodo per cui è causa
(1987) non erano più disponibili poiché eliminati come da normativa vigente tempo per tempo;
-ove fosse stato possibile utilizzare strumenti diagnostici alternativi idonei a prevenire il contagio, al più era ipotizzabile la responsabilità del per non avere imposto o suggerito Controparte_2 agli enti ospedalieri l'adozione di tali differenti metodologie;
*
-altresì contestava la pretesa attorea nel quantum, anche perché la parte attrice aveva delineato dati e percentuali di danno di cui non era rinvenibile traccia nella perizia medico-legale prodotta;
-in subordine sottolineava la necessità di detrarre dal totale che fosse accertato come dovuto sia l'indennizzo percepito e percipiendo ai sensi della legge 210/92, sia l'indennità erogata all'attore; CP_8
*
-invocava le polizze stipulate dall'Unità Sanitaria Locale n. 17 della quale l'Ospedale di SA faceva parte, chiedendo di essere garantita dalle Compagnie per il caso di soccombenza.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso
In rito
-ai sensi dell'art. 271 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa di e Controparte_4 CP_5
e pronunziare decreto di fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine di Controparte_6 legge a comparire, al fine di consentire alla NE di procedere alla notifica di atto CP_3 di chiamata alle compagnie assicuratrici;
-dato atto che la intende proporre domanda di regresso nei confronti del Controparte_3
, alla luce delle statuizioni della sentenza (della) Corte di Cassazione Prima Controparte_2
pagina 12 di 38 Sezione Civile 12 maggio 2021 n. 12662, disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della data di prima udienza al fine di consentire alla di notificare al Controparte_3 [...]
, nel rispetto dei termini di legge a comparire, atto contenente la domanda di regresso CP_2 proposta nei confronti dello stesso;
In via preliminare
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dall'attore e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti della NE;
CP_3
In via principale
-rigettare le domande svolte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In via subordinata
-ridurre l'ammontare del risarcimento del danno parametrandolo al pregiudizio effettivamente accertato come sussistente e causalmente riconducibile alla condotta dell'Unità Sanitaria Locale n. 17 di SA;
In via subordinata
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, decurtare, dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, gli importi tutti percepiti, alla data di pubblicazione della sentenza, a titolo di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.210, debitamente rivalutati alla data di pubblicazione della sentenza e gli importi percipiendi vita natural durante ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.210, debitamente capitalizzati alla medesima data, nonché, se dovuti all'attore, quelli percepiti, debitamente rivalutatati alla data di pubblicazione della sentenza e quelli percipiendi, debitamente capitalizzati alla medesima data, ai sensi dell'art. 27 bis CP_ decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, come pure l'indennità erogata all'attore ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104;
In via subordinata e di manleva
-nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_9 tenere la NE indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti;
CP_3
In via subordinata e di regresso
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni sul presupposto della sussistenza di un'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa con il , quantificare e determinare, ai fini Controparte_2 dell'esercizio dell'azione di regresso, il grado di responsabilità da attribuirsi a ciascuna parte convenuta e l'entità delle conseguenze che sono derivate dalle condotte delle singole parti convenute e pagina 13 di 38 condannare il , in persona del pro tempore, a rifondere, pro quota, alla Controparte_2 CP_9
gli importi che quest'ultima fosse eventualmente chiamata a risarcire al sig. Controparte_3
; CP_1
In via di garanzia
-nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno, accertare e dichiarare che Controparte_6 ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 CP_5 tempore, sono tenute, pro quota, a EV la e, per l'effetto, Controparte_3 condannarle, pro quota ed in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna al rischio, a tenere la indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, nella misura del Controparte_16 massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole ed ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente, anche oltre il massimale di polizza, ivi compresa la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che la dovesse in ipotesi Controparte_3 essere condannata a corrispondere all'attore e, comunque, in misura non inferiore al massimale di polizza maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino alla data del saldo.
…
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c e, per quanto concerne le compagnie assicuratrici, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. in via di rifusione delle spese sostenute dalla per la sua difesa”. CP_3 CP_3
Con decreto emesso ex art. 269 c.p.c. in data 25 aprile 2022 venivano autorizzate le tre chiamate in causa chieste dalla e fissata udienza in data 20 ottobre 2022; veniva altresì evidenziato che CP_3 il differimento avrebbe consentito al convenuto di formulare eventuali eccezioni e CP_2 domande conseguenti alla domanda formulata nei suoi confronti dalla CP_3
La chiamata in causa UNIPOLSAI ASS.NI SPA, tempestivamente costituitasi in data 28 settembre
2022:
-confermava di avere assicurato dal 30 maggio 1981 al 31 dicembre 1996 l' di cui faceva Parte_2 parte l'Ospedale di SA contro il rischio della responsabilità civile verso terzi derivante dalla erogazione di prestazioni mediche e farmaceutiche;
faceva presente che la garanzia era prestata in coassicurazione con altre Compagnie indicate in atti;
-richiamava i limiti e le condizioni di polizza;
pagina 14 di 38 -contestava le domande della finalizzate a conseguire un indennizzo ultra massimale e la CP_3 rifusione delle spese di lite ex art. 1917 c.c.;
-contestava la pretesa attorea nell'an e nel quantum, anche richiamando le difese svolte dalle altre parti costituite ed eccependo la intervenuta prescrizione.
Concludeva quindi come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale, respingere in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto con riferimento sia all'an che al quantum debeatur, per i motivi tutti esposti in atti, le domande formulate dal sig.
[...]
nei confronti della , quale successore ex lege dell'Ospedale di CP_1 Controparte_3
SA;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande che l'attore ha formulato nei confronti della , quale successore ex lege dell'Ospedale di Controparte_3
SA, contenersi l'obbligo risarcitorio in capo a quest'ultima entro il limite della sola quota di responsabilità che venisse accertata a suo carico con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà con il , e, detratte le somme che in relazione alle conseguenze dell'infezione HCV Controparte_2
l'attore ha percepito e/o sta percependo aliunde, dirsi tenuta a Controparte_4 EV la , quale successore ex lege dell'Ospedale di SA, delle sole Controparte_3 conseguenze dirette della responsabilità contrattuale eventualmente accertata in capo a quest'ultima, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà, detratte le eventuali somme che il Controparte_2
dovesse essere condannato a rifondere in accoglimento dell'azione di regresso esercitata, ed in
[...] ogni caso entro i limiti del massimale previsto in polizza (€ 103.290,00) e secondo le ulteriori condizioni di polizza e di legge, anche per franchigie e scoperti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso spese generali e tributi come per legge”.
All'udienza del 20 ottobre 2022:
-veniva dichiarata la contumacia delle chiamate in causa e , Controparte_6 CP_5 nei cui confronti la notifica dell'atto di chiamata in causa si era perfezionato a mezzo pec in data 14 giugno 2022;
-le parti deducevano come a verbale e chiedevano la concessione dei termini per memorie ex art. 183/6
c.p.c.;
-la scrivente Giudicante assegnava i termini ex art. 183/6 c.p.c. fissando udienza di prosecuzione in data 22 giugno 2023. pagina 15 di 38 Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 22 giugno 2023:
-le parti deducevano e insistevano come a verbale;
-in particolare, la Difesa attorea evidenziava che il RI sarebbe stato sottoposto a trapianto di fegato a luglio 2023, con incidenza sull' incremento di sofferenza, e personalizzazione massima;
-la scrivente Giudicante, ravvisata la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 13 giugno 2024.
A luglio-settembre 2023 parte attrice depositava documentazione medica sopravvenuta, fra l'altro attestante che il RI in data 4 settembre 2023 era stato sottoposto a intervento di trapianto di emifegato da donatore vivente.
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2024 veniva effettuato rinvio all'11 luglio 2024 per la sola precisazione delle conclusioni, per esigenze di ruolo.
In data 10 giugno 2024 l'avvocato Franco Giacomelli, co-difensore dell'attore, depositava dichiarazione di rinuncia al mandato.
All'udienza dell'11 luglio 2024:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte attrice, la e epositavano gli scritti conclusivi entro i termini assegnati. CP_3 CP_4
Il nulla depositava. CP_2
pagina 16 di 38 B)
1.
1.a.
Come si evince dal documento 1 attoreo, in data 18 agosto 1987 (all'età di 22 anni) CP_1 veniva coinvolto in un sinistro stradale, all'esito del quale riportava politrauma.
Per l'effetto veniva ricoverato presso l'Ospedale di SA, dapprima in Pronto Soccorso e poi nella
Divisione di Ortopedia e Traumatologia.
VI veniva sottoposto a interventi chirurgici e a trasfusioni del sangue.
Quanto alle trasfusioni, si vedano (pagine 95-96 doc. 1 attoreo) la richiesta urgente n. 23571 per 5 unità di “sangue in toto” datata 18 agosto 1987 -compilata dal Primario del Pronto Soccorso in attesa dell'intervento chirurgico- e la richiesta non urgente del 27 agosto 2017 per 1 unità di “eritrociti concentrati”. Con Nella prima richiesta si legge che a quella data il era stato già sottoposto a 2 trasfusioni in Pronto
Soccorso, l'ultima delle quali in data 18 agosto 1987; è fondato ritenere che le prime 2 trasfusioni siano state eseguite subito dopo il suo ricovero in P.S.
Come si legge nella perizia medico-legale prodotta dalla parte attrice sub documento 12 (pag. 2), il RI negli anni successivi al 1987 “ha sofferto di ricorrenti episodi di febbri ricorrenti, definite criptogeniche e trattate empiricamente con antifebbrili e antibiotici” (come da ricette del dott. dal 2014 al 2019) “senza che fossero fatt(e) ulteriori indagini sulla eziologia della Per_1 iperpiressia. Tali episodi di iperpiressia gli procuravano profonda astenia”.
Nel giugno 2019 (a seguito di episodio acuto occorso mentre si trovava in crociera in Spagna, e a seguito degli accertamenti svolti presso l'Ospedale di Reggio Emilia ove veniva ricoverato al rientro in Con
) il scopriva di avere contratto epatopatia HCV (altrimenti detta epatite C) “relata ad CP_6 evoluzione cirrotica, senza segni di ipertensione portale, complicato da HCC multifocale” cioè da carcinoma “con emoperitoneo da verosimile sanguinamento dell'HCC del III segmento”. Contr costituisce l'acronimo di Controparte_19
Si rinvia ai documenti 2-3 attorei. pagina 17 di 38 Con Esaminato il documento 10 attoreo, emerge che il aveva subìto in giovane età un intervento di appendicectomia, e successivamente, ma sempre prima del sinistro con politrauma del 1987, un intervento di emorroidectomia.
In tutte le relazioni redatte dall'Ospedale di Modena - Unità Operativa di Gastroenterologia dal giugno
2019 in poi (docc. 4,10,16 attorei) viene erroneamente riportata quale data del sinistro quella del 1986 anziché quella del 1987.
Con Dalle relazioni dell'Ospedale di Modena si evince che il dopo gli interventi e le trasfusioni del
1987 veniva sottoposto a terapia sistemica con Nivulobam, e non a trapianto di fegato in quanto all'epoca si ritenne che la sua patologia non fosse passibile di intervento chirurgico.
Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice in corso di causa (a luglio-settembre 2023) si evince Con che il in data 5 settembre 2013 è stato sottoposto a intervento di trapianto di emifegato sinistro da donatore vivente.
1.b.
1.b.1.
Con Il a seguito di domanda presentata in data 19 giugno 2019 si è visto riconoscere l'invalidità civile
“con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” (doc. 5 attoreo).
1.b.2.
Inoltre, la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di La Spezia a seguito di richiesta Con di indennizzo presentata in data 3 agosto 2020 ha riconosciuto in favore del un indennizzo ai sensi della legge 210/92 (con decorrenza 1.8.2020, a vita).
Si vedano i documenti 7-8-9 attorei.
Secondo i calcoli effettuati dal MINISTERO come da suo documento 3 (di per sé non contestato dal
RI), il RI in 36 anni ha diritto di percepire circa 446.000 euro di indennizzo.
pagina 18 di 38 Calcolando gli indennizzi per gli anni dal 2020 al 2026, si perviene a oggi a circa 50.000,00 euro di indennizzo versati.
E' pacifico che l'indennizzo di cui alla legge 210/92 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno alla salute nel giudizio promosso contro il Controparte_2 avendosi a che fare con una posta omologa (Cass. 7345/2022: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di Controparte_2 emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili”; conforme Cass.
8866/2021).
E' dunque errato l'assunto attoreo (rinvenibile a pagina 3 dell'atto di citazione) in forza del quale l'indennizzo riconosciutogli in sede amministrativa avrebbe natura “assistenziale” e quindi sarebbe
“cumulabile” al danno non patrimoniale qui richiesto.
Ai fini del presente giudizio è utile richiamare sin d'ora la valutazione operata dalla Commissione
Medica come da verbale in data 7 gennaio 2021 (redatto a seguito di accertamento sanitario eseguito in Con data 17 novembre 2020, in relazione alla spettanza dell'indennizzo in favore del ).
Ecco ciò che si legge nel documento 8 attoreo, a pag. 2:
§ sub “Giudizio diagnostico”: “HCC multifocale in paziente con epatopatia HCV-relata – Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici”;
§ sub “Considerazioni medico legali”: “Dall'esame della documentazione agli atti, si evince che il sig.
a seguito di un ricovero effettuato presso l'Ospedale Civile di SA (MO), fu CP_1 sottoposto ad emotrasfusione in data 22-23 agosto 1987. L'avvenuto trattamento è riportato nella cartella clinica con il termine
2.
2.a.
Con A fronte di ciò, nell'atto di citazione il ha prospettato solamente danni non patrimoniali (si vedano le chiare conclusioni rassegnate a pag. 5 dell'atto di citazione) a titolo di:
-invalidità temporanea totale e parziale per complessivi 713 giorni
-danno biologico (permanente) aumentato del 50% per sofferenza soggettiva
-personalizzazione del 25% su detti danni, per un totale di euro 881.243,00 alla data della domanda.
Peraltro, se si legge la perizia del dott. di cui al documento 12 attoreo (di faticosa lettura Persona_2 anche perché infarcita di evitabili refusi), è possibile constatare che il medico-legale incaricato da parte attrice non ha minimamente accennato né al danno biologico permanente né all'invalidità temporanea.
Il dott. Spadoni si è attestato unicamente sulla prospettazione del danno morale e del danno esistenziale
(rispettivamente veicolati dalle domande attoree aventi ad oggetto i danni da sofferenza soggettiva e da personalizzazione-vita di relazione).
E' evidente che il medico-legale attoreo non disquisisce né di biologico permanente né di invalidità temporanea in quanto ritiene ampiamente coperte tali poste risarcitorie per effetto del riconoscimento della (considerevole) indennità da parte della Commissione Medica in sede amministrativa.
Dunque, sia il danno biologico permanente sia il danno da invalidità temporanea costituiscono punti di domanda non supportati da un principio di prova, e neppure precisati nella memoria 1 deputata a ciò.
Permane quindi un totale mistero:
-rispetto al dedotto danno biologico permanente (per l'epatite C in sé e per sé, o per carcinoma?)
-rispetto all'invalidità temporanea (forse calcolata in funzione del periodo intercorso fra la domanda di indennizzo e la data della domanda in sede giudiziale?).
Certo è che la totale mancanza di allegazione e di un principio di prova ostano all'espletamento di una
CTU che si rivelerebbe esplorativa. pagina 20 di 38 E' comunque opportuno riportare qui di seguito l'ipotesi di quesito delineata da parte attrice nella memoria 2, a conferma della esploratività / contraddittorietà / novità (punto 5; punto 10, capacità lavorativa) della CTU richiesta (le parti più “significative” vengono sottolineate dalla scrivente
Giudicante):
“1) Dica il C.T.U., se l'evento trasfusione di cui è causa è potenzialmente causativo della lesione della salute al Rio, quale evento identificabile e certo nella vicenda di cui trattasi.
2) Dica il C.T.U., se il giudizio del Dipartimento di Medicina Legale e Generale di La Spezia è stato improntato alla criteriologia medico legale, che sostanzia la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione del sangue e l'epatite conseguente, secondo i criteri di efficienza lesiva, qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenologica e topografica del virus.
3) Dica il C.T.U., se, nell'anno 1987, il era già obbligato ad effettuare controlli Controparte_2 sulle trasfusioni di sangue.
4) Dica il C.T.U., quali erano i parametri epatobiliari di dopo la trasfusione presso CP_1
l' di SA, ed in particolare riferisca se i valori delle transaminasi compromessi del CP_10 paziente, all'atto del ricovero, si erano stabilizzati pochi giorni dopo il sinistro.
5) Dica il C.T.U., se l'Ospedale di SA, dopo la trasfusione, a causa dell'insorgere di episodi febbrili intermittenti, accompagnati da nausea ed astenia, era tenuto a sottoporre il Rio a controlli ed ad indirizzarlo al Centro Trasfusioni di Modena.
6) Dica il C.T.U., se, nell'anno 1984, il virus HCV era già stato isolato e si eseguivano già screening per la valutazione dei valori e delle transaminasi ed anche screening sulle epatiti post trasfusionali.
7) Dica il C.T.U., se, nell'anno 1987, sia il che la NE Controparte_2 CP_3 erano quindi tenuti al controllo delle sacche di sangue trasfuse.
8) Dica il C.T.U., quale patologia è insorta in capo all'odierno attore e se la stessa può imputarsi alla trasfusione di sangue infetto, effettuata presso l'Ospedale di SA in data 22-23/08/1987.
9) Dica il C.T.U., se la malattia contratta da può essere suscettibile di miglioramenti. CP_1
10) Indichi il C.T.U., il grado di menomazione permanente ed irreversibile dell'integrità psicofisica dell'attore e quali limitazioni di natura lavorativa e della normale vita di relazione abbia comportato al paziente.
11) Quantifichi il C.T.U., il danno biologico temporaneo, il danno biologico non patrimoniale risarcibile, l'incremento per sofferenza al 50% e la personalizzazione massima del 25% del danno biologico patiti dall'attore”.
pagina 21 di 38 2.b.
Con Il nella memoria n. 1 a pag. 3 in fine ha dedotto quanto segue: “Inoltre, gli immediati episodi febbrili post-trasfusionali avrebbero dovuto indurre immediatamente l'ospedale di SA ad inviare il paziente al centro trasfusionale di Modena per gli opportuni esami e controlli, ove avrebbe potuto essere efficacemente curato.
Anche sotto questo profilo emerge, quindi, la grave negligenza dell'operato della struttura, la quale, benché onerata, non ha fornito prova alcuna in ordine alla correttezza del proprio operato”.
Trattasi di prospettazione nuova e come tale inammissibile (su cui la non ha accettato il CP_3 contraddittorio).
Infatti, una cosa è dolersi della trasfusione in tesi portatrice di epatite C lungo-latente, altro è dolersi dell'omesso invio del paziente al Centro Trasfusionale di Modena.
Né giova all'attore la prospettazione di cui si legge nella sua memoria 3 alle pagine 2-3: “La terza Co chiamata cerca di sostenere che il introduce, con la I° memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., una nuova ricostruzione fattuale, quando lamenta alterazioni e difetti di conservazione delle sacche trasfusionali e negligenze da parte della struttura ospedaliera, per non essere intervenuta a seguito degli episodi febbrili ad intermittenza, cui era soggetto l'odierno attore. Co L'eccezione in oggetto è priva di qualsiasi fondamento, poiché il ha sempre invocato la responsabilità contrattuale dell'Ospedale di SA per inadempimento, per aver sottoposto il paziente ad un'emotrasfusione con sangue infetto, a causa del mancato controllo del sangue, mentre il non aver seguito il paziente dopo la trasfusione (circostanza incontestabile), evidenzia e comprova ancor di più le omissioni della struttura ospedaliera interessata”.
Tali assunti non sono idonei a superare la inammissibilità della doglianza nuova.
2.c.
Nella memoria n. 3 attorea (pagg. 1-2) si legge quanto segue: “Infatti, la richiesta di ristoro avanzata Co dal , e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, fa riferimento a tutti i danni di natura patrimoniale e non, patiti dall'attore, in stretta dipendenza del citato evento trasfusionale”.
Orbene, non è esatto ciò che assume l'attore nella memoria 3, in quanto: pagina 22 di 38 Con
-il all'udienza dell'11 luglio 2024 ha precisato le conclusioni richiamando quelle dell'atto di citazione;
-nell'atto di citazione le conclusioni (coerenti con la parte narrativa) attengono al solo danno non patrimoniale;
-ergo esulano dalla pretesa attorea i danni patrimoniali.
Dunque, i dedotti danni patrimoniali costituiscono tardiva e inammissibile prospettazione.
Ad ogni buon conto essi sono stati genericamente dedotti, e non provati.
3.
3.a.
La responsabilità dedotta dalla parte attrice rispetto alla ) è di natura Controparte_20 contrattuale (rapporto contrattuale struttura/medico-paziente).
La tempestivamente costituita ha eccepito la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. CP_3
(“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”).
Orbene, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità mediante la nota sentenza n. 1547/2004, il dies a quo della prescrizione decorre in questi casi dal momento del verificarsi del fatto lesivo.
Questa la massima: “Alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione”.
Questa la motivazione, nella parte di interesse: “… alla pretesa risarcitoria fatta valere, in quanto rapportata ad una responsabilità contrattuale, altro regime prescrizionale non poteva trovare applicazione che quello desumibile dal combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c., per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni da esso, e non, invece, quello desumibile dal combinato disposto degli artt. 2935
e 2947 c.c. Solo per tale ultima ipotesi, attinente al danno da responsabilità aquiliana e che per quanto sopra esposto non ricorre nella specie, il rigore dei ristretti limiti temporali stabiliti, per l'ipotesi di pagina 23 di 38 danno rimasto ignoto al soggetto leso, è temperato, nell'interpretazione datane con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato ed applicato dalla corte territoriale, dallo spostamento del dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento del verificarsi del fatto lesivo e, quindi, dell'insorgenza del diritto, a quello della manifestazione esteriore della lesione e, quindi, della cognizione dell'esistenza del diritto e della possibilità del suo esercizio.
Una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente, per contro, nel diverso caso del danno da responsabilità contrattuale quale quello che ne occupa, di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi d'impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi d'impedimento di fatto (Cass. 27.2.02 n. 2913, 16.7.01 n. 9618, 15.3.01 n. 3796, 19.11.99 n.
12825, 3.6.97 n. 4939) al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'essa sia (Cass. 11.12.01 n. 15622, 3.5.99 n. 4389, 25.11.97 n. 11809, 18.9.97 n. 9291, 7.5.96 n. 4235) salvo derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8
c.c. D'altra parte, la stessa sopra ricordata tesi per la quale il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. non potrebbe e non dovrebbe decorrere dalla data del fatto illecito - o, come è stato meglio chiarito, dalla data del prodursi del danno quale conseguenza del fatto illecito considerato nel suo integrale verificarsi di causa ed effetto - bensì solo dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza del danno non sembra meritevole d'adesione. Il legislatore, nel prevedere espressamente all'art. 2947/1^ c.c. che "il diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato", all'evidenza ha concepito il danno quale conseguenza immediata e diretta d'un comportamento illecito ed ha ritenuto di far decorrere la prescrizione dal giorno in cui, a seguito del detto comportamento, quella conseguenza s'è verificata, onde, giusta quanto già evidenziato da questa Corte, non sembra consentito all'interprete di sostituire a proprio arbitrio l'inequivoca volontà come manifestata dal legislatore con altra e pretendere d'introdurre, in materia, ulteriori distinguo (Cass., 10.2.95 n. 1490). Le possibilità d'interpretazione della norma trovano, in vero, il proprio insuperabile limite nell'imprescindibile esigenza di rispettare il dettato dell'art. 12 disp. prel. c.c. che, nell'imporre una gradualità d'utilizzazione degli strumenti ermeneutici, pone al primo posto quello letterale, integrato da quello razionale riferito alla singola norma, anzi di consentire, ma unicamente nell'ipotesi di lacuna, il ricorso a quelli della similitudine e dell'analogia, ai quali solo segue quello sistematico anch'esso per applicazioni successive dal particolare al generale.
pagina 24 di 38 Ora, per quanto attiene all'art. 2947/1^ c.c., la formulazione letterale della norma non consente di ravvisare in essa elementi dubbi o lacune che possano giustificare l'elaborazione d'ipotesi non previste e suscettibili di diversa regolamentazione, anche perché, se costituisce ius receptum che l'essenziale ratio dell'istituto della prescrizione debba essere ravvisata nell'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, è palese come con tale esigenza si ponga in insanabile contrasto la pretesa di far decorrere la prescrizione de qua non dalla data, certa, in cui il fatto dannoso si è verificato ma dal momento, diverso ed assolutamente incerto, in cui il danneggiato possa aver avuto conoscenza del danno e del suo diritto di farlo valere”.
Calando tali condivisibili principi nel caso in esame, consegue che risulta maturata la prescrizione decennale in quanto:
-gli interventi con trasfusioni, in tesi attorea fonte di contagio da epatite C, risalgono al 1987;
-la ha ricevuto per la prima volta la richiesta risarcitoria al momento della notifica dell'atto CP_3 di estensione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., avvenuta in data 24 gennaio 2022 a termine decennale ampiamente decorso.
3.b.
A ciò consegue l'assorbimento delle domande di regresso / rivalsa / manleva formulate dalla
CP_3
Risultano assorbite anche le istanze istruttorie insistite dalla e da in sede di CP_3 CP_4 precisazione delle conclusioni.
4.
Quanto alla posizione del , si osserva quanto segue. Controparte_2
4.a.
La dedotta responsabilità del è stata delineata dalla parte attrice con riferimento CP_2 all'articolo 2043 c.c.
pagina 25 di 38 4.b.
Il tempestivamente costituito ha eccepito la prescrizione quinquennale. CP_2
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza di legittimità sin dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 576/2008 ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi Controparte_21 [...]
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di CP_2 controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o
HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento”. CP_2
Vale la pena riportare la seguente parte di motivazione:
“10.1. Il punto di maggior rilievo è l'individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale è quello relativo a malattia da contagio.
Si può ora cominciare con l'osservare come il legislatore italiano del '42 ebbe ad affidare la soluzione del problema dell'individuazione del dies a quo (exordium praescriptionis) ad indicazioni piuttosto scarne e molto generiche.
Come noto, in base all'art. 2935 c.c., norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni, la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2947 c.c., comma 1, aggiunge che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il "fatto si è verificato". Quest'ultima norma, pagina 26 di 38 pur riferendosi al solo campo della responsabilità aquiliana, ha finito per costituire il terreno elettivo dell'indagine e dell'elaborazione giurisprudenziale sul dies a quo in tutte le azioni risarcitorie: a ben vedere, l'individuazione del momento iniziale della prescrizione è infatti sempre stata affrontata partendo dalla specificazione contenuta all'art. 2947 c.c., e dunque con riferimento al fatto originatore del danno, con un ruolo piuttosto defilato da quanto riportato nella prima norma menzionata.
Il codice del 1942 optò per una netta cesura con la tradizione francese e l'impostazione del codice civile del 1865, in cui le azioni risarcitorie, sia contrattuali che extracontrattuali, erano sottoposte ad un unico termine prescrizionale, individuato, sul modello francese, in trenta anni. Nel nuovo codice civile il sistema della prescrizione si poneva dunque nettamente sbilanciato a favore dei convenuti, con ovvie ricadute negative per gli attori, soprattutto nei casi aventi per oggetto la violazione di un bene tanto importante quanto quello costituito dalla salute: nel segno della certezza dei rapporti giuridici, si prescindeva infatti da qualsiasi considerazione che riguardasse le ragioni oggettive e soggettive del ritardo della vittima nell'instaurazione della sua pretesa risarcitoria;
risultava inoltre esclusa qualsiasi operazione di bilanciamento tra gli interessi della vittima e quelli facenti capo al soggetto evocato in giudizio, la quale operazione permettesse di verificare in concreto la sussistenza in capo al responsabile di un effettivo pregiudizio sul piano della disponibilità della prova in conseguenza del decorso del tempo. Peraltro, il dies a quo fu inizialmente concepito come coincidente con il momento della verificazione dell'evento dannoso. Il quadro codicistico della prescrizione fu così successivamente avversato dagli interpreti sin dagli anni sessanta proprio per la sua rigidità e sostanziale indifferenza alla posizione degli attori. Ciò ebbe a verificarsi soprattutto nel campo del danno alla persona e non fu certo un caso che tale processo di revisione delle norme del codice andò incontro ad una vera e propria svolta negli anni settanta in concomitanza con l'ingresso dirompente del danno biologico nella giurisprudenza italiana: il nuovo modo di concepire la tutela risarcitoria della salute finì per riflettersi non solo sul versante dei danni risarcibili con lo sgretolamento progressivo del 2059 c.c., ma anche sul piano delle regole relative all'an debeatur e della prescrizione.
10.2. Negli ultimi tre decenni si è quindi assistito al sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del '42: ciò a tal punto che oggi l'istituto della prescrizione presenta ormai una vistosa differenza tra le regole operazionali ed il formante legislativo (principalmente, l'art. 2947 c.c., comma
1), rimasto invariato nella forma. In particolare, a partire dagli anni settanta, la dottrina e le corti, in primis la Cassazione (24.3.1979, n. 1716), vennero a spostare il dies a quo dal verificarsi del fatto all'esteriorizzazione del danno, finendo così per soppiantare in larga misura lo schema codicistico o, perlomeno, l'interpretazione tradizionale di detto schema: se infatti, in virtù della regola della decorrenza dal momento della "manifestazione del danno", l'orizzonte della prescrizione può dilatarsi, pagina 27 di 38 è di tutta evidenza come lo schema delineato dal legislatore venga di fatto rovesciato, poiché il limite diventa "mobile".
Il principio della conoscibilità del danno venne infatti ampiamente ripreso, sviluppato ed affinato dalla giurisprudenza successiva proprio all'insegna di una rilettura dell'art. 2947 c.c. alla luce del principio generale sul dies a quo (Cass. n. 8845/1995; 5913/2000). Nell'evoluzione giurisprudenziale questa
Corte (Cass. 10.6.1999, n. 5701; Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) ha nuovamente affrontato il significato da attribuirsi all'espressione "verificarsi del danno", specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica. Nei casi sopra citati emerge peraltro come la Suprema Corte sia tendenzialmente incline a ritenere che il parametro della "conoscibilità del danno" debba necessariamente interpretarsi nel senso che, ai fini del decorso della prescrizione, non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica".
10.3. Tuttavia il solo modello ancorato al parametro della "conoscibilità del danno" può, in taluni casi, rilevarsi del tutto insoddisfacente e fuorviante: infatti, sviluppare una malattia irreversibile (ad esempio, un'epatite cronica) o comunque duratura, oppure trovarsi permanentemente menomati a livello di integrità psicofisica sono tutte situazioni che, se da un lato sostanziano la "conoscibilità del danno", dall'altro lato non necessariamente danno luogo alla "conoscibilità del fatto giuridicamente rilevante ai fini di un'azione risarcitoria", ovvero alla "conoscibilità del fatto illecito"; in tutta una serie di casi, infatti, la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi anche ai fini dell'istruzione di una causa sul piano probatorio e certo tali da escludere che l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione.
Queste esigenze sono state recepite in un nuovo orientamento della Corte che ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, pagina 28 di 38 poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione (Cass.
21/02/2003, n. 2645; Cass.05/07/2004, n. 12287; Cass. 08/05/2006, n. 10493).
Viene applicato, unitamente al principio della "conoscibilità del danno", quello della "rapportabilità causale".
Egualmente è a dirsi per le malattie professionali e per talune ipotesi di lesioni fisiche cagionate da infortuni sul lavoro. Anzi, proprio in relazione a quest'ultimo specifico ambito la Sezione lavoro della
Suprema Corte, rapportando l'esigenza di certezza in capo alla vittima, ha ritagliato, attraverso una serie innumerevole di decisioni, una nozione piuttosto precisa di che cosa si debba intendere per
"manifestazione del danno" comprensiva, anche della conoscenza della causa professionale della lesione (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004).
10.4. Ritengono queste Sezioni Unite di dover condividere tale ultimo orientamento. L'individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'"esteriorizzazione del danno" può, come visto, rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'inattività (incolpevole) della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti.
È quindi del tutto evidente come l'approccio all'individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto (ciò è pacifico negli ordinamenti anglosassoni, in tema di medical malpractice). Va osservato che l'interpretazione dell'art. 2947 c.c., comma 1, nel senso di dar rilievo alla percepibilità e riconoscibilità del danno, nonché alla sua rapportabilità causale, trova conferma nell'espressa disciplina normativa in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'impiego di energia nucleare e da prodotti difettosi. La L. 31 dicembre 1962, n.
1860, art. 23, comma 1, ("impiego pacifico dell'energia nucleare"), nel testo novellato dal D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519, dispone che "le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell'identità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto pagina 29 di 38 ragionevolmente esserne venuto a conoscenza". Inoltre il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 13, commi 1 e 2, (recante "attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi della L. 16 aprile 1987, n.183, art. 15") prescrive che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria".
10.5. Va specificato che il suddetto principio in tema di exordium praescriptionis, non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. Esso deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto riguarda l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa. Ciò comporta una rigorosa analisi da parte del Giudice di merito sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi. Ugualmente dovrà essere accuratamente ricostruito ai fini di una motivazione completa e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore.
10.6. Il principio, quindi, che va affermato, è il seguente, allorché si versi, come nella fattispecie in tema di responsabilità aquiliana: "Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art.2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto pagina 30 di 38 conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche".
11. Il problema che si pone, anche con riferimento al giudizio in esame, è la valenza del responso delle
Commissioni mediche ospedaliere, istituite presso ospedali militari, di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, ai fini della decorrenza della prescrizione.
In linea generale non può ritenersi che solo con la comunicazione di tale responso inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale tesi non pare convincente, per diversi ordini di motivi: perché offre effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione;
perché potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l'effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; perché rischia di enfatizzare il ruolo della consulenza medico legale
(effettuata peraltro in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo). Inoltre è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.
Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche. Occorre che il giudice proceda ad un'accurata disamina, puntualmente motivata per sottrarsi al sindacato di legittimità, della diligenza che ha contrassegnato l'atteggiamento della vittima a fronte della sua sofferenza, ovvero alla verifica, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie, della diligenza impiegata dalla vittima nell'accedere alle informazioni necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno.
12. Ne consegue che nella fattispecie sono infondate le censure relative alla decorrenza decennale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per pretesa responsabilità contrattuale del
, ovvero perché il fatto costituisca un'ipotesi di reato di epidemia colposa o lesioni personali CP_2 plurime, mentre è fondata la censura (punto 2.3. del ricorso) relativamente al dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale, avendo il Giudice di merito fatto decorrere la stessa dalla data della trasfusione in luogo di quella in cui il danneggiato ha percepito (o avrebbe dovuto percepire) non solo la malattia, ma anche che essa era conseguenza della trasfusione con sangue infetto”. pagina 31 di 38 Si vedano anche:
-Cass. Sez. 3, Pres. Travaglino, n. 2725/2024: “In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori;
quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza”;
-Cass. 10190/2022: “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia)”.
Calando tali principi nel caso in esame, si deve constatare che il non ha offerto elementi CP_2
Con idonei a provare che il avesse avuto idonea conoscenza della patologia (epatite C / carcinoma) prima degli eventi che lo attinsero nel 2019 in Spagna, prontamente approfonditi nel medesimo anno presso le strutture sanitarie italiane.
Le febbri ricorrenti cui ha accennato il dott. Spadoni nella relazione di cui al documento 12 attoreo non assurgono di per sé a fatto univocamente idoneo a fare sorgere nel RI la consapevolezza della esistenza della patologia. Con Ciò si dice, a maggior ragione, se si considera che il si era via via rivolto a dei medici per avere indicazioni rispetto alle febbri, ricevendo risposte rassicuranti che in alcun modo potevano indurlo a subodorare l'insorgere della malattia.
pagina 32 di 38 Atteso che il presente giudizio è stato instaurato nel 2021, va escluso in radice la maturazione della prescrizione quinquennale.
4.c.
La giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento assai severo nei confronti del MINISTERO della Salute, avuto riguardo ai danni originati da infezioni.
E così si veda ancora una volta Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576, prima riportata.
Più di recente, nel medesimo senso, si vedano:
-Cass. 14748/2022: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni Controparte_2 eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del
1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e CP_2 distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso CP_2 di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del , tali da rendere configurabile CP_2 una sua condotta omissiva colposa)”;
-Cass. 21145/2021: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_2 di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978,
1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Controparte_2
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti
[...]
pagina 33 di 38 normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una infezione da epatite C contratta CP_2 CP_2 in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965)”.
Si veda per completezza Cass. n. 11609/2005, costituente pronuncia abbastanza isolata laddove ha così statuito: “Finché non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i
"test" di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l'evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati inverosimile, deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del Controparte_21
(tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e
[...] sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli emoderivati) e tale evento, giacché negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all'interno della serie causale può darsi rilievo solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l'omissione, e non successivamente, non appaiono del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che imponeva l'attività omessa. A maggior ragione deve escludersi la ricorrenza della colpa del atteso che l'evento non era prevedibile, CP_2 in quanto lo stesso non poteva conoscere prima ancora della comunità scientifica la CP_2 capacità infettiva dei detti virus (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a giudizio introdotto contro il da più soggetti rimasti contagiati anteriormente a quelle date)”. CP_2
Al fine di evitare fraintendimenti, va rimarcato come -a fronte di responsabilità del , da CP_2 ricondurre in via generale al disposto di cui all'articolo 2043 c.c. (responsabilità necessitante della prova, da fornirsi dall'attore, del nesso causale e dell'elemento soggettivo in capo al )- CP_2 non sia consentito dare corso a operazioni ermeneutiche che facciano scattare una surrettizia responsabilità oggettiva, o equipollente alle presunzioni relative di responsabilità di cui ad esempio agli articoli 2050, 2051 c.c.
Altrimenti detto, se anche il era ed è gestore delle sacche trasfusionali, ciò non equivale CP_2 di per sé a fare scattare sempre e comunque la sua responsabilità a prescindere dalla verifica del nesso causale e dell'elemento soggettivo.
Con Nel caso di specie, difetta la prova del nesso causale tra le operazioni di trasfusione eseguite sul nel 1987 e i danni qui lamentati, in quanto: pagina 34 di 38 Con
§ difetta in radice la prova che le sacche ematiche utilizzate per effettuare le trasfusioni al provenissero da un donatore affetto da virus HCV;
né può imputarsi al la circostanza che i registri dei donatori non siano più disponibili per CP_2 eventuali approfondimenti: come esattamente chiarito dalla sin dalle prime difese, senza CP_3 specifica contestazione ex adverso, detti registri sono stati “eliminati in esecuzione delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo” (pag. 15-16 comparsa di risposta);
§ si ha a che fare con un arco di tempo enorme (32 anni), intercorso fra le trasfusioni (agosto 1987) e la conoscenza della malattia epatite C / carcinoma da parte del RI (giugno 2019); proprio per effetto di tale enorme decorso del tempo, secondo le regole di comune esperienza plurimi Con possono essere stati gli eventi nella vita del che lo hanno messo a rischio contagio in tale arco di tempo (cure dentistiche, barbiere, rapporti sessuali etc.); Con in senso contrario non rileva che il affermi di non essersi messo a rischio;
in 32 anni può accadere di tutto nella vita di chiunque, e non tutto è tracciabile nelle cartelle cliniche;
oltretutto, dalle relazioni prodotte da parte attrice sub documento 10 emerge che il RI prima CP_7 delle trasfusioni aveva subito un intervento di appendicectomia e anche un intervento di emorroidectomia;
tali eventi clinici non consentono di escludere che l'epatite C possa essere stata contratta in quei contesti;
Con il non ha neppure contestato il dato offerto dalle controparti, in forza del quale la percentuale di contagio da virus HCV per trasfusione è solo del 2%; insomma, le trasfusioni effettuate possono avere astrattamente costituito uno dei rischi di contagio, ma ciò non le fa assurgere a fatto scatenante collocabile in effettivo nesso causale con l'epatite C e il carcinoma rilevati nel 2019, dovendosi la valutazione effettuare secondo la regola del “più probabile che non” e non in base al mero e riduttivo principio del “post hoc propter hoc”; ma qui appunto manca l'aspetto probabilistico;
§ come prima evidenziato, la Commissione Medica ha riconosciuto un consistente indennizzo in favore del RI, così motivando come già evidenziato retro sub 1.: “Dall'esame della documentazione agli atti, si evince che il sig. a seguito di un ricovero effettuato presso l'Ospedale Civile di CP_1
SA (MO), fu sottoposto ad emotrasfusione in data 22-23 agosto 1987. L'avvenuto trattamento è riportato nella cartella clinica con il termine
Trasfusionale allora responsabile della validazione del sangue somministrato non è più in grado di risalire ai singoli donatori al fine di isolare o meno una fonte certa di contagio, accettando nel dubbio l'evenienza più favorevole all'avente diritto, non si può escludere che l'interessato sia stato contagiato a seguito del trattamento subito, e pertanto si esprime parere favorevole alla concessione del beneficio pagina 35 di 38 richiesto. Il lungo periodo intercorrente tra il contagio e la piena conoscenza dell'epatopatia è giustificabile dalle particolari modalità di progressione dell'infezione da HCV, che può rimanere asintomatica per un lungo periodo, per poi spesso appalesarsi durante l'esecuzione di accertamenti anche non mirati”; la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia a Sezioni Unite n. 577/2008 aveva già chiarito che “I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati - fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento”; più di recente si veda Cass. Sez. Un. N. 19129/2023: “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto Controparte_2 dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”; calando tali principi nel caso in esame, si vede bene come la Commissione si sia espressa operando un giudizio sommario (di totale favore per il paziente), connotato da estrema dubbiosità, e ben lontano dal criterio del “più probabile che non”; stando così le cose, nella presente sede va effettuata una valutazione in forza della quale il peso Con indiziario di detta valutazione non giova in alcun modo al;
§ infine, il modo con cui la parte attrice ha impostato la propria domanda, di cui si è detto retro, non ha offerto elementi che potessero consentire approfondimenti in sede di CTU, a meno di voler disporre a tutti i costi una CTU palesemente esplorativa oltre che inutile atteso il difetto di documentazione a supporto.
pagina 36 di 38 Per tutte tali ragioni, difettando la prova del collegamento causale tra l'insorgenza della patologia e le Con emotrasfusioni per cui è causa, la domanda proposta dal nei confronti del va CP_2 rigettata in quanto infondata.
C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute da e CP_3 CP_2 anno poste a carico dell'attore (e parzialmente compensate per il ). CP_4 CP_2
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-la presente causa, in quanto di valore indeterminabile, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 55/2014 va considerata “… di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”;
-nel caso di specie sussistono i presupposti per applicare lo scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00 attinente alle cause di valore indeterminato alto (Tabella 2), dovendosi tenere conto del disputatum (che a voler essere più rigorosi dovrebbe portare a una liquidazione ben più alta, avendo l'attore chiesto un risarcimento di oltre 880.000 euro);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 14.103,00 in favore sia della sia di CP_3
(valori medi per le 4 fasi), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 CP_4 comma 2 D.M. citato;
-quanto al , che non ha depositato né le memorie 183/6 né gli scritti conclusivi, vanno CP_2 liquidati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva (euro 2.552,00 + euro 1.628,00) e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria (euro 2.835,00 + euro 2.126,50), e così complessivi euro
9.141,50 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato;
su detto pagina 37 di 38 importo va operata la compensazione per un terzo attesa l'infondatezza della eccezione di prescrizione formulata dal . CP_2
Infine, spettano alla per euro 1.686,00 per contributo unificato versato per la Controparte_22 chiamata in causa delle assicurazioni (si veda la ricevuta di pagamento prodotta al momento della costituzione in giudizio).
2.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. (cfr. istanza della REGIONE).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dall'attore
[...]
nei confronti della . CP_1 Controparte_3
• Rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_1 [...]
CP_2
• Condanna al pagamento in favore della delle CP_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato ed euro 1.686,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
• Condanna al pagamento in favore del dei due CP_1 Controparte_2 terzi delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in euro 9.141,50 per compenso di avvocato, compensandole per la rimanente parte, il tutto oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge.
• Condanna al pagamento in favore di UNIPOLSAI ASS.NI SPA delle spese del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci) pagina 38 di 38