Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4389
CASS
Sentenza 3 maggio 1999

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L'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione; il comportamento reticente del debitore (nella specie, la negazione da parte di un istituto di credito dell'esistenza di libretti di risparmio nel patrimonio del dante causa degli attori), così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione.

Mentre il diritto alla restituzione delle somme depositate vantato dal depositante nei confronti della banca, che abbia pagato a un terzo portatore del libretto di deposito ma non titolare del credito, ha natura contrattuale e si fonda sul deposito e sul pagamento al terzo con dolo o colpa grave, il diritto del depositante nei confronti del terzo ha natura extracontrattuale e si fonda sull'illecito possesso della somma; conseguentemente, sul piano processuale le azioni proposte dal depositante nei confronti della banca e del terzo sono diverse, sul piano sostanziale le posizioni debitorie non sono legate da un nesso di solidarietà passiva (in applicazione di tali principi si è affermato che la transazione conclusa tra depositante e terzo non produce effetti diretti sul rapporto tra depositante e banca e non comporta l'estinzione di questo, eventualmente realizzandosi l'effetto indiretto di incidere sul "quantum" dovuto dalla banca al depositante).

Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l'art. 1836 cod. civ. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere - dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo - qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione - agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare (in applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che giustamente il giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità della banca, che aveva rimborsato libretti al portatore a persona non identificata diversa del depositante, nonostante che quest'ultimo fosse deceduto a seguito di delitto, fosse stato emanato e portato a conoscenza della banca un provvedimento di sequestro penale di tutti i cespiti patrimoniali del defunto, le somme prelevate fossero assai ingenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4389
Data del deposito : 3 maggio 1999

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