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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 27260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27260 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: LU IS - Presidente - LA RR PIERANGELO CIRILLO - Relatore - RL LD GI IN Sent. n. sez. 587/2025 UP - 09/05/2025 R.G.N. 8609/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: LL LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di RIETI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 ottobre 2024 dal Tribunale di Rieti, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Poggio Mirteto che aveva condannato MO NT per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27260 Anno 2025 Presidente: IS LU Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/05/2025 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe offeso la reputazione di CI NA, legale rappresentante della “CBF Servizi s.r.l.” – che nel luglio 2018 aveva ricevuto l'incarico dal Comune di Stimigliano di effettuare esami di laboratorio per verificare la potabilità delle acque dell'acquedotto comunale –, inviando al Comune nonché ad altre pubbliche amministrazioni una missiva nella quale scriveva: «la CBF non ha alcun laboratorio autorizzato ... da chi lo fa fare? Ovviamente da CBF Servizi del dott. CI, che non ha nemmeno un laboratorio autorizzato, ... tutte le analisi … dicono che le acque distribuite dall'acquedotto comunale ... sono inquinate ... ma nessuno se ne accorge ... anzi il dott. CI, direttore di C.B.F. Servizi, se ne è finalmente accorto, tant'è che nella lettera di trasmissione al Comune di queste analisi non dice più ... che le acque sono potabili ... ma tace, ... che importa se i cittadini bevono acqua inquinata ... se da CBF viene dichiarato che le acque prelevate sono quelle distribuite dall'acquedotto comunale e le analisi effettuate su di esse dicono che sono potabili allora vuol dire che qualcuno (C.B.F.) ha dichiarato il falso ...». 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 6 cod. proc. pen. Assume che, nel caso in esame, ricorrerebbe l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto l’offesa sarebbe stata arrecata «a mezzo stampa ovvero con strumenti equipollenti», con conseguente incompetenza del Giudice di pace, tempestivamente eccepita dalla difesa. Le dichiarazioni ritenute diffamatorie, invero, erano state reiterate nella missiva poi assunta al n. 4612 di prot. del 6 luglio 2018, ma in precedenza erano state già diffuse per le vie del paese di Stimigliano, mediante distribuzione di volantini sui quali erano scritte analoghe “accuse”. Secondo il ricorrente potrebbe, persino, ricorrere l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 595 cod. pen., dovendosi riconoscere alla persona offesa la veste di incaricato di pubblico ufficiale. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione al d.ls. n. 31 del 2001 e all’art. 596 cod. pen., «con riferimento alla veridicità dei fatti resi noti con le espressioni … diffamatorie». Sostiene che i fatti resi noti dall'imputato sarebbe «indubbiamente veri», atteso che sussisterebbe nell'acqua una presenza di colibatteri superiore allo zero. Palese sarebbe la violazione del d.lgs. n. 31 del 2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), sotto più profili. 3 In primo luogo, con riferimento alla potabilità dell’acqua, atteso che l’allegato I, parte C, del d.lgs. n. 31 del 2001, per dichiarare potabile l'acqua destinata al consumo alimentare, richiederebbe una presenza di colibatteri non nella misura inferiore ad uno, ma pari a zero, contrariamente a quanto sostenuto dai testi della parte civile, che avevano fatto riferimento a una misura inferiore a uno. La normativa in materia di acque sarebbe stata violata anche sotto il profilo procedurale, atteso che l'art. 6, comma 5-bis, prevede che il giudizio sull’idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda USL territorialmente competente. Nel caso in esame, invece, l’amministrazione comunale aveva affidato alla “CBF Servizi s.r.l.”, di cui era legale rappresentante CI NA, l'incarico di effettuare i controlli sull'acqua. La “CBF Servizi s.r.l.”, non avendo un proprio laboratorio, a sua volta, aveva conferito l’incarico di effettuare le analisi alla “OSI s.r.l.”, dotata di apposito laboratorio. Quest'ultima inviava, poi, un suo rapporto nel quale si limitava a evidenziare una presenza di colibatteri nella misura inferiore ad uno, ma maggiore di zero. Gli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 31 del 2001, inoltre, prevedevano che, trattandosi di controlli interni, il gestore doveva avvalersi di laboratori di analisi interni ovvero stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. La “CBF Servizi s.r.l.”, invece, non era un "gestore di servizi idrici, ma una semplice società di progettazione e di erogazione di servizi integrati di consulenza e formazione nel settore della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e non avrebbe potuto subdelegare l'effettuazione delle analisi ad altri soggetti. L'amministrazione comunale, infatti, in base alla normativa in materia, avrebbe dovuto stipulare essa stessa apposita convenzione con enti esterni dotati di proprio laboratorio. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 47 cod. pen. Rappresenta che il Tribunale aveva ritenuto fondata la tesi sostenuta dai testi della parte civile, secondo i quali la presenza nell’acqua di colibatteri superiori ai parametri fissati dall’allegato 1, parte C, del d.lgs. n. 31 del 2001 non pregiudicherebbe la potabilità dell’acqua, in quanto il valore meno uno sarebbe rappresentativo di un’assenza totale di crescita del microorganismo ricercato. Tanto premesso, sostiene che il Tribunale, comunque, avrebbe dovuto ritenere sussistente «l'esimente putativa», in quanto l'imputato era convinto dell'illiceità dell'operato della amministrazione comunale e dei soggetti a cui era indebitamente stato assegnato l'incarico di analizzare le acque, visto che la lettera della legge richiedeva un valore diverso da quello indicato dai testi della parte civile. 4 Il Tribunale, pur dando per buona l'interpretazione dei testi della parte civile, che erano dipendenti della società “CBF Servizi s.r.l.” e della “OSI s.r.l.”, avrebbe dovuto comunque assolvere l'imputato «perché il fatto non costituisce reato o quantomeno dichiarare lo stesso non punibile ai sensi dell’art. 47 cod. pen., atteso che ricorreva appieno l’ipotesi dell'errore su una legge diversa dalla legge penale». 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 51 cod. pen. Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Con particolare riferimento al requisito della verità putativa, il ricorrente pone in rilievo che l'imputato aveva basato le proprie affermazioni sulla base «del dato normativo letterale», dal quale emergeva che l’acqua non poteva considerarsi potabile con la presenza di colibatteri superiori al valore. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che le analisi effettuate dall'Arpa Lazio e dagli altri laboratori (“Tecno progetti s.r.l.” e “Hygeia Lab s.r.l.”) avevano dato sempre il risultato di non potabilità dell'acqua. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Loris Mattrella, per la parte civile, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. 5. L’avv. Mauro Cecchetti, per l’imputato, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo meramente reiterativo di identica eccezione, correttamente rigettata dal giudice di secondo grado. Il Tribunale, invero, ha rilevato che l'aggravante di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. non risultava contestata neppure in fatto, atteso che, nell'imputazione, veniva contestato al MO di aver offeso la reputazione del CI, con frasi contenute in una missiva manoscritta: «non appare inoltre conferente il riferimento alla circostanza della diffusione di volantini nel Comune di Stimigliano, poiché, come si desume chiaramente dal tenore letterale dell'imputazione, non si contesta la commissione del fatto tramite la diffusione dei volantini, bensì attraverso l'invio della missiva, unico documento nel quale risultano contenute le 5 frasi così portate in epigrafe». Il Tribunale, dunque, ha evidenziato che, nell'imputazione, non vi era alcun riferimento ai volantini richiamati dalla difesa e che le specifiche frasi riportate nell'imputazione erano quelle contenute nella missiva e non quelle contenute nei volantini, che erano pure parzialmente differenti. Il Tribunale, poi, ha correttamente ritenuto infondato qualsiasi riferimento all'aggravante prevista dal quinto comma, che è relativa all'offesa arrecata a «un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio. Nel caso in esame, infatti, l'offesa era stata arrecata al legale rappresentante di una società a responsabilità limitata. 1.2. Con i restanti tre motivi, il ricorrente, in sostanza, deduce la difformità delle valutazioni espresse dalla “CBF Servizi s.r.l.” e della procedura seguita per il conferimento dell’incarico di effettuare le analisi rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 31 del 2001. Tale difformità dimostrerebbe la verità dei fatti “denunciati” dall’imputato e, in ogni caso, anche a volere superare il dato letterale della legge, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad assolvere l’imputato, ai sensi dell’art. 596, dell’art. 47 oppure dell’art. 51 cod. pen. Ebbene, proprio con riferimento all’esimente dell’esercizio del diritto di critica, che era stata invocata dall’appellante anche nella forma putativa, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto carente. A questo proposito, è opportuno ricordare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato in ordine ai requisiti che consentono di ritenere scriminata ex art. 51 cod. pen. la diffusione di notizie oggettivamente lesive dell’altrui reputazione per essere detta diffusione esercizio del diritto di cronaca o di critica. Come è ampiamente noto, i requisiti che la giurisprudenza di legittimità, sia per quanto concerne il diritto di critica che quello di cronaca, ha individuato per ritenere integrata la scriminante sono l'interesse sociale alla conoscenza, la continenza del linguaggio e la verità del fatto narrato. Quanto a quest'ultimo requisito, la scriminante può essere ritenuta nella forma putativa laddove, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (cfr. Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 5, n. 27106 del 9/4/2010, Ciolina, Rv. 248032; Sez. 5, n. 12024 del 31/3/1999, Liberatore, Rv. 215037). Venendo al caso in esame, va rilevato che il Tribunale ha reso una motivazione del tutto apparente in ordine al fondamente requisito della verità del fatto. 6 La Corte di appello, infatti, dopo essersi lungamente soffermata su altri profili, sul punto un questione, si limita ad affermare che «il requisito della verità putativa» non sussisterebbe in quanto l'imputato aveva affermato che i campioni di acqua esaminati fossero inquinati, diversamente da quanto attestato dalla “CBF Servizi s.r.l.” nella certificazione depositata presso il Comune di Stimigliano, da cui emergeva l'assenza di batteri nelle acque esaminate, secondo quanto chiarito, in ordine al significato del valore <1, dal direttore del laboratorio “OSI s.r.l.” (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). L'apparenza della motivazione risulta evidente, atteso che il MO, nella missiva oggetto di imputazione, contestava proprio la valutazione effettuata da quel laboratorio, deducendone la difformità rispetto a quanto previsto da d.lgs. n. 31 del 2001. Va sottolineato che il d.lgs. n. 31 del 2001, vigente all’epoca dei fatti, espressamente prevedeva che il «parametro indicatore» per i colibatteri fosse zero. La Corte di appello sembrerebbe dare rilievo determinante alle dichiarazioni dei testi della parte civile, che avevano sostenuto che la presenza di colibatteri per un valore <1 significava l'assenza di crescita del microrganismo ricercato. Ebbene, pur a voler ritenere fondata tale tesi, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto chiarire perché l’assenza di crescita dei microrganismi equivalesse al parametro “zero”, fissato dalla legge. La Corte territoriale, invece, in primo luogo, non ha effettuato alcun vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi della parte civile – sebbene provenissero da soggetti non indifferenti rispetto alle vicende di causa –, indicando almeno quale fosse i dati scientifici che inducessero a ritenere che un valore <1 rappresentasse l’assenza di crescita del microrganismo ricercato. Soprattutto non ha chiarito perché l’assenza di crescita del microrganismo porterebbe a superare il chiaro dato letterale della legge, che richiedeva che, al momento delle analisi, non vi fosse alcuna presenza di microrganismi. Tantomeno, la Corte di appello si è preoccupata di verificare se si potesse ritenere che l’imputato, sebbene avesse riferito un fatto non obiettivamente vero (a seguire la tesi dei testi della parte civile), avesse comunque assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, andando a recuperare e ad esaminare il testo legislativo in materia, del cui chiaro dato letterale già si è detto. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rieti. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rieti. Così deciso, il 9 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL LU ST
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 ottobre 2024 dal Tribunale di Rieti, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Poggio Mirteto che aveva condannato MO NT per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27260 Anno 2025 Presidente: IS LU Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/05/2025 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe offeso la reputazione di CI NA, legale rappresentante della “CBF Servizi s.r.l.” – che nel luglio 2018 aveva ricevuto l'incarico dal Comune di Stimigliano di effettuare esami di laboratorio per verificare la potabilità delle acque dell'acquedotto comunale –, inviando al Comune nonché ad altre pubbliche amministrazioni una missiva nella quale scriveva: «la CBF non ha alcun laboratorio autorizzato ... da chi lo fa fare? Ovviamente da CBF Servizi del dott. CI, che non ha nemmeno un laboratorio autorizzato, ... tutte le analisi … dicono che le acque distribuite dall'acquedotto comunale ... sono inquinate ... ma nessuno se ne accorge ... anzi il dott. CI, direttore di C.B.F. Servizi, se ne è finalmente accorto, tant'è che nella lettera di trasmissione al Comune di queste analisi non dice più ... che le acque sono potabili ... ma tace, ... che importa se i cittadini bevono acqua inquinata ... se da CBF viene dichiarato che le acque prelevate sono quelle distribuite dall'acquedotto comunale e le analisi effettuate su di esse dicono che sono potabili allora vuol dire che qualcuno (C.B.F.) ha dichiarato il falso ...». 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 6 cod. proc. pen. Assume che, nel caso in esame, ricorrerebbe l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto l’offesa sarebbe stata arrecata «a mezzo stampa ovvero con strumenti equipollenti», con conseguente incompetenza del Giudice di pace, tempestivamente eccepita dalla difesa. Le dichiarazioni ritenute diffamatorie, invero, erano state reiterate nella missiva poi assunta al n. 4612 di prot. del 6 luglio 2018, ma in precedenza erano state già diffuse per le vie del paese di Stimigliano, mediante distribuzione di volantini sui quali erano scritte analoghe “accuse”. Secondo il ricorrente potrebbe, persino, ricorrere l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 595 cod. pen., dovendosi riconoscere alla persona offesa la veste di incaricato di pubblico ufficiale. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione al d.ls. n. 31 del 2001 e all’art. 596 cod. pen., «con riferimento alla veridicità dei fatti resi noti con le espressioni … diffamatorie». Sostiene che i fatti resi noti dall'imputato sarebbe «indubbiamente veri», atteso che sussisterebbe nell'acqua una presenza di colibatteri superiore allo zero. Palese sarebbe la violazione del d.lgs. n. 31 del 2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), sotto più profili. 3 In primo luogo, con riferimento alla potabilità dell’acqua, atteso che l’allegato I, parte C, del d.lgs. n. 31 del 2001, per dichiarare potabile l'acqua destinata al consumo alimentare, richiederebbe una presenza di colibatteri non nella misura inferiore ad uno, ma pari a zero, contrariamente a quanto sostenuto dai testi della parte civile, che avevano fatto riferimento a una misura inferiore a uno. La normativa in materia di acque sarebbe stata violata anche sotto il profilo procedurale, atteso che l'art. 6, comma 5-bis, prevede che il giudizio sull’idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda USL territorialmente competente. Nel caso in esame, invece, l’amministrazione comunale aveva affidato alla “CBF Servizi s.r.l.”, di cui era legale rappresentante CI NA, l'incarico di effettuare i controlli sull'acqua. La “CBF Servizi s.r.l.”, non avendo un proprio laboratorio, a sua volta, aveva conferito l’incarico di effettuare le analisi alla “OSI s.r.l.”, dotata di apposito laboratorio. Quest'ultima inviava, poi, un suo rapporto nel quale si limitava a evidenziare una presenza di colibatteri nella misura inferiore ad uno, ma maggiore di zero. Gli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 31 del 2001, inoltre, prevedevano che, trattandosi di controlli interni, il gestore doveva avvalersi di laboratori di analisi interni ovvero stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. La “CBF Servizi s.r.l.”, invece, non era un "gestore di servizi idrici, ma una semplice società di progettazione e di erogazione di servizi integrati di consulenza e formazione nel settore della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e non avrebbe potuto subdelegare l'effettuazione delle analisi ad altri soggetti. L'amministrazione comunale, infatti, in base alla normativa in materia, avrebbe dovuto stipulare essa stessa apposita convenzione con enti esterni dotati di proprio laboratorio. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 47 cod. pen. Rappresenta che il Tribunale aveva ritenuto fondata la tesi sostenuta dai testi della parte civile, secondo i quali la presenza nell’acqua di colibatteri superiori ai parametri fissati dall’allegato 1, parte C, del d.lgs. n. 31 del 2001 non pregiudicherebbe la potabilità dell’acqua, in quanto il valore meno uno sarebbe rappresentativo di un’assenza totale di crescita del microorganismo ricercato. Tanto premesso, sostiene che il Tribunale, comunque, avrebbe dovuto ritenere sussistente «l'esimente putativa», in quanto l'imputato era convinto dell'illiceità dell'operato della amministrazione comunale e dei soggetti a cui era indebitamente stato assegnato l'incarico di analizzare le acque, visto che la lettera della legge richiedeva un valore diverso da quello indicato dai testi della parte civile. 4 Il Tribunale, pur dando per buona l'interpretazione dei testi della parte civile, che erano dipendenti della società “CBF Servizi s.r.l.” e della “OSI s.r.l.”, avrebbe dovuto comunque assolvere l'imputato «perché il fatto non costituisce reato o quantomeno dichiarare lo stesso non punibile ai sensi dell’art. 47 cod. pen., atteso che ricorreva appieno l’ipotesi dell'errore su una legge diversa dalla legge penale». 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 51 cod. pen. Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Con particolare riferimento al requisito della verità putativa, il ricorrente pone in rilievo che l'imputato aveva basato le proprie affermazioni sulla base «del dato normativo letterale», dal quale emergeva che l’acqua non poteva considerarsi potabile con la presenza di colibatteri superiori al valore. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che le analisi effettuate dall'Arpa Lazio e dagli altri laboratori (“Tecno progetti s.r.l.” e “Hygeia Lab s.r.l.”) avevano dato sempre il risultato di non potabilità dell'acqua. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Loris Mattrella, per la parte civile, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. 5. L’avv. Mauro Cecchetti, per l’imputato, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo meramente reiterativo di identica eccezione, correttamente rigettata dal giudice di secondo grado. Il Tribunale, invero, ha rilevato che l'aggravante di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. non risultava contestata neppure in fatto, atteso che, nell'imputazione, veniva contestato al MO di aver offeso la reputazione del CI, con frasi contenute in una missiva manoscritta: «non appare inoltre conferente il riferimento alla circostanza della diffusione di volantini nel Comune di Stimigliano, poiché, come si desume chiaramente dal tenore letterale dell'imputazione, non si contesta la commissione del fatto tramite la diffusione dei volantini, bensì attraverso l'invio della missiva, unico documento nel quale risultano contenute le 5 frasi così portate in epigrafe». Il Tribunale, dunque, ha evidenziato che, nell'imputazione, non vi era alcun riferimento ai volantini richiamati dalla difesa e che le specifiche frasi riportate nell'imputazione erano quelle contenute nella missiva e non quelle contenute nei volantini, che erano pure parzialmente differenti. Il Tribunale, poi, ha correttamente ritenuto infondato qualsiasi riferimento all'aggravante prevista dal quinto comma, che è relativa all'offesa arrecata a «un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio. Nel caso in esame, infatti, l'offesa era stata arrecata al legale rappresentante di una società a responsabilità limitata. 1.2. Con i restanti tre motivi, il ricorrente, in sostanza, deduce la difformità delle valutazioni espresse dalla “CBF Servizi s.r.l.” e della procedura seguita per il conferimento dell’incarico di effettuare le analisi rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 31 del 2001. Tale difformità dimostrerebbe la verità dei fatti “denunciati” dall’imputato e, in ogni caso, anche a volere superare il dato letterale della legge, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad assolvere l’imputato, ai sensi dell’art. 596, dell’art. 47 oppure dell’art. 51 cod. pen. Ebbene, proprio con riferimento all’esimente dell’esercizio del diritto di critica, che era stata invocata dall’appellante anche nella forma putativa, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto carente. A questo proposito, è opportuno ricordare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato in ordine ai requisiti che consentono di ritenere scriminata ex art. 51 cod. pen. la diffusione di notizie oggettivamente lesive dell’altrui reputazione per essere detta diffusione esercizio del diritto di cronaca o di critica. Come è ampiamente noto, i requisiti che la giurisprudenza di legittimità, sia per quanto concerne il diritto di critica che quello di cronaca, ha individuato per ritenere integrata la scriminante sono l'interesse sociale alla conoscenza, la continenza del linguaggio e la verità del fatto narrato. Quanto a quest'ultimo requisito, la scriminante può essere ritenuta nella forma putativa laddove, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (cfr. Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 5, n. 27106 del 9/4/2010, Ciolina, Rv. 248032; Sez. 5, n. 12024 del 31/3/1999, Liberatore, Rv. 215037). Venendo al caso in esame, va rilevato che il Tribunale ha reso una motivazione del tutto apparente in ordine al fondamente requisito della verità del fatto. 6 La Corte di appello, infatti, dopo essersi lungamente soffermata su altri profili, sul punto un questione, si limita ad affermare che «il requisito della verità putativa» non sussisterebbe in quanto l'imputato aveva affermato che i campioni di acqua esaminati fossero inquinati, diversamente da quanto attestato dalla “CBF Servizi s.r.l.” nella certificazione depositata presso il Comune di Stimigliano, da cui emergeva l'assenza di batteri nelle acque esaminate, secondo quanto chiarito, in ordine al significato del valore <1, dal direttore del laboratorio “OSI s.r.l.” (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). L'apparenza della motivazione risulta evidente, atteso che il MO, nella missiva oggetto di imputazione, contestava proprio la valutazione effettuata da quel laboratorio, deducendone la difformità rispetto a quanto previsto da d.lgs. n. 31 del 2001. Va sottolineato che il d.lgs. n. 31 del 2001, vigente all’epoca dei fatti, espressamente prevedeva che il «parametro indicatore» per i colibatteri fosse zero. La Corte di appello sembrerebbe dare rilievo determinante alle dichiarazioni dei testi della parte civile, che avevano sostenuto che la presenza di colibatteri per un valore <1 significava l'assenza di crescita del microrganismo ricercato. Ebbene, pur a voler ritenere fondata tale tesi, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto chiarire perché l’assenza di crescita dei microrganismi equivalesse al parametro “zero”, fissato dalla legge. La Corte territoriale, invece, in primo luogo, non ha effettuato alcun vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi della parte civile – sebbene provenissero da soggetti non indifferenti rispetto alle vicende di causa –, indicando almeno quale fosse i dati scientifici che inducessero a ritenere che un valore <1 rappresentasse l’assenza di crescita del microrganismo ricercato. Soprattutto non ha chiarito perché l’assenza di crescita del microrganismo porterebbe a superare il chiaro dato letterale della legge, che richiedeva che, al momento delle analisi, non vi fosse alcuna presenza di microrganismi. Tantomeno, la Corte di appello si è preoccupata di verificare se si potesse ritenere che l’imputato, sebbene avesse riferito un fatto non obiettivamente vero (a seguire la tesi dei testi della parte civile), avesse comunque assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, andando a recuperare e ad esaminare il testo legislativo in materia, del cui chiaro dato letterale già si è detto. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rieti. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rieti. Così deciso, il 9 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL LU ST