Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9618
CASS
Sentenza 16 luglio 2001

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Il contrasto esistente in ordine alla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro costituisce un impedimento di fatto e non di diritto all'esercizio, da parte del datore di lavoro, del diritto alla ripetizione dei contributi già versati all'ente previdenziale e, pertanto, non incide sulla decorrenza della relativa prescrizione. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il momento di inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente andasse individuato nella data del provvedimento con il quale l'INPS, escludendo la natura subordinata del relativo rapporto, aveva annullato la posizione assicurativa della lavoratrice per la quale erano stati effettuati i versamenti contributivi, anziché far decorrere la suddetta prescrizione dalle date di ciascuno dei diversi versamenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9618
    Data del deposito : 16 luglio 2001

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