Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, salva l'esistenza di cause ostative all'esercizio del diritto stesso, costituenti impedimenti d'ordine giuridico e non di mero fatto (nel caso di specie, poiché l'obbligazione aveva ad oggetto la costruzione entro un anno dal rilascio della licenza edilizia di alcuni appartamenti, il diritto di pretendere l'adempimento iniziava a prescriversi decorso un anno dal rilascio della suddetta licenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
2913/02 REPUBBLICA ITALIANA II CASS ON а LA CO TE РД . Adempimento SEZIONE TERZA CIVILE dell'obbligazione; O prescrizione;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: interruzione R.G.N. 18741/99 FIDUCCIA - Presidente Dott. Gaetano Dott. Luigi NC DI NANNI Rel. Consigliere 6806 Cron. Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 791 Consigliere Dott. GIvanni Battista PETTI Ud. 21/12/01 DURANTE ConsigliereDott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. H sul ricorso proposto da: per diritti L. 11-33 # 28.08.02 AI IN GIULIA, ved. GA ET CONCETTA IL CANCELLIERE GA ET, GA ET PP, elettivamente domiciliati in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio UFFICIO COPIE dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li difende unitamente Richiesta copia studio Fl dal Sig. per diritti L.
1.55 all'avvocato RAOUL CUNEO, giusta delega in atti;
28.02.02
- ricorrente -
il IL CANCELLIERE
contro
CA PP, CA SC, CA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MO, IN RT, elettivamente domiciliati in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. GE per diritti L. 1.55 2001 ANTONIO RAPPAZZO, che li difende unitamente 11-28-2.02 $2219 all'avvocato RENATO MOTTOLA, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrenti avverso la sentenza n. 765/98 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione II civile emessa il 29/9/98, depositata ་ il 19/10/98; RG.871/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi NC DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il EO LM IA RE nel 1963 s'impegnò a costruire in favore di GI BA AR, e su terreno vendutogli da quest'ultimo, un immobile composto di quattro appartamenti;
qualora non avesse ottenuto le necessarie autorizzazioni s'impegnò a rea- lizzare, sempre gratuitamente in favore del AR, appartamenti di eguale superficie su altro terreno del- lo stesso AR;
l'obbligazione doveva essere adem- piuta entro un anno dall'approvazione del progetto. PP, NC ed AN AR, eredi di GI BA AR, premesso che il EO IA non aveva adempiuto gli impegni assunti, con atto di cita- zione del 17 marzo 1979, hanno convenuto quest'ultimo davanti al tribunale di Chiavari, chiedendone la con- 2 danna all'adempimento di tali obblighi. La domanda è stata accolta ed il tribunale ha con- dannato il IA a pagare agli attori la somma di oltre lire 108 milioni. La decisione, confermata dalla Corte di appello di Genova, è stata cassata da questa Corte con sentenza 29 dicembre 1994, n. 11278 per difetto di motivazione sul- l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che non era possibile individuare la data della prescrizio- ne del diritto degli attori e che la esigibilità della prestazione sostitutiva, di realizzare appartamenti di eguale superficie, richiedeva un certo lasso di tempo.
2. Il giudizio è stato riassunto da PP, Fran- cesco ed AN AR con atto del 12 luglio 1995 e da AL UL NI, TT IA RE e PP IA RE, eredi di LM IA Maret- ta. Riunite le cause, si sono costituiti PP, NC e SI AR, nonché RT LL.
3. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 ottobre 1998, ha rigettato l'appello dichiarando che - TT NI i TT non avevano dato la prova della decorrenza Comunque della prescrizione e che en esistevano validi atti in- terruttivi della prescrizione.
4. Per la cassazione della sentenza AL Giu- 3 lia NI, TT IA RE e PP IA Ma- retta hanno proposto ricorso, articolato in due motivi, illustrato con memoria. Resistono con controricorso PP AR, NC AR, SI AR e RT Galli- na. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso pone il problema della prescrizione del diritto dei AR a conseguire quanto dovuto al loro dante causa in base all'impegno assunto dal geome- tra IA nell'anno 1963. La sentenza impugnata, premesso che l'obbligazione del RE doveva essere adempiuta entro un anno dal rilascio della licenza edilizia, sostanzialmente ha ri- tenuto: che la prescrizione decorreva dal momento in cui la seconda costruzione era venuta in essere e che IA, sui quali incombeva l'onere relativo, non avevano fornito la prova di tale evento. La giustificazione di questa affermazione è stata individuata nel fatto che solo dal momento in cui la seconda costruzione era ve- nuta in essere i AR avrebbero potuto agire in giudizio per ottenere l'adempimento della convenzione del 1963; che i IA non avevano fornito neppure la prova che la prescrizione fosse stata interrotta con validi atti.
2. Il primo motivo del ricorso ripropone la que- stione della decorrenza della prescrizione del diritto dei AR a conseguire la prestazione assunta dal EO GI BA AR. Vale la pena di ricordare che è pacifico tra le parti che il 13 novembre 1965 fu approvata la licenza edilizia per la costruzione dell'edificio sul terreno del AR e si trattava di autorizzazione per la costruzione di un edificio di tre anziché di quattro appartamenti. La NI ed i IA sostengono che il diritto degli eredi AR di pretendere la proprietà del quarto appartamento o l'equivalente in danaro di questo era sorto il 13 novembre 1963 ed addebitano alla sentenza impugnata vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione.
2.1. La prescrizione comincia a decorrere dal gior- no in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Nei rapporti obbligatori il diritto che può essere fatto valere è quello del creditore alla prestazione (art. 1174 cod. civ.). " Questo diritto si prescrive a partire dal giorno in 5 ( cui la prestazione deve essere eseguita.
2.2. Nell'interpretazione data, nella convenzione erano indicate due obbligazioni a carico del EO: la prima di costruire l'immobile sul terreno venduto dal AR;
la seconda di costruire un immobile del- le stesse dimensioni nella proprietà del AR;
evidentemente l'adempimento di entrambe le obbligazioni dall'approvazione del doveva avvenire entro un anno progetto. Il termine per la prescrizione, quindi, iniziava a decorrere dal 13 novembre 1966 ed era consumato quando è stata proposta la domanda di adempimento coattivo e quella di risarcimento del danno (entrambe sono conte- nute nell'atto di citazione dell'8 marzo 1979).
2.3. La sentenza impugnata ha dato atto di questa circostanze, sulle quali i ricorrenti concordano, ma ha dichiarato che dagli atti di causa risultavano "validi atti interruttivi della prescrizione".
3. L'esistenza di atti interruttivi della prescri- zione, sul quale in definitiva è incentrato il ricorso, è censurata con il secondo motivo del ricorso. Il motivo non è fondato.
3.1. La Corte di appello ha individuato nei seguen- ti gli atti interruttivi della prescrizione: una lettera del 7 febbraio 1970, con la quale ta- le EO DA TE aveva inviato al EO Gu- glielmino IA l'elenco delle richieste di GI BA AR;
lettera riscontrata dall'allora legale del IA;
una lettera del 10 febbraio 1976 con la quale US ZA, vedova AR, chiedeva al geo- metra LM IA l'adempimento dell'accordo del 1963. I ricorrenti, denunciando violazione di legge e di- fetto di motivazione, sostengono: che la lettera del 7 febbraio 1970 non era in grado di interrompere la prescrizione perché provenien- te da un terzo non autorizzato dal titolare del dirit- to;
- che la lettera del 10 febbraio 1976 non era stata prodotta in atti, che la lettera del 10 febbraio 1976 proveniva da soggetto non legittimato: la vedova ZA non desi- gnata come erede del AR;
che la lettera del 10 febbraio 1976 era stata in- viata quando la prescrizione era già maturata. • 3.2. La prescrizione di un diritto è interrotta con un atto Giudiziale o non) che valga a costituire in mo- ra il debitore: art. 2943 cod. civ. L'atto deve provenire dal titolare del diritto o da 7 1 una parte interessata al compimento della prescrizione. Titolare del diritto è il soggetto cui spetta la prestazione, creditore;
può esserlo anche un suo rappre- sentante generale o speciale cui siano stati conferiti poteri specifici.
3.2.1. La lettera del 7 febbraio 1970 non proviene dai creditori PP, NC ed AN AR, eredi di GI BA AR ed alcuno ha dimostrato che al mittente EO DA TE essi avessero confe- rito il potere specifico di mettere in mora il debitore EO IA. Né si può sostenere che il riscontro dato alla stessa lettera dall'allora difensore del AR val- ga a conferire al EO DA TE la qualità di rap- presentante dei creditori. Infatti, il riscontro ad una lettera ricevuta è un atto non giuridicamente significativo, perché rientra tra gli atti di mera cortesia. Ciò esclude ogni altro sindacato sull'eccezione che la lettera non fu spedita. La lettera del 7 febbraio 1970, quindi, non valeva $ ad interrompere la prescrizione.
3.2.2. La lettera del 2 febbraio 1976 era prodotta in giudizio, in quanto il giudice di appello non ha avuto dubbi in proposito 8 Questa ben poteva provenire dalla vedova ZA, な 2 perché ella, quale erede del AR, era diventata 0 0 7 pro quota titolare del diritto alla prestazione dovuta dal EO IA. E ancora, la lettera era in grado di interrompere la prescrizione, poiché il termine decennale di questa scadeva il 13 novembre 1976. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- PIROKA SET 082 DELLE to. E T A Le spese di questo giudizio sono poste a carico dei R T ricorrenti in solido, in base alla regola della soccom- 109T 129,11 benza. 456T 30,99
P. q. m.
тот. 160, 10 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, $300,000-6154,93, oltre onorari liquidati in Euro che liquida ins 2582,28 (lire 5 milioni). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 dicembre 2001. Luigi NC pi Nanni, Est. My n Il Presidente Забай IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli joggin 27-2.01 IL CANCELLIEREC1 Gina sol