Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario (non anche del luogo in cui la consegna doveva essere effettuata o della persona nei cui confronti la consegna stessa doveva essere eseguita), con la conseguenza che detta nullità è sanata ove l'intimato abbia svolto, con il controricorso, la propria attività difensiva. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso l'inammissibilità - sostenuta dal resistente nel controricorso - di un ricorso notificato all'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, anziché al procuratore costituito dell'Istituto).
Il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 cod. civ.) restando esclusa la possibilità di far decorrere il termine prescrizionale dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. Pertanto il diritto del lavoratore affetto da tecnopatia contratta in lavorazione non tabellata alle prestazioni nei confronti dell'I.N.A.I.L., riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, resta escluso nei confronti di tale ente qualora anteriormente alla detta sentenza sia maturata la relativa prescrizione, senza che abbiano effetto interruttivo della medesima gli atti diretti ad ottenere le prestazioni normativamente previste. (Fattispecie in materia di ipoacusia).
Commentario • 1
- 1. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 63https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 13 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato DU BESSÈ FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FREZZA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 246/98 del Tribunale di LUCCA, depositata il 27/03/98, R.G.N. 1662/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DU BESSÈ;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucca sezione lavoro, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da DO IA nei confronti dell'Inail per l'accertamento del diritto ad una rendita per malattia professionale (ipoacusia), ritenendo prescritto, ex art. 112 del d.p.r. n. 1124/65, il diritto azionato. Riteneva in particolare il Tribunale che il dies a quo del termine prescrizionale decorreva dalla data della domanda amministrativa del 29 dicembre 1978 e non da quello della pronuncia della Corte costituzionale n. 179/88, come erroneamente ritenuto dal Pretore, in quanto, alla stregua della precedente giurisprudenza di questa Corte, il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non determina un impedimento legale all'esercizio del diritto, disconosciuto dalla norma poi dichiarata incostituzionale, ma una mera difficoltà di fatto non impeditiva del decorso della prescrizione. Pertanto nella specie la prescrizione triennale doveva ritenersi verificata, in quanto la domanda amministrativa, contenente gli accertamenti attestanti la eziologia professionale della patologia, era stata proposta in data di gran lunga anteriore al termine suddetto, rispetto alla successiva data della domanda giudiziale, proposta, con la chiamata in causa dell'Istituto, nel giudizio proposto nei confronti dell'Enel, l'11 marzo 1993. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione DO IA censurandola, con un unico motivo, per violazione di legge. Si è costituito con controricorso l'intimato resistendo alle avversarie censure e eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente violazione degli artt. 111 e 112 del d.p.r. 1124/65 rilevando che, vigendo il sistema tabellare chiuso, il lavoratore non era ammesso a provare in giudizio, secondo le regole ordinarie, sia il carattere professionale di malattie non contratte nell'esercizio delle mansioni incluse nelle tabelle, sia il rapporto eziologico tra attività lavorativa e malattia contratta, e conseguentemente che questa situazione configurava una vera e propria causa giuridica impeditiva dell'esercizio del diritto, e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, un semplice impedimento di fatto o una mera difficoltà. Deduce il resistente, con il controricorso, la inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 330 c.p.c., essendo stato notificato il mezzo avversario non al procuratore costituito dell'Inail avv. Guido Panzani, bensì allo stesso Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero alla parte personalmente e non al procuratore costituito. Ritiene la Corte di dover respingere l'uno e l'altro motivo: quanto alla eccezione preliminare sollevata dall'Istituto, seguendosi un costante orientamento di questa Corte, per il quale nel caso che il ricorso per Cassazione sia notificato non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario, dell'atto, e pertanto, non è inesistente ma solo nulla, con la conseguenza che detta nullità è sanata ove l'intimato abbia svolto, con il controricorso la propria attività difensiva (Cass. n. 4962/84, Cass. n. 3678/81, Cass. n. 1544/80, ed altre conformi). Quanto all'unico motivo di ricorso, deve altrettanto rigettarsi, aderendosi ad altro orientamento consolidato di questa Corte, per il quale "il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto (assicurato o negato) dalla norma depurata dalla incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), restando esclusa la possibilità di far decorrere il termine prescrizionale dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. Pertanto il diritto del lavoratore, affetto da tecnopatia contratta in lavorazione non tabellata, alle prestazioni nei confronti dell'Inail, riconosciuto a seguito della sentenza della Corte cost. n. 179/88, resta escluso nei confronti di tale ente, qualora anteriormente alla detta sentenza sia maturata la relativa prescrizione, senza che abbiano effetto interruttivo della medesima gli atti diretti a ottenere le prestazioni normativamente previste (Cass. n. 12067/95; Cass. n. 986/93). Pertanto la Corte, respinta l'eccezione preliminare sollevata dal resistente, rigetta il ricorso;
nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. Att., c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001