Art. 23. (( 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa e' venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.
2. Il diritto al risarcimento e' soggetto a prescrizione se l'azione non e' esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 , nonche' alle procedure, alle modalita' e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi cui al primo periodo )) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il diritto al risarcimento e' soggetto a prescrizione se l'azione non e' esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 , nonche' alle procedure, alle modalita' e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi cui al primo periodo )) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.