Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, prevista dall'art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione la quale resti sorretta da uno o più motivi non rinunciati, può essere effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura "ad litem", attenendo una siffatta rinuncia alla sua valutazione tecnica circa le più opportune modalità di svolgimento dell'impugnazione, non implicante atto di disposizione del diritto in contesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15962 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Rel Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI FR, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico, n. 197, presso l'avv. Mauro Mezzetti, che, unitamente all'avv. Alberto Accordi del foro , di Mantova, lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro "pro tempore", ed Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende in base a legge;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 306/68/00 del 14 dicembre 2000, depositata l'11 aprile 2001, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
udito l'avv. Accordi, che ha dichiarato di rinunciare ai motivi 2 e 3 del ricorso, insistendo negli altri due;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 4^ motivo e l'inammissibilità del 2^ e 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto il 2 marzo 1994 dalla Guardia di finanza di Castiglione delle Stiviere, in occasione di una verifica generale effettuata nei confronti della ditta individuale IN FR, il locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con distinti avvisi di accertamento notificati il 13 maggio 1995, rettificava - ai fini IRPEF ed ILOR -, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, i redditi dichiarati dal contribuente dal 1987 al 1992. In particolare, nella rettifica relativa agli anni 1987 e 1990, venivano indicati episodi di fatturazione per operazioni inesistenti ed i redditi venivano elevati, rispettivamente, da L. 6,449 milioni a L. 191,910 milioni e da L. 17,696 milioni a L. 201,087 milioni. 2) La Commissione tributaria di 1^ grado di Mantova, con sent. n. 374/5/1995 del 27 novembre 1995, decidendo sui ricorsi riuniti proposti dal IN contro i predetti avvisi:
a) annullava gli avvisi relativi agli anni 1987 e 1990, perché la Guardia di finanza, pur avendo agito anche nella qualità di polizia giudiziaria e nonostante l'emersione di indizi di reità per reati tributari, non aveva invitato il contribuente a nominare un difensore ai sensi dell'art. 350 c.p.c., comma 2, incorrendo così nella nullità di cui all'art. 178 c.p.c., tale da travolgere anche gli avvisi di accertamento (motivati "per relationem" all'indagine illegittima);
b) dichiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso relativi agli stessi anni;
c) respingeva i ricorsi relativi agli anni 1988 e 1989;
d) accoglieva parzialmente i ricorsi relativi agli anni 1991 e 1992, rideterminando 19 ammontare dei redditi.
3) In accoglimento dell'appello (limitato alla pronuncia sugli avvisi del 1987 e 1990) proposto dall'Ufficio tributario (sotto il profilo dell'insussistenza della nullità rilevata dal primo giudice, il quale, contraddittoriamente, non l'aveva estesa agli altri avvisi), con sent. n. 306/68/00, del 14 dicembre 2000, depositata l'11 aprile 2001 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, riformava la sentenza di primo grado, compensando le spese di lite.
A sostegno della decisione osservava:
a) che la verifica fiscale compiuta dalla Guardia di finanza (con atti acquisiti al fascicolo di causa) aveva avuto carattere generale;
b) che nessun atto di tale verifica poteva essere "ricondotto alla fattispecie del procedimento penale, nel corso del quale è sì d'obbligo l'ausilio del difensore";
c) che erano "rigorosi" i criteri di ricostruzione del reddito d'impresa utilizzati in sede di verifica.
4) Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione (notificato il 15 giugno 2001), affidato a quattro motivi, chiedendo la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese dell'intero giudizio;
in subordine instando per la cassazione con rinvio, per consentire l'esame dei motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado.
5) Resistono con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanza, nonché l'Agenzia delle entrate.
6) Il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale insiste nei motivi di ricorso dedotti.
7) All'udienza di discussione, il difensore del ricorrente dichiara di rinunciare al secondo e terzo motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, per la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.c.p.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 5). Il giudice di appello, infatti, con la sua apparente motivazione, non avrebbe esternato il percorso logico-giuridico ed i criteri seguiti per la riforma della sentenza di primo grado, e non avrebbe neppure esaminato il merito dei motivi dei ricorsi introduttivi dichiarati assorbiti dal primo giudice ( in particolare):
1) la lamentata mancata documentazione, da parte dell'Ufficio, dei presupposti della pretesa tributaria, attraverso la produzione in giudizio del processo verbale e degli accertamento a carico dei terzi;
2) il denunciato difetto dei presupposti per procedere all'accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39, secondo comma, e 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, stante la corretta contabilizzazione delle fatture e dei movimenti finanziari, erroneamente negata dalla controparte;
3) la dedotta illegittimità ed arbitrarietà della applicata percentuale del 23% di ricarico presuntivo sui costi dei beni venduti).
2) I controricorrenti oppongono: a) che l'attività di verifica di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e all'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 non è assimilabile all'attività di polizia giudiziaria, neppure allorché emergano indizi di reato e sia stata comunicata la "notitia criminis" ( a meno che non vengano compiuti gli atti tipici dell'attività di Polizia giudiziaria previsti dagli artt. 348, 350 e 354 c.p.c.); b) che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, a sè guito della richiesta della Commissione tributaria di primo grado, era stata acquisita al giudizio copia integrale del processo verbale di constatazione. 3) Il motivo di ricorso è sostanzialmente fondato, sotto il profilo che il giudice di appello, pur non avendo formalmente omesso di motivare la propria decisione, non ha fornito giustificazioni idonee a far individuare con chiarezza tutte le "rationes" fondanti il contenuto della sentenza.
In particolare, costituiscono solo meri frammenti di motivazione: a) il rilievo della Commissione regionale circa l'inesistenza in concreto di atti tipici di un procedimento penale e, quindi, circa l'inesistenza dell'obbligo di invitare il contribuente a nominare un difensore;
b) l'affermazione che gli atti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di finanza erano stati acquisiti in giudizio. Manca, a completamento ed esplicazione di essi, ogni considerazione (sia pure, eventualmente, per escluderne la rilevanza) sulle altre questioni prospettate in giudizio, e cioè sull'adeguatezza probatoria delle risultanze ricavabili dai documenti acquisiti, sulla sussistenza dei presupposti per gli accertamenti, sulla congruità della percentuale di ricarico sui costi applicata dall'Ufficio tributario. Al riguardo non costituiscono sufficienti indici di esplicitazione dei criteri di valutazione effettivamente utilizzati dal giudice le apodittiche espressioni "l'appello è degno di rilievo e merita accoglimento", "rigorosi i criteri di ricostruzione del reddito d'impresa operati in sede di verifica". Dalla sentenza della Commissione regionale non si evince, infatti, alcun serio esame critico della sentenza del primo giudice e dei motivi di appello. In tali limiti - esclusa la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
4 - va, dunque, accolto il complesso motivo di ricorso proposto.
4) Con il quarto ed ultimo motivo (che qui si esamina per connessione con il primo), il ricorrente ribadisce, con vincolo di subordinazione rispetto agli altri motivi, la doglianza già adombrata con il primo motivo: l'omesso esame (art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5) dei motivi di ricorso di merito dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado.
5) Anche tale motivo di ricorso è fondato, nei limiti già visti al punto precedente: il vizio di motivazione sopra rilevato implica, per quanto osservato, la carenza dell'indicazione, nella sentenza di appello, anche delle ragioni del mancato esame dei motivi di impugnazione di ciascun avviso già dichiarati assorbiti dalla Commissione tributaria di 1^ grado di Mantova. La stretta connessione tra il primo ed il quarto motivo e l'esclusione della dedotta nullità della sentenza per omissione di pronuncia rendono irrilevante il vincolo di subordinazione posto dal ricorrente tra i mezzi di impugnazione ed esigono l'accoglimento di entrambi i motivi. 6) La rinuncia al secondo (concernente la lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 350 c.p.p. e dell'art. 220 disp.att.c.p.p., per non essere stata provocata la nomina del difensore dell'indiziato e per la mancata immediata redazione del rapporto al P.M.) ed al terzo motivo di ricorso (concernente la dedotta violazione di legge per intempestività dell'autorizzazione del P.M. all'utilizzazione, ai fini fiscali, dei dati acquisiti nel corso dell'indagine della Guardia di finanza, con correlativa denuncia di omessa motivazione della sentenza) comporta l'inammissibilità di tali mezzi di impugnazione per cessata materia del contendere. In proposito va ribadito (alla stregua s giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. nn. 3949 del 1998, 2196 e 155 del 1995, 5286 del 1993, 10657 del 1990, 1046 del 1988, 1566 del 1983, 5248 del 1978, 1929 del 1976, 276 del 1976, 1869 del 1969) che la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione, senza rinuncia al ricorso - che resti sorretto da uno o più motivi non rinunciati - può essere validamente effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura "ad litem", attenendo tale rinuncia (non rientrante nell'ipotesi di rinuncia all'intero ricorso, prevista dall'art. 390 c.p.c.) alla sua valutazione tecnica circa le più opportune modalità di svolgimento dell'impugnazione, non implicante atto di disposizione del diritto in contesa. La procura speciale richiesta per la proposizione del ricorso per cassazione non ha l'effetto di rendere indispensabili, da parte del difensore non munito di procura per la rinuncia ad alcuni di essi, tutti i motivi del ricorso, impedendogli - ad esempio - di valutare (nell'à mbito dei poteri propri del difensore e nel limite dell'indisponibilità del diritto in contesa di cui all'art. 84 c.p.c.) i mutamenti legislativi o di giurisprudenza e di adottare le strategie difensive richieste dalle vicende processuali e dalle difese delle controparti (così, invece, l'orientamento minoritario espresso da Cass. nn. 3941 del 1997, 1341 del 1988, 2745 del 1979). Nella specie, la rinuncia in udienza da parte del difensore (privo di specifico mandato a tale fine) a due dei motivi del ricorso non ha comportato disposizione del diritto in contesa, ma solo la cessazione della materia del contendere in ordine ai due mezzi di impugnazione in discorso.
7) All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio - anche per la liquidazione delle spese di questa fase di giudizio - ad altra sezione della stessa Commissione regionale, per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
accoglie il quarto;
dichiara inammissibili il secondo i terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 3 febbraio 2003. .
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2003