Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15962
CASS
Sentenza 23 ottobre 2003

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A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, prevista dall'art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione la quale resti sorretta da uno o più motivi non rinunciati, può essere effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura "ad litem", attenendo una siffatta rinuncia alla sua valutazione tecnica circa le più opportune modalità di svolgimento dell'impugnazione, non implicante atto di disposizione del diritto in contesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15962
    Data del deposito : 23 ottobre 2003

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