Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 3
L'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione; il comportamento reticente del debitore (nella specie, la negazione da parte di un istituto di credito dell'esistenza di libretti di risparmio nel patrimonio del dante causa degli attori), così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione.
Mentre il diritto alla restituzione delle somme depositate vantato dal depositante nei confronti della banca, che abbia pagato a un terzo portatore del libretto di deposito ma non titolare del credito, ha natura contrattuale e si fonda sul deposito e sul pagamento al terzo con dolo o colpa grave, il diritto del depositante nei confronti del terzo ha natura extracontrattuale e si fonda sull'illecito possesso della somma; conseguentemente, sul piano processuale le azioni proposte dal depositante nei confronti della banca e del terzo sono diverse, sul piano sostanziale le posizioni debitorie non sono legate da un nesso di solidarietà passiva (in applicazione di tali principi si è affermato che la transazione conclusa tra depositante e terzo non produce effetti diretti sul rapporto tra depositante e banca e non comporta l'estinzione di questo, eventualmente realizzandosi l'effetto indiretto di incidere sul "quantum" dovuto dalla banca al depositante).
Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l'art. 1836 cod. civ. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere - dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo - qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione - agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare (in applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che giustamente il giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità della banca, che aveva rimborsato libretti al portatore a persona non identificata diversa del depositante, nonostante che quest'ultimo fosse deceduto a seguito di delitto, fosse stato emanato e portato a conoscenza della banca un provvedimento di sequestro penale di tutti i cespiti patrimoniali del defunto, le somme prelevate fossero assai ingenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe AR BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 14428 del Ruolo Affari civili per l'anno 1996, proposto da
BANCA POPOLARE DI NOVARA, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in OV, in persona dei suoi legali rappresentati in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63 presso lo studio dell'avvocato Mario Contaldi che, unitamente all'avvocato Remo Danovi, la rappresenta in virtù di procura speciale a rogito del Notaio Caroselli di OV del 28 novembre 1996, n. 22521 di repertorio e la difende, ricorrente contro
SE RB NI IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 1215, presso lo studio dell'avvocato Pietro Adragna che, unitamente all'avvocato Arturo Pescia, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e la difende, controricorrente e contro
EN MA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n. 52 presso lo studio dell'avvocato Cado Ferzi che, unitamente all'avvocato Franco Ottaviani, la rappresenta in virtù di procura speciale a rogito del notaio Fantin di Verona 10 gennaio 1997, n. 78483 di repertorio e la difende,
controricorrente nonché sul ricorso iscritto al n. 1252 del ruolo affari civili per l'anno 1997, proposto da
EN MA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n. 52 presso lo studio dell'avvocato Cado Ferzi che, unitamente all'avvocato Franco Ottaviani, la rappresenta in virtù di procura speciale a rogito del notaio Fantin di Verona 10 gennaio 1997, n. 78483 di repertorio e la difende,
ricorrente incidentale contro
BANCA POPOLARE DI NOVARA, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in OV, in persona dei suoi legali rappresentati in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63 presso lo studio dell'avvocato Mario Contaldi che, unitamente all'avvocato Remo Danovi, la rappresenta in virtù di procura speciale a rogito del Notaio Caroselli di OV del 28 novembre 1996, n. 22521 di repertorio e la difende, controricorrente e nei confronti di
SE RB NI IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n.86, presso lo studio dell'avvocato Pietro Adragna che, unitamente all'avvocato Arturo Pescia, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e la difende, intimata nonché sul ricorso iscritto al n. 1315 del ruolo affari civili per l'anno 1997. proposto da
SE RB NI IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 86, presso lo studio dell'avvocato Pietro Adragna che, unitamente all'avvocato Arturo Pescia, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e la difende, ricorrente incidentale contro
BANCA POPOLARE DI NOVARA, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in OV, in persona dei suoi legali rappresentati in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63 presso io studio dell'avvocato Mario Contaldi che, unitamente all'avvocato Remo Danovi, la rappresenta in virtù di procura speciale a rogito del Notaio Caroselli di OV del 28 novembre 1996, n. 22521 di repertorio e la difende, controricorrente e nei confronti di
EN MA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n. 52 presso lo studio dell'avvocato Cado Ferzi che, unitamente all'avvocato Franco Ottaviani, la rappresenta in virtù di procura speciale a rogito del notaio Fantin di Verona 10 gennaio 1997, n. 78483 di repertorio e la difende,
intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di MI n. 3017 del 29 ottobre 1996. Udita, nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per la ricorrente principale, l'avvocato Danovi;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale SE, l'avvocato Ottaviani;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale EN, l'avvocato Adragna;
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Dario Cafiero, il quale ha concluso: in via principale, accoglimento del 5^ motivo del ricorso principale, ed assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, in linea subordinata, rigetto del ricorso principale ed accoglimento del 1^ motivo del ricorso incidentale della EN e di quello della SE per quanto di ragione, con rigetto per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La situazione di fatto rilevante per il giudizio è stata così ricostruita dal giudice del merito.
UD SE, allorché era in vita, depositò presso la BA PO di OV la somma complessiva di L. 3.171.446.268, e la banca depositaria rilasciò 14 libretti di deposito a risparmio al portatore.
Il SE decedette il 2 dicembre 1977 a seguito di un fatto delittuoso e con decreto 7 dicembre 1977 assunto ai sensi dell'art.340 del Codice di Procedura Penale all'epoca vigente, il giudice penale dispose il sequestro penale "di tutte le somme depositate presso qualsiasi BA, od istituto di credito, sotto forma di conto corrente, libretti di risparmio, libretti al portatore o a qualsiasi titolo, a nome dello stesso UD SE. . . , di EN AR . . .,della Padana Idrocarburi s.p.a.".
Con nota 30 dicembre 1977, la BA PO di OV significò al magistrato penale l'esistenza di un conto corrente intestato al SE portante un saldo apparente di L. 5.719.710, e che, "per quanto concerne eventuali libretti di deposito al risparmio al portatore", non era nella "possibilità di impedirne il pagamento in quanto il decreto di sequestro può avere efficacia solo se attuato su titoli di credito ai sensi dell'art. 1997 C.C.". Sta di fatto che la BA PO di OV nulla oppose a che fossero prelevati da parte di terzi possessori dei libretti in questione:
- il 13 dicembre 1977, la somma complessiva di L. 205.200.000:
- il 1 giugno 1978, la somma complessiva di L. 2.918.700.073;
- il 6 giugno 1978, la somma residua di L. 47.581.195.
2.1.- Con atto notificato alla BA PO di OV il 2 maggio 1988, AR EN vedova di UD SE, dopo aver richiamato le circostanze fin qui riassunte, sostenne che detta banca aveva effettuato la prestazione di restituzione delle somme depositate nei libretti a soggetti che non erano titolari del relativo diritto;
che tale pagamento era stato effettuato con "dolo e colpa grave", per un verso, perché v'era la inibizione conseguente al sequestro penale e, per altro verso, per l'omessa identificazione dei presentatori dei libretti, vieppiù necessaria nel caso di specie. Ne trasse che, giusta il disposto dell'art. 1836 comma 1 Cod. civ., la banca non era rimasta liberata dall'obbligo di restituzione delle somme depositate nei confronti di chi fosse il titolare del relativo diritto. Pertanto, con lo stesso atto convenne la BA PO di OV davanti al Tribunale di MI perché, previa la declaratoria del suo dolo o colpa grave, fosse condannata a pagare in suo favore la somma di L. 3.171.446.268, con interessi e rivalutazione per maggior danno dalla data dei prelievi effettuati dai terzi.
2.2.- Con atto 20 settembre 1988 RB NI AT SE - figlia naturale di UD SE per dichiarazione giudiziale di paternità post mortem - intervenne nel giudizio e, dopo aver dedotto di essere anch'essa erede del depositante, formulò deduzioni e domande del tutto identiche a quelle della EN. 2.3.- La BA convenuta, costituitasi in giudizio, resistette ad entrambe le domande sviluppando identiche eccezioni e difese. In via preliminare, eccepì il difetto della legittimazione attiva delle attrici sotto il profilo della mancata dimostrazione dell'avere conseguito il legittimo possesso dei libretti in questione e, di conseguenza, di avere così acquisito il diritto al ritiro delle somme depositate.
Sempre in via preliminare, sostenne che l'azione proposta dalle controparti mirava al risarcimento di un danno extracontrattuale, di modo che il relativo diritto s'era estinto per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 Cod. civ.. Nel merito, infine, negò la sussistenza di elementi atti a dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa grave, posto che, a suo avviso, non v'era alcuna circostanza che potesse legittimare un suo rifiuto di accogliere la domanda di restituzione delle somme depositate, una volta che per le stesse era stato rilasciato un libretto al portatore.
2.4.- Il Tribunale adito, decidendo con sentenza depositata il 5 aprile 1993:
- qualificò le azioni introdotte della EN e dalla SE quali domande dirette all'adempimento dell'obbligazione di restituzione gravante sulla banca depositaria;
affermò che, pertanto, il diritto dedotto in giudizio era assoggettato alla prescrizione decennale;
e, di conseguenza, respinse la relativa eccezione della convenuta;
- affermò che le attrici avevano l'onere di dimostrare che il possesso dei libretti per cui è controversia era stato trasferito ad altri in violazione dei loro diritti successori e, quindi, o dopo la morte del de cuius, ovvero prima ma in modo illecito;
ma che, di contro, costoro non avevano assolto detto onere,
- pertanto, rigettò le loro domande e compensò per intero le spese di causa.
3.1.- Tutte le parti impugnarono detta sentenza davanti alla Corte d'appello di MI, con autonomi atti.
La EN e la SE, dopo averla censurata nel punto relativo alla identificazione del thema probandi a foro carico, conclusero chiedendo, in una con la sua riforma: a) l'accertamento della responsabilità delle BA nei loro confronti, in quanto eredi di UD SE, stante il gravemente colpevole (se non, addirittura, doloso) pagamento effettuato a terzi estranei della complessiva somma di L. 3.171.446.268; la condanna della appellata a pagare in loro favore la suddetta somma, maggiorata degli interessi a far data da 1 giugno 1978, con l'anatocismo di legge, e del risarcimento del maggior danno in misura corrispondente al prime rate ABI, ovvero in via subordinata, alla svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
La BA PO di OV censurò la statuizione di compensazione delle spese del giudizio davanti al Tribunale e ripropose le difese formulate in primo grado.
3.2.- Nelle more del giudizio di secondo grado le ER SE dettero atto di aver stipulato con ER IR vedova RA una transazione in forza della quale questa aveva loro consegnato la somma di L.
1.317.146.592 costituente parte del maggior importo prelevato dai libretti di risparmio per cui è controversia, ed a lei pervenuta;
pertanto, ridussero della medesima misura le rispettive domande e, mentre chiesero la condanna della BA PO di OV al pagamento della somma residua, insistettero tuttavia nella richiesta di condanna al pagamento - con decorrenza dal 1 giugno 1978 e sull'ammontare della somma depositata a questa data - degli interessi anche anatocistici, e del maggior danno.
3.3.1.- La Corte di MI, decidendo con sentenza depositata il 29 ottobre 1996, ha accolto gli appelli proposti dalla EN e dalla SE;
per l'effetto, ha condannato la BA PO di MI a pagare in loro favore la somma di L. 1.854.300.116, con gli interessi legali dalla data della domanda.
3.3.2. La Corte territoriale ha così risolto le singole questioni inerenti ai momenti logico-giuridici essenziali della decisione.
I) Ha affermato che la domanda delle appellanti era fondata sul disposto del primo comma dell'art. 1836 Cod. civ. che prevede, nel caso di deposito bancario in relazione al quale sia stato rilasciato un libretto di risparmio al portatore - così come nella specie - che la banca rimane liberata solo se abbia adempiuto la prestazione di restituzione nei confronti del possessore del libretto stesso "senza dolo o colpa grave"; e che tanto significa che nei confronti del depositante non è liberata ove, appunto, nel versare la somma al terzo abbia agito con dolo o colpa grave.
II) Ha soggiunto che, pertanto, il diritto fatto valere ai sensi dell'art. 1836 comma 1 Cod. civ., prescinde dalla titolarità del libretto, ed è attribuito al depositante per il solo fatto di essere tale, ed a prescindere dal modo con cui il terzo destinatario del pagamento sia venuto in possesso del libretto.
III) Ne ha tratto che chi agisce ai sensi dell'art. 1836 comma 1 Cod. Civ. ha il solo onere di dimostrare di essere il "depositante"
delle somme poi pagate a terzi, mentre rimane a carico della banca depositaria l'onere di dimostrare di aver adempiuto la prestazione senza dolo o colpa grave;
e che, correlativamente, chi agisce assumendo di essere erede del "depositante" ha il solo onere di dimostrare che il proprio dante causa era il depositante delle somme che la banca ha pagato al terzo possessore del libretto IV) Così puntualizzato il thema della decisione, ha affermato che le appellanti avevano assolto l'onere probatorio a loro carico. Infatti, da un canto la loro posizione giuridica di eredi di UD SE non era mai stata contestata;
dall'altro, la circostanza secondo cui detto UD SE era il depositante della somma di L.
3.171.446.268 risultava in modo univoco da tutte le acquisizioni istruttorie, nonché dal rilievo che, in primo grado la banca non l'aveva mai contestata essendosi limitata a sostenere che le somme in questione erano state prelevate da soggetti che avevano agito quali "persone di fiducia" degli ER SE. V) In questa prospettiva, ha escluso la rilevanza - e quindi la fondatezza - di tutte le deduzioni della BA appellata fondate sulla c.d. "movimentazione" delle somme prelevate dai predetti libretti di risparmio, e sulla circostanza che le stesse somme sarebbero state ridepositate.
VI) Indi ha affermato che nell'accogliere le richieste di restituzione delle somme depositate presentate da soggetti diversi dal depositante o dai suoi eredi, la BA PO di OV ha agito con colpa grave.
Innanzitutto perché non doveva adempiere stante il provvedimento di sequestro penale del 7 dicembre 1977 che era tenuta ad osservare, vuoi perché la disposizione di cui all'art. 1997 Cod. civ. non trova applicazione per quanto attiene al sequestro penale, e vuoi per il disposto dell'art. 27 R.D. 25 aprile 1929 n. 967 sull'Ordinamento delle casse di risparmio, alla cui stregua queste Casse hanno la possibilità di opporsi al rimborso del libretto al portatore nel caso di "richiesta dell'autorità giudiziaria". Comunque, perché di certo non aveva identificato i presentatori del libretti, tanto è vero che ancora al momento della decisione di secondo grado "si ignora chi abbia presentato i libretti alla banca", omettendo così un adempimento indefettibile stante tutte le particolarità del caso.
VII) Ne ha tratto che la banca non è rimasta liberata dall'obbligo di restituire al depositante SE (e, per esso, alle sue eredi) le somme a suo tempo depositate.
VIII) Ha escluso, poi, l'accoglibilità dell'eccezione di prescrizione, osservando: che la domanda delle ER SE riguardava l'adempimento di una obbligazione contrattuale sicché il loro diritto è soggetto alla prescrizione decennale;
che, a mente dell'art. 2935 Cod. civ. la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatta valere, che nella specie la prescrizione non poteva avere avuto inizio prima dell'inverno 1980 una volta che ancora in questa data la BA aveva negato l'esistenza di libretti di risparmio al portatore nel patrimonio del SE, il che precludeva alle sue eredi di promuovere l'azione; e che, pertanto, alle date - rispettivamente del 2 maggio 1988 e del 20 settembre 1988 - i diritti di AR EN e di RB SE non s'erano ancora estinti per prescrizione.
IX) Ha dato atto che le ER SE avevano ridotto la propria domanda a seguito della transazione con la IR, ma ha escluso che la loro pretesa dovesse essere ridotta anche "dell'ulteriore importo corrispondente ad un libretto di risparmio al portatore acceso presso la BA Nazionale del Lavoro attribuito alle stesse appellanti per effetto della suddetta transazione". Tanto perché "l'azione di cui all'art. 1836 Cod. civ. legittima il depositante, in presenza di dolo o colpa grave della banca a richiedere la somma depositata ex art. 1834 e, quindi, ad ottenere la restituzione di una somma liquida e determinata, corrispondente a quella depositata, aumentata degli interessi secondo il tasso pattuito"; e perché "è estranea rispetto a tale schema la valutazione del danno ovvero dell'arricchimento subito dal depositante, si che nessuna rilevanza può avere, ai fini di causa, la complessa vicenda che ha visto attribuire alle ER GE anche il libretto della BA Nazionale del Lavoro". X) Dalla predetta ricostruzione della portata dell'azione ex art. 1836 Cod. civ. ha fatto altresì discendere che l'obbligazione della BA PO di OV rimanesse circoscritta alla corresponsione alle ER SE della "somma capitale complessiva ... di L. 11.854.300.116", con l'avvertenza, peraltro, "che a ciascuna delle dette eredi spetterà una quota proporzionata alla propria quota di eredità di ZI SE", maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda, e senza anatocismo. Ciò perché "l'art. 1834 Cod.civ., in assenza di termine prefissato che nel caso in esame non conta, collega il diritto alla restituzione alla richiesta del depositante, e tale dies a quo deve ritenersi operante anche in relazione all'ipotesi dell'art. 1836". 4.- La BA PO di OV ha proposto decorso per cassazione affidato a sette motivi di annullamento. L'intimata RB NI AT SE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi di annullamento.
L'intimata AR EN ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi di annullamento.
La ricorrente principale ha resistito ai due ricorsi incidentali con un unico controricorso.
Le controricorrenti hanno depositato distinte memorie ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A norma dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza della Corte d'appello di MI del 29 ottobre 1996, in via principale, dalla BA PO di OV e, in via incidentale, da AR EN e da RB NI Affilia SE.
2.- In questa sede di legittimità non è contestato che - come è stato affermato dal giudice d'appello - UD (noto ZI) SE allorché era in vita depositò presso la BA PO di OV la somma complessiva di L.
3.171.446.268 e la banca depositaria rilasciò 14 libretti di risparmio al portatore;
che dopo la morte del depositante avvenuta il 2 dicembre 1977, la banca restituì le somme depositate a terzi legittimatisi sulla base del possesso dei libretti;
e che il giudizio che ne occupa ha per oggetto la domanda con la quale le eredi del depositante (AR EN e RB NI AT SE) chiedono alla banca depositaria la restituzione delle somme depositate dal loro dante causa, assumendo che - giusta il disposto di cui all'art. 1836 comma 1 Cod. civ. - il rimborso dalla stessa effettuato ai terzi possessori dei libretti non è liberatorio nei propri confronti in quanto effettuato con colpa grave.
3.1.- Il primo motivo del ricorso principale investe la sentenza della Corte milanese nel punto in cui, respingendo la relativa eccezione della BA PO di OV ha affermato che il depositante (e per esso i suoi eredi) rimane legittimato a chiedere la restituzione delle somme depositate (e per le quali sia stato rilasciato un libretto di risparmio al portatore) anche se la banca abbia adempiuto la prestazione di rimborso ad un terzo possessore del libretto, ove assuma che siffatta prestazione non può essere liberatoria nei propri confronti essendo stata effettuata con dolo o colpa grave;
che, pertanto, la legittimazione all'azione ex art. 1836 Cod. civ. appartiene al depositante;
che, ai fini della propria legittimazione, chi proponga l'azione assumendo d'essere erede del depositante deve dimostrare, oltre che il proprio titolo di successore, anche che il dante causa aveva depositato le somme delle quali chiede la dimostrazione;
che la EN e la SE avevano dimostrato sia di essere eredi di ZI SE e sia che questi aveva depositato le somme delle quali chiedevano la restituzione, di modo che le stesse avevano titolo a proporre l'azione della quale si tratta.
Nel mezzo, la ricorrente denuncia che così statuendo la Corte del merito: ha violato ed applicato falsamente gli artt. 1835, 1836, 1218, 2043, 2697 Cod. civ. e 115, 116, 210 e 212 Cod. proc. civ.;
inoltre è incorsa in vizio di motivazione.
Tanto sotto un duplice profilo.
I) Nel primo, la ricorrente sostiene che "la responsabilità [ex] art. 1836 cc. è[sì] prevista nei confronti del depositante, [ma] solo se questi non abbia legittimamente perso la titolarità del diritto", ossia solo se a lui "non si è sostituito un legittimo possessore del libretto", con la conseguenza, che la "mera qualità di depositante non è più sufficiente per legittimare l'azione". Ne trae che, perciò, per lo meno nella sua genericità non può condividersi l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'originario depositante è, per ciò solo, legittimato a proporre l'azione ex art. 1836 Cod. civ. Sottolinea poi, che siffatta delimitazione in ordine ai presupposti per la legittimazione all'azione della quale si tratta acquista rilevanza assolutamente determinante nella fattispecie per cui è controversia. In questa, infatti, si è avuta una legittima sostituzione di un terzo nel diritto del depositante originario dato che, come risulta dalle acquisizioni istruttorie, al momento della sua morte "il possesso dei libretti è pervenuto legittimamente all'avvocato RA"; con la conseguenza, perciò, che la semplice circostanza che la SE e la EN fossero eredi del depositante non è sufficiente ad attribuire loro la legittimazione ad agire in restituzione, occorrendo anche che sia dimostrato (ed il relativo onere grava su esse attrici) che l'avvocato RA non deteneva i libretti in forza di un titolo che lo legittimasse ad esercitare il diritto di restituzione.
Infatti, spiega con riferimento al punto relativo all'onere della prova, la consegna di un libretto di risparmio al portatore configura un negozio astratto di trasferimento, in virtù del quale l'accipiens è investito della legittimazione all'esercizio del diritto incorporato in quel titolo, nonché di una presunzione di titolarità e indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis, mentre fa carico al tradens, che pretenda la restituzione della somma indicata nel libretto, dimostrare la mancanza della causa del trasferimento o l'esistenza di un titolo alla restituzione.
Sennonché, conclude, le ER SE non hanno fornito tale prova, e ne deriva in una con l'insussistenza del loro titolo ad agire, l'erroneità della diversa statuizione della Corte d'appello. II) Nel secondo profilo la ricorre deduce che nel giudizio d'appello aveva dedotto che il depositante (e, perciò anche le sue eredi) non avrebbe avuto diritto alla restituzione in quanto "i libretti di risparmio al portatore erano frutto dell'attività di contrabbando della società Padana Idrocarburi" della quale ZI SE era socio sovrano;
e lamenta la reiezione, tra l'altro immotivata, di siffatta eccezione.
3.2.- La Corte del merito non ha disconosciuto i principi di diritto che il ricorrente ha posto a base del motivo, e si è limitata ad escludere la sussistenza dei presupposti di fatto per la foro applicazione al caso di specie.
Ne deriva che il mezzo, pur denunciando anche violazioni di legge, nella sostanza prospetta esclusivamente vizi di motivazione. Il motivo, così delineatone e precisatone il contenuto, non può essere accolto.
3.3.1.- Con riferimento al punto investito dal primo profilo di censura, la Corte milanese ha escluso che UD SE abbia consegnato i libretti di risparmio all'avvocato RA perché li trasferisse brevi manu ai suoi eredi e fosse così possibile evitare il pagamento della imposta di successione su quei cespiti;
ed ha affermato che, invece, detti libretti erano rimasti costantemente nel possesso (in senso tecnico-giuridico) del depositante originario e, quindi, dei suoi eredi.
Tale accertamento in fatto è sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Nè sulla correttezza della motivazione ad esso sottesa possono sorgere dubbi.
Per vero, il giudice d'appello ha fondato il proprio convincimento su due argomenti, affatto esaustivi, anche perché si danno carico delle difese sviluppate dalla banca sul punto e le disattendono con rilievi ed osservazioni dialetticamente corretti. Il primo argomento è costituito dalla constatazione che dal tenore delle difese sviluppate dalla BA PO di OV nel giudizio di primo grado emergeva che la stessa "aveva ammesso implicitamente che i libretti rientravano nel patrimonio di ZI SE".
Il secondo, si incentra sull'affermazione che le risultanze istruttorie non avevano consentito di accertare se, quando e come i libretti fossero stati consegnati a terzi, ed a quale accipiens. E si sviluppa, poi, col rilievo che in contrario non potevano essere valorizzati i dati acquisiti in alcuni processi penali stante la foro insanabile equivocità, come di deve desumere in modo tranquillante dalla constatazione che, mentre "secondo il Tribunale di MI - sentenza 16.6.1988 (doc. 12 convenuta) - i libretti furono immediatamente dopo la morte del SE presi in custodia da IE EN, padre e procuratore generale della vedova, ... la Corte d'appello - sentenza 30.11.89 (doc. 13 convenuta) - li ha affermati in possesso dell'avvocato RA".
Ne consegue, per ciò solo, l'intangibiiità dell'accertamento sul punto del giudice del merito e, correlativamente, l'insussistenza della circostanza di fatto sulla quale il ricorrente incentra e sviluppa il primo profilo di censura.
3.3.3.- Ed è da aggiungere che, in realtà, tutti indistintamente i dati processuali valorizzati dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, quand'anche fossero idonei a dimostrare che i libretti erano pervenuti nella disponibilità materiale dell'avvocato RA, rendono però certo che costui ne non ha mai avuto un "possesso" idoneo ad attribuirgli la legittimazione a conseguire la restituzione delle somme ivi depositate (e tale da comportare la perdita della stessa legittimazione da parte di ZI SE) si che è sempre rimasto un mero detentore alieno nomine. Vale a dire che le critiche e le deduzioni della ricorrente non hanno la capacità di incidere sulla conclusione del giudice d'appello, il che ne comporta l'infondatezza non fosse altro che sotto questa distinta prospettiva.
3.3.4. Il primo profilo di censura, perciò, deve essere disatteso.
3.4.- Con riferimento alla questione posta coi secondo profilo di censura, risulta immediatamente evidente come gli elementi processuali richiamati dalla ricorrente a sostegno della deduzione circa l'illecita provenienza delle somme depositate nei libretti, sono del tutto privi del carattere della decisività. Infatti, quegli elementi denotano soltanto che in alcune occasioni i giudici penali hanno sospettato che parte dell'ingente patrimonio del SE derivasse da attività di contrabbando, ma non forniscono alcuna dimostrazione in proposito. Non solo, ma dagli stessi non è dato in alcun modo inferire che il sospetto riguardasse anche le somme depositate nei libretti per cui è causa, posto che semmai (secondo quanto la ricorrente sostiene essere stato asserito dalla Procura della Repubblica di MI) avrebbe riguardato altri libretti e, precisamente, quelli "già posseduti in vita dall'ing. SE [che] furono dallo stesso affidati in deposito fiduciario a RA IR ER, amministratrice fin dal 1970 della s.p.a. Padana Idrocarburi, di cui le somme portate dai libretti costituivano i guadagni illeciti".
Ne discende l'inidoneità di tali dati a sorreggere una denuncia di omesso esame di elementi decisivi e, conclusivamente, l'inaccoglibilità anche del profilo di censura ora in esame. 3.4.- Il mezzo, perciò, deve essere respinto.
4.1.- Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale investono l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il comportamento tenuto dalla BA PO di OV allorché ha restituito ai terzi portatori dei libretti di risparmio le somme depositate da ZI SE "è gravemente lesivo di quel dovere di correttezza e di lealtà che lega la banca ai suo cliente e, per esso, agli eredi, e costituisca quindi colpa grave, rilevante ai fini di cui all'art. 1836 c.c.. La banca, infatti, era perfettamente a conoscenza dell'identità del depositante, della sua morte, del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria penale, e ciò nonostante ha rimborsato ai portatori, che non erano di certo gli eredi, ingentissime somme, senza neppure identificarli". I) Il secondo mezzo ravvisa nella statuizione la violazione e falsa applicazione degli artt. 1835, 1836, 2043 Cod. civ., e 115, 116 Cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione in quanto "ha ritenuto sussistente la colpa grave della banca sulla base di circostanze di fatto contraddette dalle risultanze acquisite in atti o comunque irrilevanti".
Infatti, secondo la ricorrente: a) dagli atti processuali risulta in modo univoco chi ha "movimentato" le somme prelevate dai depositi a risparmio, il che rende certo che la banca ha perfettamente identificato coloro che hanno presentato i libretti stessi per il rimborso;
b) la valutazione del comportamento della banca non è stato effettuato con distinto riferimento ad ogni operazione di prelievo (o, quanto meno, ad ogni gruppo di operazioni nel quale le stesse potrebbero essere conglobate) il che è illogico e scorretto;
c) il sequestro disposto dalla autorità giudiziaria penale non poteva impedire la restituzione delle somme, sia perché la "banca ebbe a rispondere immediatamente che il sequestro avrebbe dovuto essere effettuato sul titolo, ed in quel momento non risultava in possesso del SE alcun titolo"; e sia perché "nessuna ulteriore comunicazione è stata data dalla autorità penale e di fatto 3 dei quattro libretti-derivati sono stati anche sottoposti a [distinto] sequestro penale, e dunque sono stati rintracciati e posti a disposizione degli aventi diritto".
II) Il terzo mezzo denuncia che la Corte territoriale ha violato ed applicato falsamente gli artt. 1227, 1836, 2697 C.C., 115e 116 Cod. proc. civ. ed è incorsa in vizio di motivazione allorché ha escluso che potesse assumere alcuna rilevanza la circostanza che "a parte la prima negoziazione del 13/12/1977 (sulla base della quale l'avvocato RA ebbe a prelevare l'importo di L. 205.000.000, ma tale prelievo è stato effettuato nella immediatezza della morte del SE) tutti i libretti di cui si discute non furono estinti con prelievo delle somme, ma furono azzerati con "giro" degli importi a costituire altri libretti".
Infatti, si sostiene, tale circostanza era rilevante e decisiva, in quanto "da un lato, i libretti-derivati lungi dal creare nuovi depositanti si riallacciano ai precedenti senza soluzione di continuità; e ... d'altro lato l'esistenza della continuità tra libretti derivati-e libretti originari valeva come atto avente una propria efficienza causale nel confermare il diritto delle eredi appellanti su tali libretti (se lo avessero avuto sui precedenti) e nell'escludere la responsabilità della banca".
4.2.- I motivi - che essendo tra loro connessi devono essere esaminati congiuntamente - non colgono l'essenza del ragionamento col quale il giudice del merito ha giustificato il proprio convincimento circa la sussistenza della colpa grave della BA PO di OV, e si soffermano a censurare (tra l'altro infondatamente) alcuni passaggi dell'iter argomentativo affatto secondari nell'economia della motivazione e della ratio decidendi. La Corte del merito ha fondato la decisione sul punto sulla constatazione della sussistenza, nella specie, di una serie di circostanze che, da un canto, avrebbe inibito l'applicazione della regola per la quale la restituzione totale o parziale delle somme annotate in un libretto di risparmio al portatore deve avvenire sulla semplice presentazione del libretto e, dall'altro, avrebbe precluso la restituzione delle somme depositate ai terzi presentatori dei libretti: in dettaglio, il provvedimento penale di sequestro di tutte le somme depositate presso qualsiasi banca od istituto di credito, sotto forma di conto corrente, libretti di risparmio, libretti al portatore o a qualsiasi titolo, a nome del UD SE, di EN AR e della Padana Idrocarburi s.p.a."; le circostanze della morte di ZI SE;
l'entità delle somme prelevate, l'effetto delle asserite "movimentazioni" perché il reimpiego delle somme già documentate dai libretti per cui è controversia ha comportato che gli eredi del depositante hanno perso il diretto rapporto su quei titoli che loro proveniva dal deposito delle somme da parte del loro dante causa;
la mancata identificazione dei presentatori dei libretti.
La riassunta argomentazione è corretta.
Per vero, sotto la prospettiva giuridica è del tutto conforme al principio - qui ribadito - che dal disposto dell'art. 1836 comma 1 Cod. civ., specie ove letto in correlazione al generale obbligo gravante sulla banca di eseguire i contratti con i clienti con particolare correttezza e diligenza (la c.d. diligenza dell'accorto banchiere), discende: che anche nei contratti di deposito a risparmio per il quale sia stato rilasciato un libretto al portatore, la banca deve tenere presente la possibilità che possa esservi divergenza tra legittimazione alla restituzione e titolarità del relativo diritto (ossia tra titolare apparente e titolare reale) e, correlativamente ha il dovere di svolgere tutte quelle attività strumentali che si appalesano necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto;
che, pertanto, anche di fronte alla presentazione di un libretto di risparmio al portatore, la banca non è obbligata ad adempiere comunque la prestazione di restituzione, ma ha il potere-dovere, non solo di esercitare il controllo sulla effettiva legittimazione del presentatore e sull'esistenza dei presupposti per il valido esercizio della sua pretesa, ma altresì - ove sussistano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione - di provvedere agli opportuni accertamenti (quali, ad esempio, l'indefettibile identificazione del presentatore, nonché la richiesta di chiarimenti al soggetto che sa essere il depositante) e, addirittura, di rifiutare il rimborso;
e che in difetto di siffatte cautele la banca adempie la prestazione nei confronti del terzo (quanto meno) con colpa grave, di modo che non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del depositante effettivo (v. Cass. 26 ottobre 1967 n. 2634, 6 febbraio 1961 n. 241, e, in generale sui doveri della banca di fronte alla presentazioni di titoli al portatore, Cass. 15 aprile 1992 n. 4571). Sul piano dialettico, poi, le circostanze all'uopo valorizzate dal giudice del merito, giustificano appieno la conclusione trattane secondo cui, nella specie, sussistevano i presupposti che avrebbero dovuto indurre la BA PO di OV a rifiutare - in applicazione del richiamato principio - la restituzione delle somme depositate nei libretti per i quali è controversia o, quanto meno, a compiere quanto necessario ai fini della tutela dei diritti degli eredi del depositante ZI UD, ivi compresa l'identificazione dei presentatori.
Non diversamente, infatti, è consentito concludere di fronte alle particolarità (omicidio) della morte del depositante, all'immediato provvedimento di sequestro di tutti i suoi cespiti (ivi compresi i libretti di risparmio al portatore) disposto dall'Autorità penale e del quale detta banca era a conoscenza, all'entità delle somme chieste in restituzione (v., sull'insorgere dell'anzidetto dovere delle banca già per la sola sussistenza di quest'ultimo elemento, Cass. 6 febbraio 1961 n. 241). Nel contempo, nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che si conosce l'identità dei destinatari finali delle somme depositate dal SE, stante l'assorbente rilievo che si ignora se costoro siano anche i soggetti che hanno presentato i libretti e prelevato le somme, e non si può escludere che siano diversi. Nè, poi, manifestamente, è ravvisabile alcuna continuità (contabile e tanto meno giuridica) tra i libretti per cui è controversia e quelli la cui provvista sarebbe costituita dalle somme prelevate dai primi. 4.3.- Anche questi motivi, perciò, devono essere disattesi. 5.- La ragioni che impongono il rigetto dei mezzi di annullamento fin qui esaminati, determina l'assorbimento del settimo motivo con la quale la ricorrente contesta, sotto il profilo del difetto di motivazione, la mancata ammissione di mezzi istruttori che aveva dedotto al fine della identificazione dei soggetti cui erano pervenute le somme prelevate dai libretti rilasciati al SE e che li hanno depositati presso la BA PO di OV con rilascio di altri libretti di risparmio al portatore. 6.1.- Il quarto motivo del ricorso principale - che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1294, 1301, 1304 e 2056 Cod. civ. - è articolato in due profili. I) Nel primo, la ricorrente deduce che le ER SE - sostenendo che le somme prelevate dai libretti per cui è causa erano pervenute nella indebita disponibilità di tale avvocato RA - avevano agito nei confronti di ER IR, coniuge superstite ed erede del detto avvocato RA, al fine di ottenere la restituzione di quelle somme;
e che il giudizio si era concluso con una transazione in virtù della quale la IR aveva consegnato alle ER SE cespiti vari per un valore complessivo di L. 1.317.346.592.
Sostiene che nel giudizio d'appello aveva eccepito che siffatta transazione aveva riverberato effetti nel giudizio in corso tra le ER SE ed essa banca in quanto aveva determinato la cessazione della relativa materia del contendere o, quanto meno, la riduzione del credito delle dette ER sino alla metà, ossia sino alla somma di L. 1.587.723.124, anziché sino alla maggiore somma di L.
1.854.300.116 dalle stesse pretesa nelle conclusioni finali. Soggiunge che la Corte del merito ha respinto tali eccezioni e ravvisa in quelle statuizioni i vizi di violazione di legge e di motivazione avanti enunciati, atteso che: a) la transazione in questione aveva carattere novativo ed ha estinto totalmente il rapporto contestato;
di conseguenza, - fermo restando che essa transazione riguardava gli stessi fatti, gli stessi rapporti e gli stessi importi che le ER SE avevano posto a fondamento della loro pretesa verso la BA PO di OV - la composizione della pretesa nei confronti della IR non poteva che comportare la caducazione delle medesima pretesa nei confronti della banca depositaria, "non essendo configurabile una pretesa autonoma verso la banca stessa dopo che quei rapporti sono stati definiti transattivamente ed estinti, anche per quanto "non dedotto""; b) in ogni caso, "la transazione con uno dei debitori in solido (la BA PO di OV e la IR) riduce la pretesa almeno del 50 % (ritenendosi le quote uguali) onde la somma reclamata dalle ER avrebbe dovuto, quanto meno, essere ridotta del 50 %". II) Nel secondo profilo di censura la ricorrente principale deduce che tale ARngela BO aveva acquisito il possesso di uno degli libretti di risparmio (quello contraddistinto col n. 51278) nei quali era stata riversata parte delle somme prelevate dai libretti a suo tempo rilasciati ad ZI SE;
che nei confronti della BO era stato introdotto un giudizio nel cui corso sia essa BA di OV che le ER SE avevano chiesto che il libretto fosse attribuito a queste ultime;
che di fronte alle deduzioni della BO circa la liceità e la legittimità del proprio possesso del libretto accertate con sentenza penale divenuta definitiva, le ER SE avevano dichiarato di "rinunciare a ogni azione o rivendicazione del libretto medesimo, nulla opponendo a che il libretto venga attribuito alla signora BO"; e che a seguito di questa dichiarazione il giudizio nei confronti della BO s'era estinto.
Tanto dedotto, sostiene che "tutto ciò non può essere senza significato": "sotto un profilo esclusivamente giuridico [perché] la rinuncia delle sigg.re SE alla contestazione sul libretto 51278 importa la loro esclusiva responsabilità ex art. 1227 c.c. (o 2056 c.c. che lo richiama) ovvero ex art. 1301(remissione del debito)"; in ogni caso perché "la mancata percezione del libretto discende dalla volontà abdicativa delle ER SE e, dunque, ancora una volta è certo che manca il nesso causale tra il fatto addebitato alla BA ed il preteso danno che ne è conseguito".
6.2.- I riassunti profili di censura non possono essere condivisi.
6.3.- Il diritto vantato dalle ER SE nei confronti della BA PO di OV si fonda sul disposto dell'art. 1836 comma 1 Cod. civ. e sul persistente diritto del depositante di somme per le quali sia stato rilasciato un libretto di risparmio al portatore ad ottenere la restituzione di dette somme, quand'anche la banca depositaria le abbia consegnate ad un terzo presentatore del libretto (ma carente della titolarità del credito) ove la prestazione al terzo sia stata effettuata con dolo o colpa grave. Si tratta di un diritto che si diversifica radicalmente - per la sua natura e per i fatti costitutivi posti a suo fondamento - da quello vantato dal depositante effettivo nei confronti del terzo cui siano indebitamente pervenute le somme prelevate dal libretto, quale è, come è incontestabile, la IR, una volta che neanche la BA PO di OV assume che la stessa abbia prelevato personalmente le somme.
Infatti, detto diritto ha natura contrattuale in quanto ha per contenuto l'obbligazione di restituzione gravante sulla banca depositaria;
e si fonda, oltre che sull'avvenuto deposito delle somme, sul versamento al terzo effettuato con dolo o, come nella specie, per colpa grave. Di contro, il diritto del depositante nei confronti del terzo ha natura extracontrattuale;
si fonda sulla sua responsabilità aquiliana stante l'illecito possesso della somma;
e prescinde totalmente dalla responsabilità della banca nei confronti del depositante.
Tanto comporta:
- Sul piano processuale, la diversità (stante la differenza di fatti costitutivi e di causa petendi) tra le azioni proposte dal depositante rispettivamente nei confronti della BA depositaria e del terzo.
- Sul piano sostanziale, innanzitutto, una essenziale diversità tra le posizioni debitorie nei confronti del depositante, rispettivamente, della banca depositaria e del terzo (non autore del prelevamento) al quale le somme prelevate siano pervenute;
e, conseguentemente, l'insussistenza, tra le stesse posizioni debitorie, di qualsiasi rapporto di solidarietà passiva. Inoltre, che l'eventuale transazione intercorsa tra il depositante ed il terzo non può produrre effetti diretti sul rapporto obbligatorio tra lo stesso depositante e la banca depositaria, sicché non comporta l'estinzione anche di quel rapporto;
e che, al massimo può incidere, indirettamente, sul quantum dovuto dalla banca al depositante, nel senso che il suo ammontare rimane diminuito nella stessa misura della somma che il depositante abbia recuperato dal terzo. Pertanto, diversamente da quanto sostiene la ricorrente e come ha correttamente statuito la Corte territoriale, la transazione intercorsa tra le ER SE e la IR non ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio in corso tra le stesse ER e la BA PO di OV;
ne' ha determinato una riduzione del credito delle stesse ER in misura superiore a quanto la IR ha loro versato.
Il primo profilo di censura, perciò, è infondato e deve essere respinto.
6.3.- Il secondo profilo di censura è fondato su delle qualificazioni del comportamento delle ER SE la cui esattezza è contrastata proprio dalla ricostruzione delle circostanze di fatto proposta nel ricorso.
Invero, l'esposizione delle vicende relative al libretto n. 51278 ivi contenuta in primo luogo, rende immediatamente evidente che la "rinuncia" delle ER SE all'azione proposta nei confronti della BO ed alla sottostante pretesa, non costituisce una remissione di debito ma soltanto, ed esclusivamente, il riconoscimento della infondatezza della loro pretesa, sicché difetta il presupposto di fatto della lamentata violazione dell'art. 1301 Cod. civ.; inoltre non enuncia alcun dato od argomento atto a confortare l'assunto che, nel procedere a detta rinuncia, le ER SE sono venute meno al loro dovere di agire con diligenza, sicché difetta anche il presupposto di fatto della denunciata violazione dell'art. 1227 comma 2 (o dell'art. 2056 Cod. civ.). Ciò, evidentemente, travolge la censura determinando l'assorbimento di qualsiasi altra ragione di infondatezza. 6.4.- Perciò, anche questo mezzo deve essere respinto. 7.1.- Il quinto motivo denuncia che la statuizione di rigetto della eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere da AR EN con la citazione notificata il 2 maggio 1988 e da RB NI AT SE con l'intervento del 20 settembre 1988, oltre a violare ed applicare falsamente gli artt. 1836, 2935 e 2941 Cod. civ., è inficiata da vizio di motivazione. A supporto della censura viene prospettato un triplice ordine di ragioni tra loro subordinate.
I) L'affermazione circa l'applicabilità nella fattispecie della prescrizione decennale si traduce in una violazione di legge, perché il diritto delle ER SE è assoggettabile alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 Cod. civ., posto che "nel meccanismo previsto dall'art. 1836 Cod. civ. la banca [mentre] è liberata se adempie la prestazione nei confronti del possessore senza dolo o colpa grave, in difetto non è liberata e ciò determina evidentemente non una obbligazione contrattuale ma una obbligazione extracontrattuale, tipica, quando si accerta l'esistenza di una colpa grave e le conseguenze si riconnettono a tale accertamento". II) La Corte territoriale, dopo aver affermato che "ancora nell'inverno 1980 la BA aveva negato l'esistenza di libretti di risparmio nel patrimonio del SE" ed aveva così tenuto un "comportamento reticente", ha fatto decorrere il decennio della prescrizione da quest'ultima data sulla base del rilievo che - stante siffatto diniego - solo da questo momento le ER SE erano state in condizioni di far valere il loro diritto.
Così argomentando, il giudice d'appello ha violato l'art. 2935 Cod. civ. in quanto mentre dal precetto di questa norma emerge che l'inizio del decorso della prescrizione è precluso solo da impedimenti legali, tale, manifestamente, non può essere qualificato il comportamento (tra l'altro erroneamente ricostruito) che è stato imputato ad essa BA.
III) In ogni caso, la corte del merito non ha neppure spiegato da quando dovrebbe, in ipotesi, iniziare a decorrere la prescrizione. 7.2.- In ordine alla questione proposta col primo profilo di censura deve essere ribadito che, come s'è già detto, dalla previsione normativa per cui la banca non è "liberata" nei confronti del depositante ove abbia versato - comma dolo o colpa grave - le somme annotate in un libretto di risparmio al portatore ad un terzo presentatore del libretto diverso dal depositante discende, per un verso, che in siffatta ipotesi costui conserva il diritto alla restituzione, e per altro verso, che la sua pretesa ai sensi dell'art. 1836 comma 1 Cod. civ. ha per oggetto la restituzione del tantundem della somma versata e non un risarcimento del danno. Se ne trae la natura contrattuale del credito fatto valere dal depositante e, dunque, il suo assoggettamento alla prescrizione decennale.
Rimane assorbito così il rilievo che in ogni caso, quand'anche il diritto del depositante dovesse qualificarsi diritto al risarcimento di un danno, si tratterebbe pur sempre di un danno conseguente alla violazione di una obbligazione contrattuale della banca, con la conseguente esclusione dell'assoggettamento della fattispecie alla previsione di cui all'art. 2947 Cod. civ, Il primo profilo di censura, allora, è infondato e deve essere disatteso.
7.3.1.- Il giudice d'appello ha effettivamente affermato che a mente dell'art. 2935 Cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
che un diritto non può essere fatto valere allorquando il debitore tenga un comportamento "reticente", in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per la configurabilità del diritto stesso;
che, pertanto, fermo restando che nella specie, la BA PO di OV aveva tenuto un siffatto comportamento almeno sino all'inverno 1980, la prescrizione del diritto delle ER SE alla restituzione delle somme depositate dal loro dante causa (deceduto il 2 dicembre 1977) aveva iniziato a decorrere da quest'ultima data;
e che, di conseguenza, nel 1988 allorché le ER SE avevano proposto la domanda di restituzione delle dette somme, il periodo di prescrizione decennale non era ancora trascorso, sicché il diritto azionato non s'era estinto. In funzione di questa conclusione e delle ragioni ad essa sottese ha ritenuto irrilevante la questione relativa al dies a quo della prescrizione del diritto del depositante alla restituzione della somma depositata in una banca, e per la quale sia stato rilasciato un libretto di risparmio al portatore.
Quindi, la pronuncia della Corte milanese si sviluppa sulla base del principio che il comportamento reticente del debitore realizza un impedimento legale all'esercizio del diritto ed all'inizio del decorso del periodo di prescrizione.
Ebbene, così statuendo la Corte del merito ha violato l'art.2935 Cod. civ.. Infatti, questa disposizione, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione. Nel contempo, è incontestabile che un comportamento reticente del debitore (come anche l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto) costituisce un mero impedimento di fatto, di modo che non vale ad impedire il decorso della prescrizione (v. da ultimo, Cass. 7 maggio 1996 n. 4235 che conferma un orientamento del tutto consolidato).
Se ne trae che il comportamento della BA PO di OV non era idoneo ad impedire il decorso della prescrizione;
e che, perciò si poneva la questione - che il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare, e che non ha esaminato per effetto dell'anzidetta violazione di legge - relativa alla identificazione del momento iniziale della prescrizione del diritto alla restituzione di un deposito bancario.
Tanto, anche perché, nella specie, siffatta questione è tutt'altro che irrilevante, atteso che il depositante è deceduto sin dal 2 dicembre 1977, e che - come è stato altra volta affermato da questa Corte, ed il principio deve essere ribadito non ravvisandosi ragioni per discostarsene - ove, come nel caso che ne occupa, il diritto del depositante alla restituzione possa essere esercitato in qualsiasi momento, il periodo di prescrizione di quel diritto inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero, da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione (v. Cass. 29 gennaio 1979 n. 535, 21 marzo 1963 n. 689). 7.3.2.- Al fine di ovviare le implicazioni connesse alla conclusione appena esposta, le controricorrenti sostengono, in via principale, che nella sostanza la Corte del merito ha fatto riferimento non già alla regola di cui all'art. 2935 Cod. civ., sibbene a quella di cui all'art. 2941 n. 8 Cod. civ., per la quale la prescrizione è sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non è stato scoperto;
in subordine, che questa Corte può provvedere essa stessa alla declaratoria di detta sospensione fino all'inverno del 1980 stante l'incontestabilità del comportamento doloso della BA PO di OV.
Le richiamate difese non possono trovare accoglimento. Quella proposta in via principale, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non consente l'interpretazione alternativa invocate dalle controricorrenti. All'uopo è sufficiente sottolineare che il giudice d'appello ha esplicitamente enunciato di fondare la propria pronuncia sul disposto dell'art. 2935 Cod. civ., nonché (il che assume portata decisiva) sul dato che le ER SE "non erano state in grado di esercitare il loro diritto [prima dell'inverno 1980] a causa de" comportamento reticente tenuto" dalla BA PO di OV.
Quella proposta in via subordinata, non fosse altro perché la sentenza impugnata non ha affatto accertato che la BA PO di OV abbia "dolosamente occultato l'esistenza del debito". Infatti, si è limitata ad affermare che la banca aveva tenuto un comportamento reticente, stante la "negazione dell'esistenza di libretti di risparmio nel patrimonio del SE". Quindi, ad accertare un comportamento che non vale ad integrare i presupposti di fatto per l'applicazione della causa di sospensione di cui all'art.2941 n. 8 Cod. civ., che ricorre solo quando il debitore abbia posto in essere un comportamento che sia intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e che si concretizzi in una condotta ingannatrice, fraudolenta e tale da comportare per il creditore una vera impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (v. Cass., 24 ottobre 1998 n. 1059). 7.3.3.- Le censure formulate nel secondo e nel terzo profilo del mezzo, pertanto, sono fondate.
7.4.- Il quinto motivo, allora, deve essere accolto, per quanto di ragione, nei suddetti limiti.
8.- Le conclusioni raggiunte, comportando la cassazione con rinvio della sentenza d'appello con riferimento al punto relativo alla pronuncia sull'eccezione e, quindi, su una questione preliminare, determinano l'assorbimento: del sesto motivo del ricorso principale, che censura l'omessa ripartizione tra le eredi, ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie, della somma della quale è stato disposto il versamento;
del primo e del secondo motivo di entrambi i ricorsi incidentali, che contestano il mancato riconoscimento degli interessi composti e della rivalutazione nonché la data di decorrenza degli interessi;
e del terzo motivo del ricorso incidentale della EN, che ripropone, in via subordinata e quindi superata dal rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale, la replica di inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle ER SE.
9;- In sintesi, allora, si deve: accogliere per quanto di ragione il quinto motivo del ricorso principale;
rigettare i primi quattro motivi dello stesso ricorso e dichiarare assorbiti gli altri;
dichiarare assorbiti i ricorsi incidentali;
cassare la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinviare ad un giudice pariordinato - che si determina nella stessa Corte d'appello di MI, diversa Sezione - per il nuovo esame, sulla base dei principi enunciati, della eccezione di prescrizione del diritto di RB NI AT SE e di AR EN alla restituzione delle somme depositate presso la BA PO di OV dal loro dante causa UD SE.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - riunisce i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di MI n. 3017 del 29 ottobre 1996 proposti, in via principale, dalla società Cooperativa a responsabilità limitata BA PO di OV (n. 14428/1996 R.A.C.) e, in via incidentale, da AR EN (n. 1252/1997 R.A.C.) e da RB NI AT SE (n. 1315/1997 R.A.C.);
- accoglie per quanto di ragione il quinto motivo del ricorso principale;
rigetta i primi quattro motivi dello stesso ricorso;
dichiara assorbiti il sesto e settimo motivo del ricorso principale e i due ricorsi incidentali:
- cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di MI, diversa Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il3 maggio 1999