Sentenza 16 luglio 2001
Massime • 1
Il contrasto esistente in ordine alla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro costituisce un impedimento di fatto e non di diritto all'esercizio, da parte del datore di lavoro, del diritto alla ripetizione dei contributi già versati all'ente previdenziale e, pertanto, non incide sulla decorrenza della relativa prescrizione. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il momento di inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente andasse individuato nella data del provvedimento con il quale l'INPS, escludendo la natura subordinata del relativo rapporto, aveva annullato la posizione assicurativa della lavoratrice per la quale erano stati effettuati i versamenti contributivi, anziché far decorrere la suddetta prescrizione dalle date di ciascuno dei diversi versamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9618 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN.DE.CO., ENGENEERIND SERVIS AND DESIGN CONSULTANS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO RUSSO, BARBARA ROLANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5695/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 22/10/98 R.G.N. 1017/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PULLI;
udito l'Avvocato PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 1996 la EN.DE.CO. S.r.l. adiva il RE del lavoro di Torino esponendo di avere assunto alle proprie dipendenze, in data 5 gennaio 1984, la sig.ra IA IA NA con la qualifica di impiegata e di avere versato all'INPS, sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 10 ottobre 1994, i contributi dovuti sulle retribuzioni alla stessa corrisposte per un ammontare complessivo di L. 102.492.962.
Nel corso di un sopralluogo effettuato in data 21 febbraio 1995 presso la sede sociale, l'INPS aveva accertato che la NA era la madre dell'amministratore unico della società, con esso convivente, ed aveva ritenuto che le prestazioni della stessa fossero state rese nell'ambito del vincolo dell'affetto familiare e non di un rapporto di subordinazione. Aveva quindi concluso nel senso che tali prestazioni non fossero assoggettabili alle assicurazioni sociali obbligatorie e che i relativi contributi fossero indebiti ed inefficaci, provvedendo ad annullare la posizione contributiva accreditata.
Avverso detto verbale di accertamento la EN.DE.CO. aveva proposto in data 13 marzo 1995 ricorso amministrativo, al quale tuttavia l'INPS non aveva dato alcun tipo di riscontro sicché lo stesso doveva ritenersi rigettato. L'Istituto inoltre aveva respinto la domanda di pensione avanzata dalla ex dipendente.
Con lettera 9 ottobre 1995 la società ricorrente aveva quindi chiesto all'INPS la restituzione dei contributi indebitamente versati con riferimento alla posizione contributiva della NA, ma anche tale lettera non aveva sortito esito alcuno.
Per quanto sopra esposto la EN.DE.CO. S.r.l. chiedeva al RE di condannare l'INPS a corrisponderle la complessiva somma di L. 102.492.962, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di versamento dei singoli contributi o, quanto meno, dal 21 febbraio 1995.
L'INPS, ritualmente costituito, rilevava in limine l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c., non essendo stato presentato ricorso amministrativo avverso il presunto rifiuto dell'Istituto di provvedere al rimborso. In via pregiudiziale eccepiva inoltre la prescrizione decennale del diritto al rimborso per i contributi relativi al periodo 1 gennaio 1984/31 agosto 1985, essendo stata la domanda di rimborso presentata unicamente in data 10 ottobre 1995. In merito al pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire sosteneva che, presumendosi la buona fede dell'Ente previdenziale, gli stessi erano dovuti unicamente dal giorno della domanda amministrativa. Con riguardo alla domanda di rivalutazione monetaria, infine, riteneva che il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c., potesse considerarsi dovuto soltanto in presenza dei generali presupposti dell'azione risarcitoria, ossia la colpa del debitore e la prova del danno, entrambi insussistenti nel caso di specie.
Concludeva quindi chiedendo, nell'ordine, la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la declaratoria di prescrizione del credito relativo al periodo 1 gennaio 1984/31 agosto 1985 e, nel merito, la reiezione delle avverse domande. Senza necessità di far luogo ad alcuna attività istruttoria, in data 22 giugno 1997 il RE pronunciava sentenza con la quale condannava l'INPS a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma capitale di L. 102.492.962, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21 febbraio 1995.
Avverso tale sentenza, depositata il 26 giugno 1997, proponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 12 agosto 1997 chiedendo, in totale riforma del provvedimento impugnato, il rigetto della domanda, insistendo nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Si costituiva la S.r.l. EN.DE.CO., la quale chiedeva la reiezione del gravame e proponeva, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui il RE aveva limitato la liquidazione degli interessi e della rivalutazione solo dal 21 febbraio 1995, anziché dalla data di versamento dei singoli contributi. Con sentenza del 7/22 ottobre 1998, l'adito Tribunale di Torino, in parziale riforma della impugnata decisione, condannava l'INPS a corrispondere gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno sul capitale di lire 102.492.962 a favore della S.r.l. ENDECO a decorrere dal 10 ottobre 1995 (data di presentazione della domanda di rimborso), anziché dal 21 febbraio 1995 (data di annullamento della posizione contributiva della signora IA RA NA, per la inconfigurabilità del rapporto di lavoro subordinato), al saldo, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo. Resiste la S.r.l. EN.DE.CO. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole del mancato accoglimento, da parte del Tribunale, dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto al rimborso per contributi relativi al periodo 1 gennaio 1984/31 agosto 1985. In particolare, l'INPS lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato la data di decorrenza del termine prescrizionale in quella di annullamento della posizione assicurativa della signora NA, coincidente con il verbale ispettivo del 21 febbraio 1995. E ciò sul presupposto che, secondo una corretta applicazione dell'art. 2935 c.c. la decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto.
Orbene, tra i suddetti ostacoli di fatto rientrerebbe anche la presenza di una posizione contributiva erronea in relazione alla quale vengono effettuati versamenti;
così come verificatosi nella specie, caratterizzata, appunto, dal versamento dei contributi effettuato dalla EN.DE.CO con riferimento alla posizione - successivamente annullata - della NA, madre dell'amministratore unico della società.
Il motivo è fondato.
Come è noto, prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, in mancanza di una norma espressa, si discuteva sul termine iniziale della prescrizione, sostenendosi da alcuni che l'azione nascesse nel momento in cui veniva a prodursi la lesione dell'altrui diritto (teoria della violazione), mentre altri affermavano essere sufficiente, per la decorrenza della prescrizione, che il diritto potesse essere esperito (teoria della realizzazione). Il codice del 1942, con l'art. 2935 ha accolto questa seconda teoria, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il diritto, pur potendo essere esercitato, non sia di fatto esercitato dal titolare, con la precisazione, che l'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (cfr. Cass. 3 giugno 1997 n. 4939). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, sino a quando la posizione contributiva della NA non è stata annullata, la società EN.DE.CO., non poteva esercitare il diritto al rimborso dei contributi versati su tale posizione. Sennonché, non sembra potersi dubitare che il rapporto assicurativo costituito sulla base della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società resistente e la ricorrente, risultato poi insussistente costituisca impedimento di fatto e non di diritto. Infatti, il precostituire una posizione contributiva senza tener conto dei principi giuridici che concretizzano la figura del lavoratore subordinato, non può che costituire un ostacolo di fatto. Obietta la società che legittimamente ha potuto provvedere alla richiesta di restituzione dei contributi versati, soltanto quando l'INPS, nella sua qualità di ente pubblico preposto all'esazione dei contributi, tramite i propri ispettori, ha attribuito al rapporto de quo, formalmente qualificato come di lavoro subordinato, la natura di rapporto autonomo o meglio gratuito. Pertanto, stante l'insuccesso del ricorso amministrativo presentato a confutazione dell'operata attribuzione da parte dell'Istituto, non vi era altra strada che richiedere in restituzione i contributi versati.
Tale argomentazione non vale a far configurare la prospettata situazione come impedimento di "diritto".
Come in analoghe occasioni questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, anche quando vi è contrasto in ordine alla natura di un rapporto, tale contrasto costituisce un impedimento fattuale e non legale all'esercizio, da parte del datore di lavoro, del diritto alla ripetizione dei contributi già versati all'INPS e, pertanto, esso non incide sulla decorrenza della prescrizione. Ne consegue che, pur laddove la natura del rapporto sia stata accertata con sentenza, la prescrizione decorre comunque dal giorno in cui il diritto alla ripetizione avrebbe potuto essere fatto valere e non dalla data della sentenza che ha valore esclusivamente ricognitivo e non costitutivo (per tale principio e con riferimento al diritto del datore di lavoro alla ripetizione dei contributi versati all'INPS per il personale con qualifica dirigenziale, cfr. Cass. 23 novembre 1999 n. 13030). Pertanto, considerato che non è ostacolo di diritto l'ignoranza della società circa l'esistenza del diritto, ed escluso che l'INPS abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento dei singoli versamenti contributivi.
Il Tribunale di Torino, invece, erroneamente considerando impedimento di diritto la esistenza della posizione assicurativa della NA, ha ritenuto doversi individuare l'inizio della decorrenza della prescrizione nel momento di annullamento di detta posizione (21 febbraio 1995), operato a seguito del verbale ispettivo anziché dalle date di versamento dei singoli contributi.
Di conseguenza, poiché - come è pacifico - la domanda di rimborso è stata presentata dalla società all'INPS in data 10 ottobre 1995, deve ritenersi prescritto il diritto alla restituzione dei contributi versati nel periodo 1 gennaio 1984 - 31 agosto 1985.
Per le esposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata ed in applicazione dell'art. 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa da questa Corte con sentenza di rigetto della domanda proposta dalla S.r.l. EN.DE.CO. Engineering Servis and Design Consultans nei confronti dell'INPS per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, limitatamente alla restituzione dei contributi versati sino al 31 agosto 1985.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con ricorso depositato il 23 febbraio 1996, per i contributi versati sino al 31 agosto 1985. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001